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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/03/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
2099 /2021 RG
All'udienza del 26/03/2024, alle ore 10,10,
Sono presenti per parte attrice l'Avv. G. Emiliozzi, per parte convenuta l'Avv. E.
Barboni.
I procuratori precisano le conclusioni come da atti introduttivi e note conclusionali depositate, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio. Dando atto che le parti presenti allontanandosi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, ne dispone pertanto comunicazione a mezzo pec.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2099 /2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
1 ( c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giampiero Emiliozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino, Via XXX
Giugno, 3, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice ammessa al gratuito patrocinio-
contro
( c.f. : ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabio barboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matelica, Via
Brodolini, 10, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: lesione personale- risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2°
comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit..
Il sig. conveniva in giudizio il sig. “per vedere accertata e dichiarata la Pt_1 CP_1
civile responsabilità del sig per le lesioni asseritamene riportate Controparte_1
dallo stesso in data 7 novembre 2015 ore 10 e veder condannato lo stesso al pagamento della
somma di € 10.948,14 o quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale subiti dallo stesso in conseguenza dell'asserita aggressione
del 7 novembre 2015”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la ricostruzione dei fatti come sostenuta dall'attore, in quanto omissiva delle responsabilità dell'attore stesso circa gli avvenimenti del
07/11/2015, già oggetto di sentenza penale di patteggiamento nei confronti del convenuto,
2 eccependo dunque la concorrente responsabilità dei fatti in capo all'attore, il quale quel giorno, in occasione della consegna in suo favore del piccolo nato il Persona_1
23/08/2010, figlio del predetto e della ex compagna , la quale nel Controparte_2
2016 aveva sposato il l'aggrediva verbalmente, appellandola in malo modo e la CP_1
minacciava; a quel punto il sarebbe dunque intervenuto in difesa della coniuge ed il CP_1
lo avrebbe minacciato di morte, mantenendo dietro la schiena un oggetto poco prima Pt_1
prelevato dalla propria auto, il a sua volta avrebbe colpito il alla mano e al CP_1 Pt_1
capo, quest'ultimo colpo solo a causa di uno spostamento del , a mezzo di un bastone Pt_1
di legno ( la gamba di una sedia che aveva in macchina per portarla a riparare). Pertanto il convenuto chiedeva applicarsi l'art. 1227 c.c., e riconosciuta la concorrente responsabilità
dell'attore nella determinazione dei fatti per cui è causa, ridurre nella misura ritenuta di giustizia il danno preteso dal . Pt_1
Assunte le prove orali richieste ed espletata CTU medico legale, alla odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso, con rinvio agli atti, la causa, che è stata dunque trattenuta in decisione.
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
Il convenuto, infatti, sin dalla comparsa di costituzione ammetteva di avere colpito il convenuto con una gamba di legno di una sedia, che era in macchina per portarla in riparazione, e precisava che i colpi avevano raggiunto la mano, la spalla e il capo del , Pt_1
seppure quest'ultimo colpo involontariamente a causa di uno spostamento repentino della vittima. Le conseguenti lesioni al capo, in particolare, venivano constatate nell'immediatezza del fatto, poiché sul luogo intervenivano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Camerino, i quali redigevano una relazione dell'intervento nella quale affermavano che quando giunsero sul posto l'attore era già seduto in ambulanza e perdeva
Test sangue dal cuoio capelluto. ( teste F. Cataluffi- ud. 15/11/22).
In ordine al richiesto riconoscimento della condotta concorrente dell'attore di cui all'art. 3 1227 c.c., al di là della insufficienza in punto delle mere dichiarazioni della teste CP_2
coniuge del convenuto e già compagna dell'attore, nonché madre del di loro figlio, indicata quale iniziale destinataria dell'aggressione verbale dell'attore, attesa la mancanza di riscontri oggettivi ulteriori in punto, in considerazione anche del fatto che la sig.ra CP_2
accompagnava nella immediatezza il presso i Carabinieri di Matelica ( teste CP_1 [...]
cap 6 di parte attrice) e pur avendo asseritamente subito poco prima una grave Tes_2
aggressione verbale e minaccia da parte dell'attore, cui per reazione avrebbe agito il convenuto colpendo il , ella non rilasciava alcuna dichiarazione al riguardo ai Pt_1
Carabinieri, deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la provocazione non può essere ricondotta all'ipotesi di concorso colposo ex art. 1227 c.c..
