Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati: 1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4568/2020 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio contenzioso", vertente
TRA
C.F. 1 ), rappr.to e difeso dall'avv. Nicola Formica, Parte 1 (CF: dom.to come in atti;
ricorrente
E
CP 1 (CF: C.F. 2 rappr.ta e difesa dall'avv. Claudio Ruocco, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
in data 9.7.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano, in data 10.7.1988, matrimonio concordatario in Montoro, seguito dalla nascita di cinque figli, Per 1 n. il 20.2.1990, Persona 2 n. il 31.1.1992, Persona 3 n. il 26.4.1999,
Per 4 n. il 27.5.2005 e Per 5 n. il 5.8.2008, dei quali attualmente solo Per 5 minorenne e Per 4 e
Persona 3 maggiorenni ma non autosufficienti;
Domandava il ricorrente la pronuncia di cessazione degli effetti civili con affido condiviso della minore Per 5 la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli ad € 300,00 in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche;
il rigetto della richiesta di assegno divorzile formulata dalla CP_1
Si costituiva la CP 1 che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedeva l'assegnazione della casa coniugale nella quale vive con le figlie, con attribuzione, a titolo di assegno divorzile, della proprietà esclusiva della detta unità immobiliare, con zona di terreno adiacente, unità allo stato in comunione con il Pt 1 , o, in subordine della somma di € 40.000,00; si opponeva alla richiesta di riduzione del mantenimento per le figlie.
Con l'ordinanza presidenziale del 10.3.2021 venivano confermate le condizioni di cui all'omologa.
Ragioni giuridiche della decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con decreto di omologa n. 1123/2009.
Le emergenze processuali denotanti l'assoluta assenza di volontà riconciliativa, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (13.11.2014), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (17-11-2020).
Sui provvedimenti accessori.
Sull'affido Deve provvedersi sul solo affido dell'unica figlia ancora minorenne, Per_5 oggi sedicenne, che vive stabilmente con la madre insieme alle sorelle Per 4 e Persona 2 nella casa coniugale.
Non sussistono ragioni per derogare al regime di affido condiviso, con collocazione prevalente di
Per 5 presso l'abitazione materna, rimettendo alla libera determinazione delle parti, figlia e padre, la modulazione degli incontri e del diritto di visita in ragione della età di Per_5 e della assenza di conflittualità con il padre.
Sulla casa coniugale
Resta assegnata a CP 1 la casa coniugale, per effetto della coabitazione nella detta casa con le figlie autosufficiente, Per 4, maggiorenne non autosufficiente, ed Per_5 ancoraPersona 2 minorenne, ai sensi dell'art. 6 L. 898/1970.
Sull'assegno di mantenimento.
Parte ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento concordato con l'omologa in €
500,00 a favore delle figlie Per 4, divenuta nelle more maggiorenne ma non autosufficiente, ed
Per_5 ancora minorenne, in ragione del peggioramento delle condizioni economiche della propria attività di impresa.
Va precisato che il figlio maggiorenne Persona 3 affetto da ritardo mentale moderato, coabita stabilmente con il padre e con l'accordo separativo non è stato concordato alcun mantenimento a carico della CP 1 occupandosi il Pt 1 dell'intero suo mantenimento;
né il Pt 1 ha formulato domanda di contribuzione della madre al mantenimento del figlio Persona 3 con sé convivente.
Il Collegio ritiene che, in ragione del sopravvenuto mutamento in peius delle condizioni economiche
(ha documentato redditi per circa € 20.000,00 annui), e dell'onere sopportato interamente dal Pt_1 per il mantenimento del figlio Persona 3 vada riconosciuta una riduzione dell'assegno di
,
mantenimento da € 500,00 ad € 400,00, somma ritenuta congrua per il mantenimento delle due figlie di anni 16 e 19.
Quanto alle spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, esse vanno poste a carico di ciascun genitore, ciascuno per la metà, come già statuito nell'ordinanza presidenziale, secondo la distinzione contenuta nel protocollo che si allega alla presente sentenza come parte integrante della stessa.
Va precisato che per tale Protocollo, allegato in calce al presente provvedimento, l'art. 3 del
Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento. Sull'assegno divorzile.
La CP 1 domanda, a titolo di assegno divorzile, l'attribuzione in proprietà esclusiva della casa dove abita con le figlie, unitamente ad una zonetta di terreno adiacente, allo stato in comunione con il
Pt 1; in alternativa la corresponsione di una somma di € 40.000,00 pari al valore della quota di proprietà.
La domanda è inammissibile dovendosi la stessa correttamente qualificare come domanda di divisione dell'immobile, allo stato in comunione, domanda priva di profili di connessione con quella di divorzio, mantenimento e affido, oggetto del presente giudizio.
Sulle spese
Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché della parziale soccombenza reciproca sulle altre domande, le spese di lite vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Montoro in data 10.7.1988 da Parte 1 e CP 1 (atto n. 8, parte II, serie A
anno 1988);
2) dispone l'affido condiviso della minore Persona 6 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
3) dispone che la disciplina del diritto di visita sia rimessa al libero accordo della figlia Per_5 con il padre;
4) assegna la casa coniugale a CP 1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di Parte 1
l'assegno di Euro € 400,00, a titolo di assegno di mantenimento a favore delle CP 1
figlie Per 4 e Per 5 entro il 5 di ogni mese secondo modalità da concordare tra le parti;
tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di febbraio 2026;
6) pone le spese extra assegno, individuate come da protocollo allegato in calce e costituente parte integrante del presente provvedimento, per la metà a carico di ciascun genitore;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
10) Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.AN
D'OS, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di MI d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la AN D'OS responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient