Decreto cautelare 19 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2020
Sentenza 24 giugno 2022
Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2025REG.PROV.COLL.
N. 00487/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2023, proposto da
Milleuno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Roma Capitale - Municipio Roma V, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, n. 8616 del 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Stefano Fantini; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Milleuno s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 24 giugno 2022, n. 8616 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso la determinazione dirigenziale con cui il Municipio Roma V ha disposto la sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s. nel locale sito in Roma, al Viale della Serenissima nn. 71/81, nonché avverso l’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 111 in data 26 giugno 2018, avente ad oggetto la “ disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s. ”.
La società appellante, esercente in Roma una sala bingo nei locali del viale della Serenissima all’interno della quale viene svolta attività di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., ha impugnato, con precedente ricorso, l’ordinanza sindacale n. 111 del 2018, che ha imposto limitazioni al funzionamento di detti apparecchi prescrivendone la possibilità di utilizzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi, dovendo invece rimanere, nelle restanti fasce orarie, spenti, sotto comminatoria di sanzioni amministrative. Detto ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 12319 del 2018, confermata in appello dalla sentenza della Sezione n. 5223 del 2020.
Nelle more del giudizio di appello è intervenuta la determinazione dirigenziale del Municipio di Roma V che ha disposto la sospensione per cinque giorni del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento presenti in sala, nel presupposto di due violazioni alla disciplina oraria, intervenute in data 19 aprile 2019 e 18 settembre 2019, che sono state oggetto di due verbali di contestazione.
Avverso detto provvedimento la Milleuno s.p.a. ha proposto il ricorso in primo grado deducendone l’illegittimità in via derivata dall’ordinanza sindacale impugnata, ed anche per vizi propri, ed in particolare incompetenza, violazione dell’art. 10 del t.u.l.p.s. e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché per sproporzione della sanzione.
2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto della accertata infondatezza dei motivi dedotto quali vizi di illegittimità derivata; analogamente infondati sono stati ritenuti i motivi enucleanti vizi propri della determinazione dirigenziale.
3.- Con il ricorso in appello la Milleuno s.p.a. ha essenzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
4. – Si è costituita in resistenza Roma Capitale puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
5. –All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello critica la statuizione di reiezione della censura di incompetenza di Roma capitale ad emettere l’impugnato provvedimento di sospensione, nell’assunto che, ferma restando la competenza sindacale a disciplinare l’orario di apertura delle sale da gioco, a mente dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, spetterebbe invece all’autorità di pubblica sicurezza sospendere la licenza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s.; deduce l’appellante che, essendo la licenza rilasciata dal Questore, allo stesso compete sanzionare l’abuso consistente nel mancato rispetto del regime orario prescritto dalle normative locali finalizzate al contrasto del fenomeno della ludopatia.
Il motivo, pur nella sua complessità sistematica, è infondato.
La Sezione ha affrontato questo tema, anche proprio in sede di trattazione del ricorso avverso la presupposta ordinanza sindacale, pervenendo all’affermazione per cui deve ritenersi legittima la sanzione della sospensione del funzionamento degli apparati di intrattenimento e svago irrogabile dal Sindaco in caso di reiterata inosservanza degli orari di funzionamento disposti nell’ordinanza (Cons. Stato, V, 26 agosto 2020, n. 5223, ma anche V, 28 marzo 2018, n. 1933). La giurisprudenza della Sezione ha posto in evidenza che con il passaggio dall’autorità di pubblica sicurezza ai Comuni delle funzioni di cui al t.u.l.p.s. ad opera dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977, sono transitati nella competenza dei Comuni anche i poteri sanzionatori, utilizzabili in presenza di violazione delle discipline specifiche che attengono alla tutela degli interessi pubblici diversi da quello dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tra le misure sanzionatorie, l’art. 10 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 prevede proprio la revoca o la sospensione dell’autorizzazione nel caso di abuso della persona autorizzata; l’abuso consiste anche nella violazione delle disposizioni dirette a garantire il corretto esercizio dell’attività autorizzata, nella specie l’orario di funzionamento degli apparecchi.
Invoca l’appellante un “ripensamento” alla luce anche della decisione assunta da Cass., II, ord. 17 giugno 2022, n. 19696; a bene vedere, però, detto precedente si limita a riaffermare che in materia di sanzioni amministrative, il potere sanzionatorio (in coerenza con l’art. 1 della legge n. 689 del 1981) è soggetto alla riserva di legge relativa, spettando alla legge definire i criteri direttivi per orientare la discrezionalità amministrativa.
Si tratta di un tema differente da quello che viene in rilievo nella fattispecie controversa, atteso che la misura sanzionatoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento non appare riconducibile alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981, configurandosi come espressione del potere inerente l’autorizzazione amministrativa.
Pertanto, pur nella consapevolezza di un precedente contrario (Cons. Stato, V, 7 dicembre 2023, n. 10632), ritiene il Collegio di dover confermare il proprio indirizzo, alla cui stregua il Comune può legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole ed adeguato (individuato dall’ordinanza sindacale n. 111 del 2018 in un periodo non superiore a cinque giorni).
2.- Il secondo mezzo deduce poi la violazione dell’art. 10 del t.u.l.p.s., nell’assunto che non possa inferirsi dai verbali di accertamento redatti dalla Polizia locale un accertato abuso della licenza di polizia, laddove l’ordinanza sindacale correla la sospensione alla recidiva.
Anche tale motivo è infondato, atteso che guarda alla disciplina sanzionatoria (di matrice parapenalistica) di cui alla legge n. 689 del 1981, mentre nel caso di specie l’ordinanza n. 111 del 2018 chiarisce, alla pagina 8, che « la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare […] », in tale guisa intendendo parametrarla alla contestazione del comportamento di abuso della licenza.
Va peraltro considerato che, come risulta dalla determinazione dirigenziale gravata, l’ufficio suap, a seguito del primo sopralluogo intervenuto in data 19 aprile 2019, ha diffidato la società appellante ad attenersi a quanto previsto dalla disciplina vigente, con espressa avvertenza che sarebbe altrimenti incorsa nella sospensione; nel sopralluogo del 18 settembre 2019 è però stato nuovamente accertato il mancato rispetto degli orari previsti per le attività in questione.
3. - Con il terzo motivo l’appellante deduce poi che, erroneamente. la sentenza non avrebbe tenuto conto dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, rispetto alla quale non potrebbe ritenersi equivalente la diffida inoltrata da Roma Capitale in data 31 luglio 2019.
Il motivo è infondato, in quanto, anche a prescindere dai reali margini di discrezionalità ravvisabili nell’adozione del gravato provvedimento di sospensione, non può trascurarsi la sostanziale equivalenza della diffida alla comunicazione di avvio del procedimento, nella prospettiva dell’instaurazione di un effettivo rapporto di comunicazione tra l’amministrazione e la società.
4. - L’ultimo motivo di appello critica poi la sentenza con riferimento al capo che ha ritenuto proporzionata la sospensione per cinque giorni, deducendo al contrario che non sarebbe evincibile la ragione dell’applicazione della misura nel massimo edittale, anziché in misura diversa.
Il motivo è infondato, ritenendo al Collegio condivisibile l’assunto motivazionale del primo giudice, al quale può farsi rinvio.
Giova solamente sottolineare che si tratta di sospensione per cinque giorni del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro conseguente ad un comportamento integrante la violazione reiterata della disciplina in materia.
5. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello va respinto.
La complessità delle questioni giuridiche trattate integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO