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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione Settima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Giudice Relatore
Maria Rosaria Rizzo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 908 R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
( C . F. ) e 1 (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Sbernini ( C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati in Roma in Via Gualtiero C.F._3
Serafino, 8 presso il suo studio giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
( rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Carolina Basile ( ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._5
Appia Nuova 572/F presso e il suo studio giusta procura in atti.
RESISTENTE Oggetto: Appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Controparte_1
Roma, VI Sezione Civile, nel giudizio avente R.G. 28610/2024 in data 10.9.2024
FATTO E DIRITTO
e proponevano appello nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, resa tra le parti, dal Tribunale CP_1
Ordinario di Roma nel giudizio avente R.G. 28610/2024 in data 10.9.2024.
All' udienza del 07.05.2025 parte appellante, benché anteriormente costituita, non ha depositato le note sostitutive di udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dunque non è comparsa.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025 gli appellanti non sono comparsi.
Il rinvio ex art. 348 c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
L'appello è improcedibile.
Si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza».
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di , ogni altra conclusione disattesa, Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna parte appellante e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio in favore della parte appellata che liquida in € Controparte_1
1.028,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Cosi deciso in Roma, 21.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione Settima Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Giudice Relatore
Maria Rosaria Rizzo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 908 R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
( C . F. ) e 1 (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Sbernini ( C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati in Roma in Via Gualtiero C.F._3
Serafino, 8 presso il suo studio giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
( rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Carolina Basile ( ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._5
Appia Nuova 572/F presso e il suo studio giusta procura in atti.
RESISTENTE Oggetto: Appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Controparte_1
Roma, VI Sezione Civile, nel giudizio avente R.G. 28610/2024 in data 10.9.2024
FATTO E DIRITTO
e proponevano appello nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, resa tra le parti, dal Tribunale CP_1
Ordinario di Roma nel giudizio avente R.G. 28610/2024 in data 10.9.2024.
All' udienza del 07.05.2025 parte appellante, benché anteriormente costituita, non ha depositato le note sostitutive di udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dunque non è comparsa.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025 gli appellanti non sono comparsi.
Il rinvio ex art. 348 c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
L'appello è improcedibile.
Si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza».
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di , ogni altra conclusione disattesa, Parte_2 Controparte_1
così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna parte appellante e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio in favore della parte appellata che liquida in € Controparte_1
1.028,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Cosi deciso in Roma, 21.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati