Articolo 8 della Legge 13 maggio 1966, n. 356
Articolo 7Articolo 9
Versione
25 giugno 1966
>
Versione
10 luglio 2010
Art. 8.
Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Entrata in vigore il 10 luglio 2010