Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2634/2019 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea NI ………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI…………………… Giudice dott.ssa Martina BADANO……………... Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2634 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento del 18.8.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Pallavicino n.27 presso lo studio dell'avv. Agata Armanetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Gioberti n.12 presso lo studio degli avv.ti Maurizio
Boeri e Gabriella Lo Presti che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, dandone comunicazione ai competenti uffici per la relativa annotazione nei registri. 2) Disporre a favore della Signora un assegno di mantenimento pari a € 500,00 mensili o nella Pt_1 misura che questo Ill.mo Tribunale riterrà congrua. 3) Pronunciare l'addebito nei
dr. Andrea NI 1
confronti del Signor , unico colpevole e responsabile del fallimento dell'unione CP_1 matrimoniale. 4) Determinare un quantum risarcitorio nella misura ritenuta di giustizia in relazione agli accertati e accertandi illeciti endofamiliari subiti dalla Signora Pt_1
e dal nipote;
[...] Pt_2
per parte resistente: “...1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Respingere la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale sita in
Sanremo, Strada Alla Colla 136; 3) Respingere la richiesta di assegno di mantenimento
a favore della sig.ra 4) Respingere la richiesta di addebito e di risarcimento del Pt_1 danno, ex adverso formulate, non sussistendone i presupposti. Con vittoria di spese e compensi di causa...”;
per il pubblico Ministero: “…pronunciare la separazione tra i coniugi: e Parte_1
” Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.12.2019 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 6.5.1982 con (matrimonio Controparte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1982, n.26, parte I, serie A) e che dall'unione è nata la figlia ormai da tempo maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente (41 anni, essendo nata il [...]); che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti violenti dallo stesso commessi in suo pregiudizio in costanza di convivenza così come della violazione del dovere di fedeltà coniugale. Chiedeva, infine, che in proprio favore fosse riconosciuto un assegno mensile (di importo da individuarsi a cura del Tribunale) a titolo di contributo al mantenimento nonché il diritto al risarcimento del danno endofamigliare (anch'esso da quantificarsi a cura del giudicante).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria Controparte_1 comparsa di costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva il rigetto della domanda di addebito così come della richiesta di contributo economico da essa avanzato e di risarcimento del danno endofamigliare.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 16.9.2020 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 28.9.2020 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati e nulla disponendo relativamente alle istanze di carattere economico. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di documenti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e l'escussione di testi ( , e . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Precisate dalle parti le conclusioni mediante note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 10.7.2024 e acquisite quelle del Pubblico
Ministero, la causa - con ordinanza del 18.8.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
dr. Andrea NI 2 n. 2634/2019 R.G.A.C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalle parti riferito nei rispettivi atti di costituzione e ribadito in sede di udienza presidenziale nonché dalla domanda di addebito al marito della separazione coltivata dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, deve in primo luogo essere esaminata la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente e fondata sulla pretesa violazione da parte del marito di plurimi doveri nascenti dal vincolo matrimoniale;
violazioni meglio dettagliate nel proprio atto di costituzione e riconducibili ai doveri di assistenza morale e materiale (vds. “…la moglie e per conseguenza indiretta anche il nipote e la figlia sono stati costretti a causa dei suoi comportamenti prevaricatori e violenti ad andar via di casa e non potervene avere più accesso. Lo stesso pur avendo redditi elevati non si preoccupa della sussistenza della moglie che ha solo € 400,00 al mese di pensione tant'è che la Signora per far fronte alle proprie spese da quando è fuori casa ha prelevato per Pt_1 due volte l'intera quota bimestrale proveniente dal canone di locazione dell'appartamento in comproprietà sito in Via Padre Semeria. La Signora ad Pt_1 oggi non può permettersi il pagamento di un canone di locazione e vive ospite presso la casa di un'amica. Per tali evidenti motivi esposti in cui convergono tutti gli elementi dell'addebito previsti dalla normativa si chiede espressamente che la presente separazione sia addebitata al Sig. ”) nonché di fedeltà (“…La Signora Parte_3 è venuta a scoprire, tramite una lettera… che il marito si è invaghito di Parte_1 Per_ una signora di origini latinoamericane di nome In effetti il Sig. ha CP_1 cominciato a uscire, a vestirsi bene e a frequentare sale da ballo congiuntamente a questa signora che da tempo ormai si presenta come la sua compagna… Il sig. CP_1 appare, pur essendo coniugato ancora con la signora su un famoso social Pt_1 abbracciato con la signora anzidetta…”).
Orbene, giova in termini generali precisare come ai fini dell'addebito della separazione la parte che la contesti al coniuge è gravata dell'onere di provare sia la relativa condotta che la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
onere che, se in presenza di condotte macroscopicamente contrarie ai doveri matrimoniali, può subire un'attenuazione (come accade, per esempio, in presenza di violenze), impone, invece, negli altri casi un accertamento rigoroso che tenga conto anche della complessiva dinamica relazionale tra i coniugi (vds. Cass., sez. 1, ord.
30.4.2024, n. 11631: “…La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi
e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale non è integrata dall'esistenza di meri disaccordi e criticità anche anteriori al matrimonio che, pertanto, non sono idonei ad escludere quella pronuncia, sussistendone i presupposti… l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale…”).
Ciò premesso, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente è fondata avuto riguardo alla contestata violazione del dovere di assistenza morale e materiale e, pertanto, in tali termini deve essere accolta.
dr. Andrea NI 3 n. 2634/2019 R.G.A.C.C.
In particolare, è emerso sulla scorta dell'istruttoria di causa come la relazione tra i coniugi presentasse talune criticità già prima della loro separazione di fatto (avvenuta intorno al marzo 2019), avendo i testi e – Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente figlia e nipote delle parti - riferito di come le stesse già all'epoca conducessero vita “parzialmente” separata (vds. quanto dichiarato dalla teste Tes_1
“…Per quanto mi consta i miei genitori vivevano separati in casa nei termini
[...] che ho descritto già da alcuni mesi prima dell'episodio dell'aggressione; ricordo che io avevo visto tale sistemazione in occasione di una visita ed a mia domanda sul perché avessero preso tale decisione, mia madre mi disse che le cose tra lei e AP ormai non andavano bene…” e dal teste : “…Posso dire che i miei Testimone_2 nonni quando ero piccolo andavano d'accordo o almeno questo è il mio ricordo. Le cose sono in qualche modo peggiorate dopo che mio NN è andato in pensione fino a quando si sono separati. Quando parlo di separazione intendo riferirmi al momento in cui la nonna ha lasciato la casa coniugale…”).
Ma ciò che l'istruttoria di causa ha consentito di rilevare è anche il diverso comportamento reciprocamente tenuto dai coniugi nel corso della convivenza matrimoniale ed, in primis, l'evidente contrarietà di quello del resistente rispetto ai doveri solidaristici nascenti dal vincolo (vds. quanto dichiarato dalla teste Tes_1
“…Mio padre…non è persona violenta, ma in qualche modo è aggressivo e
[...] prepotente;
per farmi capire posso dire che lui partiva presto al mattino per andare al lavoro e tornava per pranzo e tutto doveva essere pronto;
a lui non importava quello che poteva succedere a casa, ma era esclusivamente focalizzato sulle proprie esigenze e mia madre di fatto subiva questa situazione… dopo che mio padre è andato in pensione lui per un anno e più è stato in casa sempre muto, senza mai parlare con mia madre, fino a quando questa ha scoperto che lui aveva una relazione con un'altra donna;
relazione che alla fine e poi diventata palese. Tale situazione in casa, riferitami da mia madre, ho anche avuto modo di constatarla direttamente in occasione delle mie visite periodiche.
Ricordo che mia madre in quel periodo era stata operata ad un ginocchio e lui non l'aveva aiutata in alcun modo completamente disinteressandosene…”), così come la riconducibilità del definitivo logoramento del rapporto ad uno specifico episodio di violenza verificatosi in data 10.3.2019 (vds. quanto dichiarato dai testimoni Tes_1
“…Ricordo poi che una mattina, io già lavoravo in Francia, sono stata
[...] chiamata dalla vicina che mi informava come fossero intervenuti i Carabinieri in quanto mio padre aveva aggredito mia madre che era finita all'ospedale… Mia madre mi ha riferito di essere una sera salita al piano riservato a mio padre ed, avendo trovato dei soldi, di averli presi. La mattina seguente mio padre, accortosi di quanto era accaduto, era sceso al piano in cui abitava mia madre e l'aveva aggredita, spaccando la porta della sua camera ed il suo cellulare, buttandola sul letto e dandole uno schiaffo, fino a che mia madre riusciva a sfuggire ed a rifugiarsi in vestaglia dalla vicina da dove venivano chiamate le FF.OO…” e (fratello della ricorrente): “…Per Tes_3 quanto riguarda la separazione tra mia sorella e mio cognato posso dire che ad un certo punto mia sorella è andata via di casa in quanto lei mi ha telefonato dal Pronto soccorso dicendo che era stata aggredita dal marito ed erano intervenuti i Carabinieri.
Io mi sono recato al mattino al Pronto Soccorso;
non ricordo con esattezza cosa mia sorella mi abbia detto in ordine alla dinamica dell'aggressione subita, mi pare che mi avesse raccontato che suo marito cercava un foglio e che poi si fosse alterato e lei si fosse chiusa in camera… Non mi pare di ricordare che nel periodo immediatamente antecedente questa aggressione tra mia sorella e mio cognato fossero accadute cose di rilievo, sapevo che le cose tra loro non andavano bene e che forse lui era andato a fare da solo una vacanza, ma nulla più. ADR. Non mi risulta che prima di tale aggressione si fossero mai verificati episodi analoghi…”); episodio ha giustificato l'adozione, già in data 16.3.2020, dell'ordine a di cessazione delle condotte Controparte_1
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pregiudizievoli e di allontanamento dalla casa coniugale (vds. il decreto emesso nel procedimento n.891/19 V.G.: “…Risulta, pertanto, evidente a giudizio del Tribunale come il comportamento addebitabile al , nei limiti di quanto giudizialmente CP_1 accertato, abbia rappresentato, in termini di efficienza causale rispetto a quello posto in essere e “subìto” dalla un “pregiudizio grave all'integrità fisica, morale ed alla Pt_1 libertà personale” di quest'ultima, tale da giustificare l'adozione dell'invocata misura di protezione…”).
E tenuto conto di come, indipendentemente dal pregresso deterioramento della relazione tra le parti, sia stato lo specifico episodio occorso nel marzo del 2019 ad aver definitivamente minato il rapporto di fiducia tra loro, di fatto precludendo ogni forma di riconsolidamento della coppia coniugale, deve in questa sede ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal marito in violazione dei doveri di cui all'art. 143, c.2 c.c. e la definitiva crisi tra i coniugi, conseguendone la piena addebitabilità a della separazione;
quanto precede risultando Controparte_1 oggettivamente illegittimi ed inammissibili, in seno alla convivenza ed ancorché la vita di coppia risulti già presentare difficoltà relazionali, comportamenti violenti ed offensivi in pregiudizio del coniuge.
Invero e come già sopra anticipato, il rigoroso onere probatorio predicato dalla Suprema
Corte – che impone la prova sia della condotta in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che del nesso di causalità tra la stessa e la separazione –subisce nel caso di violenze e minacce una necessaria attenuazione, apparendo evidente come tali comportamenti, per la loro intrinseca gravità, risultino già implicitamente idonei a dimostrare il necessario rapporto di causa/effetto ed a giustificarla (vds. Cass. sez.1, ord.
18.12.2023 n. 35249: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei…”).
Del resto a diversa conclusione neppure potrebbe giungersi in ragione del fatto che la crisi de quo, per come emerso dall'istruttoria orale, si fosse in qualche misura già palesata prima dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, solo che si consideri come sia stata proprio la gravità dei comportamenti da ultimo posti in essere dal resistente ad aver reso definitivamente intollerabile la convivenza, portando a compimento il logoramento di una relazione che, ancorché fragile, era stata comunque dalle parti ancora mantenuta e coltivata.
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come non possa, invece, essere attribuito rilievo concausale rispetto alla crisi coniugale all'allegata violazione del dovere di fedeltà da parte del marito. In proposito, premesso come la Suprema Corte, non ritenendo sufficiente la mera “infedeltà” ed in un'interpretazione rigorosa della prova dell'addebito, richieda la dimostrazione di un imprescindibile nesso di causalità tra tale comportamento e la crisi coniugale (vds. Cass., sez.1, sent. 6.8.2020, n.16735: “Grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
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l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”), deve essere osservato come, nel caso che occupa e nonostante parte ricorrente abbia riferito della relazione extraconiugale intrapresa dal marito e confermata dalla teste (vds. quanto riferito: “…dopo che mio padre è andato in Testimone_1 pensione lui per un anno e più è stato in casa sempre muto, senza mai parlare con mia madre, fino a quando questa ha scoperto che lui aveva una relazione con un'altra donna;
relazione che alla fine e poi diventata palese. Tale situazione in casa, riferitami da mia madre, ho anche avuto modo di constatarla direttamente in occasione delle mie visite periodiche…”), non possa in ogni caso ritenersi che sia stata tale condotta a logorare la relazione tra le parti ed a determinarne la crisi irreversibile;
quanto precede anche tenuto conto di come tali eventi siano stati descritti in termini poco più che generici e, per larga parte, esclusivamente fondati su quanto riferito dalla stessa ricorrente.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche del giudizio di separazione ed, in particolare, la domanda avanzata da al fine di ottenere Parte_1 dal marito un contributo al proprio mantenimento, deve preliminarmente essere confrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e delle autocertificazioni depositate, risulta percepire redditi da pensione per circa € 415,00 mensili ed essere Parte_1 proprietaria di un appartamento presso il quale attualmente risiede sito in Sanremo, C.so Inglesi n.226 (recentemente acquistato a seguito dell'alienazione delle quote di proprietà della casa coniugale così come di ulteriore immobile di cui era comproprietaria unitamente al marito) ed avere disponibilità liquide per circa € 110.000,00; quanto precede non essendo gravata da particolari spese, salvo quelle che si renderanno necessarie al fine di arredare la nuova abitazione e quelle sostenute per aiutare il nipote nel percorso di studi universitari. Testimone_2
Quanto, invece, a lo stesso risulta percepire una pensione Controparte_1 di importo pari ad € 1.000,00 mensili circa, essendo altresì proprietario dell'immobile sito in Via Padre Semeria n.442 presso cui risiede, non disponendo di particolari liquidità, ma essendo tuttavia titolare di polizza dal valore di € 52.522,00.
Tutto ciò premesso, e precisato come nella separazione personale l'assegno di mantenimento possa essere riconosciuto in favore del coniuge che, sussistendo una situazione di disparità economica rispetto all'altro, versi nella condizione di non poter mantenere, con le risorse a propria disposizione, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (vds. Cass. sez.1, ord. 29.4.2024, n. 11494: “…Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa…”), ritiene il Collegio che abbia Parte_1 dimostrato di aver sempre potuto contare, in costanza di matrimonio, sul sostegno economico del marito;
quanto precede dedicandosi in via prioritaria alla cura della casa e della prole nonché, da ultimo, anche alla crescita del nipote (vds. quanto riferito dalla figlia : “…di fatto mia madre mi ha sostituto nel ruolo verso mio figlio Testimone_1 occupandosi di lui sotto ogni aspetto. ADR. Al mantenimento di provvedeva Tes_2 mio padre che all'epoca aveva una macelleria;
mia madre ha sempre lavorato aiutandolo nell'esercizio commerciale, salvo nell'ultimo periodo in cui è restata di più a casa per occuparsi della crescita e delle esigenze di;
in ogni caso mia madre Tes_2 non è mai restata con le mani in mano e si è sempre data da fare…”, dal nipote Tes_2
dr. Andrea NI 6 n. 2634/2019 R.G.A.C.C.
: “…Confermo di aver nella sostanza vissuto fin dalla nascita con i Testimone_2 miei nonni materni e di me e delle esigenze della mia crescita si è di fatto sempre occupata mia nonna;
che io ricordi mia nonna non lavorava, si occupava della casa e della famiglia…” e dal fratello “…Di tutto quanto riguardava mio nipote Tes_3 nei periodi di assenza della madre si occupava mia sorella, in quanto mio cognato era impegnato al lavoro in negozio…”).
E tale ménage famigliare, a ben vedere, risulta essere proseguito non solo all'indomani del pensionamento del resistente (allorché quest'ultimo ha di fatto continuato a contribuire in via principale al mantenimento del nucleo), ma anche successivamente alla separazione di fatto, avendo il marito consentito alla moglie di trattenere interamente il canone percepito dalla locazione dell'immobile tra loro in comproprietà (vds. quanto riferito dal resistente nella propria comparsa conclusionale: “…durante tutto il periodo in cui la sig.ra ha vissuto presso altra abitazione la stessa ha integralmente Pt_1 trattenuto, con il consenso del sig. , il canone di locazione, pari ad € 900,00 CP_1 mensili, dell'appartamento sito in Va Padre Semeria 442, in allora ancora in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno…”).
E', pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra osservato, dell'effettiva condizione economica delle parti, dell'attuale disparità economica tra le stesse (stante le diverse entrate percepite a titolo di pensione) così come degli assetti famigliari adottati nel corso della vita coniugale, che ritiene il Collegio sussistenti i presupposti utili a riconoscere in favore di un contributo al mantenimento;
quanto precede, risultando Parte_1 congruo porre a carico di l'obbligo di corrisponderle un Controparte_1 assegno di importo pari ad € 150,00 mensili. Tale somma, infatti, deve ritenersi proporzionata rispetto alle differenze reddituali tra le parti e del tutto compatibile con le risorse – comunque limitate – di cui il marito dispone.
Venendo, da ultimo, ad esaminare la domanda spiegata da al fine di Parte_1 ottenere risarcimento del danno non patrimoniale c.d. “endo-familiare”, ferma l'inammissibilità della stessa nella parte in cui è stata avanzata nell'interesse di
[...]
(stante l'evidente difetto di legittimazione attiva), deve essere Testimone_2 osservato come tale forma di responsabilità sia stata riconosciuta dalla Suprema Corte nella sostanza attribuendo al rispetto della dignità e della personalità di ciascun coniuge un rilievo non confinato al mero contesto famigliare, ma da ricondursi alla più ampia sfera della tutela dei diritti inviolabili della persona (vds. Cass., sez. 6, sent. 19.11.2020, n. 26383 “…La natura giuridica dei doveri scaturenti dal matrimonio implica che la loro violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che tuttavia la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale…”); quanto precede evidenziandosi da un lato l'autonomia dell'azione risarcitoria de quo dalla pronuncia di addebito e, dall'altro, la possibilità di richiedere la tutela di tali diritti già in seno al giudizio di separazione.
Ciò premesso e così conformandosi alla rigida interpretazione giurisprudenziale in tema di illecito endo-famigliare, deve però essere sottolineato come incomba alla parte che avanza la relativa domanda risarcitoria sottostare al rigoroso onere probatorio imposto dall'art. 2059 c.c. e, dunque, dare prova del diritto della personalità leso, della condotta (cosciente e volontaria) che tale danno avrebbe cagionato e, da ultimo ma non certo per importanza, dell'imprescindibile nesso di causalità. dr. Andrea NI 7 n. 2634/2019 R.G.A.C.C.
Orbene, tali presupposti non possono dirsi adeguatamente provati dalla ricorrente nel presente giudizio postoché, pur allegando la condotta sostanzialmente maltrattante posta in essere in suo pregiudizio dal coniuge in data 10.3.2019, non ne ha dimostrato l'effettiva portata né risultano essere stati provati l'evento dannoso, la concreta lesione di un diritto costituzionalmente tutelato (sia esso quello alla dignità piuttosto che alla libertà di autodeterminazione) né il nesso di causalità tra loro esistente. Ne consegue, pertanto, il rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'accoglimento delle domande spiegate da parte ricorrente (in punto addebito e mantenimento), devono essere poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Badalucco il 1.1.1952, e nato a [...] Controparte_1 de Fonds (Svizzera) il 20.7.1952, unitisi in matrimonio in Sanremo il 6.5.1982
(matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1982, n.26, parte I, Serie A); 2) addebita la separazione al marito;
Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento, un assegno Parte_1 dell'importo di € 150,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4) rigetta nel resto;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi
[...] professionali oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Imperia, il 7.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea NI)
dr. Andrea NI 8