TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 773 /2025 R.G.
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 17 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ex art 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 773/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, come da Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 agosto 2025, ha dedotto: - di essere una Parte_1 docente stabilmente inserito nel sistema scolastico statale siccome assunta a tempo indeterminato, in servizio presso l'I.C. di Orvieto - Montecchio;
- che il non le CP_1 accordato il beneficio della carta docente per l'anno scolastico 2021/2022; - che ella ha invece diritto al contributo annuale di € 500, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.L. 69 del 13.06.2023, pacificamente riconosciuto in favore del personale docente di ruolo, quale sostegno all'acquisto
1 di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- che la giurisprudenza è ormai granitica nell'accogliere le domanda di riconoscimento di tale beneficio, riconoscendo l'illegittimità dell'esclusione del personale precario dalla sua fruizione. Ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del , perfezionatesi a mezzo pec in data 8 agosto CP_1
2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda, istruita in via documentale, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.C.M. del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamenta la ricorrente che, pur avendo svolto nell'anno scolastico 2021/2022 attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non ha avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” del contratto da lei sottoscritto.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza
1842/2022, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
2 tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui
3 il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo alla fattispecie di cui è causa, la ricorrente è interna al sistema scolastico perché in servizio presso l'I.C. di Orvieto - Montecchio, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, come si ricava dall'allegata busta page (doc. 22).
In ordine all'annualità 2021/2022 per la quale si richiede di poter fruire della carta docente, ella ha senz'altro svolto attività di docenza comparabile a quella di un docente in ruolo;
infatti, come si evince dall'allegata documentazione (doc. 1) ella ha svolto attività di insegnamento a tempo pieno, quindi per un orario di lavoro almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria).
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico invocato per l'anno scolastico
2021/2022, con conseguente condanna del all'attribuzione in suo favore della c.d. CP_1
Carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
(1 annualità).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia, della serialità del contenzioso, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e che il giudizio si è concluso in un'unica udienza.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 confronti del , così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta Parte_1 elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per l'anno
4 scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per la suddetta annualità, per il valore di € 500,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 200,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e oltre alla somma di € 21,50 a titolo di rimborso del C.U., con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso per dichiarato anticipo.
Terni, 18 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
5