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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa AU BO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/06/2025 , assunto in decisione in data 17.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Montello n. 1 Seregno;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Mara Pellegatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Volta n. 2 Meda;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
1.le parti si rimettono all'Autorità Giudiziaria in ordine alla miglior modalità di affidamento di , ER anche a fronte delle relazioni e richieste avanzate dalla Tutela minori, nel suo superiore esclusivo interesse, con previsione di collocamento prevalente presso la mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla figlia una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché rapporti significativi con i nonni di entrambi rami parentali;
FREQUENTAZIONI CON I GENITORI
3. I rapporti tra ed il padre saranno così disciplinati: ER
- la bambina trascorrerà con il padre, due pomeriggi a settimana con pernottamento da individuarsi dal martedì con prelievo dall'uscita da scuola ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) sino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) nella settimana in cui il week-end è di competenza della mamma;
- di un giorno infrasettimanale da individuarsi nel pomeriggio del martedì con prelievo dall'uscita da scuola
( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) con riaccompagnamento la mattina successiva a scuola ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) nella settimana in cui il week-end è di competenza del papà;
- fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20:30 (cena compresa) con riaccompagnamento presso la casa materna e/o presso la casa dei nonni materni in caso di turno lavorativo serale della madre;
- il tutto salvo diversi e migliori accordi presi direttamente tra i genitori preavvisando in ogni caso l'altro genitore almeno 24 ore prima;
in particolare le parti si danno atto che nei week -end di competenza della mamma qualora quest'ultima sia impegnata lavorativamente , salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé previo prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna. ER
4. periodi di vacanza:
a) vacanze natalizie: secondo il principio dell'alternanza trascorrerà il 24 dicembre con la mamma ER
e il 25 dicembre con il papà. Secondo il principio dell'alternanza trascorrerà dal 26/12 mattina al ER
31/12 mattina con un genitore e con l'altro genitore dal 31/12 mattina fino al 6/01 riportandola a scuola il giorno seguente e si riprenderà il calendario delle visite dal punto in cui fu interrotto in ragione della festività.
b) vacanze pasquali: le vacanze pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, saranno trascorse per metà periodo con ciascun genitore ad anni alterni, cioè dal Venerdì Santo alla domenica di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle attività scolastiche. I genitori potranno, tuttavia, concordare di alternare negli anni l'intero periodo di vacanze pasquali nell'ipotesi in cui uno di essi abbia pagina 2 di 10 programmato di trascorrere una vacanza con la figlia. Nel caso in cui uno dei due genitori abbia usufruito di tale opzione, all'altro spetterà di diritto l'intero periodo di vacanza pasquale dell'anno successivo. Le parti si danno atto che la Pasqua 2026 verrà trascorsa da con il padre. ER
c) ponti, festività di calendario e compleanno: in occasione dei ponti scolastici, festività di calendario e compleanno si osserverà il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con un mese di anticipo. In caso di disaccordo, si proseguirà con il calendario delle visite. Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di scuola e/o di sport e/o amici, questi si ER accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di spettanza;
d) eventi unici: trascorrerà gli eventi unici, quali ad esempio, Comunione e Cresima con entrambi ER
i genitori che collaboreranno nell'organizzazione della festa, salvo diverso accordo.
e) le vacanze estive: le vacanze estive coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche saranno trascorse per l'estate 2025 da con il padre così come con la madre per un periodo di tre ER settimane eventualmente anche non consecutive. A decorrere dall'estate 2026 le vacanze estive saranno trascorse da con il padre così come con la madre per due settimane anche consecutive. I genitori ER dovranno concordare il periodo delle ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno ( fatta eccezione per il corrente anno ove il padre comunicherà entro il 15/06/2025) salva la possibilità di ogni altro diverso accordo se preso in accordo fra i genitori. I genitori, prestano si da ora reciproco consenso ad iscrivere presso oratori/ centri estivi comunali il cui costo sarà diviso al 50% tra i genitori. ER
f) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con la bambina una volta al giorno dopo l'ora di cena indicativamente, salvo diverso accordo, tra le ore 20:30/21:00 quando questi si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia minore con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici;
i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat di gruppo della scuola ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive della figlia;
g) durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie e ponti di calendario l'ordinaria turnazione stabilita al precedente punto 4 rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza.
h) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista la bimba, indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza. La bambina potrà partecipare ad eventi di famiglia del padre e della madre indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza (a titolo esemplificativo: compleanno dei nonni, degli zii, cerimonie di famiglia), previo congruo avviso all'altro genitore, almeno di 5 giorni;
i)le parti si danno atto, sin da ora, che saranno i nonni materni ( nei giorni di spettanza della madre) e paterni ( nei giorni di spettanza del padre) – salvo miglior accordo preso fra le parti - a coadiuvarli nella pagina 3 di 10 gestione della figlia allorquando loro saranno impegnati per motivi di lavoro, il tutto salvo diversi e migliori accordi presi, sempre in ottica di preminente interesse della minore;
si danno sin d'ora atto di concedere la delega al ritiro a scuola della bimba sia ai nonni materni che paterni;
l)le parti si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia minore, salvo che i genitori possano prendere appuntamenti separati. In caso di mancata partecipazione di uno dei genitori per qualsiasi motivo, il genitore che parteciperà all'incontro, si impegnerà ad informare l'altro tempestivamente, anche tramite una telefonata;
m) nel caso in cui le parti dovranno apportare delle modifiche alla calendarizzazione di cui sopra dovranno necessariamente concordarlo con l'altro genitore con congruo anticipo, e comunque con un minimo di 24 ore, in ogni caso, senza preventivamente coinvolgere la minore, ma comunicando a lei l'eventuale variazione solo dopo effettivo accordo.
5. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ad alla cura di , comunicandosi reciprocamente eventuali ER problematiche che dovessero riscontrare nella figlia o che dovessero es- sere segnalate dagli organi scolastici, assicurandogli adeguati supporti e sostegni scolastici o di altra natura che dovessero eventualmente rendersi necessari. I genitori si impegnano altresì ad organizzare il tempo che trascorreranno con la figlia in relazione agli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e socializzanti della stessa ed a ritenere prevalente - in caso di mancato accordo - la frequenza e gli impegni scolastici alle attività extrascolastiche. I genitori nel loro periodo di spettanza si impegnano a verificare e ad occorrenza aiutare nei compiti ER scolastici.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE, SPESE EXTRA
ASSEGNO, ASSEGNO UNICO
6. Il padre si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore e sino all'autosufficienza economica della stessa, l'importo mensile di € 300,00 da ER corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese per dodici mensilità a mezzo ordine permanente RID o bonifico bancario, con previsione di rivalutazione annuale sec- ondo gli indici Istat.
7. Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento di , terrà a proprio carico il 50 % delle ER spese straordinarie (da concordarsi e documentarsi, anche ai fini del rimborso, secondo le modalità indicate nel protocollo del Tribunale di Monza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si riporta:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
pagina 4 di 10 a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia);
d. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione :
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i.Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI E! NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare :
Spese mediche :
a. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese :
e. gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento;
f. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
g. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
pagina 5 di 10 h. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
i.iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
l.viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
m. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo messaggio o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Prendere atto dell'accordo delle parti di suddividere le detrazioni fiscali per i figli a carico al 50% ciascuno.
9. L'assegno unico ed i bonus che verranno eventualmente erogati verranno percepiti nella misura del
100% dalla madre.
-IV ALTRI ACCORDI
10. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo del passaporto anche per la figlia.
11. Le parti sin da ora si danno atto di acconsentire ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità eventualmente anche privatamente qualora i tempi del Servizio Sociale dovessero essere troppo dilatati;
spese divise pro quota tra i genitori.
12. Il papà si obbliga ad eseguire quanto segue entro il mese di giugno 2025 e ciò a tutela della minore e, precisamente: posizionamento di una rete/recinto nell'area esterna alla casa per l'eventuale collocamento del cane quando è in giardino da sola;
vaccinazione del cane di proprietà, sistemare il piano di ER cristallo alla struttura portante del tavolo.
13. Le parti si danno atto che trascorrerà il periodo Pasquale ovvero 18 al 25/04/2025 unitamente ER alla madre in Igea Marina;
trascorrerà con il padre il periodo dal 26 al 27/04/2025 così come il ER periodo dal 1 al 3/05/2025. Le parti si danno atto che successivamente alle festività Paquali, il week- end 9-
11/05/2025 sarà di competenza della madre, il successivo del padre e poi a seguire in via alternata come al punto 3) del presente accordo;
Le parti si danno atto che la bambina trascorrerà per l'estate 2025 il periodo dal 26/07 al 15/08 unitamente alla madre, il padre comunicherà il suo piano ferie con entro il ER
15/06. pagina 6 di 10 13. gli accordi avranno valore dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti.
14. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
pagina 7 di 10 Motivi della decisione
Premesso che :
-Dalla relazione tra e è nata (26.2.20221); Parte_1 Parte_2 ER
-ai sensi dell'articolo 473bis.51 c.p.c., in ipotesi di ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti afferenti i minori, Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Atteso che:
-dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio in vista della udienza del 17.7.2025 emerge che nel 2024 gli operatori hanno effettuato indagine psicosociale su mandato del Tribunale per i NO di
Milano.
Nell'ambito di tale indagine è emerso che ha una storia familiare complessa: è figlia di ragazza CP_1 madre, la quale è stata allontanata per tale motivo dalla famiglia di origine;
il padre biologico è morto, e lei è stata cresciuta anche con l'aiuto dell'attuale compagno della di lei madre, dal quale la donna ha avuto altri due figli, cui si dichiara molto legata. CP_1
Ella parla della sua famiglia in termini molto positivi, è legata ai suoi membri e descrive tutti come persone dedite al lavoro.
Ella riferisce che ha valori molto diversi da quelli della sua famiglia di origine e non è persona dedita Pt_1 al lavoro ed al sacrificio;
espone che egli non ha saputo prendersi cura della figlia, che egli sarebbe dedito all'uso di alcool, e violento verbalmente;
che egli spesso lascerebbe la figlia dalla di lui madre, vedova da poco e non in grado di gestire la nipote;
afferma di aver sporto due denunce contro l'ex compagno.
A casa del padre sussisterebbe anche un cane di grossa taglia, non vaccinato, che secondo sarebbe CP_1 pericoloso per Le parti in ogni caso avrebbero anche ripreso la relazione, se pur per un breve ER tempo.
Gli insegnanti della minore descrivono come una bambina serena e ben accudita dalla madre. ER
Gli operatori concludono richiedendo l'affido della minore all'ente, anche per consentire di poter coadiuvare la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso i genitori e - stante l'ambiguità e la instabilità della relazione tra le parti – domandano che esse possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e l'effettuazione di ADM presso le abitazioni di entrambi i genitori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Seveso emerge che gli operatori condividono le preoccupazioni già esposte dai servizi sociali di;
ha riferito di aver Parte_3 Pt_1 vissuto una difficile situazione familiare a causa della patologia psichica che ha colpito il di lui padre;
che l'uomo aveva un'importante esposizione debitoria;
di aver lasciato gli studi iniziato a lavorare, prima come carpentiere e poi, a seguito di un infortunio, come agente immobiliare e elettricista;
di aver maturato a propria volta esposizione debitoria;
di aver avuto una relazione importante con tale , con Per_2 pagina 8 di 10 andamento altalenante;
egli descrive il rapporto con come ambivalente ed altalenante;
che la CP_1 suocera sarebbe stata in carcere per concorso in omicidio;
che la ex compagna avrebbe una scarsa tolleranza all'alcool e che le parti avrebbero concepito un altro figlio, con gravidanza poi interrotta volontariamente;
espone che la minore ha assistito a tutti i litigi tra i genitori ed alle concitate richieste da parte della madre al padre di allontanarsi di casa.
Gli operatori evidenziano che alla visita domiciliare la casa di è apparsa adeguata ad ospitare la Pt_1 minore;
concludono domandando l'affido all'ente territorialmente competente, la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori, il monitoraggio dei tempi di permanenza di presso gli stessi, ER anche tramite ADM.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
La quando vivevamo insieme lui era verbalmente violento e in una sola occasione mi ha percosso davanti alla Pt_2 bambina, e un'altra volta ha preso a pugni la macchina. La mamma di lui ha avuto un periodo post partum critico ed era in cura dagli psichiatri e dopo la morte del padre di lui, lui la trovava a casa poco presente e quindi io non ero tranquilla che fosse a casa da sola con la nonna. Mia mamma è stata in carcere per errore giudiziario, c'è stato un errore di persona, ER
è stata scarcerata con risarcimento del danno, il percorso di sostegno alla genitorialità andava fatto ieri, lui non accetta la fine della relazione, lui mi denigra, dice alla bambina che sono inadeguata, mi dice che se è in crisi è colpa mia perché io ER non lo voglio più, e poi mi chiede di tornare insieme. ha solo 4 anni e sente che lui mi dice che io non sono ER responsabile, che vado con tanti uomini. Io e lui non andiamo d'accordo, ma lui non può dirmi che devo stare con lui. Io attacco ancora al seno e per questo motivo non gliela davo a dormire. Non sono d'accordo quando lui tiene la minore e ER la lascia dalla nonna paterna perchè la nonna non le vuole bene, lei ha detto che il marito è morto di OV perché lo ha preso
e secondo me la nonna ha anche dato calmanti a ER ER
non sono una persona violenta, la relazione con lei è sempre stata difficile e con alti e bassi, la prima volta che ci siamo Pt_1 conosciuti lei la mattina al risveglio si è alzata nervosa e se ne è andata di casa, ha sempre avuto sbalzi umorali, la figlia
l'abbiamo cercata, ma gli alti e bassi umorali si sono moltiplicati, lei usciva di casa la sera, tornava dai suoi genitori, a volte non sapevo nemmeno dove andasse. A volte abbiamo avuto discussioni accese, ma non ho iniziato io, una volta ho preso uno schiaffo. Io ho sempre mantenuto la mia etica di famiglia, ma non è vero che sono morboso, prima dell'intervento degli assistenti sociali avevamo una relazione altalenante. Fino ad aprile vedevo tre volte la settimana, senza ER pernottamento, adesso da un paio di mesi la tengo a dormire dal venerdì alla domenica sera e il martedì o la settimana successiva dal martedì al giovedì mattina. Mia mamma è una pensiona normalissima, ha avuto problemi 30 anni fa, un percorso di sostegno psicologico perché era in una famiglia di 8 figli e si è sentita poco vista;
mia mamma è attaccatissima a mia figlia. non ha mai preso calmanti, mi spaventa che lei pensi che io do dei sonniferi a mia figlia. ER
*******
Ritenuto che:
pagina 9 di 10 -gli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria e del verbale dell'udienza del 17.7.2025 inducono a ritenere non conforme agli interessi della minore la regolamentazione consensuale proposta dalle parti: La e Pt_2 hanno un rapporto caratterizzato da ambiguità e alternanza tra riavvicinamenti e spiccata Pt_1 conflittualità, nell'ambito della quale si accusano reciprocamente (ed accusano la altrui famiglia di origine) di agiti molto gravi e – se veri – indubbiamente pregiudizievoli per la minore.
Anche alla udienza del 17.7.2025 è emersa tale conflittualità: La ha accusato di essere uno CP_1 Pt_1 stalker, con comportamenti violenti, e addirittura che la nonna paterna accuserebbe la nipote per la morte del marito e le somministrerebbe tranquillanti.
