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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 717/2024, in materia di modifica di regolamentazione rapporti genitori-figli, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPI VALERIA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI BARBARA Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver avuto una relazione con parte
Per_ resistente da cui nasceva il 26 maggio 2015 ; i rapporti tra i genitori venivano regolamentati giusto provvedimento del Tribunale di Alessandria r.g. 1273/2016 del 20 gennaio 2017; parte ricorrente lamentava il trasferimento della madre con la minore da Nizza Monferrato a Spinetta
1 Marengo, con difficoltà di incontro per il padre, nonché la difficile condivisione e comunicazione tra i genitori. La madre si costituiva e veniva trovato un accordo anche in ordine al trasferimento a
Spinetta Marengo e la minore ivi iniziava le scuole.
In aggiunta, a fronte delle difficoltà emerse, veniva richiesta l'attivazione di coordinazione genitoriale in particolare da parte del , nonché la presa in carico NP (vi era già una prima Per_2
visita in allora presso NP ASL AT e veniva curato il passaggio di ASL). I percorsi venivano attivati con collaborazione da parte dei genitori ed in modo proficuo.
I genitori concludevano quindi congiuntamente chiedendo “Conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia . La minore avrà residenza anagrafica in Spinetta Persona_3
Marengo presso l'abitazione materna. Ogni spostamento di abitazione e/o di residenza dovrà essere concordato tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
Il padre potrà intrattenersi liberamente con la minore previo accordo con la madre. In ogni caso il sig. terrà con sé la figlia tutti i fine settimana mensili salvo uno (dal venerdì pomeriggio Parte_1
alla domenica sera) prelevando la figlia presso l'abitazione materna;
al termine del week end sarà la sig.ra a riprendere LA dalla casa paterna, per ricondurla a Spinetta Marengo,o CP_1
vice versa (la madre accompagnerà la bambina presso il padre e lo stesso la riaccompagnerà dalla madre al termine del week end) sempre dietro preventivo accordo. Maggiori periodi di permanenza della minore presso il padre potranno comunque essere concordati tra le parti durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie e, comunque, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, così come eventuali week end che la minore potrà trascorrere con la madre;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche consecutivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le parti individueranno e concorderanno, in relazione alle ferie di cui possono godere, i periodi di vacanza che intendono trascorrere con la minore.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Le vacanze natalizie, fermo, per quanto possibile, il rispetto delle tradizioni fin qui praticate, le parti convengono che siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (da 24/12 sino al 30/12 e dal
31/12 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la
2 prole il giorno di Natale, trascorrerà con il minore la Vigilia, dalle ore 16 sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo che intervenga tra le parti, il genitore al quale spetta - per il criterio dell'alternanza - di trascorrere il weekend corrispondente alle festività pasquali con la minore, terrà con sé la figlia dal giovedì mattina alla domenica di Pasqua, ore 21,00. L'altro genitore avrà con sé la prole dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza. Ponti e/o vacanze infra annuali suddivise secondo il criterio dell'alternanza. Ogni ulteriore occasione di incontro tra la minore e ciascuna parte, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra i genitori in relazione ai desideri della figlia. I genitori si rendono fin d'ora disponibili a condividere ricorrenze
(quali compleanni, eventi religiosi, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi della minore etc.)
Per_ che riguardino . Qualora non fosse possibile condividere interamente l'evento, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, alla presenza di congiunti ed amici.
Le parti si impegnano reciprocamente ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, ed a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche dai terzi con cui la bambina verrà in contatto. Essi si impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione.
Le parti si impegnano a presentare richiesta relativa alla percezione dell'assegno unico e concordano che detto emolumento venga suddiviso in misura del 50% ciascuno tra i genitori.
In ragione della maggiore distanza tra le rispettive abitazioni, e pertanto dei maggiori oneri di viaggio, le parti pattuiscono che il contributo mensile di mantenimento corrisposto dal sig.
per la figlia venga ridotto ad euro 250,00 mensili a decorrere dall'agosto 2024. Le Parte_1
spese straordinarie occorrenti per la minore verranno suddivise in misura del 50% ciascuno tra i genitori in conformità al Protocollo del Tribunale di Alessandria”.
L'accordo raggiunto dai genitori, anche con disponibilità a proseguire la coordinazione genitoriale, considerata anche la collaborazione prestata con i Servizi ed il buon andamento degli interventi, può venire recepito in quanto nell'interesse della minore.
Spese compensate stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, a modifica del provvedimento del
3 Tribunale di Alessandria tra le parti di cui r.g. 1273/2016 del 20 gennaio 2017,
- Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia . La Persona_3
minore avrà residenza anagrafica in Spinetta Marengo presso l'abitazione materna. Ogni spostamento di abitazione e/o di residenza dovrà essere concordato tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e in particolare della coordinazione genitoriale con tempi a discrezione del Servizio Sociale;
- Il padre potrà intrattenersi liberamente con la minore previo accordo con la madre. In ogni caso il sig. terrà con sé la figlia tutti i fine settimana mensili salvo uno (dal Parte_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera) prelevando la figlia presso l'abitazione materna;
al termine del week end sarà la sig.ra a riprendere LA dalla casa paterna, per CP_1
ricondurla a Spinetta Marengo, o vice versa (la madre accompagnerà la bambina presso il padre e lo stesso la riaccompagnerà dalla madre al termine del week end) sempre dietro preventivo accordo. Maggiori periodi di permanenza della minore presso il padre potranno comunque essere concordati tra le parti durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie e, comunque, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, così come eventuali week end che la minore potrà trascorrere con la madre;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche consecutivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le parti individueranno e concorderanno, in relazione alle ferie di cui possono godere, i periodi di vacanza che intendono trascorrere con la minore. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Le vacanze natalizie, fermo, per quanto possibile, il rispetto delle tradizioni fin qui praticate, le parti convengono che siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (da
24/12 sino al 30/12 e dal 31/12 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la prole il giorno di Natale, trascorrerà con il minore la Vigilia, dalle ore 16 sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo che intervenga tra le parti, il
4 genitore al quale spetta - per il criterio dell'alternanza - di trascorrere il weekend corrispondente alle festività pasquali con la minore, terrà con sé la figlia dal giovedì mattina alla domenica di Pasqua, ore 21,00. L'altro genitore avrà con sé la prole dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza. Ponti e/o vacanze infra annuali suddivise secondo il criterio dell'alternanza. Ogni ulteriore occasione di incontro tra la minore e ciascuna parte, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra i genitori in relazione ai desideri della figlia. I genitori si rendono fin d'ora disponibili a condividere ricorrenze (quali compleanni, eventi religiosi, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi Per_ della minore etc.) che riguardino . Qualora non fosse possibile condividere interamente l'evento, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, alla presenza di congiunti ed amici.
- Le parti si impegnano reciprocamente ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, ed a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche dai terzi con cui la bambina verrà in contatto. Essi si impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione.
- Le parti si impegnano a presentare richiesta relativa alla percezione dell'assegno unico e concordano che detto emolumento venga suddiviso in misura del 50% ciascuno tra i genitori.
- Pone a carico dal sig. un contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro Parte_1
250,00 mensili a decorrere dall'agosto 2024, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie occorrenti per la minore verranno suddivise in misura del 50% ciascuno tra i genitori in conformità al Protocollo del Tribunale di Alessandria.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al . Per_2
Così deciso in Alessandria, il 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 717/2024, in materia di modifica di regolamentazione rapporti genitori-figli, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPI VALERIA Parte_1 C.F._1
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI BARBARA Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver avuto una relazione con parte
Per_ resistente da cui nasceva il 26 maggio 2015 ; i rapporti tra i genitori venivano regolamentati giusto provvedimento del Tribunale di Alessandria r.g. 1273/2016 del 20 gennaio 2017; parte ricorrente lamentava il trasferimento della madre con la minore da Nizza Monferrato a Spinetta
1 Marengo, con difficoltà di incontro per il padre, nonché la difficile condivisione e comunicazione tra i genitori. La madre si costituiva e veniva trovato un accordo anche in ordine al trasferimento a
Spinetta Marengo e la minore ivi iniziava le scuole.
In aggiunta, a fronte delle difficoltà emerse, veniva richiesta l'attivazione di coordinazione genitoriale in particolare da parte del , nonché la presa in carico NP (vi era già una prima Per_2
visita in allora presso NP ASL AT e veniva curato il passaggio di ASL). I percorsi venivano attivati con collaborazione da parte dei genitori ed in modo proficuo.
I genitori concludevano quindi congiuntamente chiedendo “Conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia . La minore avrà residenza anagrafica in Spinetta Persona_3
Marengo presso l'abitazione materna. Ogni spostamento di abitazione e/o di residenza dovrà essere concordato tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
Il padre potrà intrattenersi liberamente con la minore previo accordo con la madre. In ogni caso il sig. terrà con sé la figlia tutti i fine settimana mensili salvo uno (dal venerdì pomeriggio Parte_1
alla domenica sera) prelevando la figlia presso l'abitazione materna;
al termine del week end sarà la sig.ra a riprendere LA dalla casa paterna, per ricondurla a Spinetta Marengo,o CP_1
vice versa (la madre accompagnerà la bambina presso il padre e lo stesso la riaccompagnerà dalla madre al termine del week end) sempre dietro preventivo accordo. Maggiori periodi di permanenza della minore presso il padre potranno comunque essere concordati tra le parti durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie e, comunque, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, così come eventuali week end che la minore potrà trascorrere con la madre;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche consecutivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le parti individueranno e concorderanno, in relazione alle ferie di cui possono godere, i periodi di vacanza che intendono trascorrere con la minore.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Le vacanze natalizie, fermo, per quanto possibile, il rispetto delle tradizioni fin qui praticate, le parti convengono che siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (da 24/12 sino al 30/12 e dal
31/12 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la
2 prole il giorno di Natale, trascorrerà con il minore la Vigilia, dalle ore 16 sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo che intervenga tra le parti, il genitore al quale spetta - per il criterio dell'alternanza - di trascorrere il weekend corrispondente alle festività pasquali con la minore, terrà con sé la figlia dal giovedì mattina alla domenica di Pasqua, ore 21,00. L'altro genitore avrà con sé la prole dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza. Ponti e/o vacanze infra annuali suddivise secondo il criterio dell'alternanza. Ogni ulteriore occasione di incontro tra la minore e ciascuna parte, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra i genitori in relazione ai desideri della figlia. I genitori si rendono fin d'ora disponibili a condividere ricorrenze
(quali compleanni, eventi religiosi, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi della minore etc.)
Per_ che riguardino . Qualora non fosse possibile condividere interamente l'evento, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, alla presenza di congiunti ed amici.
Le parti si impegnano reciprocamente ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, ed a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche dai terzi con cui la bambina verrà in contatto. Essi si impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione.
Le parti si impegnano a presentare richiesta relativa alla percezione dell'assegno unico e concordano che detto emolumento venga suddiviso in misura del 50% ciascuno tra i genitori.
In ragione della maggiore distanza tra le rispettive abitazioni, e pertanto dei maggiori oneri di viaggio, le parti pattuiscono che il contributo mensile di mantenimento corrisposto dal sig.
per la figlia venga ridotto ad euro 250,00 mensili a decorrere dall'agosto 2024. Le Parte_1
spese straordinarie occorrenti per la minore verranno suddivise in misura del 50% ciascuno tra i genitori in conformità al Protocollo del Tribunale di Alessandria”.
L'accordo raggiunto dai genitori, anche con disponibilità a proseguire la coordinazione genitoriale, considerata anche la collaborazione prestata con i Servizi ed il buon andamento degli interventi, può venire recepito in quanto nell'interesse della minore.
Spese compensate stante l'accordo sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, a modifica del provvedimento del
3 Tribunale di Alessandria tra le parti di cui r.g. 1273/2016 del 20 gennaio 2017,
- Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia . La Persona_3
minore avrà residenza anagrafica in Spinetta Marengo presso l'abitazione materna. Ogni spostamento di abitazione e/o di residenza dovrà essere concordato tra i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la prole, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali e in particolare della coordinazione genitoriale con tempi a discrezione del Servizio Sociale;
- Il padre potrà intrattenersi liberamente con la minore previo accordo con la madre. In ogni caso il sig. terrà con sé la figlia tutti i fine settimana mensili salvo uno (dal Parte_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera) prelevando la figlia presso l'abitazione materna;
al termine del week end sarà la sig.ra a riprendere LA dalla casa paterna, per CP_1
ricondurla a Spinetta Marengo, o vice versa (la madre accompagnerà la bambina presso il padre e lo stesso la riaccompagnerà dalla madre al termine del week end) sempre dietro preventivo accordo. Maggiori periodi di permanenza della minore presso il padre potranno comunque essere concordati tra le parti durante il periodo estivo, nelle vacanze natalizie e, comunque, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, così come eventuali week end che la minore potrà trascorrere con la madre;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, anche consecutivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le parti individueranno e concorderanno, in relazione alle ferie di cui possono godere, i periodi di vacanza che intendono trascorrere con la minore. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo circa i periodi di rispettiva spettanza, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Le vacanze natalizie, fermo, per quanto possibile, il rispetto delle tradizioni fin qui praticate, le parti convengono che siano suddivise tra loro in due periodi di pari durata (da
24/12 sino al 30/12 e dal 31/12 alla serata del 6 gennaio) da assegnarsi all'uno o all'altro con alternanza di anno in anno del periodo comprensivo del giorno di Natale. Si precisa che quella parte che non avrà avuto con sé la prole il giorno di Natale, trascorrerà con il minore la Vigilia, dalle ore 16 sino alle ore 10,30 del giorno dopo, per lo scambio degli auguri e dei doni. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo che intervenga tra le parti, il
4 genitore al quale spetta - per il criterio dell'alternanza - di trascorrere il weekend corrispondente alle festività pasquali con la minore, terrà con sé la figlia dal giovedì mattina alla domenica di Pasqua, ore 21,00. L'altro genitore avrà con sé la prole dalle ore 21,00 del giorno di Pasqua sino all'ultimo giorno di vacanza. Ponti e/o vacanze infra annuali suddivise secondo il criterio dell'alternanza. Ogni ulteriore occasione di incontro tra la minore e ciascuna parte, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra i genitori in relazione ai desideri della figlia. I genitori si rendono fin d'ora disponibili a condividere ricorrenze (quali compleanni, eventi religiosi, promozioni scolastiche, saggi/eventi sportivi Per_ della minore etc.) che riguardino . Qualora non fosse possibile condividere interamente l'evento, ciascun genitore sarà libero di organizzare – a propria cura e spese – un momento di ritrovo e di festa, che non coincida con quello dell'altra parte, alla presenza di congiunti ed amici.
- Le parti si impegnano reciprocamente ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, ed a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche dai terzi con cui la bambina verrà in contatto. Essi si impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione.
- Le parti si impegnano a presentare richiesta relativa alla percezione dell'assegno unico e concordano che detto emolumento venga suddiviso in misura del 50% ciascuno tra i genitori.
- Pone a carico dal sig. un contributo al mantenimento per la figlia pari ad euro Parte_1
250,00 mensili a decorrere dall'agosto 2024, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie occorrenti per la minore verranno suddivise in misura del 50% ciascuno tra i genitori in conformità al Protocollo del Tribunale di Alessandria.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al . Per_2
Così deciso in Alessandria, il 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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