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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 303/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 303/2013
L'avv. Michele Antonio Barbato, nell'interesse del Sig. Parte_1 preliminarmente chiede, inoltre, la revoca dell'ordinanza emessa dal
Tribunale in data 29.02.2024, nella parte in cui non ha ammesso la
Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) e, per l'effetto, disporsi una C.T.U. medico legale, come richiesta nei propri atti di causa.
Brevemente si osserva, a supporto della predetta richiesta, che il presente giudizio ha accertato senza ombra di dubbio l'esistenza dell'incidente occorso all'attore nonché il luogo del predetto accadimento.
Orbene la persona che ha riportato i danni, l'attore, ha adempiuto al suo onere della prova avendo ampiamente provato, sia documentalmente che con l'istruttoria effettuata, che quanto accaduto sia legato ad aspetti attinenti alla cattiva gestione dell'immobile locato. Di contro, le parti convenute, oltre a dedurre in merito alla mancanza di responsabilità a loro carico in relazione all'incidente di cui è causa, non hanno adempiuto all'onere della prova a loro spettante. Non hanno, infatti, dimostrato che la condizione in cui versavano le scale, valutate dal danneggiato odierno attore come causa della caduta, non fossero tali da poter provocare la stessa e comunque che la caduta fosse stata originata da particolari circostanze non prevedibili o comunque non dovute ad una mancanza di custodia.
Ed invero!
Nel caso che ci occupa non è possibile immaginare che la caduta sia stata dovuta da una disattenzione del conduttore in quanto lo stesso, che aveva locato l'immobile per un breve periodo, non poteva avere piena conoscenza dello stato della scala. Si ricorda a tal proposito che l'incidente è accaduto pagina 1 di 17 in data 11.08.2011 e che il sig. erano solo pochissimi giorni che si Pt_1 trovava lì. Né possiamo parlare di una fatalità, di un caso fortuito, ossia di un improvviso cedimento di un gradino della scala, in quanto, come è visibile dalla documentazione fotografica esibita in atti, la pavimentazione era totalmente sconnessa e non presentava i dovuti appoggi atti ad evitare una caduta rovinosa come poi nei fatti si è verificata.
E' emersa, quindi, dal presente giudizio una totale mancanza di manutenzione da parte della proprietà. La proprietà infatti, come citata in giudizio, non ha dimostrato una qualche causa di caso fortuito, esimente della sua responsabilità, né ha offerto una minima prova circa il fatto che il conduttore abbia avuto, immediatamente prima del sinistro, un qualche comportamento anomalo, abnorme, nel percorrere la scalinata, al quale imputare la scaturigine dell'incidente e la conseguente caduta a terra dell'uomo. Anzi l'istruttoria ha provato esattamente il contrario: cioè che il conduttore, nell'occasione, stesse percorrendo regolarmente quella scalinata, scarsamente mantenuta, palesemente sconnessa e priva del corrimano. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario risponde dei danni che derivano dalla mancata custodia del bene di proprietà anche se il bene stesso è condotto in locazione. La Suprema Corte ha infatti delineato in maniera specifica i poteri -doveri del locatore precisando che, il godimento che viene concesso al conduttore, non esclude la permanenza nel proprietario dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione delle strutture che compongono l'immobile locato: su di esse, ha infatti precisato, il conduttore non ha poteri né di intervento né di manutenzione ( cfr sul punto ex plurimus:Cass. Civ. nr. 5741/2021; Cass.
Civ. sez. III 18/9/2014 nr. 19657; Cass. Civ. 27 luglio 2011 n. 16422).
Occorre inoltre evidenziare che, l'art. 2051 c.c., non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. La legge pone, quindi, una responsabilità oggettiva a carico del custode, nell'ambito pagina 2 di 17 della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre non spetta dare la prova dell'insidiosità della res;
dall'altro si prevede che sia il convenuto , per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, cioè che il danno sia avvenuto a causa di fattori esterni ed imprevedibili, ossia a causa di un elemento esterno che ha cagionato o ha concorso a cagionare l'incidente eliminando la responsabilità oggettiva del custode sulla cosa.
Calati questi principi alla fattispecie di cui al presente giudizio, stante l'esito dell'istruttoria espletata, le prove documentali depositate, il nesso causale tra cosa e danno ha ricevuto adeguato supporto probatorio di conseguenza si reitera e ribadisce la necessità del conferimento di una
Consulenza tecnica nel caso che ci occupa in quanto, provato il nesso causale, occorre di conseguenza determinare il danno patito dall'attore.
CONCLUSIONI
In via preliminare
-revocare l'ordinanza del Tribunale del 29.02.2024 e, conseguentemente, disporre una consulenza medico-legale per la quantificazione dei danni subiti dall'attore, nonché per la verifica della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di causa;
Nel merito
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra e Controparte_1 del sig. ciascuno per quanto di ragione, nella causazione Controparte_2 del danno e, per l'effetto, condannare gli stessi e Controparte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore
[...] [...]
patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza ed in Parte_1 dipendenza dei fatti di cui in premessa, e ammontanti ad € 39.389,50, o quanto risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta equa e/o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione a soddisfo.
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
pagina 3 di 17 E' presente la dott.ssa per la pratica forense. Controparte_3
E', altresì, presente per delega degli avv. Salvatore ed Umberto
CORONAS, l'avv. che si riporta a quanto eccepito, Controparte_4 richiesto nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata n causa di terzo in garanzia, alle memorie ex art. 183 cpc ed ai verbali di udienza e conferma le conclusioni rassegnate in atti (cfr. da ultimo note di trattazione scritta del 11/03/2025) e, quindi, insiste nel chiedere il rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria (con particolare riferimento alla richiesta di CTU). È altresì presente l Avv Mario Pesca il quale per delega dell AVV Giuseppe Scarpa impugna le avverse richieste e deduzioni si riporta integralmente ai propri atti di causa esi riporta alla memoria conclusiva già depositata in atti e ne chiede l integrale accoglimento.
L'avv. Barbato sottolinea che il contratto di locazione alla base del rapporto tra le parti in causa è un contratto di locazione breve, per cui non si applicano i principi in tema di responsabilità del conduttore, ma i principi generali in tema di art. 2051 c.c. Sottolinea, inoltre, che il proprio assistito assume la veste di consumatore, con conseguente applicabilità della relativa disciplina.
Gli avv.ti e Pesca contestano le deduzioni, anche perché solo in CP_4 questa sede eccepito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICHELE BARBATO, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. UMBERTO CORONAS, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTA nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
TERZA CHIAMATA nonché
pagina 5 di 17 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 studio dell'avv. CP_6
TERZO CHIAMATO nonché
Controparte_7
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/05/2025, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
Motivi della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 25/02/2013, Parte_1 conveniva in giudizio per sentir dichiarare la condanna Controparte_1 della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta avvenuta all'interno dell'immobile di proprietà della convenuta, sita in SA IN, alla contrada Piano n. 21.
In particolare, la parte attrice deduceva: che, dopo esser venuto a conoscenza dell'immobile mediante un annuncio di offerta in locazione su internet, contattava telefonicamente il gestore quale Controparte_2 incaricato dalla proprietaria;
che, una volta raggiunto l'accordo, versava a mezzo vaglia postale € 400,00, a titolo di caparra, per la locazione dell'immobile dal 06/08/2011 al 13/08/2011; che venivano versati ulteriori €
670,00 in occasione della consegna delle chiavi;
che, in data 11/08/2011,
l'attore, nello scendere le scale dell'abitazione, a causa della discontinuità della pavimentazione, cadeva nel vuoto laterale sinistro essendo la scala priva di parapetto o di altra difesa equivalente;
che veniva reso edotto dell'accaduto il signor il quale immediatamente raggiungeva CP_2
l'abitazione per constatare l'accaduto; che l'odierno attore veniva trasportato all'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ove gli veniva pagina 6 di 17 diagnosticata la frattura dell'epifisi distale del radio sinistro e la fattura del piatto tibiale esterno a sinistra;
che, in data 13/08/2011, il genero di incontrava il signor per la restituzione delle Parte_1 CP_2 chiavi;
che, nel corso della degenza ospedaliera, l'odierno attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con due fili di K al polso e con tre viti al ginocchio;
che, a seguito di esame ecodoppler all'arto inferiore sinistro, l'ortopedico, dott. diagnosticava “esiti di Persona_1 frattura piatto tibiale esterno con lesione LCA e del PAPE. Trombosi poplitea a sinistra”; che, in data 17/5/2012, il dirigente medico, dott.
produceva la valutazione medico legale del danno Controparte_8 cagionato alla persona dell'attore, indicando un'invalidità permanente parziale pari al 10-11% di danno biologico;
che, tutto ciò premesso, grava sul locatore l'obbligo di consegnare e mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione per tutto il periodo di locazione dell'immobile; che, pertanto, il locatore era tenuto al risarcimento dei danni derivanti da vizi della cosa, potendosi individuare un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c.; che, infatti, la responsabilità nei confronti dei terzi per i danni prodotti da un bene in conseguenza della mancata o intempestiva manutenzione resta in capo al proprietario del bene stesso.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Controparte_1 [...]
patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza ed in Parte_1 dipendenza dei fatti di cui in premessa, e ammontanti ad € 39.389,50, o quanto risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta equa e/o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione a soddisfo”, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/06/2013, si costituiva in giudizio , la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea, concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice. pagina 7 di 17 In particolare, la parte convenuta eccepiva: che, sin dal 2010, CP_1
aveva stipulato con un contratto avente ad oggetto
[...] Controparte_2 la locazione dell'intero villino sito in SA IN alla Contrada Piano n.
21; che il predetto contratto prevedeva la possibilità per Controparte_2 di subaffittare a scopo di casa vacanze gli appartamenti nei quali è diviso l'immobile; che, dunque, il rapporto di locazione stipulato dall'odierno attore, poteva essere intercorso soltanto con Parte_1 CP_2
e non anche con , con la quale egli non aveva
[...] Controparte_1 avuto alcun contatto;
che, inoltre, la domanda attorea era del tutto generica ed indeterminata, avendo l'attore omesso di specificare su quali delle diverse scale presenti nell'immobile sarebbe avvenuta la caduta per cui è causa;
che vi era ragione di dubitare che l'infortunio fosse avvenuto all'interno dell'immobile, tanto per l'oggettiva impossibilità di individuare su quale scala sarebbe avvenuto, quanto per ciò che emerge dal verbale di intervento del 118, nell'ambito del quale si indicava, come luogo dell'evento,
PP e non SA IN;
che la domanda attorea appariva infondata anche con riferimento alla pericolosità della cosa custodita e alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore; che, infine, l'odierna convenuta aveva stipulato una polizza “Globale Casa” con la Controparte_5
e, pertanto, ella aveva interesse a chiamare in giudizio la compagn ia assicurativa allo scopo di essere tenuta indenne da ogni eventuale conseguenza a suo carico.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse rigettare tutte le avverse domande, in quanto inammissibili per difetto di legittimazione passiva della convenuta, nulla per omissione o assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare la in Controparte_5 ragione del rapporto contrattuale intercorrente con , tenuta Controparte_1
a mantenere indenne e manlevare la convenuta da tutte le eventual i conseguenze discendenti a suo carico;
con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/01/2014 , si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiamata in causa da , Controparte_1 pagina 8 di 17 sostenendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, la terza chiamata eccepiva: che la polizza “Globale Casa” n.
802322494 aveva ad oggetto soltanto i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale;
che, dunque, l'evento dedotto in giudizio dall'attore non rientrava tra quelli coperti dalla polizza assicurativa, il cui oggetto, inoltre, era limitato alla sola proprietà e non anche alla conduzione dell'immobile; che, in ogni caso, la convenuta evocante era decaduta dalla garanzia assicurativa, in quanto ella non aveva denunciato nei termini di legge l'evento dannoso;
che, con riferimento alle pretese attoree, si condividevano tutte le difese espletate da CP_1
in ordine all'assenza di un rapporto di locazione intercorso tra la
[...] stessa e l'odierno attore, nonché con riguardo alla pericolosità delle scale e al luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta.
Su tali basi, la compagnia assicurativa concludeva : per l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva formulata dalla convenuta;
per la dichiarazione di Controparte_1 decadenza dalla garanzia assicurativa stante il mancato rispett o dell'obbligo di tempestiva denuncia dell'evento dannoso nel termine di legge;
infine, per il rigetto delle pretese attoree per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese.
All'udienza del 15/01/2014, l'avvocato Michele Barbato evidenziava che, attese le difese svolte e la documentazione prodotta dalla convenuta
, dalle quali emergeva che era conduttore Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile in forza di un regolare contratto di locazione, con facoltà di sublocare, era sorto l'interesse in capo all'attore di chiamare in causa il conduttore. Il Giudice, preso atto di quanto evidenziato dall'attore, autorizzava lo stesso alla chiamata in causa di con il Controparte_2 rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02/07/2014, si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava per quanto di Controparte_2 ragione la domanda formulata nei propri confronti. pagina 9 di 17 Nel dettaglio, il terzo chiamato eccepiva: che, innanzitutto, CP_2 era privo di legittimazione passiva, essendo assolutamente
[...] estraneo ai fatti di causa, non potendosi evincere alcuna sua responsabilità dalla domanda attorea;
che quest'ultima, oltre a risultare estremamente generica in ordine all'an debeatur, appariva altresì spropositata con riferimento alla quantificazione dei danni;
infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...] per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Pt_4
Concludeva, dunque, affinché il Tribunale volesse Controparte_2 autorizzare la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, rigettare la domanda attorea nella sua interezza ovvero, in subordine e nella malaugurata ipotesi di accoglimento, dichiarare la compagnia assicurativa tenuta a manlevare da qualsivoglia condanna che dovesse Controparte_2 derivare dal giudizio, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 07/07/2014, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia la quale, tuttavia, sebbene Parte_4 ritualmente citata in giudizio da non si costituiva e, Controparte_2 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale di nonché delle prove Controparte_1 testimoniali articolate dalle parti, come ammesse.
All'esito dell'udienza del 29/2/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti di e, di seguito, Parte_1 Controparte_1 CP_2
a cagione delle lesioni riportate in occasione di una caduta
[...] avvenuta all'interno dell'immobile di proprietà di e Controparte_1 condotta in locazione da , i quali hanno proceduto a Controparte_2 chiamare in causa le loro rispettive assicurazioni. pagina 10 di 17 Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve trovarsi nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode , che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure adeguate a renderla innocua. La suddetta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, dalla dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata, in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, vanno segnalati interventi della Suprema Corte che ha affermato:
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare pagina 11 di 17 un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno.”
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (Cass. 15.3.2004, n.5236).
Dunque, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cassazione civile sez. III, 05/02/2013, n. 2660).
Con particolare riferimento all'obbligo di custodia nell'ambito dei rapporti di locazione, giova evidenziare quanto segue.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto pagina 12 di 17 che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina , in linea di principio, il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende , altresì, la responsabilità a suo carico
– e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti – ex art.2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato (Cass. 6.4.2004, n.6753; Cass. 9.2.2004, n.2422). In altri termini, la locazione di un immobile comporta il trasferimento al conduttore della disponibilità del bene e delle sue pertinenze, con conseguente obbligo di custodia a suo carico. Tale obbligo implica la responsabilità del conduttore per i danni causati a terzi dalle cose locate, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La ratio di tale trasferimento di responsabilità in capo al conduttore risiede, dunque, nella circostanza che il rapporto di custodia debba consolidarsi in capo a colui che della cosa abbia effettiva e concreta disponibilità.
Ebbene, nel caso in esame risulta assente il rapporto di custodia dedotto dall'attore, tanto in capo alla proprietaria quanto al Controparte_1 sublocatore chiamato in causa, Difatti, al momento della Controparte_2 concessione in locazione dell'immobile a quest'ultimo ha Parte_1 acquisito non solo la disponibilità materiale del bene, ma anche l'onere della custodia dello stesso e delle relative pertinenze. Ne consegue che la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni causati da cose in custodia, non può incombere né in capo alla proprietaria né, tantomeno, in capo al sublocatore, atteso che entrambi erano privi della effettiva disponibilità del bene. Un'eventuale configurazione della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia risulta esclusiva mente a carico del conduttore, Pt_1 pagina 13 di 17 l'unico soggetto che, nel periodo della locazione, deteneva il Parte_1 potere di gestione e controllo sull'immobile.
Non ignora, tuttavia, il Tribunale che il rap porto di locazione per cui è causa afferiva ad un periodo breve, essendo esso stato stipulato per fini turistici e configurandosi, dunque, quale contratto di locazione di breve durata. Pertanto, anche a prescindere dal suesposto rilievo, deve precisarsi quanto segue.
In particolare, occorre porre l'accento sulla conoscenza, da parte del conduttore, dell'immobile e, più specificamente, della rampa di scale che avrebbe provocato la caduta. Invero, come evidenziato dallo stesso attore nell'ambito dell'atto di citazione, la locazione dell'immobile era stata pattuita per il periodo compreso tra il 6/08/2011 e il 13/08/2011. Ebbene, la caduta per cui è causa sarebbe avvenuta in data 11/08/2011, quasi al termine del periodo pattuito per la locazione. Dunque, dopo all'incirca cinque giorni dal momento in cui il conduttore ha acquisito la disponibilità dell'immobile, si ritiene che lo stesso fosse pienamente a conoscenza delle condizioni dello stesso, ivi compresa l'assenza del parapetto da cui sono scaturiti i danni dedotti in giudizio. La consapevolezza della conformazione dello stato dei luoghi, dunque, comporta in sé che l'attore avrebbe dovuto, anche dinanzi ad una res insidiosa, prestare la dovuta diligenza al relativo cospetto, non potendosi ritenere che la diligenza da quest'ultimo dovuta – alla luce del fatto che aveva vissuto, per cinque giorni antecedenti alla caduta, la casa locata – sia analoga a quella di un occasionale avventore sui luoghi, che non è affatto a conoscenza dei luoghi medesimi.
Non solo, poiché deve rilevarsi ulteriormente che la pericolosità della mancanza del corrimano può essere appurata unicamente nel caso in cui si allunghi la mano per prenderlo e sorreggersi e non lo si trov i. Tale circostanza, oltra a non risultare provata, risulta priva di riscontro, sempre attesa la conoscenza da parte dell'attore dell'abitazione che lo stesso conduceva da ben cinque giorni.
Del resto, nessun apporto hanno avuto in materia le testimonianze rese, poiché non è emersa in alcun modo la suddetta circostanza. pagina 14 di 17 A quanto già evidenziato occorre, poi, aggiungere le numerose incongruenze rilevatesi anche in ordine al luogo in cui è avvenuta effettivamente la caduta, nonché alla causa da cui l'evento è scaturito.
Invero, come risulta dal verbale di intervento della Centrale Operativa di
Vallo della Lucania, prot. 10670 dell'11.08.2011, versato in atti, sussistono incongruenze in ordine al luogo dell'evento, individuato nel verbale in
PP e non in SA IN. Pur volendo attribuire la dovuta rilevanza alla registrazione fonica della richiesta di soccorso, dalla stessa risulta indicata una località differente dall'immobile sito in SA IN alla contrada Piano n.21. Infatti, nell'ambito della registrazione fonica, sottoscritta dal direttore e datata 26/11/2014, emerge Pt_5 testualmente: “una persona è caduta e si è fatta male al ginocchio in via
Doganella n. 15 SA IN”.
Ma, anche a prescindere dal luogo indicato , ulteriori e più rilevanti discordanze devono rilevarsi circa la causa dell'evento, che, nel verbale di intervento sopra richiamato è individuata come un malore, e non sotto differenti voci maggiormente assimilabili a quanto dedotto in giudizio dall'odierno attore.
Sul punto, occorre evidenziare che, sebbene i testi abbiano confermato che effettivamente l'attore sia caduto ove egli ha affermato, non risulta, però, date le suesposte incongruenze, che i danni lamentati, come poi refertati e documentati siano proprio quelli patiti a seguito della suddetta caduta, non risultando, pertanto, provato il nesso causale, nemmeno sulla base del criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”, non essendo, di fatto, provato, in sé e ab origine, il danno-evento ed il danno-conseguenza, come lamentati.
Ragioni di completezza impongono di dare atto altresì delle ragioni della mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, la giurisprudenza a più riprese ha chiarito “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre pagina 15 di 17 motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass. Sez. II,
Sentenza n. 72 del 03/01/2011).
Le suesposte motivazioni comportano l'automatica esenzione del Tribunale dal vaglio delle ulteriori eccezioni articolate, anche in ordine alla domanda di manleva, che restano, pertanto, assorbite.
Dunque, la domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate , ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 , con la precisazione che, con riferimento alla posizione della terza chiamata da nulla deve essere disposto essendo la Controparte_2 Parte_4 vittoriosa compagnia, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_9
;
[...]
- Rigetta la domanda articolata da;
Parte_1
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1
, e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge .
Vallo della Lucania, 27/05/2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
Alessia Annunziata
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TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 303/2013
L'avv. Michele Antonio Barbato, nell'interesse del Sig. Parte_1 preliminarmente chiede, inoltre, la revoca dell'ordinanza emessa dal
Tribunale in data 29.02.2024, nella parte in cui non ha ammesso la
Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) e, per l'effetto, disporsi una C.T.U. medico legale, come richiesta nei propri atti di causa.
Brevemente si osserva, a supporto della predetta richiesta, che il presente giudizio ha accertato senza ombra di dubbio l'esistenza dell'incidente occorso all'attore nonché il luogo del predetto accadimento.
Orbene la persona che ha riportato i danni, l'attore, ha adempiuto al suo onere della prova avendo ampiamente provato, sia documentalmente che con l'istruttoria effettuata, che quanto accaduto sia legato ad aspetti attinenti alla cattiva gestione dell'immobile locato. Di contro, le parti convenute, oltre a dedurre in merito alla mancanza di responsabilità a loro carico in relazione all'incidente di cui è causa, non hanno adempiuto all'onere della prova a loro spettante. Non hanno, infatti, dimostrato che la condizione in cui versavano le scale, valutate dal danneggiato odierno attore come causa della caduta, non fossero tali da poter provocare la stessa e comunque che la caduta fosse stata originata da particolari circostanze non prevedibili o comunque non dovute ad una mancanza di custodia.
Ed invero!
Nel caso che ci occupa non è possibile immaginare che la caduta sia stata dovuta da una disattenzione del conduttore in quanto lo stesso, che aveva locato l'immobile per un breve periodo, non poteva avere piena conoscenza dello stato della scala. Si ricorda a tal proposito che l'incidente è accaduto pagina 1 di 17 in data 11.08.2011 e che il sig. erano solo pochissimi giorni che si Pt_1 trovava lì. Né possiamo parlare di una fatalità, di un caso fortuito, ossia di un improvviso cedimento di un gradino della scala, in quanto, come è visibile dalla documentazione fotografica esibita in atti, la pavimentazione era totalmente sconnessa e non presentava i dovuti appoggi atti ad evitare una caduta rovinosa come poi nei fatti si è verificata.
E' emersa, quindi, dal presente giudizio una totale mancanza di manutenzione da parte della proprietà. La proprietà infatti, come citata in giudizio, non ha dimostrato una qualche causa di caso fortuito, esimente della sua responsabilità, né ha offerto una minima prova circa il fatto che il conduttore abbia avuto, immediatamente prima del sinistro, un qualche comportamento anomalo, abnorme, nel percorrere la scalinata, al quale imputare la scaturigine dell'incidente e la conseguente caduta a terra dell'uomo. Anzi l'istruttoria ha provato esattamente il contrario: cioè che il conduttore, nell'occasione, stesse percorrendo regolarmente quella scalinata, scarsamente mantenuta, palesemente sconnessa e priva del corrimano. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario risponde dei danni che derivano dalla mancata custodia del bene di proprietà anche se il bene stesso è condotto in locazione. La Suprema Corte ha infatti delineato in maniera specifica i poteri -doveri del locatore precisando che, il godimento che viene concesso al conduttore, non esclude la permanenza nel proprietario dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione delle strutture che compongono l'immobile locato: su di esse, ha infatti precisato, il conduttore non ha poteri né di intervento né di manutenzione ( cfr sul punto ex plurimus:Cass. Civ. nr. 5741/2021; Cass.
Civ. sez. III 18/9/2014 nr. 19657; Cass. Civ. 27 luglio 2011 n. 16422).
Occorre inoltre evidenziare che, l'art. 2051 c.c., non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode. La legge pone, quindi, una responsabilità oggettiva a carico del custode, nell'ambito pagina 2 di 17 della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre non spetta dare la prova dell'insidiosità della res;
dall'altro si prevede che sia il convenuto , per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, cioè che il danno sia avvenuto a causa di fattori esterni ed imprevedibili, ossia a causa di un elemento esterno che ha cagionato o ha concorso a cagionare l'incidente eliminando la responsabilità oggettiva del custode sulla cosa.
Calati questi principi alla fattispecie di cui al presente giudizio, stante l'esito dell'istruttoria espletata, le prove documentali depositate, il nesso causale tra cosa e danno ha ricevuto adeguato supporto probatorio di conseguenza si reitera e ribadisce la necessità del conferimento di una
Consulenza tecnica nel caso che ci occupa in quanto, provato il nesso causale, occorre di conseguenza determinare il danno patito dall'attore.
CONCLUSIONI
In via preliminare
-revocare l'ordinanza del Tribunale del 29.02.2024 e, conseguentemente, disporre una consulenza medico-legale per la quantificazione dei danni subiti dall'attore, nonché per la verifica della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di causa;
Nel merito
1) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra e Controparte_1 del sig. ciascuno per quanto di ragione, nella causazione Controparte_2 del danno e, per l'effetto, condannare gli stessi e Controparte_1 CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore
[...] [...]
patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza ed in Parte_1 dipendenza dei fatti di cui in premessa, e ammontanti ad € 39.389,50, o quanto risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta equa e/o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione a soddisfo.
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
pagina 3 di 17 E' presente la dott.ssa per la pratica forense. Controparte_3
E', altresì, presente per delega degli avv. Salvatore ed Umberto
CORONAS, l'avv. che si riporta a quanto eccepito, Controparte_4 richiesto nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata n causa di terzo in garanzia, alle memorie ex art. 183 cpc ed ai verbali di udienza e conferma le conclusioni rassegnate in atti (cfr. da ultimo note di trattazione scritta del 11/03/2025) e, quindi, insiste nel chiedere il rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria (con particolare riferimento alla richiesta di CTU). È altresì presente l Avv Mario Pesca il quale per delega dell AVV Giuseppe Scarpa impugna le avverse richieste e deduzioni si riporta integralmente ai propri atti di causa esi riporta alla memoria conclusiva già depositata in atti e ne chiede l integrale accoglimento.
L'avv. Barbato sottolinea che il contratto di locazione alla base del rapporto tra le parti in causa è un contratto di locazione breve, per cui non si applicano i principi in tema di responsabilità del conduttore, ma i principi generali in tema di art. 2051 c.c. Sottolinea, inoltre, che il proprio assistito assume la veste di consumatore, con conseguente applicabilità della relativa disciplina.
Gli avv.ti e Pesca contestano le deduzioni, anche perché solo in CP_4 questa sede eccepito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICHELE BARBATO, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. UMBERTO CORONAS, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTA nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
TERZA CHIAMATA nonché
pagina 5 di 17 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 studio dell'avv. CP_6
TERZO CHIAMATO nonché
Controparte_7
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/05/2025, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
Motivi della decisione
Con atto di citazione iscritto in data 25/02/2013, Parte_1 conveniva in giudizio per sentir dichiarare la condanna Controparte_1 della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta avvenuta all'interno dell'immobile di proprietà della convenuta, sita in SA IN, alla contrada Piano n. 21.
In particolare, la parte attrice deduceva: che, dopo esser venuto a conoscenza dell'immobile mediante un annuncio di offerta in locazione su internet, contattava telefonicamente il gestore quale Controparte_2 incaricato dalla proprietaria;
che, una volta raggiunto l'accordo, versava a mezzo vaglia postale € 400,00, a titolo di caparra, per la locazione dell'immobile dal 06/08/2011 al 13/08/2011; che venivano versati ulteriori €
670,00 in occasione della consegna delle chiavi;
che, in data 11/08/2011,
l'attore, nello scendere le scale dell'abitazione, a causa della discontinuità della pavimentazione, cadeva nel vuoto laterale sinistro essendo la scala priva di parapetto o di altra difesa equivalente;
che veniva reso edotto dell'accaduto il signor il quale immediatamente raggiungeva CP_2
l'abitazione per constatare l'accaduto; che l'odierno attore veniva trasportato all'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ove gli veniva pagina 6 di 17 diagnosticata la frattura dell'epifisi distale del radio sinistro e la fattura del piatto tibiale esterno a sinistra;
che, in data 13/08/2011, il genero di incontrava il signor per la restituzione delle Parte_1 CP_2 chiavi;
che, nel corso della degenza ospedaliera, l'odierno attore veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con due fili di K al polso e con tre viti al ginocchio;
che, a seguito di esame ecodoppler all'arto inferiore sinistro, l'ortopedico, dott. diagnosticava “esiti di Persona_1 frattura piatto tibiale esterno con lesione LCA e del PAPE. Trombosi poplitea a sinistra”; che, in data 17/5/2012, il dirigente medico, dott.
produceva la valutazione medico legale del danno Controparte_8 cagionato alla persona dell'attore, indicando un'invalidità permanente parziale pari al 10-11% di danno biologico;
che, tutto ciò premesso, grava sul locatore l'obbligo di consegnare e mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione per tutto il periodo di locazione dell'immobile; che, pertanto, il locatore era tenuto al risarcimento dei danni derivanti da vizi della cosa, potendosi individuare un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051
c.c.; che, infatti, la responsabilità nei confronti dei terzi per i danni prodotti da un bene in conseguenza della mancata o intempestiva manutenzione resta in capo al proprietario del bene stesso.
Su tali basi, concludeva, dunque, la parte attrice perché l'adito Tribunale volesse “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno e, per l'effetto, condannare la stessa
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore Controparte_1 [...]
patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza ed in Parte_1 dipendenza dei fatti di cui in premessa, e ammontanti ad € 39.389,50, o quanto risulterà in corso di giudizio o sarà ritenuta equa e/o di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione a soddisfo”, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/06/2013, si costituiva in giudizio , la quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1 prospettazione attorea, concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice. pagina 7 di 17 In particolare, la parte convenuta eccepiva: che, sin dal 2010, CP_1
aveva stipulato con un contratto avente ad oggetto
[...] Controparte_2 la locazione dell'intero villino sito in SA IN alla Contrada Piano n.
21; che il predetto contratto prevedeva la possibilità per Controparte_2 di subaffittare a scopo di casa vacanze gli appartamenti nei quali è diviso l'immobile; che, dunque, il rapporto di locazione stipulato dall'odierno attore, poteva essere intercorso soltanto con Parte_1 CP_2
e non anche con , con la quale egli non aveva
[...] Controparte_1 avuto alcun contatto;
che, inoltre, la domanda attorea era del tutto generica ed indeterminata, avendo l'attore omesso di specificare su quali delle diverse scale presenti nell'immobile sarebbe avvenuta la caduta per cui è causa;
che vi era ragione di dubitare che l'infortunio fosse avvenuto all'interno dell'immobile, tanto per l'oggettiva impossibilità di individuare su quale scala sarebbe avvenuto, quanto per ciò che emerge dal verbale di intervento del 118, nell'ambito del quale si indicava, come luogo dell'evento,
PP e non SA IN;
che la domanda attorea appariva infondata anche con riferimento alla pericolosità della cosa custodita e alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore; che, infine, l'odierna convenuta aveva stipulato una polizza “Globale Casa” con la Controparte_5
e, pertanto, ella aveva interesse a chiamare in giudizio la compagn ia assicurativa allo scopo di essere tenuta indenne da ogni eventuale conseguenza a suo carico.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse rigettare tutte le avverse domande, in quanto inammissibili per difetto di legittimazione passiva della convenuta, nulla per omissione o assoluta carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dichiarare la in Controparte_5 ragione del rapporto contrattuale intercorrente con , tenuta Controparte_1
a mantenere indenne e manlevare la convenuta da tutte le eventual i conseguenze discendenti a suo carico;
con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/01/2014 , si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiamata in causa da , Controparte_1 pagina 8 di 17 sostenendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva e l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, la terza chiamata eccepiva: che la polizza “Globale Casa” n.
802322494 aveva ad oggetto soltanto i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale;
che, dunque, l'evento dedotto in giudizio dall'attore non rientrava tra quelli coperti dalla polizza assicurativa, il cui oggetto, inoltre, era limitato alla sola proprietà e non anche alla conduzione dell'immobile; che, in ogni caso, la convenuta evocante era decaduta dalla garanzia assicurativa, in quanto ella non aveva denunciato nei termini di legge l'evento dannoso;
che, con riferimento alle pretese attoree, si condividevano tutte le difese espletate da CP_1
in ordine all'assenza di un rapporto di locazione intercorso tra la
[...] stessa e l'odierno attore, nonché con riguardo alla pericolosità delle scale e al luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta.
Su tali basi, la compagnia assicurativa concludeva : per l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva formulata dalla convenuta;
per la dichiarazione di Controparte_1 decadenza dalla garanzia assicurativa stante il mancato rispett o dell'obbligo di tempestiva denuncia dell'evento dannoso nel termine di legge;
infine, per il rigetto delle pretese attoree per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese.
All'udienza del 15/01/2014, l'avvocato Michele Barbato evidenziava che, attese le difese svolte e la documentazione prodotta dalla convenuta
, dalle quali emergeva che era conduttore Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile in forza di un regolare contratto di locazione, con facoltà di sublocare, era sorto l'interesse in capo all'attore di chiamare in causa il conduttore. Il Giudice, preso atto di quanto evidenziato dall'attore, autorizzava lo stesso alla chiamata in causa di con il Controparte_2 rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02/07/2014, si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava per quanto di Controparte_2 ragione la domanda formulata nei propri confronti. pagina 9 di 17 Nel dettaglio, il terzo chiamato eccepiva: che, innanzitutto, CP_2 era privo di legittimazione passiva, essendo assolutamente
[...] estraneo ai fatti di causa, non potendosi evincere alcuna sua responsabilità dalla domanda attorea;
che quest'ultima, oltre a risultare estremamente generica in ordine all'an debeatur, appariva altresì spropositata con riferimento alla quantificazione dei danni;
infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...] per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Pt_4
Concludeva, dunque, affinché il Tribunale volesse Controparte_2 autorizzare la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, rigettare la domanda attorea nella sua interezza ovvero, in subordine e nella malaugurata ipotesi di accoglimento, dichiarare la compagnia assicurativa tenuta a manlevare da qualsivoglia condanna che dovesse Controparte_2 derivare dal giudizio, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 07/07/2014, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia la quale, tuttavia, sebbene Parte_4 ritualmente citata in giudizio da non si costituiva e, Controparte_2 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e mutato più volte il magistrato, la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale di nonché delle prove Controparte_1 testimoniali articolate dalle parti, come ammesse.
All'esito dell'udienza del 29/2/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti di e, di seguito, Parte_1 Controparte_1 CP_2
a cagione delle lesioni riportate in occasione di una caduta
[...] avvenuta all'interno dell'immobile di proprietà di e Controparte_1 condotta in locazione da , i quali hanno proceduto a Controparte_2 chiamare in causa le loro rispettive assicurazioni. pagina 10 di 17 Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve trovarsi nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode , che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure adeguate a renderla innocua. La suddetta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, dalla dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata, in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, vanno segnalati interventi della Suprema Corte che ha affermato:
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare pagina 11 di 17 un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno.”
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (Cass. 15.3.2004, n.5236).
Dunque, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cassazione civile sez. III, 05/02/2013, n. 2660).
Con particolare riferimento all'obbligo di custodia nell'ambito dei rapporti di locazione, giova evidenziare quanto segue.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto pagina 12 di 17 che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina , in linea di principio, il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende , altresì, la responsabilità a suo carico
– e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti – ex art.2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato (Cass. 6.4.2004, n.6753; Cass. 9.2.2004, n.2422). In altri termini, la locazione di un immobile comporta il trasferimento al conduttore della disponibilità del bene e delle sue pertinenze, con conseguente obbligo di custodia a suo carico. Tale obbligo implica la responsabilità del conduttore per i danni causati a terzi dalle cose locate, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La ratio di tale trasferimento di responsabilità in capo al conduttore risiede, dunque, nella circostanza che il rapporto di custodia debba consolidarsi in capo a colui che della cosa abbia effettiva e concreta disponibilità.
Ebbene, nel caso in esame risulta assente il rapporto di custodia dedotto dall'attore, tanto in capo alla proprietaria quanto al Controparte_1 sublocatore chiamato in causa, Difatti, al momento della Controparte_2 concessione in locazione dell'immobile a quest'ultimo ha Parte_1 acquisito non solo la disponibilità materiale del bene, ma anche l'onere della custodia dello stesso e delle relative pertinenze. Ne consegue che la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni causati da cose in custodia, non può incombere né in capo alla proprietaria né, tantomeno, in capo al sublocatore, atteso che entrambi erano privi della effettiva disponibilità del bene. Un'eventuale configurazione della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia risulta esclusiva mente a carico del conduttore, Pt_1 pagina 13 di 17 l'unico soggetto che, nel periodo della locazione, deteneva il Parte_1 potere di gestione e controllo sull'immobile.
Non ignora, tuttavia, il Tribunale che il rap porto di locazione per cui è causa afferiva ad un periodo breve, essendo esso stato stipulato per fini turistici e configurandosi, dunque, quale contratto di locazione di breve durata. Pertanto, anche a prescindere dal suesposto rilievo, deve precisarsi quanto segue.
In particolare, occorre porre l'accento sulla conoscenza, da parte del conduttore, dell'immobile e, più specificamente, della rampa di scale che avrebbe provocato la caduta. Invero, come evidenziato dallo stesso attore nell'ambito dell'atto di citazione, la locazione dell'immobile era stata pattuita per il periodo compreso tra il 6/08/2011 e il 13/08/2011. Ebbene, la caduta per cui è causa sarebbe avvenuta in data 11/08/2011, quasi al termine del periodo pattuito per la locazione. Dunque, dopo all'incirca cinque giorni dal momento in cui il conduttore ha acquisito la disponibilità dell'immobile, si ritiene che lo stesso fosse pienamente a conoscenza delle condizioni dello stesso, ivi compresa l'assenza del parapetto da cui sono scaturiti i danni dedotti in giudizio. La consapevolezza della conformazione dello stato dei luoghi, dunque, comporta in sé che l'attore avrebbe dovuto, anche dinanzi ad una res insidiosa, prestare la dovuta diligenza al relativo cospetto, non potendosi ritenere che la diligenza da quest'ultimo dovuta – alla luce del fatto che aveva vissuto, per cinque giorni antecedenti alla caduta, la casa locata – sia analoga a quella di un occasionale avventore sui luoghi, che non è affatto a conoscenza dei luoghi medesimi.
Non solo, poiché deve rilevarsi ulteriormente che la pericolosità della mancanza del corrimano può essere appurata unicamente nel caso in cui si allunghi la mano per prenderlo e sorreggersi e non lo si trov i. Tale circostanza, oltra a non risultare provata, risulta priva di riscontro, sempre attesa la conoscenza da parte dell'attore dell'abitazione che lo stesso conduceva da ben cinque giorni.
Del resto, nessun apporto hanno avuto in materia le testimonianze rese, poiché non è emersa in alcun modo la suddetta circostanza. pagina 14 di 17 A quanto già evidenziato occorre, poi, aggiungere le numerose incongruenze rilevatesi anche in ordine al luogo in cui è avvenuta effettivamente la caduta, nonché alla causa da cui l'evento è scaturito.
Invero, come risulta dal verbale di intervento della Centrale Operativa di
Vallo della Lucania, prot. 10670 dell'11.08.2011, versato in atti, sussistono incongruenze in ordine al luogo dell'evento, individuato nel verbale in
PP e non in SA IN. Pur volendo attribuire la dovuta rilevanza alla registrazione fonica della richiesta di soccorso, dalla stessa risulta indicata una località differente dall'immobile sito in SA IN alla contrada Piano n.21. Infatti, nell'ambito della registrazione fonica, sottoscritta dal direttore e datata 26/11/2014, emerge Pt_5 testualmente: “una persona è caduta e si è fatta male al ginocchio in via
Doganella n. 15 SA IN”.
Ma, anche a prescindere dal luogo indicato , ulteriori e più rilevanti discordanze devono rilevarsi circa la causa dell'evento, che, nel verbale di intervento sopra richiamato è individuata come un malore, e non sotto differenti voci maggiormente assimilabili a quanto dedotto in giudizio dall'odierno attore.
Sul punto, occorre evidenziare che, sebbene i testi abbiano confermato che effettivamente l'attore sia caduto ove egli ha affermato, non risulta, però, date le suesposte incongruenze, che i danni lamentati, come poi refertati e documentati siano proprio quelli patiti a seguito della suddetta caduta, non risultando, pertanto, provato il nesso causale, nemmeno sulla base del criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”, non essendo, di fatto, provato, in sé e ab origine, il danno-evento ed il danno-conseguenza, come lamentati.
Ragioni di completezza impongono di dare atto altresì delle ragioni della mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, la giurisprudenza a più riprese ha chiarito “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre pagina 15 di 17 motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass. Sez. II,
Sentenza n. 72 del 03/01/2011).
Le suesposte motivazioni comportano l'automatica esenzione del Tribunale dal vaglio delle ulteriori eccezioni articolate, anche in ordine alla domanda di manleva, che restano, pertanto, assorbite.
Dunque, la domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate , ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 , con la precisazione che, con riferimento alla posizione della terza chiamata da nulla deve essere disposto essendo la Controparte_2 Parte_4 vittoriosa compagnia, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_9
;
[...]
- Rigetta la domanda articolata da;
Parte_1
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1
, e delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge .
Vallo della Lucania, 27/05/2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
Alessia Annunziata
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