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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2073/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
, nata il [...] a [...], ed ivi residente in [...]
Giovanni Keplero n. 42, C.F.: , rappresentata e difesa, C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandrello Raffaella, presso il cui studio in Comiso, Viale della Resistenza n 55, elegge domicilio
RICORRENTE
contro
(c.f.: nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Iacono, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione della stessa e del marito, , Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio in Comiso, in data 12.12.2014, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il 18/11/2015) e (il Per_1 Per_2
29/01/2018), alle condizioni ivi meglio indicate. Chiedeva la ricorrente
“autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale;
– affidare i figli ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa;
– conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
– assegnare la casa familiare sita in
Comiso, via Giovanni Keplero 42, perché vi risieda tenendo seco i sopra nominati figli minori;
– disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa già coniugale, come sopra indicata;
– disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario: il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni Controparte_1 qualvolta lo riterrà necessario, compatibilmente con gli impegni degli stessi e della madre, in caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli: - nei week- end a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; - durante la settimana nella quale i figli passeranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé i bambini due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - quando invece i figli trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana (il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi da farsi coincidere ad anni alterni, o con il giorno 4
di Pasqua o con il lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. – stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
– disporre che le spese straordinarie vengano ripartite in ragione del 50% ciascuno”.
Si costituiva , il quale sostanzialmente aderiva alle Controparte_1
richieste di controparte, facendo proprie le istanze e conclusioni dalla stessa formulate.
In sede di verbale di udienza di comparizione dei coniugi del
12.12.2024 le parti davano atto di avere presentato un'istanza di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, alle condizioni di cui all'atto di ricorso, accolte dalla controparte, come da conclusioni congiunte allegate alla memoria del 25.10.2024; il Giudice Delegato autorizzava la chiesta trasformazione ex art. 473bis. 51 c.p.c.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole alla separazione in data
18.12.2024.
Ciò premesso, devono intendersi sussistere i presupposti per la pronuncia di una sentenza di separazione, come richiesto da entrambe le parti, atteso l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse nei rispettivi atti difensivi, da cui si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c. 5
Le condizioni pattuite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. affidare i figli ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa, conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
3. assegnare la casa familiare sita in Comiso, via Giovanni Keplero 42, alla Sig.ra perché vi risieda con i figli minori;
Parte_1
4. disporre che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario:
5. il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni Controparte_1 qualvolta lo riterrà necessario, compatibilmente con gli impegni degli stessi e della madre, in caso di disaccordo il padre potrà vedere i figli: - nei week- end a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; - durante la settimana nella quale i figli passeranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé i bambini due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - quando invece i figli trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana (il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi da farsi coincidere ad anni alterni, o con il giorno di Pasqua o con il lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 6
6. stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. disporre che le spese straordinarie (di cui al vademecum stilato dal
CNF) vengano ripartite in ragione del 50% ciascuno;
8. Nulla venga disposto in materia di contributo al mantenimento della Sig.ra atteso che la stessa è economicamente autosufficiente. Parte_1
9. Spese legali compensate”.
Le condizioni succitate appaiono congrue nonchè conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di lege, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti, stante la natura della causa e l'accordo tra di esse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
udito il P.M.
pronuncia la separazione dei coniugi , nata il Parte_1
13/01/1993 a Comiso, e , nato il [...] a [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in Comiso, in data 12.12.2014 (atto di matrimonio 7
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2014, p. II, serie A, atto n. 83);
omologa le condizioni della separazione inerenti ai figli, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 03 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti