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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate da parte opposta, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Ermanno Consorti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto (AP), Via S. Giovanni Scafa snc Attore/Opponente CONTRO (già e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 11.11.2022, dall'Avv. Marco Pesenti Convenuta/Opposta SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1445/2019 che gli ha intimato il pagamento in favore di CP_1
quale cessionaria della banca Monte dei Paschi di Siena, dell'importo di € 13.994,55 oltre
[...] interessi e spese di procedura, quale saldo insoluto del contratto di credito al consumo n. 4774502 (vd. doc. 2 allegato al ricorso monitorio).
2. Si è costituita in giudizio (poi e, per essa, la mandataria Controparte_3 Controparte_4
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_2 in diritto.
3. Con ordinanza resa all'udienza del 19.4.2021 è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 3 4. La causa, espletata con esito negativo la procedura di mediazione nel termine assegnato dal giudice (vd. allegato alle note di parte opposta del 20.10.2021) ed istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.1.2021 e viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
5. In punto di diritto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240). In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova della titolarità del credito nonché dell'ammontare dello stesso (circostanze, entrambe, incontestate essendosi l'opponente ad affermare del tutto genericamente che “si contesta l'ammontare del credito azionato, in quanto il medio tempore, ha effettuato pagamenti per Parte_1
l'ammortamento del prestito chirografario ricevuto”, vd. pag. 3 della citazione). Quanto all'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui la cessione del credito tra l'originario creditore e l'odierna parte opposta non sarebbe efficace per omessa notifica ex art. 1264 c.c. risulta dagli atti che parte odierna opposta ha provveduto alla notifica dell'avviso di cessione mediante raccomandata del 18.3.2019 ricevuta il successivo 22.3.2019 (vd. docc. nn. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio). Al riguardo è opportuno sottolineare che il riferimento alla notificazione portato dall'art. 1264 c.c. non va inteso in modo “rigido”, ovvero con le formalità proprie degli atti giudiziari, ma costituisce un atto a forma “libera” che, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., sez. 6-1, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734).
6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 3.397,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione che non si è svolta) 7.1. Sussistono, in ragione dell'assoluta infondatezza delle doglianze formulate, i presupposti per pagina 2 di 3 la condanna di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. Come noto, la «somma equitativamente determinata» di cui all'ultimo comma dell'art. 96 non corrisponde ad un danno in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (cfr. Corte Cost. n. 152/2016; Cass. Civ., sez. U, 5 luglio 2017, n. 16601; Cass. civ., sez. 6-3, 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. civ., sez. 3, 4 agosto 2021, n. 22208; Cass. civ., sez. 2, 18 novembre 2024, n. 29617). In punto di importo, la giurisprudenza ha chiarito che occorre “solo osservare il criterio equitativo (…) con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 30 novembre 2012, n. 21570) e, a tal fine, può prendersi come riferimento il compenso defensionale liquidato in causa e, in ragione dell'intensità dell'abuso alla luce del valore della causa, della durata del processo, dell'intensità dell'elemento soggettivo dell'abusante nonché dell'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario, esso può essere pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà aumentabile della metà. Nel caso di specie, tenuto conto della natura delle questioni proposte, si stima equo l'importo di € 1.698,50 pari alla metà delle spese di lite, come sopra quantificate
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso
[...] contro (e, per essa, la mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento di € 1.689,50 in favore di parte opposta ex art. 96 co. 3 c.p.c. Teramo, 20.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 regolarmente comunicato alle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate da parte opposta, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Ermanno Consorti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto del Tronto (AP), Via S. Giovanni Scafa snc Attore/Opponente CONTRO (già e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 11.11.2022, dall'Avv. Marco Pesenti Convenuta/Opposta SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1445/2019 che gli ha intimato il pagamento in favore di CP_1
quale cessionaria della banca Monte dei Paschi di Siena, dell'importo di € 13.994,55 oltre
[...] interessi e spese di procedura, quale saldo insoluto del contratto di credito al consumo n. 4774502 (vd. doc. 2 allegato al ricorso monitorio).
2. Si è costituita in giudizio (poi e, per essa, la mandataria Controparte_3 Controparte_4
, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e Controparte_2 in diritto.
3. Con ordinanza resa all'udienza del 19.4.2021 è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 3 4. La causa, espletata con esito negativo la procedura di mediazione nel termine assegnato dal giudice (vd. allegato alle note di parte opposta del 20.10.2021) ed istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.1.2021 e viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
5. In punto di diritto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240). In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte opposta ha fornito la prova della titolarità del credito nonché dell'ammontare dello stesso (circostanze, entrambe, incontestate essendosi l'opponente ad affermare del tutto genericamente che “si contesta l'ammontare del credito azionato, in quanto il medio tempore, ha effettuato pagamenti per Parte_1
l'ammortamento del prestito chirografario ricevuto”, vd. pag. 3 della citazione). Quanto all'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui la cessione del credito tra l'originario creditore e l'odierna parte opposta non sarebbe efficace per omessa notifica ex art. 1264 c.c. risulta dagli atti che parte odierna opposta ha provveduto alla notifica dell'avviso di cessione mediante raccomandata del 18.3.2019 ricevuta il successivo 22.3.2019 (vd. docc. nn. 4 e 5 allegati al ricorso monitorio). Al riguardo è opportuno sottolineare che il riferimento alla notificazione portato dall'art. 1264 c.c. non va inteso in modo “rigido”, ovvero con le formalità proprie degli atti giudiziari, ma costituisce un atto a forma “libera” che, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ., sez. 6-1, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734).
6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 3.397,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione che non si è svolta) 7.1. Sussistono, in ragione dell'assoluta infondatezza delle doglianze formulate, i presupposti per pagina 2 di 3 la condanna di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. Come noto, la «somma equitativamente determinata» di cui all'ultimo comma dell'art. 96 non corrisponde ad un danno in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (cfr. Corte Cost. n. 152/2016; Cass. Civ., sez. U, 5 luglio 2017, n. 16601; Cass. civ., sez. 6-3, 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. civ., sez. 3, 4 agosto 2021, n. 22208; Cass. civ., sez. 2, 18 novembre 2024, n. 29617). In punto di importo, la giurisprudenza ha chiarito che occorre “solo osservare il criterio equitativo (…) con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 30 novembre 2012, n. 21570) e, a tal fine, può prendersi come riferimento il compenso defensionale liquidato in causa e, in ragione dell'intensità dell'abuso alla luce del valore della causa, della durata del processo, dell'intensità dell'elemento soggettivo dell'abusante nonché dell'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario, esso può essere pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà aumentabile della metà. Nel caso di specie, tenuto conto della natura delle questioni proposte, si stima equo l'importo di € 1.698,50 pari alla metà delle spese di lite, come sopra quantificate
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso
[...] contro (e, per essa, la mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento di € 1.689,50 in favore di parte opposta ex art. 96 co. 3 c.p.c. Teramo, 20.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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