Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01260/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto da UL RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via P.Pe di Villafranca n. 10;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 24/2024 emessa dal Tribunale di Trapani, sez. lavoro, il 15.01.2024 e pubblicata in pari data nel giudizio portante il n. rg. 1446/2023 contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, notificata a mezzo pec informa esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché all'Ambito territoriale di Trapani e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 24.01.2024 e passata ingiudicato il 24.02.2024 come da certificazione del funzionario addetto del3.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, la ricorrente in epigrafe, quale docente assunta con contratto a tempo determinato per diversi anni scolastici, ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 24/2024, emessa dal Tribunale di Trapani, sez. lavoro, il 15.01.2024, con la quale è stato disposto il pagamento di € 500,00 annuali, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto indecisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda emessa dal Tribunale di Trapani, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, il 24 gennaio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Trapani in data 3 luglio 2024.
Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale in relazione ai numerosi analoghi precedenti in materia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di Commissario ad acta, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO