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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott. Fabio Laurenzi Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 01.07.2025, promossa con ricorso del 14.03.2025 da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...] C.F._1 Petrarca n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Di Miceli del Foro di Monza presso il cui studio in Monza via Spreafico n. 3 ha eletto domicilio APPELLANTE Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelica Scolari presso il cui studio in Vimercate via Mazzini n. 13 ha eletto domicilio APPELLATO
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 223/2025, depositata e pubblicata in data 04.02.2025 e notificata in data 21.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza nella causa iscritta al numero R.G. 6820/2023, proposta da contro per la modifica delle Controparte_1 Pt_1 condizioni di divorzio.
Con l'intervento del procuratore generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “1. Ammettere ed accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione della causa;
2. Riformare – per effetto dell'accoglimento dei motivi sopra esposti in parte motiva dell'appello – la Sentenza n. 223/2025, depositata e pubblicata in cancelleria in data 04.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza – Sezione Quarta Civile – in persona della Dott.ssa Claudia Bonomi nella causa iscritta al numero R.G. 6820/2023; In via istruttoria. Ammettere la prova documentale relativa al riconoscimento della percentuale di invalidità Part riconosciuta alla sig.ra in data 27/12/2024 e chiedere prova contraria di eventuali prove che potrebbero essere richieste da controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla signora Pt_1 nei confronti del signor respingere le domande proposte col presente giudizio
[...] Controparte_1 e confermare, sui capi impugnati, la sentenza appellata n. 223/2025, depositata e pubblicata in cancelleria in data 04.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza – Sezione Quarta – Dott.ssa Claudia Bonomi nella causa iscritta al numero RG 6820/2023; In via istruttoria:
- Dichiarare inammissibile il documento n. 2 allegato dalla signora nel proprio ricorso in Pt_1 appello a fronte della tardività e del divieto di nuova produzione documentale in appello non prodotta in primo grado
- respingere le istanze ex adverso formulate e, nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi capitoli di prova di controparte si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulandi
- con ogni riserva processualmente ammissibile. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. ed contraevano matrimonio il 6.09.2002 e dall'unione nascevano Controparte_1 Pt_1
(28.06.2003), (16.05.2006) ed (12.12.2012) R_ Per_2 Per_3 Con sentenza n.3101 emessa in data 18.12.2018 il Tribunale di Monza pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello di Milano, solo in punto economico, nel giudizio r.g.n. 1996/2020. Con ricorso presentato il 06.12.2021 chiedeva al Tribunale di Monza di Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo e con sentenza emessa in data 13.10.2022 e pubblicata il 19.10.2022 il Tribunale di Monza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai signori e Pt_1
celebrato in data 6 settembre 2002 trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1 pagina 2 di 11 Civile del Comune di Lesmo anno 2002, atto n. 15 parte II Serie A, ordinando la trasmissione degli atti al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione e per le ulteriori incombenze di legge.
2) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale alla madre.
4) Disporre, salvi migliori accordi da assumere tra le parti, in relazione alle esigenze dei minori e lavorative dei genitori, che il ricorrente possa vedere e tenere con sé i figli ed a Per_2 Per_3 settimane alterne prelevandoli dall'abitazione della madre nell'orario di rientro di lavoro il venerdì sino alle 21 della domenica e durante la settimana il lunedì e il mercoledì dall'orario di rientro dal lavoro sino alle 21. Per le festività natalizie per una settimana, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e Capodanno e per le festività Pasquali ad anni alterni. Potrà inoltre tenerli con sé nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascuno genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore oltre ad un recapito telefonico per la reperibilità; Il padre, con riferimento al diritto di visita di , rispetterà Per_3 comunque il desiderio della bambina.
5) Porre a carico del padre l'importo di 1.200,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a titolo di contributo al mantenimento dei figli (400,00 euro per ciascun figlio). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti c spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria c materiale didattico per la scuola successivi a corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
6) Porre inoltre a carico del padre il sessanta percento delle spese straordinarie e il quaranta percento a carico della madre, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Monza che si intende qui trascritto.
7) Il sig. continuerà a versare l'intera rata di mutuo della casa coniugale pari Controparte_1 ad euro 549,00 mensili.
8) Le spese legali sono compensate tra le parti.
9) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza”
2. Con ricorso del 23.10.2023 adiva il Tribunale di Monza, chiedendo, a parziale Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio, il collocamento del figlio presso il padre e nulla doversi
Per_2 per il mantenimento di questi alla madre, stante il mantenimento diretto. Part Il ricorrente chiedeva inoltre: un contributo di € 100,00 a carico della per il mantenimento di e l'attribuzione del relativo assegno unico in favore del padre;
la restituzione di quanto versato
Per_2 per il figlio da gennaio 2023 per via del collocamento presso il padre;
il versamento diretto del
Per_2 contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 sul conto corrente intestato al medesimo, R_ essendo divenuto maggiorenne. In subordine, chiedeva la riduzione del contributo paterno al mantenimento per nella misura di
Per_2
€100,00 da versarsi su un conto corrente intestato al medesimo. Part Con richieste istruttorie di acquisizione di documentazione fiscale e bancaria della e dell'audizione di in relazione alla volontà di rimanere collocato presso il padre. Per_2 Il ricorrente rappresentava che da otto mesi il figlio era stabilmente collocato presso il padre e Per_2 che quest'ultimo continuava a sostenere i costi della casa in comproprietà al 50% ed assegnata alla Part
rinunciando al canone di locazione per la quota di propria spettanza.
pagina 3 di 11 3. Con comparsa del 7.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto Pt_1 del ricorso con conferma della sentenza gravata. Part In subordine, la chiedeva in caso di collocamento di presso il padre, un contributo al Per_2 mantenimento per e , maggiorenne ma non autosufficiente, di € 1.100,00 mensili oltre il Per_3 R_ 60% delle spese extra assegno;
chiedeva altresì: la regolamentazione degli incontri tra e la Per_2 madre e l'attivazione di un percorso di terapia familiare;
il rigetto delle richieste del dirette CP_1 all'ottenimento di un importo a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_2 Con richieste istruttorie di audizione di tutti e tre i figli. Secondo la prospettazione della resistente, dopo il divorzio il figlio aveva iniziato a manifestare Per_2 comportamenti preoccupanti, trattenendosi ogni fine settimana a casa di un amico e facendo abuso di sostanze alcoliche;
tale condotta influiva negativamente sul suo rendimento scolastico e nei rapporti con la madre, rispetto alla quale il ragazzo aveva assunto un atteggiamento dai toni aggressivi e offensivi;
successivamente si era trasferito a casa dal padre - il quale non poneva alcuna Per_2 regola al ragazzo - rimanendovi spesso da solo per via degli impegni personali del ed aveva CP_1 interrotto ogni contatto con la madre, costringendo quest'ultima a chiedere l'intervento dei legali anche per promuovere un percorso psicologico per il ragazzo, all'esito del quale emergeva il desiderio di adultità di e la volontà di emanciparsi dalla figura materna. In seguito, aveva interrotto Per_2 Per_2 i rapporti anche con i fratelli ed - quest'ultima in carico all' e affetta da disturbi R_ Per_3 Pt_2 dello sviluppo ma in evoluzione – i quali, a loro volta, mostravano una progressiva ostilità nell'incontrare il padre. Quanto alla richiesta di modifica del contributo a favore della prole, la resistente deduceva che a fronte dell'incremento della capacità reddituale del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, la propria situazione purtroppo era rimasta invariata;
ribadiva che l'onere di corresponsione a carico del CP_1 anche in caso di diverso collocamento di non poteva essere inferiore ad € 1.100,00 mensili. Per_2
4 Con ordinanza ex art 473 bis 22.c.p.c. del 19.01.2024, pronunciando in via temporanea e urgente, il Giudice delegato adottava le seguenti statuizioni: Part
1.Esonera con effetto dall'ottobre 2023 dal versare a un contributo al CP_1 mantenimento di;
Per_2
2.determina in euro 1000,00 il contributo al mantenimento di ed dovuto da R_ Per_3 Part a con effetto dall'ottobre 2023 e ferma la ripartizione delle spese straordinarie in CP_1 essere;
3.stabilisce che percepisca il 100% dell'assegno unico per;
CP_1 Per_2
4.rigetta le ulteriori domande
5.fissa per l'ascolto di l'udienza del 20.2.2024 ad ore 13.00; Per_2
6. dispone che i servizi sociali competenti per il territorio di Arcore e Lesmo, ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro – verifichino la possibilità di ripresa dei rapporti tra e secondo tempistiche e modalità stabilite nell'interesse della minore, e se Per_3 CP_1 ritenuto necessario anche alla presenza di un educatore dei servizi sociali;
7. dispone che i servizi sociali inviino anche agli indirizzi mail Email_1 Email_2 entro il 16.2.2024 relazione in ordine a tutti gli interventi effettuati sul nucleo negli anni 2022 e 2023, e in riferimento all'incarico conferito con il presente provvedimento;
8. invita le parti ad effettuare percorso di mediazione.
5.Con sentenza del 30.01.2025 il Tribunale di Monza così statuiva: pagina 4 di 11 Part
“1.Esonera con effetto dall'ottobre 2023 dal versare a un contributo al mantenimento di CP_1 ; Per_2 2.determina in euro 800,00 il contributo al mantenimento di ed dovuto da a R_ Per_3 CP_1 Part
con effetto dall'ottobre 2023 e ferma la ripartizione delle spese straordinarie in essere;
3.dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per;
CP_1 Per_2 Part
4. dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per e , se dovuto per legge;
Per_3 R_
5. rigetta le ulteriori domande
6.compensa tra le parti le spese di lite”
Il Tribunale evidenziava che dall'istruttoria condotta emergeva un nucleo familiare nettamente diviso: viveva con il padre e non aveva rapporti con la madre ed i fratelli;
ed vivevano Per_2 R_ Per_3 con la madre e la figlia minore non aveva rapporti con il padre. Fallito anche l'ultimo tentativo di attuare una terapia familiare, il Collegio osservava non potersi disporre alcun altro intervento in merito. Quanto agli aspetti economici, risultava pacifico che maggiorenne da maggio 2024, vivesse da Per_2 gennaio 2023 con il padre e non avesse rapporti con la madre: ciò determinava l'esonero di CP_1 Part dal corrispondere alla un contributo al mantenimento del figlio, con effetto dalla data della domanda - ottobre 2023 - e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte. Il Collegio osservava che nell'anno di imposta 2023 aveva percepito redditi da lavoro CP_1 dipendente per €54.735, pari – dedotti gli oneri tributari – ad €3.097,00 mensili netti;
percepiva €96,00 di assegno unico per rimborsava il mutuo sulla casa coniugale con rata mensile di €600,00 Per_2 circa;
viveva in abitazione della di lui madre, senza oneri abitativi;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (€500,00 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali era pari a €2.093,00. Part La percepiva invece una retribuzione media netta tra dicembre 2023 e giugno 2024 di € 579,00 netti mensili;
rimborsava finanziamento per acquisto dell'auto di €229,00 mensili sino ad ottobre 2025; percepiva un assegno unico di €341,00 per i figli. Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali riportava un saldo di €191,00. Il Tribunale stabiliva quindi in € 800,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento di ed R_
considerate le esigenze dei figli ed i loro tempi di permanenza presso i genitori, valorizzando la Per_3 circostanza che mediante l'assegnazione della casa coniugale ed il pagamento del mutuo da parte del Part venivano integralmente soddisfatte le esigenze abitative della e dei figli. Il Tribunale CP_1 Part respingeva invece la domanda del di porre a capo della un contributo al mantenimento CP_1 ordinario di tenuto conto della sproporzione tra la condizione economica delle parti. Per_2
§ Il procedimento di secondo grado. 6. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in data 14.03.2025 ha interposto appello per i Pt_1 seguenti motivi:
-Violazione del principio di motivazione - vizio di carente e contraddittoria motivazione sulla quantificazione del mantenimento dei figli ed . R_ Per_3 Secondo parte appellante non sono motivate le ragioni poste a fondamento della quantificazione dell'assegno di mantenimento per ed disposto in € 800,00, ridotto rispetto a quello R_ Per_3 precedentemente riconosciuto nell'ordinanza del 19.01.2024 e pari ad € 1000,00. In particolare, secondo la Rao, il Giudice, nonostante l'attenta analisi dei redditi di entrambe le parti non aveva poi tenuto conto dell'evidente significativo divario economico tra le parti. Inoltre l'assegno unico per era stato revocato a ottobre 2024, dopo il compimento dei 21 anni. R_
pagina 5 di 11 Part L'appellante contestava l'affermazione del tutto aleatoria del Tribunale di Monza, secondo cui la apparirebbe dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, in grado di reperire maggiori fonti di reddito per il proprio mantenimento e quello dei figli conviventi, in quanto fondata su una situazione potenziale, ipotetica e incerta riguardo al futuro lavorativo e reddituale dell'appellante. Al riguardo rappresentava che nei giorni immediatamente successivi all'udienza di conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, aveva ricevuto un verbale dall'INPS che attestava il riconoscimento del suo handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.n. 104/1992, e che dunque, concretamente, le comprovate problematiche di salute erano di ostacolo al miglioramento della propria posizione lavorativa ed economica.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter. comma iv, c.c.
L'appellante contestava che il Tribunale, pur avendo evidenziato lo squilibrio economico tra le parti, e Part sebbene risultasse provato un peggioramento delle condizioni economiche della non aveva poi concretamente tenuto conto, nella determinazione dell'assegno, né delle esigenze dei figli né delle risorse economiche delle parti, con la conseguenza che ed si ritrovavano a vivere con una R_ Per_3 somma inferiore ai minimi di sopravvivenza.
-Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, nel disporre, da una parte, la revoca dell'assegno di mantenimento per in ragione dell'ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso il Per_2 padre e dunque della maggiore incidenza del mantenimento diretto a suo carico, e nel ridurre, dall'altra, ad ed l'importo per il loro mantenimento indiretto, nonostante l'evidente divergenza R_ Per_3 Part economica tra i genitori - che ha portato la a dover fare ricorso al costante aiuto della propria madre anziana e pensionata, oltre che al sostegno della “Caritas”, per ricevere beni di prima necessità - avrebbe generato una sperequazione tra i fratelli in violazione del dettato costituzionale di cui all'art. 3 sotto il profilo dell'uguaglianza sostanziale. Invero, convivente col padre, godrebbe di un tenore di vita molto più agiato rispetto a quello Per_2 dei fratelli.
Inoltre l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, avrebbe dovuto riflettere proporzionalmente Part le risorse disponibili per ciascun genitore e le difficoltà lavorative della influenzate sia dalle proprie problematiche di salute che dalle problematiche di salute dei due figli, ed il R_ Per_3 primo, dal 2022 al 2023 è stato preso in cura presso l'Ospedale “San Gerardo” di Monza a causa di gravi disturbi alimentari, non ancora del tutto superati;
è affetta da un disturbo dello spettro Per_3 autistico che comporta una continua necessità di cure e attenzioni da parte della madre la quale, risulta, comprensibilmente, assorbita quasi interamente dalla gestione della figlia. Part Sebbene il dunque, goda di un reddito significativamente più alto rispetto a quello della CP_1 la disposizione di un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 per i figli che vivono con la madre, violerebbe il principio di solidarietà familiare e il diritto dei minori a mantenere un livello di vita adeguato, in linea con le possibilità economiche di entrambi i genitori.
-Nullita' della sentenza per non avere il giudice valutato le difese ed i documenti prodotti dalla parte resistente - violazione dell'art. 115 c.p.c. Lamenta l'appellante che il Giudice non abbia valutato correttamente la documentazione economica e Part reddituale delle parti attestante l'enorme divario esistente tra essi ed inoltre, nel ritenere la persona dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, non abbia valorizzato il referto medico, rilasciato dal dott. medico psichiatra presso la che attestava le Persona_4 Parte_3Part oggettive difficoltà lavorative della reputando opportuno un inserimento lavorativo protetto.1 1 “Non appare in grado di svolgere tutte le attività lavorative e la sua condizione di difficoltà fisica oltre alle fragilità a carico dell'umore e della modulazione delle emozioni sembrano indicare come opportuno un inserimento lavorativo pagina 6 di 11
7.Con decreto del 18.03.2025, il Presidente della sezione famiglia e minori della Corte d'appello ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 1.07.2025, assegnando termine fino al secondo giorno antecedente per il deposito di note scritte.
8. Con comparsa del 30.05.2025 si è costituito , contestando integralmente le Controparte_1 domande ex adverso proposte. Parte appellata ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., trattandosi di atto introduttivo ridondante, non sintetico, generico, ove l'appellante si sarebbe limitata ad elencare vari punti della sentenza ritenuti erronei senza riuscire a dimostrare la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Part Nel merito, ha osservato che la non avrebbe in alcun modo provato il mutamento delle CP_1 condizioni economiche alla base della richiesta di un aumento del mantenimento dei figli ed R_ Part
dalla documentazione prodotta da controparte, risulta che la nelle more tra la sentenza di Per_3 divorzio e la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, non ha perso il lavoro o diminuito il proprio stipendio. Il ha dedotto che, per l'anno 2024, il proprio incasso mensile si attesterebbe su € 2.746,00, a CP_1 cui andrebbero sottratti € 620,00 per la rata del mutuo della casa familiare ed € 800,00 per il mantenimento di ed il avrebbe un saldo attivo di € 208,00 su un conto Isibank R_ Per_3 CP_1 ed un saldo negativo di € -5.082,73 sul conto Banca Intesa. Part Quanto alla il suo netto mensile sarebbe pari a € 677,01, a cui andrebbero ad aggiungersi € 800,00 a titolo di mantenimento per i figli, € 204,00 a titolo di assegno unico per € 300,00 quale aiuto Per_3 economico ex L.104 per la minore stessa, per una entrata totale di € 1.981,68, ben superiore alla somma Part di € 1.326,00 in capo al signor La da ultimo, avrebbe richiesto la ristrutturazione CP_1 dell'immobile coniugale, senza dar conto delle disponibilità economiche con cui vorrebbe farvi fronte. Altresì controparte non avrebbe mai dato dimostrazione di aver tentato di migliorare la propria situazione lavorativa, producendo certificazioni mediche che non avvalorerebbero di fatto alcuna sua diminuita capacità lavorativa. Quanto a , diventato nel frattempo maggiorenne, l'unica domanda R_ Part corretta da avanzare da parte della avrebbe proprio riguardato la cessazione del mantenimento anche nei suoi confronti. Inoltre, l'odierna appellante, nell'avanzare pretese inerenti il non adeguato contributo al mantenimento dei figli, avrebbe volutamente sorvolato sulla circostanza per cui la statuizione inerente l'assegnazione della casa coniugale sarebbe già di per sè idonea a giustificare la riduzione, o almeno la rivalutazione, dell'assegno a carico del genitore a cui la casa non è attribuita. Quanto al secondo motivo d'appello, parte appellata ha osservato che il Tribunale, nella quantificazione del mantenimento di ed avrebbe correttamente valutato le effettive R_ Per_3 disponibilità economiche di il valore dell'assegnazione della casa coniugale, il fatto che CP_1 Part attualmente il padre ha a carico un figlio, le possibilità lavorative della ed il fatto che sia R_ ormai maggiorenne e diplomato, e potrebbe pertanto avere la possibilità di reperire un lavoro senza alcun diritto al mantenimento. Sul terzo motivo d'appello, il ha rappresentato che non sussisterebbe alcuna diseguaglianza tra CP_1
i figli, posto che ed vivrebbero nella più agiata casa familiare rispetto al fratello R_ Per_3 Per_2 che vive in un bilocale con il padre;
,altresì, percepirebbe un mantenimento senza averne diritto. R_
protetto come previsto dalla legge 68/1999. A tal fine sarebbe indicato un riconoscimento di invalidità sufficiente a tale scopo” pagina 7 di 11 Anche le problematiche di salute lamentate da ed non inciderebbero in alcun modo sulla R_ Per_3 presunta diseguaglianza lamentata da controparte, dato che i costi per tali problematiche sono sostenute al 60% dal padre. Con riferimento all'ultimo motivo d'appello, relativamente al documento attestante le difficoltà Part lavorative della il Giudice lo avrebbe valutato in relazione al fatto che si trattasse di documento di Part parte non redatto in contradditorio tra le parti, ed in secondo luogo connesso al fatto che la nonostante la diagnosi, non avesse perso il lavoro e neppure lo avrebbe diminuito. Da ultimo, ha chiesto il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte Controparte_1 Part poiché fondate su documentazione di cui la era già in possesso in I grado, pertanto inammissibile.
9. All'udienza in data 1.07.2025 la Corte, dato atto delle conclusioni scritte depositate dalle parti e del parere del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) Nel caso in esame risulta possibile individuare nell'atto di appello motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati ed essenzialmente attinenti alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli ed nonostante la genericità delle conclusioni formulate, R_ Per_3 sicchè è legittimo scrutinarli nel merito.
*** Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di parte appellante di acquisizione della Part documentazione attinente al riconoscimento in favore della Sig.ra di percentuale di invalidità, tenuto conto dell'opposizione di controparte all'acquisizione e della circostanza che detta documentazione è di epoca antecedente alla sentenza impugnata e non risulta essere stata sottoposta al vaglio del giudice di primo grado. Peraltro trattasi di documentazione irrilevante ai fini della presente decisione a fronte del materiale probatorio già compendiato in atti e tenuto conto altresì che il verbale Part di invalidità di cui la chiede l'acquisizione (datato 30.10.2024 e non 27.12.2024 come indicato nell'appello) è comunque assoggettato a revisione, prevista per il mese di ottobre 2025.
L'assegno di mantenimento per ed . R_ Per_3 Ritiene la Corte che l'appello, avente ad oggetto essenzialmente la misura del contributo paterno al mantenimento di ed meriti parziale accoglimento nei termini di seguito indicati. R_ Per_3 Dagli atti risulta la seguente situazione reddituale delle parti pagina 8 di 11 RAO Pt_1
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021 € 6.908,91 € / € / € / € 6.908,91 € 575,74
2022 € 7.609,96 €/ €/ €/ € 7.609,96 € 634,16
2023 € 8.240,96 € 15,42 € 101,36 €/ € 8.124,18 € 677,01
BUSTE PAGA RAO OLGA CP_3
Giugno 2024 € 570,00
Luglio 2024 € 549,00
Agosto 2024 € 560,00
Controparte_1
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2022 € 58.972,00 € 17.710,00 € 924,00 € 472,00 € 39.866,00 € 3.322,00
2023 € 54.735,00 €16.275,00 € 850,00 € 438,00 € 37.172,00 € 3.097,66
2024 € 56.409,00 € 16.550,00 € 879,00 € 451,00 € 38.529,00 € 3.210,75
Part Sulla scorta di tali risultanze è accertata una netta sproporzione di redditi tra le parti che vede la impiegata presso una società, percepire redditi netti mensili inferiori a quelli del dipendente CP_1 di banca. In tale contesto la Corte reputa che il contributo paterno al mantenimento di ed debba R_ Per_3 essere determinato nella somma complessiva di € 1.000,00 (in ragione di € 500,00 a figlio), somma che si reputa proporzionata ai redditi delle parti ed adeguata alle esigenze dei minori, notoriamente crescenti con l'età. Si rammenta sul punto il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2 007). pagina 9 di 11 Nel caso in esame all'incremento delle esigenze dei due ragazzi contribuisce indubbiamente la situazione di disagio innestata nel nucleo da anni a causa dell'estrema conflittualità dei genitori che hanno continuato a contrapporsi, da ultimo anche nel presente procedimento, senza minimamente curarsi degli effetti negativi che il loro comportamento ha avuto sui figli, non solo in relazione ai rapporti coi genitori rifiuta la madre, rifiuta il padre) ma anche sul rapporto di fratria. Per_2 Per_3 Da ciò è derivato, in particolare per che è affetta da disturbo dello spettro autistico ed in carico Per_3 alla dal 2015, un'accentuazione dei disturbi della minore che l'hanno portata, in occasione di Pt_2 vari colloqui con insegnanti ed operatori, addirittura a divenire mutacica, irrigidendosi anche nella postura e mimica facciale senza raccogliere alcuno stimolo. Quanto a questi, al pari di ormai spostatosi dal padre, ha sviluppato una reazione di R_ Per_2 disadattamento alla conflittualità dei genitori che avrebbe giustificato, secondo gli operatori, l'avvio di un percorso di educativa domiciliare che il ragazzo ha però rifiutato, a ciò legittimato dai genitori (relazione dei SS di Lesmo del 14.02.2024), sebbene risulti dagli atti che ha perso due anni R_ dell'istituto turistico che frequenta. In tale complessivo contesto di disgregazione dei legami familiari è evidente che tutti e tre i figli della coppia già presentano forti segnali di disagio e potranno andare incontro ad importanti problematiche di tipo psicologico, con correlate necessità di attivazione di supporti/terapie, che rischiano di compromettere ulteriormente il loro già fragile equilibrio ed in particolare di arrecare danni importanti alla strutturazione di personalità della minore indubbiamente la più fragile dei tre in ragione dei Per_3 disturbi che la affliggono. Si impone pertanto la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore. Tornando agli aspetti economici, gli unici che sembrano realmente preoccupare le parti, non osta al disposto incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli la circostanza che sia R_ divenuto maggiorenne, a più riprese richiamata dal nel relativo atto di costituzione. CP_1 Ed invero è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. (Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n.17380 principio ribadito anche da Sez. 1 , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Nel medesimo senso è stato ribadito che resta ferma la sussistenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente laddove sussista una “ condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci” (Ordinanza n. 17183 citata). Nel caso in esame la Corte ritiene che il complesso delle risultanze processuali non consenta di ritenere provato che il mancato raggiungimento, ad oggi, dell'indipendenza economica da parte di
-peraltro dell'età di soli 20 anni ed affetto da disturbi alimentari per i quali è stato in cura presso R_ l'Ospedale San Gerardo di Monza- sia stato dovuto ad una sua inerzia o a comportamenti ingiustificati, tenuto conto peraltro dell'assoluta carenza di allegazioni specifiche al riguardo da parte del CP_1 che del resto neppure ha chiesto espressamente la revoca del contributo in favore di . R_
Non rileva in contrario al disposto aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, peraltro di misura ridotta, la circostanza che ed abitino nella casa familiare il cui mutuo è corrisposto R_ Per_3 dal padre, atteso che quest'ultimo è radicalmente privo di oneri di mantenimento diretto per che Per_3 rifiuta di incontrarlo e per , che il padre ha dichiarato di vedere solo il sabato sera quando R_ Part entrambi cenano a casa della madre del La d'altro canto è gravata delle spese CP_1 condominiali della casa coniugale mentre il è radicalmente privo di oneri abitativi poiché vive CP_1 in un immobile di proprietà della madre. pagina 10 di 11 ***
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, si provvede come in dispositivo.
Le spese.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 7.000,00, vanno compensate tra le parti in misura della metà, con condanna di alla rifusione Controparte_1 della restante metà in favore dell'Erario- in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato- oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza n. 223/2025 nella causa iscritta al R.G.N. 6820/2023 CP_1 emessa dal Tribunale di Monza, così provvede: 1) Determina in euro 1.000,00 (in ragione di € 500,00 a figlio) il contributo a carico di
[...]
per il mantenimento dei figli ed con decorrenza dall'ottobre 2023; CP_1 R_ Per_3
2) Conferma nel resto.
3) Dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate forfettariamente in € 7.000,00 tra le parti in misura della metà, con condanna di alla Controparte_1 rifusione della restante metà in favore dell'Erario, oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
4) Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore Persona_5
Si comunichi. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 01.07.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Fabio Laurenzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott. Fabio Laurenzi Presidente Dott.ssa Valentina Paletto Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 01.07.2025, promossa con ricorso del 14.03.2025 da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...] C.F._1 Petrarca n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Di Miceli del Foro di Monza presso il cui studio in Monza via Spreafico n. 3 ha eletto domicilio APPELLANTE Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelica Scolari presso il cui studio in Vimercate via Mazzini n. 13 ha eletto domicilio APPELLATO
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 223/2025, depositata e pubblicata in data 04.02.2025 e notificata in data 21.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza nella causa iscritta al numero R.G. 6820/2023, proposta da contro per la modifica delle Controparte_1 Pt_1 condizioni di divorzio.
Con l'intervento del procuratore generale Dott.ssa che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “1. Ammettere ed accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione della causa;
2. Riformare – per effetto dell'accoglimento dei motivi sopra esposti in parte motiva dell'appello – la Sentenza n. 223/2025, depositata e pubblicata in cancelleria in data 04.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza – Sezione Quarta Civile – in persona della Dott.ssa Claudia Bonomi nella causa iscritta al numero R.G. 6820/2023; In via istruttoria. Ammettere la prova documentale relativa al riconoscimento della percentuale di invalidità Part riconosciuta alla sig.ra in data 27/12/2024 e chiedere prova contraria di eventuali prove che potrebbero essere richieste da controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla signora Pt_1 nei confronti del signor respingere le domande proposte col presente giudizio
[...] Controparte_1 e confermare, sui capi impugnati, la sentenza appellata n. 223/2025, depositata e pubblicata in cancelleria in data 04.02.2025, emessa dal Tribunale Civile di Monza – Sezione Quarta – Dott.ssa Claudia Bonomi nella causa iscritta al numero RG 6820/2023; In via istruttoria:
- Dichiarare inammissibile il documento n. 2 allegato dalla signora nel proprio ricorso in Pt_1 appello a fronte della tardività e del divieto di nuova produzione documentale in appello non prodotta in primo grado
- respingere le istanze ex adverso formulate e, nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi capitoli di prova di controparte si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulandi
- con ogni riserva processualmente ammissibile. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ Il procedimento di primo grado 1. ed contraevano matrimonio il 6.09.2002 e dall'unione nascevano Controparte_1 Pt_1
(28.06.2003), (16.05.2006) ed (12.12.2012) R_ Per_2 Per_3 Con sentenza n.3101 emessa in data 18.12.2018 il Tribunale di Monza pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello di Milano, solo in punto economico, nel giudizio r.g.n. 1996/2020. Con ricorso presentato il 06.12.2021 chiedeva al Tribunale di Monza di Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo e con sentenza emessa in data 13.10.2022 e pubblicata il 19.10.2022 il Tribunale di Monza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai signori e Pt_1
celebrato in data 6 settembre 2002 trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1 pagina 2 di 11 Civile del Comune di Lesmo anno 2002, atto n. 15 parte II Serie A, ordinando la trasmissione degli atti al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione e per le ulteriori incombenze di legge.
2) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale alla madre.
4) Disporre, salvi migliori accordi da assumere tra le parti, in relazione alle esigenze dei minori e lavorative dei genitori, che il ricorrente possa vedere e tenere con sé i figli ed a Per_2 Per_3 settimane alterne prelevandoli dall'abitazione della madre nell'orario di rientro di lavoro il venerdì sino alle 21 della domenica e durante la settimana il lunedì e il mercoledì dall'orario di rientro dal lavoro sino alle 21. Per le festività natalizie per una settimana, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e Capodanno e per le festività Pasquali ad anni alterni. Potrà inoltre tenerli con sé nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive durante le ferie estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascuno genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore oltre ad un recapito telefonico per la reperibilità; Il padre, con riferimento al diritto di visita di , rispetterà Per_3 comunque il desiderio della bambina.
5) Porre a carico del padre l'importo di 1.200,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a titolo di contributo al mantenimento dei figli (400,00 euro per ciascun figlio). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti c spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria c materiale didattico per la scuola successivi a corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
6) Porre inoltre a carico del padre il sessanta percento delle spese straordinarie e il quaranta percento a carico della madre, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Monza che si intende qui trascritto.
7) Il sig. continuerà a versare l'intera rata di mutuo della casa coniugale pari Controparte_1 ad euro 549,00 mensili.
8) Le spese legali sono compensate tra le parti.
9) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza”
2. Con ricorso del 23.10.2023 adiva il Tribunale di Monza, chiedendo, a parziale Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio, il collocamento del figlio presso il padre e nulla doversi
Per_2 per il mantenimento di questi alla madre, stante il mantenimento diretto. Part Il ricorrente chiedeva inoltre: un contributo di € 100,00 a carico della per il mantenimento di e l'attribuzione del relativo assegno unico in favore del padre;
la restituzione di quanto versato
Per_2 per il figlio da gennaio 2023 per via del collocamento presso il padre;
il versamento diretto del
Per_2 contributo al mantenimento del figlio di € 400,00 sul conto corrente intestato al medesimo, R_ essendo divenuto maggiorenne. In subordine, chiedeva la riduzione del contributo paterno al mantenimento per nella misura di
Per_2
€100,00 da versarsi su un conto corrente intestato al medesimo. Part Con richieste istruttorie di acquisizione di documentazione fiscale e bancaria della e dell'audizione di in relazione alla volontà di rimanere collocato presso il padre. Per_2 Il ricorrente rappresentava che da otto mesi il figlio era stabilmente collocato presso il padre e Per_2 che quest'ultimo continuava a sostenere i costi della casa in comproprietà al 50% ed assegnata alla Part
rinunciando al canone di locazione per la quota di propria spettanza.
pagina 3 di 11 3. Con comparsa del 7.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto Pt_1 del ricorso con conferma della sentenza gravata. Part In subordine, la chiedeva in caso di collocamento di presso il padre, un contributo al Per_2 mantenimento per e , maggiorenne ma non autosufficiente, di € 1.100,00 mensili oltre il Per_3 R_ 60% delle spese extra assegno;
chiedeva altresì: la regolamentazione degli incontri tra e la Per_2 madre e l'attivazione di un percorso di terapia familiare;
il rigetto delle richieste del dirette CP_1 all'ottenimento di un importo a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_2 Con richieste istruttorie di audizione di tutti e tre i figli. Secondo la prospettazione della resistente, dopo il divorzio il figlio aveva iniziato a manifestare Per_2 comportamenti preoccupanti, trattenendosi ogni fine settimana a casa di un amico e facendo abuso di sostanze alcoliche;
tale condotta influiva negativamente sul suo rendimento scolastico e nei rapporti con la madre, rispetto alla quale il ragazzo aveva assunto un atteggiamento dai toni aggressivi e offensivi;
successivamente si era trasferito a casa dal padre - il quale non poneva alcuna Per_2 regola al ragazzo - rimanendovi spesso da solo per via degli impegni personali del ed aveva CP_1 interrotto ogni contatto con la madre, costringendo quest'ultima a chiedere l'intervento dei legali anche per promuovere un percorso psicologico per il ragazzo, all'esito del quale emergeva il desiderio di adultità di e la volontà di emanciparsi dalla figura materna. In seguito, aveva interrotto Per_2 Per_2 i rapporti anche con i fratelli ed - quest'ultima in carico all' e affetta da disturbi R_ Per_3 Pt_2 dello sviluppo ma in evoluzione – i quali, a loro volta, mostravano una progressiva ostilità nell'incontrare il padre. Quanto alla richiesta di modifica del contributo a favore della prole, la resistente deduceva che a fronte dell'incremento della capacità reddituale del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, la propria situazione purtroppo era rimasta invariata;
ribadiva che l'onere di corresponsione a carico del CP_1 anche in caso di diverso collocamento di non poteva essere inferiore ad € 1.100,00 mensili. Per_2
4 Con ordinanza ex art 473 bis 22.c.p.c. del 19.01.2024, pronunciando in via temporanea e urgente, il Giudice delegato adottava le seguenti statuizioni: Part
1.Esonera con effetto dall'ottobre 2023 dal versare a un contributo al CP_1 mantenimento di;
Per_2
2.determina in euro 1000,00 il contributo al mantenimento di ed dovuto da R_ Per_3 Part a con effetto dall'ottobre 2023 e ferma la ripartizione delle spese straordinarie in CP_1 essere;
3.stabilisce che percepisca il 100% dell'assegno unico per;
CP_1 Per_2
4.rigetta le ulteriori domande
5.fissa per l'ascolto di l'udienza del 20.2.2024 ad ore 13.00; Per_2
6. dispone che i servizi sociali competenti per il territorio di Arcore e Lesmo, ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro – verifichino la possibilità di ripresa dei rapporti tra e secondo tempistiche e modalità stabilite nell'interesse della minore, e se Per_3 CP_1 ritenuto necessario anche alla presenza di un educatore dei servizi sociali;
7. dispone che i servizi sociali inviino anche agli indirizzi mail Email_1 Email_2 entro il 16.2.2024 relazione in ordine a tutti gli interventi effettuati sul nucleo negli anni 2022 e 2023, e in riferimento all'incarico conferito con il presente provvedimento;
8. invita le parti ad effettuare percorso di mediazione.
5.Con sentenza del 30.01.2025 il Tribunale di Monza così statuiva: pagina 4 di 11 Part
“1.Esonera con effetto dall'ottobre 2023 dal versare a un contributo al mantenimento di CP_1 ; Per_2 2.determina in euro 800,00 il contributo al mantenimento di ed dovuto da a R_ Per_3 CP_1 Part
con effetto dall'ottobre 2023 e ferma la ripartizione delle spese straordinarie in essere;
3.dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per;
CP_1 Per_2 Part
4. dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per e , se dovuto per legge;
Per_3 R_
5. rigetta le ulteriori domande
6.compensa tra le parti le spese di lite”
Il Tribunale evidenziava che dall'istruttoria condotta emergeva un nucleo familiare nettamente diviso: viveva con il padre e non aveva rapporti con la madre ed i fratelli;
ed vivevano Per_2 R_ Per_3 con la madre e la figlia minore non aveva rapporti con il padre. Fallito anche l'ultimo tentativo di attuare una terapia familiare, il Collegio osservava non potersi disporre alcun altro intervento in merito. Quanto agli aspetti economici, risultava pacifico che maggiorenne da maggio 2024, vivesse da Per_2 gennaio 2023 con il padre e non avesse rapporti con la madre: ciò determinava l'esonero di CP_1 Part dal corrispondere alla un contributo al mantenimento del figlio, con effetto dalla data della domanda - ottobre 2023 - e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte. Il Collegio osservava che nell'anno di imposta 2023 aveva percepito redditi da lavoro CP_1 dipendente per €54.735, pari – dedotti gli oneri tributari – ad €3.097,00 mensili netti;
percepiva €96,00 di assegno unico per rimborsava il mutuo sulla casa coniugale con rata mensile di €600,00 Per_2 circa;
viveva in abitazione della di lui madre, senza oneri abitativi;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (€500,00 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali era pari a €2.093,00. Part La percepiva invece una retribuzione media netta tra dicembre 2023 e giugno 2024 di € 579,00 netti mensili;
rimborsava finanziamento per acquisto dell'auto di €229,00 mensili sino ad ottobre 2025; percepiva un assegno unico di €341,00 per i figli. Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali riportava un saldo di €191,00. Il Tribunale stabiliva quindi in € 800,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento di ed R_
considerate le esigenze dei figli ed i loro tempi di permanenza presso i genitori, valorizzando la Per_3 circostanza che mediante l'assegnazione della casa coniugale ed il pagamento del mutuo da parte del Part venivano integralmente soddisfatte le esigenze abitative della e dei figli. Il Tribunale CP_1 Part respingeva invece la domanda del di porre a capo della un contributo al mantenimento CP_1 ordinario di tenuto conto della sproporzione tra la condizione economica delle parti. Per_2
§ Il procedimento di secondo grado. 6. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in data 14.03.2025 ha interposto appello per i Pt_1 seguenti motivi:
-Violazione del principio di motivazione - vizio di carente e contraddittoria motivazione sulla quantificazione del mantenimento dei figli ed . R_ Per_3 Secondo parte appellante non sono motivate le ragioni poste a fondamento della quantificazione dell'assegno di mantenimento per ed disposto in € 800,00, ridotto rispetto a quello R_ Per_3 precedentemente riconosciuto nell'ordinanza del 19.01.2024 e pari ad € 1000,00. In particolare, secondo la Rao, il Giudice, nonostante l'attenta analisi dei redditi di entrambe le parti non aveva poi tenuto conto dell'evidente significativo divario economico tra le parti. Inoltre l'assegno unico per era stato revocato a ottobre 2024, dopo il compimento dei 21 anni. R_
pagina 5 di 11 Part L'appellante contestava l'affermazione del tutto aleatoria del Tribunale di Monza, secondo cui la apparirebbe dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, in grado di reperire maggiori fonti di reddito per il proprio mantenimento e quello dei figli conviventi, in quanto fondata su una situazione potenziale, ipotetica e incerta riguardo al futuro lavorativo e reddituale dell'appellante. Al riguardo rappresentava che nei giorni immediatamente successivi all'udienza di conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, aveva ricevuto un verbale dall'INPS che attestava il riconoscimento del suo handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.n. 104/1992, e che dunque, concretamente, le comprovate problematiche di salute erano di ostacolo al miglioramento della propria posizione lavorativa ed economica.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter. comma iv, c.c.
L'appellante contestava che il Tribunale, pur avendo evidenziato lo squilibrio economico tra le parti, e Part sebbene risultasse provato un peggioramento delle condizioni economiche della non aveva poi concretamente tenuto conto, nella determinazione dell'assegno, né delle esigenze dei figli né delle risorse economiche delle parti, con la conseguenza che ed si ritrovavano a vivere con una R_ Per_3 somma inferiore ai minimi di sopravvivenza.
-Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione Secondo l'appellante il Giudice di prime cure, nel disporre, da una parte, la revoca dell'assegno di mantenimento per in ragione dell'ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso il Per_2 padre e dunque della maggiore incidenza del mantenimento diretto a suo carico, e nel ridurre, dall'altra, ad ed l'importo per il loro mantenimento indiretto, nonostante l'evidente divergenza R_ Per_3 Part economica tra i genitori - che ha portato la a dover fare ricorso al costante aiuto della propria madre anziana e pensionata, oltre che al sostegno della “Caritas”, per ricevere beni di prima necessità - avrebbe generato una sperequazione tra i fratelli in violazione del dettato costituzionale di cui all'art. 3 sotto il profilo dell'uguaglianza sostanziale. Invero, convivente col padre, godrebbe di un tenore di vita molto più agiato rispetto a quello Per_2 dei fratelli.
Inoltre l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, avrebbe dovuto riflettere proporzionalmente Part le risorse disponibili per ciascun genitore e le difficoltà lavorative della influenzate sia dalle proprie problematiche di salute che dalle problematiche di salute dei due figli, ed il R_ Per_3 primo, dal 2022 al 2023 è stato preso in cura presso l'Ospedale “San Gerardo” di Monza a causa di gravi disturbi alimentari, non ancora del tutto superati;
è affetta da un disturbo dello spettro Per_3 autistico che comporta una continua necessità di cure e attenzioni da parte della madre la quale, risulta, comprensibilmente, assorbita quasi interamente dalla gestione della figlia. Part Sebbene il dunque, goda di un reddito significativamente più alto rispetto a quello della CP_1 la disposizione di un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 per i figli che vivono con la madre, violerebbe il principio di solidarietà familiare e il diritto dei minori a mantenere un livello di vita adeguato, in linea con le possibilità economiche di entrambi i genitori.
-Nullita' della sentenza per non avere il giudice valutato le difese ed i documenti prodotti dalla parte resistente - violazione dell'art. 115 c.p.c. Lamenta l'appellante che il Giudice non abbia valutato correttamente la documentazione economica e Part reddituale delle parti attestante l'enorme divario esistente tra essi ed inoltre, nel ritenere la persona dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, non abbia valorizzato il referto medico, rilasciato dal dott. medico psichiatra presso la che attestava le Persona_4 Parte_3Part oggettive difficoltà lavorative della reputando opportuno un inserimento lavorativo protetto.1 1 “Non appare in grado di svolgere tutte le attività lavorative e la sua condizione di difficoltà fisica oltre alle fragilità a carico dell'umore e della modulazione delle emozioni sembrano indicare come opportuno un inserimento lavorativo pagina 6 di 11
7.Con decreto del 18.03.2025, il Presidente della sezione famiglia e minori della Corte d'appello ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 1.07.2025, assegnando termine fino al secondo giorno antecedente per il deposito di note scritte.
8. Con comparsa del 30.05.2025 si è costituito , contestando integralmente le Controparte_1 domande ex adverso proposte. Parte appellata ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., trattandosi di atto introduttivo ridondante, non sintetico, generico, ove l'appellante si sarebbe limitata ad elencare vari punti della sentenza ritenuti erronei senza riuscire a dimostrare la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Part Nel merito, ha osservato che la non avrebbe in alcun modo provato il mutamento delle CP_1 condizioni economiche alla base della richiesta di un aumento del mantenimento dei figli ed R_ Part
dalla documentazione prodotta da controparte, risulta che la nelle more tra la sentenza di Per_3 divorzio e la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, non ha perso il lavoro o diminuito il proprio stipendio. Il ha dedotto che, per l'anno 2024, il proprio incasso mensile si attesterebbe su € 2.746,00, a CP_1 cui andrebbero sottratti € 620,00 per la rata del mutuo della casa familiare ed € 800,00 per il mantenimento di ed il avrebbe un saldo attivo di € 208,00 su un conto Isibank R_ Per_3 CP_1 ed un saldo negativo di € -5.082,73 sul conto Banca Intesa. Part Quanto alla il suo netto mensile sarebbe pari a € 677,01, a cui andrebbero ad aggiungersi € 800,00 a titolo di mantenimento per i figli, € 204,00 a titolo di assegno unico per € 300,00 quale aiuto Per_3 economico ex L.104 per la minore stessa, per una entrata totale di € 1.981,68, ben superiore alla somma Part di € 1.326,00 in capo al signor La da ultimo, avrebbe richiesto la ristrutturazione CP_1 dell'immobile coniugale, senza dar conto delle disponibilità economiche con cui vorrebbe farvi fronte. Altresì controparte non avrebbe mai dato dimostrazione di aver tentato di migliorare la propria situazione lavorativa, producendo certificazioni mediche che non avvalorerebbero di fatto alcuna sua diminuita capacità lavorativa. Quanto a , diventato nel frattempo maggiorenne, l'unica domanda R_ Part corretta da avanzare da parte della avrebbe proprio riguardato la cessazione del mantenimento anche nei suoi confronti. Inoltre, l'odierna appellante, nell'avanzare pretese inerenti il non adeguato contributo al mantenimento dei figli, avrebbe volutamente sorvolato sulla circostanza per cui la statuizione inerente l'assegnazione della casa coniugale sarebbe già di per sè idonea a giustificare la riduzione, o almeno la rivalutazione, dell'assegno a carico del genitore a cui la casa non è attribuita. Quanto al secondo motivo d'appello, parte appellata ha osservato che il Tribunale, nella quantificazione del mantenimento di ed avrebbe correttamente valutato le effettive R_ Per_3 disponibilità economiche di il valore dell'assegnazione della casa coniugale, il fatto che CP_1 Part attualmente il padre ha a carico un figlio, le possibilità lavorative della ed il fatto che sia R_ ormai maggiorenne e diplomato, e potrebbe pertanto avere la possibilità di reperire un lavoro senza alcun diritto al mantenimento. Sul terzo motivo d'appello, il ha rappresentato che non sussisterebbe alcuna diseguaglianza tra CP_1
i figli, posto che ed vivrebbero nella più agiata casa familiare rispetto al fratello R_ Per_3 Per_2 che vive in un bilocale con il padre;
,altresì, percepirebbe un mantenimento senza averne diritto. R_
protetto come previsto dalla legge 68/1999. A tal fine sarebbe indicato un riconoscimento di invalidità sufficiente a tale scopo” pagina 7 di 11 Anche le problematiche di salute lamentate da ed non inciderebbero in alcun modo sulla R_ Per_3 presunta diseguaglianza lamentata da controparte, dato che i costi per tali problematiche sono sostenute al 60% dal padre. Con riferimento all'ultimo motivo d'appello, relativamente al documento attestante le difficoltà Part lavorative della il Giudice lo avrebbe valutato in relazione al fatto che si trattasse di documento di Part parte non redatto in contradditorio tra le parti, ed in secondo luogo connesso al fatto che la nonostante la diagnosi, non avesse perso il lavoro e neppure lo avrebbe diminuito. Da ultimo, ha chiesto il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte Controparte_1 Part poiché fondate su documentazione di cui la era già in possesso in I grado, pertanto inammissibile.
9. All'udienza in data 1.07.2025 la Corte, dato atto delle conclusioni scritte depositate dalle parti e del parere del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) Nel caso in esame risulta possibile individuare nell'atto di appello motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati ed essenzialmente attinenti alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli ed nonostante la genericità delle conclusioni formulate, R_ Per_3 sicchè è legittimo scrutinarli nel merito.
*** Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di parte appellante di acquisizione della Part documentazione attinente al riconoscimento in favore della Sig.ra di percentuale di invalidità, tenuto conto dell'opposizione di controparte all'acquisizione e della circostanza che detta documentazione è di epoca antecedente alla sentenza impugnata e non risulta essere stata sottoposta al vaglio del giudice di primo grado. Peraltro trattasi di documentazione irrilevante ai fini della presente decisione a fronte del materiale probatorio già compendiato in atti e tenuto conto altresì che il verbale Part di invalidità di cui la chiede l'acquisizione (datato 30.10.2024 e non 27.12.2024 come indicato nell'appello) è comunque assoggettato a revisione, prevista per il mese di ottobre 2025.
L'assegno di mantenimento per ed . R_ Per_3 Ritiene la Corte che l'appello, avente ad oggetto essenzialmente la misura del contributo paterno al mantenimento di ed meriti parziale accoglimento nei termini di seguito indicati. R_ Per_3 Dagli atti risulta la seguente situazione reddituale delle parti pagina 8 di 11 RAO Pt_1
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2021 € 6.908,91 € / € / € / € 6.908,91 € 575,74
2022 € 7.609,96 €/ €/ €/ € 7.609,96 € 634,16
2023 € 8.240,96 € 15,42 € 101,36 €/ € 8.124,18 € 677,01
BUSTE PAGA RAO OLGA CP_3
Giugno 2024 € 570,00
Luglio 2024 € 549,00
Agosto 2024 € 560,00
Controparte_1
Anno Reddito Imposta netta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta Imponibile Regionale Comunale mensile
2022 € 58.972,00 € 17.710,00 € 924,00 € 472,00 € 39.866,00 € 3.322,00
2023 € 54.735,00 €16.275,00 € 850,00 € 438,00 € 37.172,00 € 3.097,66
2024 € 56.409,00 € 16.550,00 € 879,00 € 451,00 € 38.529,00 € 3.210,75
Part Sulla scorta di tali risultanze è accertata una netta sproporzione di redditi tra le parti che vede la impiegata presso una società, percepire redditi netti mensili inferiori a quelli del dipendente CP_1 di banca. In tale contesto la Corte reputa che il contributo paterno al mantenimento di ed debba R_ Per_3 essere determinato nella somma complessiva di € 1.000,00 (in ragione di € 500,00 a figlio), somma che si reputa proporzionata ai redditi delle parti ed adeguata alle esigenze dei minori, notoriamente crescenti con l'età. Si rammenta sul punto il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”(Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2 007). pagina 9 di 11 Nel caso in esame all'incremento delle esigenze dei due ragazzi contribuisce indubbiamente la situazione di disagio innestata nel nucleo da anni a causa dell'estrema conflittualità dei genitori che hanno continuato a contrapporsi, da ultimo anche nel presente procedimento, senza minimamente curarsi degli effetti negativi che il loro comportamento ha avuto sui figli, non solo in relazione ai rapporti coi genitori rifiuta la madre, rifiuta il padre) ma anche sul rapporto di fratria. Per_2 Per_3 Da ciò è derivato, in particolare per che è affetta da disturbo dello spettro autistico ed in carico Per_3 alla dal 2015, un'accentuazione dei disturbi della minore che l'hanno portata, in occasione di Pt_2 vari colloqui con insegnanti ed operatori, addirittura a divenire mutacica, irrigidendosi anche nella postura e mimica facciale senza raccogliere alcuno stimolo. Quanto a questi, al pari di ormai spostatosi dal padre, ha sviluppato una reazione di R_ Per_2 disadattamento alla conflittualità dei genitori che avrebbe giustificato, secondo gli operatori, l'avvio di un percorso di educativa domiciliare che il ragazzo ha però rifiutato, a ciò legittimato dai genitori (relazione dei SS di Lesmo del 14.02.2024), sebbene risulti dagli atti che ha perso due anni R_ dell'istituto turistico che frequenta. In tale complessivo contesto di disgregazione dei legami familiari è evidente che tutti e tre i figli della coppia già presentano forti segnali di disagio e potranno andare incontro ad importanti problematiche di tipo psicologico, con correlate necessità di attivazione di supporti/terapie, che rischiano di compromettere ulteriormente il loro già fragile equilibrio ed in particolare di arrecare danni importanti alla strutturazione di personalità della minore indubbiamente la più fragile dei tre in ragione dei Per_3 disturbi che la affliggono. Si impone pertanto la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore. Tornando agli aspetti economici, gli unici che sembrano realmente preoccupare le parti, non osta al disposto incremento del contributo paterno al mantenimento dei figli la circostanza che sia R_ divenuto maggiorenne, a più riprese richiamata dal nel relativo atto di costituzione. CP_1 Ed invero è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. (Cass., 14/12/2018, n. 32529; Cass., 20/08/2020, n.17380 principio ribadito anche da Sez. 1 , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Nel medesimo senso è stato ribadito che resta ferma la sussistenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente laddove sussista una “ condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci” (Ordinanza n. 17183 citata). Nel caso in esame la Corte ritiene che il complesso delle risultanze processuali non consenta di ritenere provato che il mancato raggiungimento, ad oggi, dell'indipendenza economica da parte di
-peraltro dell'età di soli 20 anni ed affetto da disturbi alimentari per i quali è stato in cura presso R_ l'Ospedale San Gerardo di Monza- sia stato dovuto ad una sua inerzia o a comportamenti ingiustificati, tenuto conto peraltro dell'assoluta carenza di allegazioni specifiche al riguardo da parte del CP_1 che del resto neppure ha chiesto espressamente la revoca del contributo in favore di . R_
Non rileva in contrario al disposto aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, peraltro di misura ridotta, la circostanza che ed abitino nella casa familiare il cui mutuo è corrisposto R_ Per_3 dal padre, atteso che quest'ultimo è radicalmente privo di oneri di mantenimento diretto per che Per_3 rifiuta di incontrarlo e per , che il padre ha dichiarato di vedere solo il sabato sera quando R_ Part entrambi cenano a casa della madre del La d'altro canto è gravata delle spese CP_1 condominiali della casa coniugale mentre il è radicalmente privo di oneri abitativi poiché vive CP_1 in un immobile di proprietà della madre. pagina 10 di 11 ***
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, si provvede come in dispositivo.
Le spese.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 7.000,00, vanno compensate tra le parti in misura della metà, con condanna di alla rifusione Controparte_1 della restante metà in favore dell'Erario- in quanto è ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato- oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza n. 223/2025 nella causa iscritta al R.G.N. 6820/2023 CP_1 emessa dal Tribunale di Monza, così provvede: 1) Determina in euro 1.000,00 (in ragione di € 500,00 a figlio) il contributo a carico di
[...]
per il mantenimento dei figli ed con decorrenza dall'ottobre 2023; CP_1 R_ Per_3
2) Conferma nel resto.
3) Dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate forfettariamente in € 7.000,00 tra le parti in misura della metà, con condanna di alla Controparte_1 rifusione della restante metà in favore dell'Erario, oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
4) Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore Persona_5
Si comunichi. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 01.07.2025.
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Fabio Laurenzi
pagina 11 di 11