Decreto cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 23 aprile 2024
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Rachele Anesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/Imm/2^Sez/-OMISSIS-/-OMISSIS-emesso in data 16.01.2024 e notificato in data 25.03.2024 con cui veniva dichiarata irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Vista la richiesta del 27 novembre 2024, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentava ricorso avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza – da ella presentata – di conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Si costituiva l’Avvocatura erariale chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con domanda depositata in giudizio il 27 novembre 2024 e ritualmente notificata alla controparte la ricorrente, premesso che l’amministrazione resistente aveva disposto la revoca dell’impugnato provvedimento di irricevibilità, nonché la rinnovazione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dichiarava di rinunciare agli del giudizio e chiedeva di disporre l’estinzione del processo a spese compensate.
3. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
4. L’art. 84 c.p.a. riconosce al comma 1, in applicazione del principio dispositivo, il diritto della parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, ed al successivo comma 3 dispone che se le altre parti – che possono avere interesse alla prosecuzione del giudizio – non si oppongono, il processo si estingue.
Considerato che l’amministrazione resistente non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia – che è stata ad essa ritualmente notificata – il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, come previsto dall’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
5. Per quanto attiene le spese di giudizio, il citato art. 84 c.p.a. dispone al comma 2 che il rinunciante è tenuto a rifonderle alle altre parti, salvo che il Collegio ritenga di compensarle in considerazione delle circostanze sottoposte al suo scrutinio. Al riguardo, considerato la rinuncia è conseguita alla revoca del provvedimento impugnato e l’Amministrazione non ha insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, il Collegio ritiene sussistano le condizioni per compensare le predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.