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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5011 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE Parte_1
CASALI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
con ogni consequenziale provvedimento di legge, alle seguenti condizioni: a) i coniugi
[...] vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'impegno a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio della stessa;
pagina 1 di 3 b) nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto dall'uno nei confronti dell'altro.
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione del matrimonio contratto con a FI (AN) il 26.10.1985. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
Il signor nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 138 comma 2 CP_1
c.p.c., non si è costituito.
All'udienza del 26.02.2025, il giudice non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 12.03.2025, rinviata poi al 02.04.2025. In tale udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle condizioni sopra riportate.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Come emerge dal certificato di matrimonio in atti, le parti hanno contratto matrimonio civile a
FI (AN) il 26.10.1985.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 665 dell'8.05.1998, divenuta già irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a FI (AN) il
26.10.1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di FI (AN) al n. 3, parte I, serie // dell'anno 1985.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e il fatto che lo stesso si è svolto senza l'opposizione del convenuto, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a FI (AN) in data 26.10.1985 da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FI (AN) al n. 3, parte I, dell'anno 1985; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5011 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE Parte_1
CASALI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
con ogni consequenziale provvedimento di legge, alle seguenti condizioni: a) i coniugi
[...] vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'impegno a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio della stessa;
pagina 1 di 3 b) nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto dall'uno nei confronti dell'altro.
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione del matrimonio contratto con a FI (AN) il 26.10.1985. Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
Il signor nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 138 comma 2 CP_1
c.p.c., non si è costituito.
All'udienza del 26.02.2025, il giudice non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, fissando per la discussione orale della causa l'udienza del 12.03.2025, rinviata poi al 02.04.2025. In tale udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle condizioni sopra riportate.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Come emerge dal certificato di matrimonio in atti, le parti hanno contratto matrimonio civile a
FI (AN) il 26.10.1985.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 665 dell'8.05.1998, divenuta già irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a FI (AN) il
26.10.1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di FI (AN) al n. 3, parte I, serie // dell'anno 1985.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e il fatto che lo stesso si è svolto senza l'opposizione del convenuto, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a FI (AN) in data 26.10.1985 da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
pagina 2 di 3 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FI (AN) al n. 3, parte I, dell'anno 1985; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 09.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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