Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2143/23 riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024 vertente
TRA
(C.F.: ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Bartolo Dequerquis e Pasquale Montanini, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Immacolata n.10;
ATTORE
e
(PI: ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: COSAP – OCCUPAZIONE ABUSIVA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO propone opposizione dinanzi a questo Tribunale, avverso l'avviso di pagamento Parte_1 di € 3.301,00 dovuti per sanzione e indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (COSAP)
Prot. n. prot. n. PG/796015/1 del 04/11/2022, notificato in data 27/12/2022, emesso dal Dirigente del
Servizio IMU secondaria e altri tributi del Controparte_1
L'attore rappresenta che tale canone è relativo all'occupazione dello spazio pubblico sito in Napoli alla Piazza Vanvitelli civici 22/23 e attiene all'anno 2013. A sostegno della opposizione deduce:
1. La propria carenza di legittimazione passiva, atteso che egli è stato titolare dell'attività di rivendita di giornali e riviste, svolta nel chiosco sito in Piazza Vanvitelli civici 22/23, fino al
2010. Infatti, tale attività è stata poi ceduta al Sig. in data 26.07.2010, Parte_2 pertanto, la richiesta della COSAP per l'anno 2013 va rivolta a quest'ultimo;
2. La prescrizione del credito vantato dall'ente pubblico, tenuto conto che la COSAP richiesta si riferisce all'anno 2013 ed è stata notificata solo il 27/12/2022, quindi oltre 5 anni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_1
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni (Sez. 1 - , Sentenza n. 16395 del 10/06/2021). Di conseguenza, in caso di contestazione, grava sul l'onere di CP_1 provare l'avvenuta l'occupazione. In applicazione dei predetti principi, l'opposizione va accolta, perché la doglianza sub 1, si risolve nella negazione di avere occupato il suolo pubblico dopo il 2010. Pertanto, in assenza di prova -da parte del che il nell'anno 2013, abbia occupato lo spazio pubblico sito Controparte_1 Pt_1 in Napoli alla Piazza Vanvitelli civici 22/23, nulla è dovuto da quest'ultimo a titolo di COSAP.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da nei confronti di ed annulla Parte_1 Controparte_1 l'avviso di pagamento di € 3.301,00 dovuti per sanzione e indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (COSAP) Prot. n. prot. n. PG/796015/1 del 04/11/2022;
-condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore liquidate Controparte_1 in € 98,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 7.2.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore