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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9466 /2024 R.G.TRIB.
AH DI / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR ES Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9466 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del DI GENOVA, prot. 0144211 del 16.9.2024 di Controparte_2 rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di protezione speciale ex art.32/3°comma D.Lgs.
25/2008 proposto da
AH DI nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. BAUDINO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 16.9.2024, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 21.4.2023 (ma presentata in data 1.2.2023, attraverso la trasmissione dell'istanza e dei relativi allegati tramite PEC da parte del difensore dell'odierno ricorrente), volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 28.10.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il
1 difensore del richiedente avesse inviato una pec in data 10.1.2024, contenente una memoria scritta, inoltrata alla Commissione;
che, con decisione del 28.2.2024, la Commissione avesse confermato il proprio precedente parere negativo e, infine, che non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione allegata alla domanda, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 del D.lgs 286/98 in assenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportate una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 D.lgs 286/98. In particolare, la Commissione ha rilevato come, nonostante il richiedente vivesse in Italia dal 2005 ed avesse sposato una cittadina italiana, non potesse ritenersi conseguito un effettivo inserimento sociale stante la mancanza di altre particolari forme di radicamento sul territorio nazionale e tenuto conto della condotta dell'interessato negli anni della sua permanenza, non conforme alle regole della convivenza civile. Analogamente, nel successivo provvedimento del 28.2.2024, con cui ha confermato il precedente parere non favorevole, ha rilevato come non fossero emersi elementi utili sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione. Nel dettaglio ha sottolineato la carenza della documentazione lavorativa prodotta. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente è giunto nel nostro Paese nel 2005, in maniera irregolare, per cercare lavoro ed aiutare la sua famiglia in Marocco;
- nel 2009 ha sposato la cittadina italiana ed il 18.8.2010 ha Persona_1 avanzato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari;
- tale istanza è stata rigettata in data 1.3.2012 in ragione della ritenuta pericolosità sociale;
- a seguito di ricorso presentato al Tribunale Civile avverso il rigetto, con Ordinanza del 4.3.2015, sulla base di argomentazioni di segno opposto rispetto a quelle della Questura in punto pericolosità sociale - in quanto veniva sottolineato che l'ultimo reato fosse stato commesso 5 anni prima rispetto all'epoca della decisione (e cioè nel 2009) e che, da allora, fosse intervenuto un significativo cambiamento di vita, anche grazie al matrimonio e alla regolare attività lavorativa – è stato riconosciuto il diritto al permesso;
- la Corte di Appello di Genova, su impugnazione del , ha accolto Controparte_1
l'appello ed ha annullato l'ordinanza di primo grado con sentenza del 22.6.2017;
- da allora il ricorrente ha continuato a vivere in Italia, senza permesso e senza incorrere in ulteriori violazioni dell'ordinamento giuridico penale;
- nel corso di tutto il periodo di permanenza in Italia il ricorrente ha sempre lavorato;
- in data 1.2.2023 ha presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1 1 D.L.vo 286/1998. Su tali premesse ha censurato che l'organo amministrativo, nella propria decisione, non avesse valutato la lunga permanenza del ricorrente in Italia (quasi 20 anni), il matrimonio con una cittadina italiana, nel 2009, e la circostanza che non avesse più commesso alcuna violazione della legge penale. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
2 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Con il ricorso e le successive note di udienza, al fine di dimostrare il percorso integrativo, ha depositato:
- Unilav relativo al contratto di assunzione da parte della Ditta Sistema Edilizia S.R.L. di Savona del 16.5.2023 per un periodo di prova di giorni 15;
- Contratto a tempo determinato dal 16.5.2023 al 15.6.2023 e proroga fino al 12.5.2024;
- relativo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a far data CP_3 dal 14.2.2024;
- CU2024 emesso da Sistema Edilizia s.r.l. da cui risulta un imponibile irpef pari ad euro 15.790,71 per 230 gg lavorativi (dal 16.5.2023 ed in forza al 31.12.2023)
- Contratto di locazione di un immobile sito in Genova, via Pastorino 24/2, con durata dal 1.7.2022 al 30.6.2025, e relativa registrazione presso l'Ufficio delle Entrate
- Copia di denuncia querela depositata alla Procura della Repubblica di Genova dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro in data 6/6/2023 per i reati di cui agli artt.22 co.12 e art.22 co.12 quater T.U.I., convocazione presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Genova del 22.8.2023 in relazione ai fatti denunciati, estremi del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia;
- certificato di matrimonio e copia del documento di identità della moglie del ricorrente;
- modello C/2 storico del CPI
- Estratto contributivo;
CP_4
- Buste paga del 2025 (da quella di agosto risulta un imponibile irpef parziale superiore ad euro 15.000);
- CU 2025 da cui risulta un imponibile pari ad euro 24.000,00). Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha rilevato come, da accertamenti presso l' , non fosse risultato lo svolgimento CP_4 di attività lavorative recenti da parte del ricorre Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
- Diniego al rilascio del permesso di soggiorno del 12.9.2024;
- Motivi ostativi inviati il 4.1.2024;
- Parere negativo della Commissione Territoriale di Torino/Sez. Genova del 26.10.2023;
- Parere negativo della Commissione Territoriale di Torino/Sez. Genova del 28.2.2024.
- Sentenza Corte di Appello di Genova
- Certificazione CP_4
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato a ottobre 2024 risultano le seguenti sentenza di condanna:
3 1) del Tribunale di Sanremo, ex art 444 c.p.p., per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 C.P., commesso in Sanremo il 30.12.2007 e 31.12.2007, alla pena di un mese di reclusione e 300,00 euro di multa, sospesa;
2) del Tribunale di Imperia per il reato di cui all'art. 650 C.P., commesso ad Imperia il 25.7.2007 alla pena di euro 104,00 di ammenda;
3) del Tribunale di Sanremo, ex art 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis DPR 309/90, commesso in Sanremo il 23.9.2009, alla pena di otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, sospesa;
4) del Tribunale di Imperia per il reato di cui all'art. 582 C.P., commesso in Sanremo il 17.1.2009, alla pena di 1.200,00 euro di multa. Dai certificati dei carichi pendenti presso il Tribunale di Imperia e Savona nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 15.10.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, rilevato che il ricorrente, in Italia dal 2005 e sposato con una cittadina italiana, risultasse avere svolto attività lavorativa in regola, percependo, per l'anno di imposta 2023, oltre 15.000,00 euro di reddito imponibile (v. modello CU2024) e ritenuto che le sentenze di condanna risultanti dal certificato penale fossero risalenti nel tempo (2007-2009) e non potessero costituire, allo stato, motivo di allarme sociale, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 6.3.2025, ove si è tenuta l'audizione del ricorrente. Nel corso dell'audizione il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in perfetto italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2005 e di avere vissuto irregolarmente sul t.n. fino al 8.8.2009, giorno del suo matrimonio con Persona_1
; di avere in Marocco solo una sorella, con cui non ha mantenu
[...] avendo con lei motivi di contrasto ed una lite giudiziaria legata all'eredità; di essere rientrato in Marocco solo in due occasioni, per una settimana nel 2008, quando era mancato il nonno, ed il 31.12.2024, per circa un mese, per le questioni ereditarie. Relativamente alla relazione con la moglie ha riferito di essere ancora sposato ma di non stare più con lei dal 2022, pur avendo mantenuto un buon rapporto con lei ed anche con suo figlio , che ha cresciuto come un padre;
di vivere da solo a Persona_2
Genova Bolzaneto, in via Pastorino 24/3, con contratto di locazione a lui intestato. In ordine al suo percorso lavorativo ha riferito di avere fatto un corso in una scuola edile e di avere lavorato, dall'ottobre 2015 fino al 2019, per la ditta Capo Greco, svolgendo un lavoro di manovalanza;
all'attualità ha continuato il proprio impiego nel settore edile, per il signor , titolare di Sistema Edilizia, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, full time, ed attività nei vari cantieri della ditta. Ha poi precisato di utilizzare i mezzi pubblici, anche per recarsi al lavoro, e di essere iscritto ad una scuola guida a Bolzaneto, la Autoscuola Polcevera per conseguire la patente B. Richiesto di precisare le circostanze relative ai fatti di cui alle sentenze di condanna ha così risposto:”D ho visto che hai avuto delle condanne, (tentato furto in concorso con violenza alle cose in concorso) che cosa hai cercato di rubare nel dicembre 2007 a Sanremo? Sei stato arrestato per questo fatto? Quanti giorni sei stato in carcere? R avevamo cercato di aprire un negozio di alimentari in via Palazzo a Sanremo per prendere qualcosa da mangiare ma ci hanno sorpreso subito, il ragazzo che era con me non era riuscito neppure a forzare la porta ma ci stava provando;
era di notte;
ci avevano portato in Caserma a Sanremo, poi la mattina dopo, mi pare fosse il 1.1.2008
4 siamo stati portati in Tribunale e poi dal Tribunale ci hanno fatto uscire liberi;
io allora non avevo capito bene come fosse finito il processo D ho visto anche che sei stato condannato per detenzione di 12 involucri contenenti 57 gr di eroina e 0,6 di cocaina, commesso il 23.9.2009 a Sanremo, ed hai scontato la pena prima in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 23.5.2010, stavi lavorando in quel periodo? Anche tu assumevi sostanze stupefacenti? R non assumevo sostante stupefacenti, non ne ho mai assunte;
stavo lavorando in nero, venivo a Genova a lavorare per mio suocero, sempre nell'edilizia; quello che guadagnavo non mi bastava, non mi bastava per mantenere mia moglie, c'era anche suo figlio che era piccolo e l'affitto da pagare;
prendevo 30 euro al giorno e dovevo pagarmi anche il treno per venire a lavorare a Genova, allora abitavamo a Sanremo con mia moglie e suo figlio;
ho fatto uno sbaglio D dopo questo fatto del settembre 2009 ho visto che la sentenza della CDA del
22.6.2017 fa riferimento anche a una denuncia contro di te del 6.12.2010 da parte della Squadra Mobile di Imperia ancora per detenzione di cocaina e lesioni ad un connazionale, hai avuto un processo per questo fatto? Sei stato arrestato, per quanti giorni? Come si è concluso? R dopo avere scontato la pena per la condanna del Tribunale di Sanremo per il fatto del
23.9.2009 non sono mai più stato denunciato né ho avuto dei processi, per quanto a mia conoscenza, non sono mai più stato in Carcere né agli arresti domiciliari;
da allora non ho più avuto a che fare con problemi relativi a sostanze stupefacenti.” Infine, ha dichiarato di non avere altri parenti in Italia, oltre alla moglie ed ai familiari di lei, con cui ha un buon rapporto, tanto da avere pressoché sempre lavorato alle dipendenze di ditte di costoro (“il lavoro che sto facendo è alle dipendenze di mio cognato , il marito della sorella di mia moglie, che è socio di Persona_3 Pt_1
; ho praticamente sempre lavorato nel settore edile per ditte della famiglia di
[...] mia moglie”) e di avere anche degli amici nella zona dove abita, a Bolzaneto, che frequenta per giocare a pallone o prendere un caffè al bar, trovando il tempo anche per vedere (il figlio della moglie: “lo vedo almeno una volta al mese;
qualche volta Per_2 vado io con sua mamma a trovarlo e qualche volta, se ha il we libero, viene lui a trovarmi”). Infine, all'udienza del 6.11.2025, presente la sola parte ricorrente, questa ha insistito
“per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.
1.1 TUI, ossia di permesso di soggiorno di due anni convertibile in pds per motivi di lavoro. Con vittoria di spese ed onorari” e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale inoltrata il 1.2.2023 e poi formalizzata in data 21.4.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023).
5 Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non
6 più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del complessivo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, in Italia ormai da venti anni, coniugato dal 2009 con una cittadina italiana con cui ha convissuto fino a pochi anni fa, e di cui ha riferito di avere cresciuto il figlio
, dopo aver beneficiato per un lungo periodo di un permesso di soggiorno per Per_2 motivi di famiglia, è divenuto irregolare sul territorio nazionale a causa della condanna subita per il reato di spaccio, ritenuta ostativa ed indice di allarme sociale.
7 Come già rilevato in sede di concessione del provvedimento di sospensione del rigetto del Questore, lo sbandamento derivante dagli illeciti commessi (e sopra riportati) risulta certamente recessivo a fronte del percorso di vita positivo svolto successivamente dal signor Janah. Questi, infatti, che non ha mai sofferto neppure un giorno di carcerazione per la prognosi favorevole effettuata dal Giudice penale, che ha concesso la sospensione condizionale della pena, ha dimostrato, nel corso di tutti gli anni successivi, il proprio impegno di inclusione sociale, venendo in ultimo assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di vivere in totale autonomia, in un appartamento condotto in locazione. A ciò si aggiungano gli importanti legami affettivi presenti in Italia, sia con la moglie, da cui non risulta essersi legalmente divorziato, che con il figlio di lei, ed anche con tutti i familiari della donna. Inoltre, nel corso ventennale della sua vita in Italia, si è chiaramente creato anche delle relazioni amicali, con cui trascorre il proprio tempo libero. Pur non avendo mai beneficiato del circuito di accoglienza, lo stesso ha potuto contare sul supporto della moglie e della famiglia di lei e proprio grazie anche a questo supporto l'istante ha sempre potuto contare su un impiego lavorativo che lo rendesse economicamente autosufficiente. Dalla copiosa documentazione in atti, ed in particolare dal modello storico del CPI e dall'estratto contributivo , l'istante risulta lavorare regolarmente, con significativa CP_4 continuità, dal 2010 e, in ultimo, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, l'attività lavorativa svolta gli ha permesso di percepire una retribuzione crescente nel corso degli anni ed ampiamente idonea al suo mantenimento economico. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile e fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale, ritenuti ormai ampiamente superati e privi, all'attualità, di alcun allarme sociale, le condotte illecite, assai risalenti, commesse negli anni fra il 2007 ed il 2010, per cui è stato condannato, e considerato il suo inserimento nel contesto sociale italiano ormai del tutto perfezionato ed effettivo. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
8 nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia negli ultimi 15 anni, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata anche sulla produzione nel corso del giudizio, ed in ultimo con le note depositate il 3.10.2025, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente in Italia e superate le questioni relative ad un ipotizzato allarme sociale, le spese vanno integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
9 • Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Genova per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente AH DI nato in [...] il [...], C.F.
C.F._1
• Spese di lite compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 11.11.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR ES
10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
AH DI / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
UR ES Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9466 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del DI GENOVA, prot. 0144211 del 16.9.2024 di Controparte_2 rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di protezione speciale ex art.32/3°comma D.Lgs.
25/2008 proposto da
AH DI nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA FIESCHI 12/11 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. BAUDINO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 16.9.2024, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 21.4.2023 (ma presentata in data 1.2.2023, attraverso la trasmissione dell'istanza e dei relativi allegati tramite PEC da parte del difensore dell'odierno ricorrente), volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 28.10.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, il
1 difensore del richiedente avesse inviato una pec in data 10.1.2024, contenente una memoria scritta, inoltrata alla Commissione;
che, con decisione del 28.2.2024, la Commissione avesse confermato il proprio precedente parere negativo e, infine, che non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione allegata alla domanda, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 del D.lgs 286/98 in assenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportate una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 D.lgs 286/98. In particolare, la Commissione ha rilevato come, nonostante il richiedente vivesse in Italia dal 2005 ed avesse sposato una cittadina italiana, non potesse ritenersi conseguito un effettivo inserimento sociale stante la mancanza di altre particolari forme di radicamento sul territorio nazionale e tenuto conto della condotta dell'interessato negli anni della sua permanenza, non conforme alle regole della convivenza civile. Analogamente, nel successivo provvedimento del 28.2.2024, con cui ha confermato il precedente parere non favorevole, ha rilevato come non fossero emersi elementi utili sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione. Nel dettaglio ha sottolineato la carenza della documentazione lavorativa prodotta. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente è giunto nel nostro Paese nel 2005, in maniera irregolare, per cercare lavoro ed aiutare la sua famiglia in Marocco;
- nel 2009 ha sposato la cittadina italiana ed il 18.8.2010 ha Persona_1 avanzato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari;
- tale istanza è stata rigettata in data 1.3.2012 in ragione della ritenuta pericolosità sociale;
- a seguito di ricorso presentato al Tribunale Civile avverso il rigetto, con Ordinanza del 4.3.2015, sulla base di argomentazioni di segno opposto rispetto a quelle della Questura in punto pericolosità sociale - in quanto veniva sottolineato che l'ultimo reato fosse stato commesso 5 anni prima rispetto all'epoca della decisione (e cioè nel 2009) e che, da allora, fosse intervenuto un significativo cambiamento di vita, anche grazie al matrimonio e alla regolare attività lavorativa – è stato riconosciuto il diritto al permesso;
- la Corte di Appello di Genova, su impugnazione del , ha accolto Controparte_1
l'appello ed ha annullato l'ordinanza di primo grado con sentenza del 22.6.2017;
- da allora il ricorrente ha continuato a vivere in Italia, senza permesso e senza incorrere in ulteriori violazioni dell'ordinamento giuridico penale;
- nel corso di tutto il periodo di permanenza in Italia il ricorrente ha sempre lavorato;
- in data 1.2.2023 ha presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 c.1 1 D.L.vo 286/1998. Su tali premesse ha censurato che l'organo amministrativo, nella propria decisione, non avesse valutato la lunga permanenza del ricorrente in Italia (quasi 20 anni), il matrimonio con una cittadina italiana, nel 2009, e la circostanza che non avesse più commesso alcuna violazione della legge penale. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
2 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1, 1.1 ed 1.2, del T.U.I. con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Con il ricorso e le successive note di udienza, al fine di dimostrare il percorso integrativo, ha depositato:
- Unilav relativo al contratto di assunzione da parte della Ditta Sistema Edilizia S.R.L. di Savona del 16.5.2023 per un periodo di prova di giorni 15;
- Contratto a tempo determinato dal 16.5.2023 al 15.6.2023 e proroga fino al 12.5.2024;
- relativo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato a far data CP_3 dal 14.2.2024;
- CU2024 emesso da Sistema Edilizia s.r.l. da cui risulta un imponibile irpef pari ad euro 15.790,71 per 230 gg lavorativi (dal 16.5.2023 ed in forza al 31.12.2023)
- Contratto di locazione di un immobile sito in Genova, via Pastorino 24/2, con durata dal 1.7.2022 al 30.6.2025, e relativa registrazione presso l'Ufficio delle Entrate
- Copia di denuncia querela depositata alla Procura della Repubblica di Genova dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro in data 6/6/2023 per i reati di cui agli artt.22 co.12 e art.22 co.12 quater T.U.I., convocazione presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Genova del 22.8.2023 in relazione ai fatti denunciati, estremi del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia;
- certificato di matrimonio e copia del documento di identità della moglie del ricorrente;
- modello C/2 storico del CPI
- Estratto contributivo;
CP_4
- Buste paga del 2025 (da quella di agosto risulta un imponibile irpef parziale superiore ad euro 15.000);
- CU 2025 da cui risulta un imponibile pari ad euro 24.000,00). Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 che ha rilevato come, da accertamenti presso l' , non fosse risultato lo svolgimento CP_4 di attività lavorative recenti da parte del ricorre Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con la propria comparsa ha prodotto:
- Diniego al rilascio del permesso di soggiorno del 12.9.2024;
- Motivi ostativi inviati il 4.1.2024;
- Parere negativo della Commissione Territoriale di Torino/Sez. Genova del 26.10.2023;
- Parere negativo della Commissione Territoriale di Torino/Sez. Genova del 28.2.2024.
- Sentenza Corte di Appello di Genova
- Certificazione CP_4
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato a ottobre 2024 risultano le seguenti sentenza di condanna:
3 1) del Tribunale di Sanremo, ex art 444 c.p.p., per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 C.P., commesso in Sanremo il 30.12.2007 e 31.12.2007, alla pena di un mese di reclusione e 300,00 euro di multa, sospesa;
2) del Tribunale di Imperia per il reato di cui all'art. 650 C.P., commesso ad Imperia il 25.7.2007 alla pena di euro 104,00 di ammenda;
3) del Tribunale di Sanremo, ex art 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis DPR 309/90, commesso in Sanremo il 23.9.2009, alla pena di otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, sospesa;
4) del Tribunale di Imperia per il reato di cui all'art. 582 C.P., commesso in Sanremo il 17.1.2009, alla pena di 1.200,00 euro di multa. Dai certificati dei carichi pendenti presso il Tribunale di Imperia e Savona nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 15.10.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, rilevato che il ricorrente, in Italia dal 2005 e sposato con una cittadina italiana, risultasse avere svolto attività lavorativa in regola, percependo, per l'anno di imposta 2023, oltre 15.000,00 euro di reddito imponibile (v. modello CU2024) e ritenuto che le sentenze di condanna risultanti dal certificato penale fossero risalenti nel tempo (2007-2009) e non potessero costituire, allo stato, motivo di allarme sociale, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 6.3.2025, ove si è tenuta l'audizione del ricorrente. Nel corso dell'audizione il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in perfetto italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2005 e di avere vissuto irregolarmente sul t.n. fino al 8.8.2009, giorno del suo matrimonio con Persona_1
; di avere in Marocco solo una sorella, con cui non ha mantenu
[...] avendo con lei motivi di contrasto ed una lite giudiziaria legata all'eredità; di essere rientrato in Marocco solo in due occasioni, per una settimana nel 2008, quando era mancato il nonno, ed il 31.12.2024, per circa un mese, per le questioni ereditarie. Relativamente alla relazione con la moglie ha riferito di essere ancora sposato ma di non stare più con lei dal 2022, pur avendo mantenuto un buon rapporto con lei ed anche con suo figlio , che ha cresciuto come un padre;
di vivere da solo a Persona_2
Genova Bolzaneto, in via Pastorino 24/3, con contratto di locazione a lui intestato. In ordine al suo percorso lavorativo ha riferito di avere fatto un corso in una scuola edile e di avere lavorato, dall'ottobre 2015 fino al 2019, per la ditta Capo Greco, svolgendo un lavoro di manovalanza;
all'attualità ha continuato il proprio impiego nel settore edile, per il signor , titolare di Sistema Edilizia, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, full time, ed attività nei vari cantieri della ditta. Ha poi precisato di utilizzare i mezzi pubblici, anche per recarsi al lavoro, e di essere iscritto ad una scuola guida a Bolzaneto, la Autoscuola Polcevera per conseguire la patente B. Richiesto di precisare le circostanze relative ai fatti di cui alle sentenze di condanna ha così risposto:”D ho visto che hai avuto delle condanne, (tentato furto in concorso con violenza alle cose in concorso) che cosa hai cercato di rubare nel dicembre 2007 a Sanremo? Sei stato arrestato per questo fatto? Quanti giorni sei stato in carcere? R avevamo cercato di aprire un negozio di alimentari in via Palazzo a Sanremo per prendere qualcosa da mangiare ma ci hanno sorpreso subito, il ragazzo che era con me non era riuscito neppure a forzare la porta ma ci stava provando;
era di notte;
ci avevano portato in Caserma a Sanremo, poi la mattina dopo, mi pare fosse il 1.1.2008
4 siamo stati portati in Tribunale e poi dal Tribunale ci hanno fatto uscire liberi;
io allora non avevo capito bene come fosse finito il processo D ho visto anche che sei stato condannato per detenzione di 12 involucri contenenti 57 gr di eroina e 0,6 di cocaina, commesso il 23.9.2009 a Sanremo, ed hai scontato la pena prima in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 23.5.2010, stavi lavorando in quel periodo? Anche tu assumevi sostanze stupefacenti? R non assumevo sostante stupefacenti, non ne ho mai assunte;
stavo lavorando in nero, venivo a Genova a lavorare per mio suocero, sempre nell'edilizia; quello che guadagnavo non mi bastava, non mi bastava per mantenere mia moglie, c'era anche suo figlio che era piccolo e l'affitto da pagare;
prendevo 30 euro al giorno e dovevo pagarmi anche il treno per venire a lavorare a Genova, allora abitavamo a Sanremo con mia moglie e suo figlio;
ho fatto uno sbaglio D dopo questo fatto del settembre 2009 ho visto che la sentenza della CDA del
22.6.2017 fa riferimento anche a una denuncia contro di te del 6.12.2010 da parte della Squadra Mobile di Imperia ancora per detenzione di cocaina e lesioni ad un connazionale, hai avuto un processo per questo fatto? Sei stato arrestato, per quanti giorni? Come si è concluso? R dopo avere scontato la pena per la condanna del Tribunale di Sanremo per il fatto del
23.9.2009 non sono mai più stato denunciato né ho avuto dei processi, per quanto a mia conoscenza, non sono mai più stato in Carcere né agli arresti domiciliari;
da allora non ho più avuto a che fare con problemi relativi a sostanze stupefacenti.” Infine, ha dichiarato di non avere altri parenti in Italia, oltre alla moglie ed ai familiari di lei, con cui ha un buon rapporto, tanto da avere pressoché sempre lavorato alle dipendenze di ditte di costoro (“il lavoro che sto facendo è alle dipendenze di mio cognato , il marito della sorella di mia moglie, che è socio di Persona_3 Pt_1
; ho praticamente sempre lavorato nel settore edile per ditte della famiglia di
[...] mia moglie”) e di avere anche degli amici nella zona dove abita, a Bolzaneto, che frequenta per giocare a pallone o prendere un caffè al bar, trovando il tempo anche per vedere (il figlio della moglie: “lo vedo almeno una volta al mese;
qualche volta Per_2 vado io con sua mamma a trovarlo e qualche volta, se ha il we libero, viene lui a trovarmi”). Infine, all'udienza del 6.11.2025, presente la sola parte ricorrente, questa ha insistito
“per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.
1.1 TUI, ossia di permesso di soggiorno di due anni convertibile in pds per motivi di lavoro. Con vittoria di spese ed onorari” e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale inoltrata il 1.2.2023 e poi formalizzata in data 21.4.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023).
5 Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non
6 più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del complessivo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, in Italia ormai da venti anni, coniugato dal 2009 con una cittadina italiana con cui ha convissuto fino a pochi anni fa, e di cui ha riferito di avere cresciuto il figlio
, dopo aver beneficiato per un lungo periodo di un permesso di soggiorno per Per_2 motivi di famiglia, è divenuto irregolare sul territorio nazionale a causa della condanna subita per il reato di spaccio, ritenuta ostativa ed indice di allarme sociale.
7 Come già rilevato in sede di concessione del provvedimento di sospensione del rigetto del Questore, lo sbandamento derivante dagli illeciti commessi (e sopra riportati) risulta certamente recessivo a fronte del percorso di vita positivo svolto successivamente dal signor Janah. Questi, infatti, che non ha mai sofferto neppure un giorno di carcerazione per la prognosi favorevole effettuata dal Giudice penale, che ha concesso la sospensione condizionale della pena, ha dimostrato, nel corso di tutti gli anni successivi, il proprio impegno di inclusione sociale, venendo in ultimo assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di vivere in totale autonomia, in un appartamento condotto in locazione. A ciò si aggiungano gli importanti legami affettivi presenti in Italia, sia con la moglie, da cui non risulta essersi legalmente divorziato, che con il figlio di lei, ed anche con tutti i familiari della donna. Inoltre, nel corso ventennale della sua vita in Italia, si è chiaramente creato anche delle relazioni amicali, con cui trascorre il proprio tempo libero. Pur non avendo mai beneficiato del circuito di accoglienza, lo stesso ha potuto contare sul supporto della moglie e della famiglia di lei e proprio grazie anche a questo supporto l'istante ha sempre potuto contare su un impiego lavorativo che lo rendesse economicamente autosufficiente. Dalla copiosa documentazione in atti, ed in particolare dal modello storico del CPI e dall'estratto contributivo , l'istante risulta lavorare regolarmente, con significativa CP_4 continuità, dal 2010 e, in ultimo, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, l'attività lavorativa svolta gli ha permesso di percepire una retribuzione crescente nel corso degli anni ed ampiamente idonea al suo mantenimento economico. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile e fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale, ritenuti ormai ampiamente superati e privi, all'attualità, di alcun allarme sociale, le condotte illecite, assai risalenti, commesse negli anni fra il 2007 ed il 2010, per cui è stato condannato, e considerato il suo inserimento nel contesto sociale italiano ormai del tutto perfezionato ed effettivo. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
8 nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia negli ultimi 15 anni, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata anche sulla produzione nel corso del giudizio, ed in ultimo con le note depositate il 3.10.2025, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente in Italia e superate le questioni relative ad un ipotizzato allarme sociale, le spese vanno integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
9 • Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Genova per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente AH DI nato in [...] il [...], C.F.
C.F._1
• Spese di lite compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 11.11.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa UR ES
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21