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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa GI AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Liborio Pirrone Balsamo, Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato Pirrone Balsamo sito in Termini Imerese in viale Belvedere n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato CP_1 CP_2
presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail siti in Palermo in Viale Del Fante n.
58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo;
Persona_1
- resistente -
OGGETTO: aggravamento danno biologico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver beneficiato di una rendita da danno biologico derivante da infortunio sul lavoro, riconosciutogli in misura pari al 27%, con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n° 643/2018 e di aver presentato all' una domanda di aggravamento CP_1
per ottenere un indennizzo in rendita in misura almeno pari al 33%, lamentò che l' avesse confermato il grado di menomazione del 27% e chiese, pertanto, il CP_3
riconoscimento di un grado di menomazione almeno pari al 33%, con condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento del correlativo indennizzo in CP_1
rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata c.t.u. medico-legale, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
24.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato.
Il c.t.u., dott. ha concluso la sua relazione affermando che “A Persona_2
causa dell'infortunio del Sig. ha riportato esiti di ferite lacero-contuse Parte_1
con cicatrici deturpanti arti inferiori e sofferenza muscolare in esiti di miorrafie;
cicatrici al volto;
esiti di frattura dei due incisivi centrali superiori;
esiti di sindrome trombotica post-traumatica arto inferiore sinistro;
esiti di frattura nasale con minima alterazione del profilo nasale;
storia di sinusopatia cronica mascellare bilaterale. Per
i postumi invalidanti riportati in seguito all'aggravamento dell'infortunio sul lavoro è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 27%, conformemente alla valutazione eseguita nella visita medica dell' del CP_1
23.03.2022 (Provvedimento del 28.04.2022). Il Sig. ha diritto alla Parte_2
rendita da parte dell' (D.L. 38 del 23.02.2000) per il danno biologico CP_1
permanente del 27%”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi (v. relazione in atti). Al riguardo, non merita accoglimento l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza del 23.09.2025, con conseguente richiesta di revoca e sostituzione CTU.
È necessario evidenziare a ES AN AN, infatti, che la nota prot. n.
6566/23 emessa dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese in data 16.06.2023 ha come obiettivo la definizione dei tempi e delle modalità di inizio e conclusione delle operazioni peritali al fine di garantirne la celerità e lo smaltimento degli arretrati, disponendo la revoca dell'incarico in caso di mancato rispetto da parte del CTU nominato del termine complessivo di 120 gg previsto per la definizione delle operazioni peritali;
termine che, nel caso di specie, risulta essere stato pienamente rispettato.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 CP_1
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' CP_1
- dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
GI AR
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa GI AR, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Liborio Pirrone Balsamo, Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato Pirrone Balsamo sito in Termini Imerese in viale Belvedere n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato CP_1 CP_2
presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail siti in Palermo in Viale Del Fante n.
58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo;
Persona_1
- resistente -
OGGETTO: aggravamento danno biologico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver beneficiato di una rendita da danno biologico derivante da infortunio sul lavoro, riconosciutogli in misura pari al 27%, con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n° 643/2018 e di aver presentato all' una domanda di aggravamento CP_1
per ottenere un indennizzo in rendita in misura almeno pari al 33%, lamentò che l' avesse confermato il grado di menomazione del 27% e chiese, pertanto, il CP_3
riconoscimento di un grado di menomazione almeno pari al 33%, con condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento del correlativo indennizzo in CP_1
rendita.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata c.t.u. medico-legale, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
24.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato.
Il c.t.u., dott. ha concluso la sua relazione affermando che “A Persona_2
causa dell'infortunio del Sig. ha riportato esiti di ferite lacero-contuse Parte_1
con cicatrici deturpanti arti inferiori e sofferenza muscolare in esiti di miorrafie;
cicatrici al volto;
esiti di frattura dei due incisivi centrali superiori;
esiti di sindrome trombotica post-traumatica arto inferiore sinistro;
esiti di frattura nasale con minima alterazione del profilo nasale;
storia di sinusopatia cronica mascellare bilaterale. Per
i postumi invalidanti riportati in seguito all'aggravamento dell'infortunio sul lavoro è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 27%, conformemente alla valutazione eseguita nella visita medica dell' del CP_1
23.03.2022 (Provvedimento del 28.04.2022). Il Sig. ha diritto alla Parte_2
rendita da parte dell' (D.L. 38 del 23.02.2000) per il danno biologico CP_1
permanente del 27%”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi (v. relazione in atti). Al riguardo, non merita accoglimento l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente nelle note sostitutive di udienza del 23.09.2025, con conseguente richiesta di revoca e sostituzione CTU.
È necessario evidenziare a ES AN AN, infatti, che la nota prot. n.
6566/23 emessa dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese in data 16.06.2023 ha come obiettivo la definizione dei tempi e delle modalità di inizio e conclusione delle operazioni peritali al fine di garantirne la celerità e lo smaltimento degli arretrati, disponendo la revoca dell'incarico in caso di mancato rispetto da parte del CTU nominato del termine complessivo di 120 gg previsto per la definizione delle operazioni peritali;
termine che, nel caso di specie, risulta essere stato pienamente rispettato.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 CP_1
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' CP_1
- dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
GI AR