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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 8102/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8102/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8102/2023 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.to Luca Guardo presso il cui studio sito in
Catania (CT), alla Via Etnea n. 221 è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dagli avv.ti Raimund Bauer e
Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017865588/000 di importo complessivo (limitatamente alla parte oggetto di impugnazione) pari ad € 8.705,75, notificatogli dall' Controparte_2
, in data 12.07.2023 ed avverso le sottostanti cartelle di pagamento ed
[...] avvisi di addebito, qui di seguito elencati:
1) cartella di pagamento n. 29320050009316278/000, relativa a , oltre somme Parte_2 aggiuntive, anni di riferimento 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, di importo pari ad € 4.858,21 (solo ed esclusivamente con riferimento ai contributi IVS oggetto di impugnazione, e non anche i contributi S.S.N. non di competenza di codesto Tribunale adito) presuntivamente notificata il 12.04.2005
2) avviso di addebito n. 59320130001960734/000, relativo a , oltre somme Parte_2
, anno di riferimento 2012, di importo pari ad € 1.291,49 presuntivamente notificato Parte_3 il 26.04.2023
3) avviso di addebito n. 59320130004863445/000, relativo a oltre somme Parte_2 aggiuntive, anno di riferimento 2012, di importo pari ad € 2.556,05 presuntivamente notificato il 10.01.2024
Precisava, quindi, di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito citati in seno all'intimazione predetta, relativi a somme iscritte a ruolo dall' , a titolo di CP_1 contributi IVS, oltre somme aggiuntive, per le annualità 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 2012, e rilevava che anche ove ritualmente notificati alle suindicate date, tra la data di presunta notifica degli stessi (come sopra riportate) e la data di notifica dell'odierna intimazione (12.07.2023), è sicuramente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per la riscossione dei contributi previdenziali
Eccepiva pertanto: Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, per intervenuta prescrizione successiva alla “presunta” notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Prescrizione;
Concludeva chiedendo: in via cautelare, valutata la sussistenza del fumus boni iuris individuato nei motivi di ricorso e del periculum in mora nella cospicua somma oggetto di riscossione e nel grave ed irreparabile danno che scaturirebbe dall'azione esecutiva già intimata, di disporre preliminarmente l'immediata sospensione dell'esecutività degli atti impugnati;
Nel merito, in accoglimento del ricorso: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento per l'annualità 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 2012; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva rispetto all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
in ogni caso, dichiarare per l'effetto che l'istante non deve i pretesi contributi previdenziali e le somme aggiuntive;
conseguentemente annullare e/o revocare gli atti impugnati. Con condanna della parte resistente, alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse, in favore del difensore costituito che le ha anticipate.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: accertarsi e dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere;
accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità della cartella di pagamento n. 29320050009316278000 e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione; accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' ; in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione CP_1 ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
Il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti indicati in ricorso, con successivo provvedimento del
10/09/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 17 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 17.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza CP_ Preliminarmente occorre rilevare che l' costituendosi ha dato atto che gli avvisi di addebito nn 59320130001960734/000 e 59320130004863445/000 sono stati oggetto di stralcio totale da parte dell' mentre la cartella di Controparte_3 pagamento n. 29320050009316278000, relativa a contributi fissi IVS e sanzioni IV rata anni dal 1983 al 1991, è stata oggetto di parziale stralcio da parte dell' ; chiedeva, pertanto, CP_3 darsi atto della cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito di cui sopra e parzialmente anche in relazione alla cartella di pagamento n.
29320050009316278000.
Tale circostanza è stata contestata dal ricorrente in quanto a suo dire dagli estratti di ruolo, che ha depositato in giudizio con note del 28.08.2025 e di cui questo Giudice autorizza il deposito, risulta che con riferimento ai 2 avvisi di addebito, n. 59320130001960734/000 e n.
59320130004863445/000, i carichi ad essi riferiti risultano ancora iscritti a ruolo per la somma di €. 4,11 per ciascun atto, a titolo di spese di notifica;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320050009316278000, per quel che riguarda il presente giudizio, risultano ancora iscritti a ruolo i tributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributo I.V.S, indicati con codice 8094 e 8095 per gli anni 1983, 1984,
1985,1986,1987,1988, 1989, 1990,1991,2002, 2003
Alla luce della superiore documentazione non appare possibile dichiarare la cessata materia del contendere e risulta necessario pronunciarsi nel merito.
L'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero dell'intimazione di pagamento n. 29320229017865588/000, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Or bene l' , costituendosi, non ha fornito la prova della notifica al ricorrente degli atti CP_1 impugnati di talchè, alla data di notifica dell'odierno atto impugnato, risulta maturata la prescrizione quinquennale dei crediti ivi portati
Per le superiori ragioni il ricorso deve trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza in ragione della metà atteso il parziale sgravio degli atti impugnati e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8102/2023 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dagli avvisi di addebito n. 59320130001960734/000 e n. 59320130004863445/000 e dalla cartella di pagamento n. CP_ 29320050009316278/000 per la parte di competenza dell'
CP_
Condanna l' a pagare le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €.
850,00 Oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 18 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8102/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8102/2023 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.to Luca Guardo presso il cui studio sito in
Catania (CT), alla Via Etnea n. 221 è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dagli avv.ti Raimund Bauer e
Pier Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017865588/000 di importo complessivo (limitatamente alla parte oggetto di impugnazione) pari ad € 8.705,75, notificatogli dall' Controparte_2
, in data 12.07.2023 ed avverso le sottostanti cartelle di pagamento ed
[...] avvisi di addebito, qui di seguito elencati:
1) cartella di pagamento n. 29320050009316278/000, relativa a , oltre somme Parte_2 aggiuntive, anni di riferimento 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, di importo pari ad € 4.858,21 (solo ed esclusivamente con riferimento ai contributi IVS oggetto di impugnazione, e non anche i contributi S.S.N. non di competenza di codesto Tribunale adito) presuntivamente notificata il 12.04.2005
2) avviso di addebito n. 59320130001960734/000, relativo a , oltre somme Parte_2
, anno di riferimento 2012, di importo pari ad € 1.291,49 presuntivamente notificato Parte_3 il 26.04.2023
3) avviso di addebito n. 59320130004863445/000, relativo a oltre somme Parte_2 aggiuntive, anno di riferimento 2012, di importo pari ad € 2.556,05 presuntivamente notificato il 10.01.2024
Precisava, quindi, di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito citati in seno all'intimazione predetta, relativi a somme iscritte a ruolo dall' , a titolo di CP_1 contributi IVS, oltre somme aggiuntive, per le annualità 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 2012, e rilevava che anche ove ritualmente notificati alle suindicate date, tra la data di presunta notifica degli stessi (come sopra riportate) e la data di notifica dell'odierna intimazione (12.07.2023), è sicuramente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per la riscossione dei contributi previdenziali
Eccepiva pertanto: Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, per intervenuta prescrizione successiva alla “presunta” notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
Prescrizione;
Concludeva chiedendo: in via cautelare, valutata la sussistenza del fumus boni iuris individuato nei motivi di ricorso e del periculum in mora nella cospicua somma oggetto di riscossione e nel grave ed irreparabile danno che scaturirebbe dall'azione esecutiva già intimata, di disporre preliminarmente l'immediata sospensione dell'esecutività degli atti impugnati;
Nel merito, in accoglimento del ricorso: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento per l'annualità 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 2012; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione successiva rispetto all'eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
in ogni caso, dichiarare per l'effetto che l'istante non deve i pretesi contributi previdenziali e le somme aggiuntive;
conseguentemente annullare e/o revocare gli atti impugnati. Con condanna della parte resistente, alle spese del presente giudizio, con distrazione di esse, in favore del difensore costituito che le ha anticipate.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: accertarsi e dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere;
accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità della cartella di pagamento n. 29320050009316278000 e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione; accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' ; in via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione CP_1 ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
Il tutto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti indicati in ricorso, con successivo provvedimento del
10/09/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 17 settembre 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 17.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza CP_ Preliminarmente occorre rilevare che l' costituendosi ha dato atto che gli avvisi di addebito nn 59320130001960734/000 e 59320130004863445/000 sono stati oggetto di stralcio totale da parte dell' mentre la cartella di Controparte_3 pagamento n. 29320050009316278000, relativa a contributi fissi IVS e sanzioni IV rata anni dal 1983 al 1991, è stata oggetto di parziale stralcio da parte dell' ; chiedeva, pertanto, CP_3 darsi atto della cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito di cui sopra e parzialmente anche in relazione alla cartella di pagamento n.
29320050009316278000.
Tale circostanza è stata contestata dal ricorrente in quanto a suo dire dagli estratti di ruolo, che ha depositato in giudizio con note del 28.08.2025 e di cui questo Giudice autorizza il deposito, risulta che con riferimento ai 2 avvisi di addebito, n. 59320130001960734/000 e n.
59320130004863445/000, i carichi ad essi riferiti risultano ancora iscritti a ruolo per la somma di €. 4,11 per ciascun atto, a titolo di spese di notifica;
con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320050009316278000, per quel che riguarda il presente giudizio, risultano ancora iscritti a ruolo i tributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributo I.V.S, indicati con codice 8094 e 8095 per gli anni 1983, 1984,
1985,1986,1987,1988, 1989, 1990,1991,2002, 2003
Alla luce della superiore documentazione non appare possibile dichiarare la cessata materia del contendere e risulta necessario pronunciarsi nel merito.
L'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero dell'intimazione di pagamento n. 29320229017865588/000, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Or bene l' , costituendosi, non ha fornito la prova della notifica al ricorrente degli atti CP_1 impugnati di talchè, alla data di notifica dell'odierno atto impugnato, risulta maturata la prescrizione quinquennale dei crediti ivi portati
Per le superiori ragioni il ricorso deve trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza in ragione della metà atteso il parziale sgravio degli atti impugnati e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8102/2023 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dagli avvisi di addebito n. 59320130001960734/000 e n. 59320130004863445/000 e dalla cartella di pagamento n. CP_ 29320050009316278/000 per la parte di competenza dell'
CP_
Condanna l' a pagare le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di €.
850,00 Oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 18 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011