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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1354 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Piazza Vittorio C.F._1
Emanuele N.18 98076 Sant'Agata Militello presso lo studio dell'Avv. SPANO'
RENATA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_1
21 null 00144 presso lo studio dell'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, Sig.ra ha chiesto l'accertamento Parte_2 dell'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative come bracciante agricola presso l'azienda del Sig. per gli anni 2002-2005, al fine di Parte_3 ottenere l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di prova e ha rilevato che CP_1
gli elementi forniti dalla ricorrente, pur formalmente documentati, non trovano riscontro sufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione del rapporto lavorativo.
La ricorrente ha indicato una sola testimone, la Sig.ra Testimone_1
la quale ha reso dichiarazioni a favore della ricorrente. Tuttavia: • La testimone, essendo coinvolta in altri contenziosi con l' , non è CP_1
apparsa pienamente imparziale, circostanza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4558/2009), incide sull'attendibilità e sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese.
• Le affermazioni della testimone sono risultate generiche e prive di dettagli concreti in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle attività lavorative della ricorrente. Non sono emersi elementi specifici sui giorni, le mansioni o le modalità delle prestazioni dedotte.
Gli accertamenti ispettivi dell' hanno evidenziato l'assenza di CP_1
documentazione aziendale che corrobori la presenza della ricorrente sul luogo di lavoro per le giornate rivendicate. Le buste paga prodotte, prive di riscontri oggettivi quali ricevute di pagamento o quietanze bancarie, non sono idonee, da sole, a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Inoltre, il disallineamento tra le giornate dichiarate e la capacità produttiva dei terreni aziendali, come accertato dall' , rende poco verosimile l'ipotesi che le CP_1
prestazioni rivendicate siano state effettivamente rese.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso della ricorrente deve essere rigettato per insufficienza e contraddittorietà della prova, non essendo stati forniti elementi sufficientemente precisi e convergenti a dimostrare l'effettività delle prestazioni lavorative dedotte.
Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto idonea autocertificazione reddituale, rientrante nei parametri previsti dalla normativa. Pertanto, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite. Infatti l'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile consente la compensazione delle spese processuali nei giudizi previdenziali e assistenziali qualora la parte soccombente presenti una dichiarazione reddituale conforme ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge il ricorso proposto da per carenza di prova Parte_2
della prestazione lavorativa.
2. Compensa integralmente le spese processuali ai sensi dell'art. 152 Disp.
Att. c.p.c. Così deciso in Patti 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo