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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10276/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma;
ricorrente contro
(C.F. ) residente a [...], Corso dei Mille n. CP_1 CodiceFiscale_1
566, Scala B, (C.F. ) residente a [...] CodiceFiscale_2
Gazzera Bassa n. 21, e (C.F. ) residente a Controparte_3 CodiceFiscale_3
Palermo (PA), Corso dei Mille n. 566, Scala B;
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 26.8.2024, ha Parte_1
chiesto accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius (deceduto Persona_1
in Palermo il 30.11.2011), da parte del coniuge superstite, e dei figli, CP_1
e , odierni convenuti, nonché di ordinare al Conservatore Controparte_3 Controparte_2
dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Palermo,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la predetta accettazione.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto: - che con atto del 29.6.1989 (rep. n. 13831 - racc. n. 3236) e successivo atto di erogazione e quietanza del 26.7.1989 (rep. n. 14261 – racc. n. 3314) entrambi a rogito del Notaio Dott. il Banco di Sicilia S.p.A. aveva concesso a Persona_2
un mutuo per la somma complessiva di € 41.316,55 (lire 80.000,000); Persona_1
- che con atto pubblico di fusione a rogito Notaio di Torino del Persona_3
19.10.2010 (rep. 19430 racc. 12674; registrato a Torino il 19.10.2010 al n. 755 serie 1T), il Banco di Sicilia S.p.A. è stato fuso per incorporazione (con efficacia dall'1.11.2010) in Parte_1
- che a garanzia del suddetto credito era stata iscritta ipoteca volontaria presso la
Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 5.7.1989 (al n. 27346 di reg. generale e al n.
3920 di reg. particolare) sull'appartamento, sito in Palermo, Corso dei Mille n. 566, al piano n. 5, scala B, individuato al NCEU al foglio 77, p.lla 599, sub 41, di proprietà della terza datrice di ipoteca Di Spezio Rosalia;
- che con atto di compravendita del 26.7.1989 a rogito del Notaio Dottor
[...]
(rep. n. 14262, trascritto l'8.9.1989 ai nn. 32406/24363), e Per_2 Persona_1
la moglie avevano acquistato da Di Spezio Rosalia il predetto CP_1 immobile;
- che il mutuatario , proprietario per la quota di ½ dell'immobile Persona_1
oggetto di ipoteca, è deceduto a Palermo il 30.11.2011;
- che la figlia del de cuius, (c.f. ), in data Parte_2 CodiceFiscale_4
14.7.2006, ha formalmente rinunziato all'eredità paterna e, successivamente, l'ha accettata, con beneficio di inventario, in favore della di lei figlia minore,
[...]
Per_4
- che i restanti eredi legittimi, odierni convenuti, non hanno mai provveduto né ad una formale rinunzia né ad una espressa accettazione;
- che è interesse della ricorrente accertare giudizialmente la qualità di eredi dei convenuti e poterne trascrivere l'accettazione tacita al fine di agire per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
- che i tre convenuti hanno assunto condotte inconciliabili con la volontà di rinunciare all'eredità di , in quanto trovandosi nel possesso Persona_1 dell'appartamento di Corso dei Mille n. 566, essi non hanno provveduto a redigere l'inventario entro tre mesi dal decesso del de cuius, ed hanno inoltre proceduto alla volturazione catastale del cespite in questione.
Sulla base delle esposte circostanze, la ha quindi chiesto l'accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte dei figli, e Persona_1 CP_2
e della moglie, CP_3 CP_1
Questi ultimi, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e all'udienza del
18.3.2025 –sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
* * *
Deve preliminarmente darsi atto della sussistenza di concreto interesse ad agire in capo a essendo quest'ultima titolare di un diritto di credito certo ed esigibile per Parte_1
le rate del mutuo ipotecario gravante su ed avendo essa pertanto Persona_1 necessità di accertare giudizialmente l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius in modo da poter intraprendere nei confronti degli eredi le azioni necessarie alla tutela del proprio credito.
Risulta altresì provato che, oltre a , che ha rinunciato, e alla di lei figlia, Parte_2
– che ha accettato con beneficio di inventario – gli odierni convenuti sono Persona_4 gli unici soggetti chiamati alla successione del defunto e che gli stessi non Persona_1
hanno provveduto a presentare né una espressa accettazione né una espressa rinunzia alla stessa.
Va rammentato in punto di diritto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in via automatica, ma presuppone l'accettazione (atto negoziale unilaterale) da parte del soggetto che decide di acquistare l'eredità allo stesso devoluta e che tale accettazione può essere espressa (quando, ex art. 475, comma 1, c.c., in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede) o tacita (laddove, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede).
L'accettazione tacita dell'eredità può, dunque, desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass., 6 giugno 2018, n.14499).
Così ad esempio integra accettazione implicita dell'eredità l'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie volte alla rivendica del bene o alla difesa della proprietà o ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, e che com'è evidente non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ.
L'art. 485, comma 2, c.c. prevede poi l'acquisizione ex lege della qualità di erede puro e semplice per il soggetto che, pur trovandosi nel possesso di beni ereditari, non abbia provveduto a fare l'inventario entro i tre mesi dall'apertura della successione.
Il possesso a cui fa riferimento la norma può essere giuridico o materiale. La nozione è generica e pertanto il possesso può essere esercitato a qualsiasi titolo. Può trattarsi dunque di un possesso in senso proprio (articolo 1140 c.c.) o di una semplice disponibilità.
La giurisprudenza è conforme nell'affermare che sia sufficiente il possesso anche di uno solo dei beni ereditari (Cass. n. 4456/2019). Il chiamato all'eredità deve essere, però, a conoscenza dell'appartenenza del bene all'eredità e della devoluzione ereditaria in suo favore.
Tuttavia, il possesso dei beni ereditari non è un comportamento univoco e non può di per sé integrare accettazione tacita dell'eredità a meno che non sia accompagnato da comportamenti che valorizzino una volontà in tal senso.
Ciò premesso il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto:
- la nota di trascrizione relativa alla denuncia di successione (nn. reg. gen. 43123, reg. part. 34343; presentata l'8.10.2012), contro e a favore di e Persona_1 CP_1
, rispettivamente coniuge e figli del defunto;
Controparte_2 CP_3 Pt_2
- i certificati di residenza, sia storici che attuali, degli odierni convenuti;
- la visura catastale dell'immobile di Corso dei Mille n. 566, p.5 (f. 77, part. 599, sub.
41) in cui sono riportati i dati degli attuali intestatari del cespite in oggetto (ovvero gli odierni convenuti e risultanti dalle due relative volture catastali (n. Persona_4
10244.1/2012 e n. 35442.1/2013).
Com'è noto nessun valore può attribuirsi – in termini di accettazione tacita dell'eredità – alla dichiarazione di successione, atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (che soltanto in presenza di un'ulteriore attività integrante accettazione implicita, potrebbe assumere valore di elemento indiziario).
Nulla può desumersi neanche dalla visura catastale, non essendo possibile risalire – in mancanza della produzione della relativa istanza – al soggetto che vi ha proceduto, se sia stato un terzo o uno dei tre chiamati e, eventualmente, chi dei tre. ha poi dedotto che gli odierni convenuti avrebbero acquistato per facta Parte_1
concludentia l'eredità per non aver compiuto l'inventario nei termini di legge pur trovandosi, al momento dell'apertura del decesso, nel possesso dell'immobile di Corso dei
Mille n. 566, p.5.
In particolare è stato documentato mediante i relativi certificati di residenza che presso il suddetto immobile hanno continuato ad abitare, dopo il decesso di , sia la Persona_1
moglie, sia i due figli, (il primo fino al 2018). CP_1 CP_3 CP_2
Nel caso di specie gli elementi forniti dalla ricorrente non appaiono idonei a dimostrare l'esercizio da parte dei resistenti di un potere di fatto sull'immobile ereditario tale da poter affermare che il contegno assunto dagli stessi equivalga ad accettazione tacita dell'eredità di . Persona_1
La ricorrente ha dedotto, come si accennava, che ha abitato CP_1
nell'appartamento con il marito fin dal 1999 e ha continuato ad abitarvi anche dopo il decesso di quest'ultimo, mentre il figlio vi si è trasferito nel gennaio 2011 (e tuttora CP_2
vi risiede) ed il figlio i ha abitato fino al 2018. CP_3
In primo luogo, giova rammentare che la è comproprietaria di quell'immobile per Pt_3
la quota di ½, circostanza che esclude pacificamente la sussunzione della fattispecie al di sotto dell'art. 476 c.c.
Il fatto che la moglie comproprietaria abbia continuato a godere del bene non può essere valorizzato ai sensi dell'art. 476 c.c. come elemento dal quale inferire univocamente una volontà di accettare l'eredità, proprio perché il godimento del bene si giustifica alla stregua di altro titolo. D'altra parte, la situazione di comproprietà non impedirebbe di per sé l'applicazione dell'art. 485 c.c.
Infatti, sul punto, la giurisprudenza consolidata ritiene equivalente la situazione del chiamato all'eredità che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario. In entrambi i casi la giurisprudenza ha ritenuto applicabili gli stringenti limiti temporali di cui all'art. 485 c.c.
Tuttavia, nei confronti del coniuge superstite al quale è attribuito ex lege il diritto di abitazione, la più recente giurisprudenza ha escluso l'applicazione dell'art. 485 c.c.
Sull'argomento invero la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare che la permanenza nell'abitazione familiare, dopo il decesso del de cuius, da parte del coniuge e dei figli è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n.
1920/08).
Alla domanda se anche il possesso esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, secondo comma, c.c. possa rientrare nel possesso qualificante l'accettazione presunta dell'eredità deve dunque darsi risposta negativa.
Più precisamente, qualificando l'attribuzione del diritto di abitazione in favore del coniuge quale legato, la giurisprudenza di legittimità e di merito affermano che non possono considerarsi nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege, e ciò, lo si sottolinea, anche in relazione ai figli del de cuius che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario, bensì conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene (cfr. Cass. ordinanza n. 23406 del 16/11/2015; Cass.
SS.UU. sent. n. 4847/2013; Tribunale di Torre Annunziata 8.11.2020; Tribunale di Napoli
22.6.2020; Tribunale di Ancona 6.4.2020).
Il possesso così esercitato dal coniuge deve ritenersi per certi versi “esclusivo”, così impedendo che i figli con esso/essa conviventi possano essere ritenuti nel possesso di beni ereditari ai fini del decorso del termine ex art. 485 cod. civ. (ancor più se si tratta della casa familiare, cioè del luogo di normale e abituale convivenza, dell'habitat domestico fulcro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia); essi piuttosto devono ritenersi esercitare un possesso mediato da quello del genitore titolare del diritto di abitazione, dalla cui ospitalità e tolleranza deriva il titolo in base al quale gli stessi continuano a dimorare nell'immobile familiare.
Nella assenza di prova di ulteriori elementi, non può dunque ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 19 aprile 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10276/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma;
ricorrente contro
(C.F. ) residente a [...], Corso dei Mille n. CP_1 CodiceFiscale_1
566, Scala B, (C.F. ) residente a [...] CodiceFiscale_2
Gazzera Bassa n. 21, e (C.F. ) residente a Controparte_3 CodiceFiscale_3
Palermo (PA), Corso dei Mille n. 566, Scala B;
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 26.8.2024, ha Parte_1
chiesto accertarsi l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius (deceduto Persona_1
in Palermo il 30.11.2011), da parte del coniuge superstite, e dei figli, CP_1
e , odierni convenuti, nonché di ordinare al Conservatore Controparte_3 Controparte_2
dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Palermo,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la predetta accettazione.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto: - che con atto del 29.6.1989 (rep. n. 13831 - racc. n. 3236) e successivo atto di erogazione e quietanza del 26.7.1989 (rep. n. 14261 – racc. n. 3314) entrambi a rogito del Notaio Dott. il Banco di Sicilia S.p.A. aveva concesso a Persona_2
un mutuo per la somma complessiva di € 41.316,55 (lire 80.000,000); Persona_1
- che con atto pubblico di fusione a rogito Notaio di Torino del Persona_3
19.10.2010 (rep. 19430 racc. 12674; registrato a Torino il 19.10.2010 al n. 755 serie 1T), il Banco di Sicilia S.p.A. è stato fuso per incorporazione (con efficacia dall'1.11.2010) in Parte_1
- che a garanzia del suddetto credito era stata iscritta ipoteca volontaria presso la
Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 5.7.1989 (al n. 27346 di reg. generale e al n.
3920 di reg. particolare) sull'appartamento, sito in Palermo, Corso dei Mille n. 566, al piano n. 5, scala B, individuato al NCEU al foglio 77, p.lla 599, sub 41, di proprietà della terza datrice di ipoteca Di Spezio Rosalia;
- che con atto di compravendita del 26.7.1989 a rogito del Notaio Dottor
[...]
(rep. n. 14262, trascritto l'8.9.1989 ai nn. 32406/24363), e Per_2 Persona_1
la moglie avevano acquistato da Di Spezio Rosalia il predetto CP_1 immobile;
- che il mutuatario , proprietario per la quota di ½ dell'immobile Persona_1
oggetto di ipoteca, è deceduto a Palermo il 30.11.2011;
- che la figlia del de cuius, (c.f. ), in data Parte_2 CodiceFiscale_4
14.7.2006, ha formalmente rinunziato all'eredità paterna e, successivamente, l'ha accettata, con beneficio di inventario, in favore della di lei figlia minore,
[...]
Per_4
- che i restanti eredi legittimi, odierni convenuti, non hanno mai provveduto né ad una formale rinunzia né ad una espressa accettazione;
- che è interesse della ricorrente accertare giudizialmente la qualità di eredi dei convenuti e poterne trascrivere l'accettazione tacita al fine di agire per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
- che i tre convenuti hanno assunto condotte inconciliabili con la volontà di rinunciare all'eredità di , in quanto trovandosi nel possesso Persona_1 dell'appartamento di Corso dei Mille n. 566, essi non hanno provveduto a redigere l'inventario entro tre mesi dal decesso del de cuius, ed hanno inoltre proceduto alla volturazione catastale del cespite in questione.
Sulla base delle esposte circostanze, la ha quindi chiesto l'accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte dei figli, e Persona_1 CP_2
e della moglie, CP_3 CP_1
Questi ultimi, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e all'udienza del
18.3.2025 –sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
* * *
Deve preliminarmente darsi atto della sussistenza di concreto interesse ad agire in capo a essendo quest'ultima titolare di un diritto di credito certo ed esigibile per Parte_1
le rate del mutuo ipotecario gravante su ed avendo essa pertanto Persona_1 necessità di accertare giudizialmente l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius in modo da poter intraprendere nei confronti degli eredi le azioni necessarie alla tutela del proprio credito.
Risulta altresì provato che, oltre a , che ha rinunciato, e alla di lei figlia, Parte_2
– che ha accettato con beneficio di inventario – gli odierni convenuti sono Persona_4 gli unici soggetti chiamati alla successione del defunto e che gli stessi non Persona_1
hanno provveduto a presentare né una espressa accettazione né una espressa rinunzia alla stessa.
Va rammentato in punto di diritto che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in via automatica, ma presuppone l'accettazione (atto negoziale unilaterale) da parte del soggetto che decide di acquistare l'eredità allo stesso devoluta e che tale accettazione può essere espressa (quando, ex art. 475, comma 1, c.c., in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede) o tacita (laddove, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede).
L'accettazione tacita dell'eredità può, dunque, desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass., 6 giugno 2018, n.14499).
Così ad esempio integra accettazione implicita dell'eredità l'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie volte alla rivendica del bene o alla difesa della proprietà o ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, e che com'è evidente non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ.
L'art. 485, comma 2, c.c. prevede poi l'acquisizione ex lege della qualità di erede puro e semplice per il soggetto che, pur trovandosi nel possesso di beni ereditari, non abbia provveduto a fare l'inventario entro i tre mesi dall'apertura della successione.
Il possesso a cui fa riferimento la norma può essere giuridico o materiale. La nozione è generica e pertanto il possesso può essere esercitato a qualsiasi titolo. Può trattarsi dunque di un possesso in senso proprio (articolo 1140 c.c.) o di una semplice disponibilità.
La giurisprudenza è conforme nell'affermare che sia sufficiente il possesso anche di uno solo dei beni ereditari (Cass. n. 4456/2019). Il chiamato all'eredità deve essere, però, a conoscenza dell'appartenenza del bene all'eredità e della devoluzione ereditaria in suo favore.
Tuttavia, il possesso dei beni ereditari non è un comportamento univoco e non può di per sé integrare accettazione tacita dell'eredità a meno che non sia accompagnato da comportamenti che valorizzino una volontà in tal senso.
Ciò premesso il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto:
- la nota di trascrizione relativa alla denuncia di successione (nn. reg. gen. 43123, reg. part. 34343; presentata l'8.10.2012), contro e a favore di e Persona_1 CP_1
, rispettivamente coniuge e figli del defunto;
Controparte_2 CP_3 Pt_2
- i certificati di residenza, sia storici che attuali, degli odierni convenuti;
- la visura catastale dell'immobile di Corso dei Mille n. 566, p.5 (f. 77, part. 599, sub.
41) in cui sono riportati i dati degli attuali intestatari del cespite in oggetto (ovvero gli odierni convenuti e risultanti dalle due relative volture catastali (n. Persona_4
10244.1/2012 e n. 35442.1/2013).
Com'è noto nessun valore può attribuirsi – in termini di accettazione tacita dell'eredità – alla dichiarazione di successione, atto preordinato a fini essenzialmente fiscali (che soltanto in presenza di un'ulteriore attività integrante accettazione implicita, potrebbe assumere valore di elemento indiziario).
Nulla può desumersi neanche dalla visura catastale, non essendo possibile risalire – in mancanza della produzione della relativa istanza – al soggetto che vi ha proceduto, se sia stato un terzo o uno dei tre chiamati e, eventualmente, chi dei tre. ha poi dedotto che gli odierni convenuti avrebbero acquistato per facta Parte_1
concludentia l'eredità per non aver compiuto l'inventario nei termini di legge pur trovandosi, al momento dell'apertura del decesso, nel possesso dell'immobile di Corso dei
Mille n. 566, p.5.
In particolare è stato documentato mediante i relativi certificati di residenza che presso il suddetto immobile hanno continuato ad abitare, dopo il decesso di , sia la Persona_1
moglie, sia i due figli, (il primo fino al 2018). CP_1 CP_3 CP_2
Nel caso di specie gli elementi forniti dalla ricorrente non appaiono idonei a dimostrare l'esercizio da parte dei resistenti di un potere di fatto sull'immobile ereditario tale da poter affermare che il contegno assunto dagli stessi equivalga ad accettazione tacita dell'eredità di . Persona_1
La ricorrente ha dedotto, come si accennava, che ha abitato CP_1
nell'appartamento con il marito fin dal 1999 e ha continuato ad abitarvi anche dopo il decesso di quest'ultimo, mentre il figlio vi si è trasferito nel gennaio 2011 (e tuttora CP_2
vi risiede) ed il figlio i ha abitato fino al 2018. CP_3
In primo luogo, giova rammentare che la è comproprietaria di quell'immobile per Pt_3
la quota di ½, circostanza che esclude pacificamente la sussunzione della fattispecie al di sotto dell'art. 476 c.c.
Il fatto che la moglie comproprietaria abbia continuato a godere del bene non può essere valorizzato ai sensi dell'art. 476 c.c. come elemento dal quale inferire univocamente una volontà di accettare l'eredità, proprio perché il godimento del bene si giustifica alla stregua di altro titolo. D'altra parte, la situazione di comproprietà non impedirebbe di per sé l'applicazione dell'art. 485 c.c.
Infatti, sul punto, la giurisprudenza consolidata ritiene equivalente la situazione del chiamato all'eredità che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario. In entrambi i casi la giurisprudenza ha ritenuto applicabili gli stringenti limiti temporali di cui all'art. 485 c.c.
Tuttavia, nei confronti del coniuge superstite al quale è attribuito ex lege il diritto di abitazione, la più recente giurisprudenza ha escluso l'applicazione dell'art. 485 c.c.
Sull'argomento invero la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell'affermare che la permanenza nell'abitazione familiare, dopo il decesso del de cuius, da parte del coniuge e dei figli è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n.
1920/08).
Alla domanda se anche il possesso esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, secondo comma, c.c. possa rientrare nel possesso qualificante l'accettazione presunta dell'eredità deve dunque darsi risposta negativa.
Più precisamente, qualificando l'attribuzione del diritto di abitazione in favore del coniuge quale legato, la giurisprudenza di legittimità e di merito affermano che non possono considerarsi nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto, poiché la permanenza nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege, e ciò, lo si sottolinea, anche in relazione ai figli del de cuius che debbono ritenersi non possessori di un bene ereditario, bensì conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene (cfr. Cass. ordinanza n. 23406 del 16/11/2015; Cass.
SS.UU. sent. n. 4847/2013; Tribunale di Torre Annunziata 8.11.2020; Tribunale di Napoli
22.6.2020; Tribunale di Ancona 6.4.2020).
Il possesso così esercitato dal coniuge deve ritenersi per certi versi “esclusivo”, così impedendo che i figli con esso/essa conviventi possano essere ritenuti nel possesso di beni ereditari ai fini del decorso del termine ex art. 485 cod. civ. (ancor più se si tratta della casa familiare, cioè del luogo di normale e abituale convivenza, dell'habitat domestico fulcro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia); essi piuttosto devono ritenersi esercitare un possesso mediato da quello del genitore titolare del diritto di abitazione, dalla cui ospitalità e tolleranza deriva il titolo in base al quale gli stessi continuano a dimorare nell'immobile familiare.
Nella assenza di prova di ulteriori elementi, non può dunque ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 485 c.c.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 19 aprile 2025
Il Giudice
Sara Monteleone