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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 4028/2025 v.g. promossa da:
(c.f. , nata il [...] a [...] e Limite Parte_1 C.F._1
(FI),
e
(c.f. , nato il [...] a [...] e Limite Parte_2 C.F._2
(Fi), entrambi ivi residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Firenze, Via Masaccio n. 219, presso l'Avv. Cristina Ragionieri
ADOTTANTI
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PA), in data 11.01.1975, residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visto del 6/02/2025)
pagina 1 di 6 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni necessaria dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex art.t. 296, 297 e 311 c.c. e che, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, voglia dichiarare
l'adozione del signor c.f. , nato a [...] C.F._3
Palazzo Adriano (PA), in data 11.01.1975, residente in [...]e Limite (FI), Via A.
Gramsci, 18, da parte dei ricorrenti, coniugi signora c.f. Parte_1
nata il [...] a [...] e Limite (FI), e signor C.F._1 Parte_2
c.f. nato il [...] a [...] e Limite (FI), entrambi
[...] C.F._2
ivi residenti in [...], con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”; con nota scritta depositata in PCT in data 27/05/2025 i ricorrenti hanno, altresì, chiesto: “ che il Tribunale, nel dichiarare la richiesta adozione, voglia stabilire che l'odierno adottando possa mantenere l'attuale cognome “ CP_1
avendo già aggiunto il cognome “ dell'adottante al
[...] Pt_2 Parte_2
cognome originale. In ipotesi, se detta richiesta non fosse ritenuta accoglibile dal
Tribunale, si chiede, come da dichiarazione concorde e favorevole delle parti in questione, che il cognome “ possa essere anteposto rispetto all'originario Pt_2 [...]
” così che l'adottando si venga a chiamare “ ”. In CP_1 Controparte_1
ulteriore ipotesi le parti dichiarano, comunque, di rimettersi a giustizia per quanto riguarda l'attribuzione del cognome dell'adottante marito dell'altra Parte_2 adottante nei confronti dell'adottando e, in ogni caso, manifestano la Parte_1 loro disponibilità a confermare l'allegata dichiarazione da loro sottoscritta anche in presenza, in apposita udienza eventualmente da fissarsi ove l'intestato Tribunale lo ritenesse necessario”.
pagina 2 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso regolarmente notificato, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione del maggiorenne nel ricorso, i Controparte_1
ricorrenti hanno rappresentato di essere coniugati dal 31/07/1961 e di non aver avuto discendenti;
hanno, altresì, rappresentato che: con decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 8.6.1983 l'allora minore è stato loro affidato dopo Controparte_1
essere stato allontanato dalla madre naturale, AR La Porta, successivamente deceduta,
e che con decreto n. 501/83C il suddetto Tribunale per i Minorenni ha loro conferito “la facoltà di rappresentare il minore in tutti gli atti e gli adempimenti connessi con le sue esigenze educative ed assistenziali ….” (doc. 9 e doc. 10); dall'anno 1983 fino al giugno
2009, ha vissuto nella famiglia dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ed è stato dagli stessi educato, assistito e curato come un figlio, tanto che Parte_2 questi li considera come propri genitori e si rivolge ai medesimi chiamandoli 'babbo' e
'mamma'; in data 23.06.2002 si è sposato con nata a Controparte_1 Persona_1
Firenze il 13.10.1976, continuando a vivere con la moglie presso i coniugi in CP_2 data 29.08.2003 l'adottando ha ottenuto l'aggiunta, al proprio cognome originale
[...]
”, il cognome , di tal chè ad oggi il proprio cognome è divenuto CP_1 Pt_2 CP_1
(doc. 12); l'adottando è padre di tre figli: (2.11.2002), (il
[...] Per_2 Per_3
28.10.2010) e (20.12.2011); nel Giugno 2009 i coniugi Per_4 Controparte_1
e si sono trasferiti con i tre figli, per motivi di spazio, in altra abitazione di Persona_1
Capraia e Limite (FI), pur conservando saldo il legame affettivo con gli odierni adottanti.
2. All'udienza del 9/04/2025 sono comparsi gli adottanti, assistiti dal proprio legale, che hanno espresso la propria volontà di procedere all'adozione di la Controparte_1 moglie dell'adottando, che ha espresso il proprio consenso all'adozione Persona_1
del marito da parte degli adottanti, nonché l'adottando che ha espresso il consenso ad essere adottato dagli ex affidatari;
all'esito, il Giudice relatore, preso atto della mancanza di attestazione in ordine alla assenza di figli naturali da parte della coppia pagina 3 di 6 adottante, ha fissato udienza cartolare per il giorno 13/5/2025 in vista della quale il legale dei ricorrenti ha depositato in PCT in data 3/05/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da e con autentica del Parte_1 Parte_2 funzionario autorizzato del Comune di Capraia e Limite (FI); all'esito, il Giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio;
con decreto collegiale del 12/05/2025, il
Tribunale ha fissato udienza cartolare di fronte al Giudice relatore dott.ssa Monica
Tarchi per il giorno 28/5/2025, prescrivendo ai ricorrenti di depositare in PCT entro il
28/05/2025 nota scritta contenente le proprie indicazioni in ordine all'eventuale aggiunta del cognome ' da dell'adottando che è stata Pt_2 Pt_3 Controparte_1 depositata in data 27/05/2025; all'esito, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati, rispettivamente, nel
1940 e 1937 e l'adottando nel 1975, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., il quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dall'adottando, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di Controparte_1
ad essere adottato dagli ex genitori affidatari e in
[...] Parte_1 Parte_2
conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1,
pagina 4 di 6 c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, preso atto che dalle informative di
P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
5. Quanto al cognome da attribuire all'adottando, va osservato che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto, con provvedimento prefettizio emesso in data 29/08/2023,
l'aggiunta al proprio cognome del cognome , di tal chè egli oggi CP_1 Pt_2 porta già il cognome di adottante e marito dell'altra adottante Parte_2 Parte_1
procedimento amministrativo che è stato attivato dal con il consenso
[...] CP_1
degli ex genitori affidatari alla luce del forte legame affettivo intercorrente tra le parti, analogo a quello tra genitori e figlio;
va, peraltro, evidenziato che con sentenza n. 135 del 4/07/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzichè anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, qualora entrambi si siano espressi a favore di tale effetto: nel caso in esame, emergendo dalle dichiarazioni allegate alla nota scritta depositata in data 27/05/2025 che i ricorrenti e l'adottando sono favorevoli alla conservazione dell'attuale ordine di cognomi e che l'odierno adottando possa continuare a chiamarsi , si ritiene di poter prevedere che Controparte_1
l'odierno adottando possa mantenere l'attuale cognome senza CP_1
l'anteposizione del cognome al cognome . Va, infatti, Pt_2 CP_1
evidenziato che il cognome dell'adottante è già stato acquisito proprio per i medesimi presupposti per i quali la normativa in materia di adozione ne prevede l'acquisizione, per marcare quel particolare legame esistente tra adottante ed adottato.
6. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di (c.f. , Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] e Limite (FI) e (c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...] e Limite (Fi), entrambi ivi C.F._2
pagina 5 di 6 residenti in [...], nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), nato a [...], in data [...], C.F._3
residente in [...], che conserva il proprio cognome CP_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente La Giudice est. dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 4028/2025 v.g. promossa da:
(c.f. , nata il [...] a [...] e Limite Parte_1 C.F._1
(FI),
e
(c.f. , nato il [...] a [...] e Limite Parte_2 C.F._2
(Fi), entrambi ivi residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Firenze, Via Masaccio n. 219, presso l'Avv. Cristina Ragionieri
ADOTTANTI
Nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PA), in data 11.01.1975, residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visto del 6/02/2025)
pagina 1 di 6 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Firenze voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni necessaria dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex art.t. 296, 297 e 311 c.c. e che, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, voglia dichiarare
l'adozione del signor c.f. , nato a [...] C.F._3
Palazzo Adriano (PA), in data 11.01.1975, residente in [...]e Limite (FI), Via A.
Gramsci, 18, da parte dei ricorrenti, coniugi signora c.f. Parte_1
nata il [...] a [...] e Limite (FI), e signor C.F._1 Parte_2
c.f. nato il [...] a [...] e Limite (FI), entrambi
[...] C.F._2
ivi residenti in [...], con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”; con nota scritta depositata in PCT in data 27/05/2025 i ricorrenti hanno, altresì, chiesto: “ che il Tribunale, nel dichiarare la richiesta adozione, voglia stabilire che l'odierno adottando possa mantenere l'attuale cognome “ CP_1
avendo già aggiunto il cognome “ dell'adottante al
[...] Pt_2 Parte_2
cognome originale. In ipotesi, se detta richiesta non fosse ritenuta accoglibile dal
Tribunale, si chiede, come da dichiarazione concorde e favorevole delle parti in questione, che il cognome “ possa essere anteposto rispetto all'originario Pt_2 [...]
” così che l'adottando si venga a chiamare “ ”. In CP_1 Controparte_1
ulteriore ipotesi le parti dichiarano, comunque, di rimettersi a giustizia per quanto riguarda l'attribuzione del cognome dell'adottante marito dell'altra Parte_2 adottante nei confronti dell'adottando e, in ogni caso, manifestano la Parte_1 loro disponibilità a confermare l'allegata dichiarazione da loro sottoscritta anche in presenza, in apposita udienza eventualmente da fissarsi ove l'intestato Tribunale lo ritenesse necessario”.
pagina 2 di 6 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso regolarmente notificato, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione del maggiorenne nel ricorso, i Controparte_1
ricorrenti hanno rappresentato di essere coniugati dal 31/07/1961 e di non aver avuto discendenti;
hanno, altresì, rappresentato che: con decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 8.6.1983 l'allora minore è stato loro affidato dopo Controparte_1
essere stato allontanato dalla madre naturale, AR La Porta, successivamente deceduta,
e che con decreto n. 501/83C il suddetto Tribunale per i Minorenni ha loro conferito “la facoltà di rappresentare il minore in tutti gli atti e gli adempimenti connessi con le sue esigenze educative ed assistenziali ….” (doc. 9 e doc. 10); dall'anno 1983 fino al giugno
2009, ha vissuto nella famiglia dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ed è stato dagli stessi educato, assistito e curato come un figlio, tanto che Parte_2 questi li considera come propri genitori e si rivolge ai medesimi chiamandoli 'babbo' e
'mamma'; in data 23.06.2002 si è sposato con nata a Controparte_1 Persona_1
Firenze il 13.10.1976, continuando a vivere con la moglie presso i coniugi in CP_2 data 29.08.2003 l'adottando ha ottenuto l'aggiunta, al proprio cognome originale
[...]
”, il cognome , di tal chè ad oggi il proprio cognome è divenuto CP_1 Pt_2 CP_1
(doc. 12); l'adottando è padre di tre figli: (2.11.2002), (il
[...] Per_2 Per_3
28.10.2010) e (20.12.2011); nel Giugno 2009 i coniugi Per_4 Controparte_1
e si sono trasferiti con i tre figli, per motivi di spazio, in altra abitazione di Persona_1
Capraia e Limite (FI), pur conservando saldo il legame affettivo con gli odierni adottanti.
2. All'udienza del 9/04/2025 sono comparsi gli adottanti, assistiti dal proprio legale, che hanno espresso la propria volontà di procedere all'adozione di la Controparte_1 moglie dell'adottando, che ha espresso il proprio consenso all'adozione Persona_1
del marito da parte degli adottanti, nonché l'adottando che ha espresso il consenso ad essere adottato dagli ex affidatari;
all'esito, il Giudice relatore, preso atto della mancanza di attestazione in ordine alla assenza di figli naturali da parte della coppia pagina 3 di 6 adottante, ha fissato udienza cartolare per il giorno 13/5/2025 in vista della quale il legale dei ricorrenti ha depositato in PCT in data 3/05/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da e con autentica del Parte_1 Parte_2 funzionario autorizzato del Comune di Capraia e Limite (FI); all'esito, il Giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio;
con decreto collegiale del 12/05/2025, il
Tribunale ha fissato udienza cartolare di fronte al Giudice relatore dott.ssa Monica
Tarchi per il giorno 28/5/2025, prescrivendo ai ricorrenti di depositare in PCT entro il
28/05/2025 nota scritta contenente le proprie indicazioni in ordine all'eventuale aggiunta del cognome ' da dell'adottando che è stata Pt_2 Pt_3 Controparte_1 depositata in data 27/05/2025; all'esito, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che i ricorrenti sono nati, rispettivamente, nel
1940 e 1937 e l'adottando nel 1975, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., il quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dall'adottando, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di Controparte_1
ad essere adottato dagli ex genitori affidatari e in
[...] Parte_1 Parte_2
conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1,
pagina 4 di 6 c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, preso atto che dalle informative di
P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
5. Quanto al cognome da attribuire all'adottando, va osservato che quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto, con provvedimento prefettizio emesso in data 29/08/2023,
l'aggiunta al proprio cognome del cognome , di tal chè egli oggi CP_1 Pt_2 porta già il cognome di adottante e marito dell'altra adottante Parte_2 Parte_1
procedimento amministrativo che è stato attivato dal con il consenso
[...] CP_1
degli ex genitori affidatari alla luce del forte legame affettivo intercorrente tra le parti, analogo a quello tra genitori e figlio;
va, peraltro, evidenziato che con sentenza n. 135 del 4/07/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzichè anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, qualora entrambi si siano espressi a favore di tale effetto: nel caso in esame, emergendo dalle dichiarazioni allegate alla nota scritta depositata in data 27/05/2025 che i ricorrenti e l'adottando sono favorevoli alla conservazione dell'attuale ordine di cognomi e che l'odierno adottando possa continuare a chiamarsi , si ritiene di poter prevedere che Controparte_1
l'odierno adottando possa mantenere l'attuale cognome senza CP_1
l'anteposizione del cognome al cognome . Va, infatti, Pt_2 CP_1
evidenziato che il cognome dell'adottante è già stato acquisito proprio per i medesimi presupposti per i quali la normativa in materia di adozione ne prevede l'acquisizione, per marcare quel particolare legame esistente tra adottante ed adottato.
6. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di (c.f. , Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] e Limite (FI) e (c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...] e Limite (Fi), entrambi ivi C.F._2
pagina 5 di 6 residenti in [...], nei confronti di Controparte_1
(c.f. ), nato a [...], in data [...], C.F._3
residente in [...], che conserva il proprio cognome CP_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente La Giudice est. dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria pagina 6 di 6