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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
C O R T E D 'A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente rel.
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
14/5/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 524/2023 r.g. proposta da:
, in persona del Presidente, Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Maurizio Falqui Cao
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Atenasio Francesco 78, CF elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Lenzi, 1,
Messina, presso lo studio dell'avv. Donatella Sabbatino
APPELLATO
OGGETTO: opposizione avviso addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza N. 61/2023 del 12 gennaio 2023 il tribunale di Messina pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 18 novembre 2019 Controparte_1 dichiarava illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commerciante limitatamente ai periodi contributivi oggetto dell'avviso di addebito n. 595-2018-
14194-31, rigettando nel resto il ricorso.
Osservava il decidente, per quanto qui ancora d'interesse, che la notifica dell'avviso sopra indicato asseritamente effettuata il 9 agosto 2017 per “compiuta giacenza” doveva dichiararsi nulla essendosi l' limitato ad allegare la busta della Pt_1
raccomandata a.r. inviata, riportante la dicitura "fatto avviso il" e la stampigliatura dell'inoltro al mittente "per compiuta giacenza" senza produrre la relativa ricevuta di ritorno, con la relata di notifica dell'operatore postale attestante le attività da questi compiute per la ricerca del destinatario. Pertanto, in assenza di relata di notifica attestante l'irreperibilità assoluta del ricorrente (legittimante la procedura ex art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973), la notifica ad un soggetto relativamente irreperibile avrebbe dovuto essere eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Ciò posto e passando al merito delle pretese contenute nell'avviso di addebito n. 595-
2018-14194-31, rilevava che l' su cui incombeva il relativo onere, non aveva Pt_1 provato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, atteso che nel verbale di accertamento del 27.11.2012, malgrado il riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda al momento dell'ispezione, non vi era traccia alcuna né del nominativo degli stessi, né delle eventuali dichiarazioni rese da questi.
Non vi era quindi prova dello svolgimento da parte del di attività commerciale CP_1 abituale e prevalente all'interno dell'azienda.
Avverso detta pronunzia, con atto del 14 luglio 2023, proponeva appello l'istituto soccombente cui resisteva controparte;
indi, in esito al deposito di note trasmesse entro il termine fissato ex art 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante con il primo motivo che solo con la costituzione di nuovo difensore, avvenuta in corso di causa e ben oltre la prima udienza di discussione, il ricorrente, odierno appellato, avrebbe contestato analiticamente la documentazione prodotta da esso Istituto in ordine alla notifica dell'avviso di addebito n. 595-2018-
14194-31, introducendo nella lite nuovi fatti mai prima dedotti.
Eccepisce l'inammissibilità di tali difese per intervenuta decadenza.
La doglianza è fondata.
All'atto della costituzione nel giudizio di primo grado l aveva dedotto Pt_1
l'inammissibilità della domanda proposta dal poiché volta “a contestare crediti CP_1 portati da avvisi di addebito non opposti tempestivamente” producendo a sostegno pag. 2/4 dell'assunto la documentazione inerente alla notifica dei due avvisi indicati come irretrattabili.
A fronte di detta tempestiva produzione parte opponente non ha, alla prima difesa utile, rappresentata dalle note trasmesse per l'udienza a trattazione scritta del
15.4.2021, replicato alcunché limitandosi a contestare genericamente le difese avversarie ed a insistere in tutte le domande svolte nel ricorso introduttivo chiedendo un differimento per la decisione.
E' solo con la costituzione a mezzo di nuovo difensore datata 15 dicembre 2021 che l'originario opponente ha preso posizione specifica sulle difese avversarie e sull'allegazione documentale versata in atti.
Orbene è evidente che il vizio di notifica dedotto in corso di causa dall'opponente in relazione all'avviso di addebito n. 595-2018-14194-31 integra un'ipotesi di nullità rilevabile su istanza di parte ed il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Ne consegue che, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile, atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione gravino anche sul convenuto ( cfr. Cass.
3245/2003; 1552/2007 e n. 13609/2015 e 28222/2020).
La circostanza che l'avviso sia stato notificato al destinatario in data 9 agosto 2017 è da ritenersi dunque, in assenza di tempestiva contestazione, un dato ormai acquisito sicché, stante l'inutile decorso dei termini per un'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n.
46/99 resta ormai sottratta alla cognizione giudiziale la delibazione sulla sussistenza del credito contributivo portato da detto atto impositivo.
Per le considerazioni che precedono in accoglimento dell'appello va integralmente rigettata l'opposizione proposta dall'originario ricorrente.
pag. 3/4 Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate appare equo compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da con ricorso del 18.11.2019. Controparte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Messina 20/5/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
pag. 4/4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente rel.
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
14/5/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 524/2023 r.g. proposta da:
, in persona del Presidente, Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Maurizio Falqui Cao
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Atenasio Francesco 78, CF elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Lenzi, 1,
Messina, presso lo studio dell'avv. Donatella Sabbatino
APPELLATO
OGGETTO: opposizione avviso addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza N. 61/2023 del 12 gennaio 2023 il tribunale di Messina pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 18 novembre 2019 Controparte_1 dichiarava illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commerciante limitatamente ai periodi contributivi oggetto dell'avviso di addebito n. 595-2018-
14194-31, rigettando nel resto il ricorso.
Osservava il decidente, per quanto qui ancora d'interesse, che la notifica dell'avviso sopra indicato asseritamente effettuata il 9 agosto 2017 per “compiuta giacenza” doveva dichiararsi nulla essendosi l' limitato ad allegare la busta della Pt_1
raccomandata a.r. inviata, riportante la dicitura "fatto avviso il" e la stampigliatura dell'inoltro al mittente "per compiuta giacenza" senza produrre la relativa ricevuta di ritorno, con la relata di notifica dell'operatore postale attestante le attività da questi compiute per la ricerca del destinatario. Pertanto, in assenza di relata di notifica attestante l'irreperibilità assoluta del ricorrente (legittimante la procedura ex art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973), la notifica ad un soggetto relativamente irreperibile avrebbe dovuto essere eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.
Ciò posto e passando al merito delle pretese contenute nell'avviso di addebito n. 595-
2018-14194-31, rilevava che l' su cui incombeva il relativo onere, non aveva Pt_1 provato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, atteso che nel verbale di accertamento del 27.11.2012, malgrado il riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda al momento dell'ispezione, non vi era traccia alcuna né del nominativo degli stessi, né delle eventuali dichiarazioni rese da questi.
Non vi era quindi prova dello svolgimento da parte del di attività commerciale CP_1 abituale e prevalente all'interno dell'azienda.
Avverso detta pronunzia, con atto del 14 luglio 2023, proponeva appello l'istituto soccombente cui resisteva controparte;
indi, in esito al deposito di note trasmesse entro il termine fissato ex art 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 14 maggio
2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante con il primo motivo che solo con la costituzione di nuovo difensore, avvenuta in corso di causa e ben oltre la prima udienza di discussione, il ricorrente, odierno appellato, avrebbe contestato analiticamente la documentazione prodotta da esso Istituto in ordine alla notifica dell'avviso di addebito n. 595-2018-
14194-31, introducendo nella lite nuovi fatti mai prima dedotti.
Eccepisce l'inammissibilità di tali difese per intervenuta decadenza.
La doglianza è fondata.
All'atto della costituzione nel giudizio di primo grado l aveva dedotto Pt_1
l'inammissibilità della domanda proposta dal poiché volta “a contestare crediti CP_1 portati da avvisi di addebito non opposti tempestivamente” producendo a sostegno pag. 2/4 dell'assunto la documentazione inerente alla notifica dei due avvisi indicati come irretrattabili.
A fronte di detta tempestiva produzione parte opponente non ha, alla prima difesa utile, rappresentata dalle note trasmesse per l'udienza a trattazione scritta del
15.4.2021, replicato alcunché limitandosi a contestare genericamente le difese avversarie ed a insistere in tutte le domande svolte nel ricorso introduttivo chiedendo un differimento per la decisione.
E' solo con la costituzione a mezzo di nuovo difensore datata 15 dicembre 2021 che l'originario opponente ha preso posizione specifica sulle difese avversarie e sull'allegazione documentale versata in atti.
Orbene è evidente che il vizio di notifica dedotto in corso di causa dall'opponente in relazione all'avviso di addebito n. 595-2018-14194-31 integra un'ipotesi di nullità rilevabile su istanza di parte ed il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Ne consegue che, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile, atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione gravino anche sul convenuto ( cfr. Cass.
3245/2003; 1552/2007 e n. 13609/2015 e 28222/2020).
La circostanza che l'avviso sia stato notificato al destinatario in data 9 agosto 2017 è da ritenersi dunque, in assenza di tempestiva contestazione, un dato ormai acquisito sicché, stante l'inutile decorso dei termini per un'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n.
46/99 resta ormai sottratta alla cognizione giudiziale la delibazione sulla sussistenza del credito contributivo portato da detto atto impositivo.
Per le considerazioni che precedono in accoglimento dell'appello va integralmente rigettata l'opposizione proposta dall'originario ricorrente.
pag. 3/4 Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate appare equo compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da con ricorso del 18.11.2019. Controparte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Messina 20/5/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
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