Infatti, in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 c.c. (
richiamata dall'art. 2056 1° comma c.c.) -concernente al diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato- non è applicabile nella ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale ( Cass. sez. III, 20137/2005, 9209/1995).
Quanto al nesso di causalità tra l'evento e le riportate lesioni, l'espletata CTU medico legale,
che si ritiene assolutamente completa ed esaustiva, nonché esente da rilievi tecnici, ha accertato che l'aggressione, stante la dinamica descritta … sembra effettivamente
sostanziare l'efficienza lesiva sufficiente ed adeguata per il prodursi di un siffatto tipo di
politraumatismo (pag. 7 elaborato peritale definitivo), precisando, altresì, che “a seguito
dell'aggressione subita da parte di persona nota, avvenuta in data 07.11.2015, Parte_2
riportava traumatismo plurifocale con punti di applicazione localizzati
[...]
elettivamente al capo, al rachide cervicale, alla spalla e alla mano sx che portò al prodursi di
4 trauma cranico non commotivo con duplice ferita l.c. del cuoio capelluto, trauma contusivo-
distrattivo muscolare del rachide cervicale, trauma contusivo-distorsivo primo dito mano sx
(cfr. pag. 9 elaborato peritale definitivo).
Non appaiono dunque sussistere dubbi circa l'an del richiesto risarcimento.
Infine, in ordine al quantum, sempre nell'espletata CTU, non contestata dal convenuto, che non ha depositato alcuna osservazione alla bozza, né ha censurato in alcuna parte l'elaborato peritale definitivo, il Consulente esaminata la documentazione sanitaria e diagnostica agli atti di causa, dopo aver sottoposto a visita l'attore, ha riconosciuto una inabilità temporanea dell'attore per complessivi 55 giorni , di cui 15 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità
parziale al 50% e i restanti 20 di inabilità parziale e mediamente valutabile al 25% ( pag. 9
elaborato peritale definitivo). Il CTU ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico complessivo nella misura di 4 punti percentuali, nonché la congruità e la necessità delle spese mediche documentate in atti (cfr. pag. 9 perizia CTU). Tali essendo le risultanze dell'espletata
CTU medico – legale, le lesioni personali subite dall'attore (di anni 50 all'epoca Parte_3
dei fatti per cui è causa) il danno può quantificarsi alla attualità nella misura di € 5.347,98,
sulla base delle tabelle ministeriali delle danno biologico di lieve entità, di cui -per invalidità
permanente biologica (4%): € 3.909,48; -per I.T.P. al 75% di giorni 15: € 616,50; -per I.T.P.
al 50% di giorni 20: € 548,00; -per I.T.P. al 25% di giorni 20: € 274,00. Inoltre, trattandosi di fatto-reato, va riconosciuto in favore dell'attore la somma, ritenuta congrua, di € 1.000,00 a titolo di danno morale ed € 671,00 per rimborso spese mediche a titolo di danno patrimoniale.
Dunque il danno che definitivamente va riconosciuto in favore dell'attore è pari ad €
7.018,98.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri tra minimo e medio dello scaglione di valore corrispondente al valore del decisum, e le spese di CTU, come liquidate con decreto del 02/10/23, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 7.018,98 a titolo di risarcimento danni stimati alla attualità, oltre interessi legali dalla domanda (19/07/2021) sino al saldo.
Condanna altresì il convenuto sig. al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
3.808,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 264,00
per esborsi, somme da distrarsi in favore dell'Erario essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 26/03/2024, alle ore 16,15.
Il giudice on. Dott. Barbara Silenzi
6
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
2099 /2021 RG
All'udienza del 26/03/2024, alle ore 10,10,
Sono presenti per parte attrice l'Avv. G. Emiliozzi, per parte convenuta l'Avv. E.
Barboni.
I procuratori precisano le conclusioni come da atti introduttivi e note conclusionali depositate, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio. Dando atto che le parti presenti allontanandosi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, ne dispone pertanto comunicazione a mezzo pec.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2099 /2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
1 ( c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giampiero Emiliozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino, Via XXX
Giugno, 3, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice ammessa al gratuito patrocinio-
contro
( c.f. : ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Fabio barboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Matelica, Via
Brodolini, 10, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: lesione personale- risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2°
comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit..
Il sig. conveniva in giudizio il sig. “per vedere accertata e dichiarata la Pt_1 CP_1
civile responsabilità del sig per le lesioni asseritamene riportate Controparte_1
dallo stesso in data 7 novembre 2015 ore 10 e veder condannato lo stesso al pagamento della
somma di € 10.948,14 o quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale subiti dallo stesso in conseguenza dell'asserita aggressione
del 7 novembre 2015”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la ricostruzione dei fatti come sostenuta dall'attore, in quanto omissiva delle responsabilità dell'attore stesso circa gli avvenimenti del
07/11/2015, già oggetto di sentenza penale di patteggiamento nei confronti del convenuto,
2 eccependo dunque la concorrente responsabilità dei fatti in capo all'attore, il quale quel giorno, in occasione della consegna in suo favore del piccolo nato il Persona_1
23/08/2010, figlio del predetto e della ex compagna , la quale nel Controparte_2
2016 aveva sposato il l'aggrediva verbalmente, appellandola in malo modo e la CP_1
minacciava; a quel punto il sarebbe dunque intervenuto in difesa della coniuge ed il CP_1
lo avrebbe minacciato di morte, mantenendo dietro la schiena un oggetto poco prima Pt_1
prelevato dalla propria auto, il a sua volta avrebbe colpito il alla mano e al CP_1 Pt_1
capo, quest'ultimo colpo solo a causa di uno spostamento del , a mezzo di un bastone Pt_1
di legno ( la gamba di una sedia che aveva in macchina per portarla a riparare). Pertanto il convenuto chiedeva applicarsi l'art. 1227 c.c., e riconosciuta la concorrente responsabilità
dell'attore nella determinazione dei fatti per cui è causa, ridurre nella misura ritenuta di giustizia il danno preteso dal . Pt_1
Assunte le prove orali richieste ed espletata CTU medico legale, alla odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso, con rinvio agli atti, la causa, che è stata dunque trattenuta in decisione.
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
Il convenuto, infatti, sin dalla comparsa di costituzione ammetteva di avere colpito il convenuto con una gamba di legno di una sedia, che era in macchina per portarla in riparazione, e precisava che i colpi avevano raggiunto la mano, la spalla e il capo del , Pt_1
seppure quest'ultimo colpo involontariamente a causa di uno spostamento repentino della vittima. Le conseguenti lesioni al capo, in particolare, venivano constatate nell'immediatezza del fatto, poiché sul luogo intervenivano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Camerino, i quali redigevano una relazione dell'intervento nella quale affermavano che quando giunsero sul posto l'attore era già seduto in ambulanza e perdeva
Test sangue dal cuoio capelluto. ( teste F. Cataluffi- ud. 15/11/22).
In ordine al richiesto riconoscimento della condotta concorrente dell'attore di cui all'art. 3 1227 c.c., al di là della insufficienza in punto delle mere dichiarazioni della teste CP_2
coniuge del convenuto e già compagna dell'attore, nonché madre del di loro figlio, indicata quale iniziale destinataria dell'aggressione verbale dell'attore, attesa la mancanza di riscontri oggettivi ulteriori in punto, in considerazione anche del fatto che la sig.ra CP_2
accompagnava nella immediatezza il presso i Carabinieri di Matelica ( teste CP_1 [...]
cap 6 di parte attrice) e pur avendo asseritamente subito poco prima una grave Tes_2
aggressione verbale e minaccia da parte dell'attore, cui per reazione avrebbe agito il convenuto colpendo il , ella non rilasciava alcuna dichiarazione al riguardo ai Pt_1
Carabinieri, deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la provocazione non può essere ricondotta all'ipotesi di concorso colposo ex art. 1227 c.c..
Infatti, in tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 c.c. (
richiamata dall'art. 2056 1° comma c.c.) -concernente al diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato- non è applicabile nella ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale ( Cass. sez. III, 20137/2005, 9209/1995).
Quanto al nesso di causalità tra l'evento e le riportate lesioni, l'espletata CTU medico legale,
che si ritiene assolutamente completa ed esaustiva, nonché esente da rilievi tecnici, ha accertato che l'aggressione, stante la dinamica descritta … sembra effettivamente
sostanziare l'efficienza lesiva sufficiente ed adeguata per il prodursi di un siffatto tipo di
politraumatismo (pag. 7 elaborato peritale definitivo), precisando, altresì, che “a seguito
dell'aggressione subita da parte di persona nota, avvenuta in data 07.11.2015, Parte_2
riportava traumatismo plurifocale con punti di applicazione localizzati
[...]
elettivamente al capo, al rachide cervicale, alla spalla e alla mano sx che portò al prodursi di
4 trauma cranico non commotivo con duplice ferita l.c. del cuoio capelluto, trauma contusivo-
distrattivo muscolare del rachide cervicale, trauma contusivo-distorsivo primo dito mano sx
(cfr. pag. 9 elaborato peritale definitivo).
Non appaiono dunque sussistere dubbi circa l'an del richiesto risarcimento.
Infine, in ordine al quantum, sempre nell'espletata CTU, non contestata dal convenuto, che non ha depositato alcuna osservazione alla bozza, né ha censurato in alcuna parte l'elaborato peritale definitivo, il Consulente esaminata la documentazione sanitaria e diagnostica agli atti di causa, dopo aver sottoposto a visita l'attore, ha riconosciuto una inabilità temporanea dell'attore per complessivi 55 giorni , di cui 15 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità
parziale al 50% e i restanti 20 di inabilità parziale e mediamente valutabile al 25% ( pag. 9
elaborato peritale definitivo). Il CTU ha poi riconosciuto all'attore un danno biologico complessivo nella misura di 4 punti percentuali, nonché la congruità e la necessità delle spese mediche documentate in atti (cfr. pag. 9 perizia CTU). Tali essendo le risultanze dell'espletata
CTU medico – legale, le lesioni personali subite dall'attore (di anni 50 all'epoca Parte_3
dei fatti per cui è causa) il danno può quantificarsi alla attualità nella misura di € 5.347,98,
sulla base delle tabelle ministeriali delle danno biologico di lieve entità, di cui -per invalidità
permanente biologica (4%): € 3.909,48; -per I.T.P. al 75% di giorni 15: € 616,50; -per I.T.P.
al 50% di giorni 20: € 548,00; -per I.T.P. al 25% di giorni 20: € 274,00. Inoltre, trattandosi di fatto-reato, va riconosciuto in favore dell'attore la somma, ritenuta congrua, di € 1.000,00 a titolo di danno morale ed € 671,00 per rimborso spese mediche a titolo di danno patrimoniale.
Dunque il danno che definitivamente va riconosciuto in favore dell'attore è pari ad €
7.018,98.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri tra minimo e medio dello scaglione di valore corrispondente al valore del decisum, e le spese di CTU, come liquidate con decreto del 02/10/23, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 7.018,98 a titolo di risarcimento danni stimati alla attualità, oltre interessi legali dalla domanda (19/07/2021) sino al saldo.
Condanna altresì il convenuto sig. al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
3.808,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 264,00
per esborsi, somme da distrarsi in favore dell'Erario essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 26/03/2024, alle ore 16,15.
Il giudice on. Dott. Barbara Silenzi
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