Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7418 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. CAVALIERE FRANCESCO;
Parte_1 parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13/06/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
[...]
Sezione Lavoro – il , per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa , a ottenere la C.d. "Carta del docente" Parte_1
e il relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui e per un totale di € 2.500,00 e, conseguentemente, condannare l' Amministrazione resistente ad accreditare la somma di € 2.500,00 sulla carta elettrica a generarsi, mettendo a disposizione del ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
B) condannare il
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] sona del pro-tempore, al Controparte_2 CP_3 pagamento del compenso professionale e delle spese vive non imponibili, con distrazione in favore del costituito procuratore che, in relazione alle stesse, se ne dichiara, ad ogni effetto di legge, ANTISTATARIO”.
2. Pur ritualmente convenuto in giudizio, il Controparte_2
è rimasto contumace.
[...]
3. In sede di udienza del 4.2.2025, parte ricorrente ha rappresentato di essere in pensione e, dunque, la fuoriuscita dal sistema scolastico, insistendo comunque per l'accoglimento delle domande e chiedendo, in subordine, il risarcimento del danno.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1 ha prestato servizio con contratti a tempo determinato in
[...] favore del convenuto negli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, CP_2
2021/22 e 2023/24 e risulta attualmente in quiescenza, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente in udienza.
3. La Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 27/10/2023, n. 29961, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016
(ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente” specificando che “Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti
2 per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si
è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. (…) Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente,
3 riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”.
4. Alla luce di tali chiare e condivisibili riflessioni, deve ritenersi che il collocamento a riposo della ricorrente, determinando la definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico, comporti l'estinzione del diritto alla
Carta.
5. Per quanto riguarda la domanda subordinata, diretta ad ottenere il risarcimento del danno, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha affermato che “Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
6. Se è vero che la prova può assumere carattere presuntivo e la liquidazione avvenire in via equitativa, deve certamente escludersi che possa configurarsi, nel caso in esame, un danno in re ipsa, restando certamente a carico dell'attore l'onere di allegare gli elementi a sostegno della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non solo non fornisce alcuna prova documentale in merito ad eventuali spese sostenute (per l'acquisito
4 di materiali o corsi frequentati) ma neppure allega la circostanza, limitandosi, di fatto, solo a richiamare genericamente la fattispecie risarcitoria.
7. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
8. La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso
2) compensa integralmente le spese di lite
Sentenza esecutiva.
Milano, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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