Ai servizi sociali, ha esposto che La RA non reggerebbe l'alcool, avrebbe ricorrenti sbalzi di Pt_1 umore e verrebbe da una famiglia con gravissimi precedenti penali (addirittura per omicidio).
È indubbio che abbia assistito a frequenti discussioni tra i genitori. ER
Gli operatori ritengono necessario l'affido all'Ente della minore, la regolamentazione da parte degli operatori stessi dei tempi di permanenza presso i genitori, e l'effettuazione di ADM e valutazioni psicodiagnostiche per le parti: trattasi all'evidenza di interventi molto più ampi di quelli prospettati dalle parti nelle loro conclusioni (esse hanno aderito all'ipotesi di percorsi di sostegno individuale ed alla genitorialità condivisa), che postulano un'istruttoria articolata, incompatibile con tempistiche e modalità proprie di un ricorso congiunto.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate non appaiono conformi all'interesse della minore;
il ricorso deve essere dunque rigettato e copia del presente provvedimento deve essere inviata ai servizi sociali competenti per territorio ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i NO al fine dell'esercizio delle rispettive competenze nel procedimento già prendente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 11/06/2025 , così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso;
2. Dispone che la presente sentenza sia inviata a cura del Cancelliere ai servizi sociali competenti per i territori di e Seveso ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Parte_3
NO (procedimento 4027/2023, c.a. dott.ssa Sabrina Di Taranto);
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente
AU AG
Il Giudice
AU BO pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa AU BO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/06/2025 , assunto in decisione in data 17.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AN LA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Montello n. 1 Seregno;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Mara Pellegatta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Volta n. 2 Meda;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
1.le parti si rimettono all'Autorità Giudiziaria in ordine alla miglior modalità di affidamento di , ER anche a fronte delle relazioni e richieste avanzate dalla Tutela minori, nel suo superiore esclusivo interesse, con previsione di collocamento prevalente presso la mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla figlia una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché rapporti significativi con i nonni di entrambi rami parentali;
FREQUENTAZIONI CON I GENITORI
3. I rapporti tra ed il padre saranno così disciplinati: ER
- la bambina trascorrerà con il padre, due pomeriggi a settimana con pernottamento da individuarsi dal martedì con prelievo dall'uscita da scuola ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) sino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) nella settimana in cui il week-end è di competenza della mamma;
- di un giorno infrasettimanale da individuarsi nel pomeriggio del martedì con prelievo dall'uscita da scuola
( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) con riaccompagnamento la mattina successiva a scuola ( o presso la casa materna in caso di non frequenza scolastica) nella settimana in cui il week-end è di competenza del papà;
- fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20:30 (cena compresa) con riaccompagnamento presso la casa materna e/o presso la casa dei nonni materni in caso di turno lavorativo serale della madre;
- il tutto salvo diversi e migliori accordi presi direttamente tra i genitori preavvisando in ogni caso l'altro genitore almeno 24 ore prima;
in particolare le parti si danno atto che nei week -end di competenza della mamma qualora quest'ultima sia impegnata lavorativamente , salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé previo prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna. ER
4. periodi di vacanza:
a) vacanze natalizie: secondo il principio dell'alternanza trascorrerà il 24 dicembre con la mamma ER
e il 25 dicembre con il papà. Secondo il principio dell'alternanza trascorrerà dal 26/12 mattina al ER
31/12 mattina con un genitore e con l'altro genitore dal 31/12 mattina fino al 6/01 riportandola a scuola il giorno seguente e si riprenderà il calendario delle visite dal punto in cui fu interrotto in ragione della festività.
b) vacanze pasquali: le vacanze pasquali, coincidenti con la sospensione delle attività scolastiche, saranno trascorse per metà periodo con ciascun genitore ad anni alterni, cioè dal Venerdì Santo alla domenica di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle attività scolastiche. I genitori potranno, tuttavia, concordare di alternare negli anni l'intero periodo di vacanze pasquali nell'ipotesi in cui uno di essi abbia pagina 2 di 10 programmato di trascorrere una vacanza con la figlia. Nel caso in cui uno dei due genitori abbia usufruito di tale opzione, all'altro spetterà di diritto l'intero periodo di vacanza pasquale dell'anno successivo. Le parti si danno atto che la Pasqua 2026 verrà trascorsa da con il padre. ER
c) ponti, festività di calendario e compleanno: in occasione dei ponti scolastici, festività di calendario e compleanno si osserverà il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con un mese di anticipo. In caso di disaccordo, si proseguirà con il calendario delle visite. Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di scuola e/o di sport e/o amici, questi si ER accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di spettanza;
d) eventi unici: trascorrerà gli eventi unici, quali ad esempio, Comunione e Cresima con entrambi ER
i genitori che collaboreranno nell'organizzazione della festa, salvo diverso accordo.
e) le vacanze estive: le vacanze estive coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche saranno trascorse per l'estate 2025 da con il padre così come con la madre per un periodo di tre ER settimane eventualmente anche non consecutive. A decorrere dall'estate 2026 le vacanze estive saranno trascorse da con il padre così come con la madre per due settimane anche consecutive. I genitori ER dovranno concordare il periodo delle ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno ( fatta eccezione per il corrente anno ove il padre comunicherà entro il 15/06/2025) salva la possibilità di ogni altro diverso accordo se preso in accordo fra i genitori. I genitori, prestano si da ora reciproco consenso ad iscrivere presso oratori/ centri estivi comunali il cui costo sarà diviso al 50% tra i genitori. ER
f) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con la bambina una volta al giorno dopo l'ora di cena indicativamente, salvo diverso accordo, tra le ore 20:30/21:00 quando questi si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia minore con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici;
i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat di gruppo della scuola ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive della figlia;
g) durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie e ponti di calendario l'ordinaria turnazione stabilita al precedente punto 4 rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza.
h) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista la bimba, indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza. La bambina potrà partecipare ad eventi di famiglia del padre e della madre indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza (a titolo esemplificativo: compleanno dei nonni, degli zii, cerimonie di famiglia), previo congruo avviso all'altro genitore, almeno di 5 giorni;
i)le parti si danno atto, sin da ora, che saranno i nonni materni ( nei giorni di spettanza della madre) e paterni ( nei giorni di spettanza del padre) – salvo miglior accordo preso fra le parti - a coadiuvarli nella pagina 3 di 10 gestione della figlia allorquando loro saranno impegnati per motivi di lavoro, il tutto salvo diversi e migliori accordi presi, sempre in ottica di preminente interesse della minore;
si danno sin d'ora atto di concedere la delega al ritiro a scuola della bimba sia ai nonni materni che paterni;
l)le parti si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia minore, salvo che i genitori possano prendere appuntamenti separati. In caso di mancata partecipazione di uno dei genitori per qualsiasi motivo, il genitore che parteciperà all'incontro, si impegnerà ad informare l'altro tempestivamente, anche tramite una telefonata;
m) nel caso in cui le parti dovranno apportare delle modifiche alla calendarizzazione di cui sopra dovranno necessariamente concordarlo con l'altro genitore con congruo anticipo, e comunque con un minimo di 24 ore, in ogni caso, senza preventivamente coinvolgere la minore, ma comunicando a lei l'eventuale variazione solo dopo effettivo accordo.
5. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione ad alla cura di , comunicandosi reciprocamente eventuali ER problematiche che dovessero riscontrare nella figlia o che dovessero es- sere segnalate dagli organi scolastici, assicurandogli adeguati supporti e sostegni scolastici o di altra natura che dovessero eventualmente rendersi necessari. I genitori si impegnano altresì ad organizzare il tempo che trascorreranno con la figlia in relazione agli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e socializzanti della stessa ed a ritenere prevalente - in caso di mancato accordo - la frequenza e gli impegni scolastici alle attività extrascolastiche. I genitori nel loro periodo di spettanza si impegnano a verificare e ad occorrenza aiutare nei compiti ER scolastici.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE, SPESE EXTRA
ASSEGNO, ASSEGNO UNICO
6. Il padre si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore e sino all'autosufficienza economica della stessa, l'importo mensile di € 300,00 da ER corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese per dodici mensilità a mezzo ordine permanente RID o bonifico bancario, con previsione di rivalutazione annuale sec- ondo gli indici Istat.
7. Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento di , terrà a proprio carico il 50 % delle ER spese straordinarie (da concordarsi e documentarsi, anche ai fini del rimborso, secondo le modalità indicate nel protocollo del Tribunale di Monza che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui si riporta:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
pagina 4 di 10 a. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia);
d. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione :
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i.Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI E! NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare :
Spese mediche :
a. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese :
e. gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento;
f. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
g. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
pagina 5 di 10 h. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
i.iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
l.viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
m. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo messaggio o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Prendere atto dell'accordo delle parti di suddividere le detrazioni fiscali per i figli a carico al 50% ciascuno.
9. L'assegno unico ed i bonus che verranno eventualmente erogati verranno percepiti nella misura del
100% dalla madre.
-IV ALTRI ACCORDI
10. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio o rinnovo del passaporto anche per la figlia.
11. Le parti sin da ora si danno atto di acconsentire ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità eventualmente anche privatamente qualora i tempi del Servizio Sociale dovessero essere troppo dilatati;
spese divise pro quota tra i genitori.
12. Il papà si obbliga ad eseguire quanto segue entro il mese di giugno 2025 e ciò a tutela della minore e, precisamente: posizionamento di una rete/recinto nell'area esterna alla casa per l'eventuale collocamento del cane quando è in giardino da sola;
vaccinazione del cane di proprietà, sistemare il piano di ER cristallo alla struttura portante del tavolo.
13. Le parti si danno atto che trascorrerà il periodo Pasquale ovvero 18 al 25/04/2025 unitamente ER alla madre in Igea Marina;
trascorrerà con il padre il periodo dal 26 al 27/04/2025 così come il ER periodo dal 1 al 3/05/2025. Le parti si danno atto che successivamente alle festività Paquali, il week- end 9-
11/05/2025 sarà di competenza della madre, il successivo del padre e poi a seguire in via alternata come al punto 3) del presente accordo;
Le parti si danno atto che la bambina trascorrerà per l'estate 2025 il periodo dal 26/07 al 15/08 unitamente alla madre, il padre comunicherà il suo piano ferie con entro il ER
15/06. pagina 6 di 10 13. gli accordi avranno valore dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti.
14. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
pagina 7 di 10 Motivi della decisione
Premesso che :
-Dalla relazione tra e è nata (26.2.20221); Parte_1 Parte_2 ER
-ai sensi dell'articolo 473bis.51 c.p.c., in ipotesi di ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti afferenti i minori, Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Atteso che:
-dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio in vista della udienza del 17.7.2025 emerge che nel 2024 gli operatori hanno effettuato indagine psicosociale su mandato del Tribunale per i NO di
Milano.
Nell'ambito di tale indagine è emerso che ha una storia familiare complessa: è figlia di ragazza CP_1 madre, la quale è stata allontanata per tale motivo dalla famiglia di origine;
il padre biologico è morto, e lei è stata cresciuta anche con l'aiuto dell'attuale compagno della di lei madre, dal quale la donna ha avuto altri due figli, cui si dichiara molto legata. CP_1
Ella parla della sua famiglia in termini molto positivi, è legata ai suoi membri e descrive tutti come persone dedite al lavoro.
Ella riferisce che ha valori molto diversi da quelli della sua famiglia di origine e non è persona dedita Pt_1 al lavoro ed al sacrificio;
espone che egli non ha saputo prendersi cura della figlia, che egli sarebbe dedito all'uso di alcool, e violento verbalmente;
che egli spesso lascerebbe la figlia dalla di lui madre, vedova da poco e non in grado di gestire la nipote;
afferma di aver sporto due denunce contro l'ex compagno.
A casa del padre sussisterebbe anche un cane di grossa taglia, non vaccinato, che secondo sarebbe CP_1 pericoloso per Le parti in ogni caso avrebbero anche ripreso la relazione, se pur per un breve ER tempo.
Gli insegnanti della minore descrivono come una bambina serena e ben accudita dalla madre. ER
Gli operatori concludono richiedendo l'affido della minore all'ente, anche per consentire di poter coadiuvare la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso i genitori e - stante l'ambiguità e la instabilità della relazione tra le parti – domandano che esse possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e l'effettuazione di ADM presso le abitazioni di entrambi i genitori.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Seveso emerge che gli operatori condividono le preoccupazioni già esposte dai servizi sociali di;
ha riferito di aver Parte_3 Pt_1 vissuto una difficile situazione familiare a causa della patologia psichica che ha colpito il di lui padre;
che l'uomo aveva un'importante esposizione debitoria;
di aver lasciato gli studi iniziato a lavorare, prima come carpentiere e poi, a seguito di un infortunio, come agente immobiliare e elettricista;
di aver maturato a propria volta esposizione debitoria;
di aver avuto una relazione importante con tale , con Per_2 pagina 8 di 10 andamento altalenante;
egli descrive il rapporto con come ambivalente ed altalenante;
che la CP_1 suocera sarebbe stata in carcere per concorso in omicidio;
che la ex compagna avrebbe una scarsa tolleranza all'alcool e che le parti avrebbero concepito un altro figlio, con gravidanza poi interrotta volontariamente;
espone che la minore ha assistito a tutti i litigi tra i genitori ed alle concitate richieste da parte della madre al padre di allontanarsi di casa.
Gli operatori evidenziano che alla visita domiciliare la casa di è apparsa adeguata ad ospitare la Pt_1 minore;
concludono domandando l'affido all'ente territorialmente competente, la valutazione psicodiagnostica di entrambi i genitori, il monitoraggio dei tempi di permanenza di presso gli stessi, ER anche tramite ADM.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
La quando vivevamo insieme lui era verbalmente violento e in una sola occasione mi ha percosso davanti alla Pt_2 bambina, e un'altra volta ha preso a pugni la macchina. La mamma di lui ha avuto un periodo post partum critico ed era in cura dagli psichiatri e dopo la morte del padre di lui, lui la trovava a casa poco presente e quindi io non ero tranquilla che fosse a casa da sola con la nonna. Mia mamma è stata in carcere per errore giudiziario, c'è stato un errore di persona, ER
è stata scarcerata con risarcimento del danno, il percorso di sostegno alla genitorialità andava fatto ieri, lui non accetta la fine della relazione, lui mi denigra, dice alla bambina che sono inadeguata, mi dice che se è in crisi è colpa mia perché io ER non lo voglio più, e poi mi chiede di tornare insieme. ha solo 4 anni e sente che lui mi dice che io non sono ER responsabile, che vado con tanti uomini. Io e lui non andiamo d'accordo, ma lui non può dirmi che devo stare con lui. Io attacco ancora al seno e per questo motivo non gliela davo a dormire. Non sono d'accordo quando lui tiene la minore e ER la lascia dalla nonna paterna perchè la nonna non le vuole bene, lei ha detto che il marito è morto di OV perché lo ha preso
e secondo me la nonna ha anche dato calmanti a ER ER
non sono una persona violenta, la relazione con lei è sempre stata difficile e con alti e bassi, la prima volta che ci siamo Pt_1 conosciuti lei la mattina al risveglio si è alzata nervosa e se ne è andata di casa, ha sempre avuto sbalzi umorali, la figlia
l'abbiamo cercata, ma gli alti e bassi umorali si sono moltiplicati, lei usciva di casa la sera, tornava dai suoi genitori, a volte non sapevo nemmeno dove andasse. A volte abbiamo avuto discussioni accese, ma non ho iniziato io, una volta ho preso uno schiaffo. Io ho sempre mantenuto la mia etica di famiglia, ma non è vero che sono morboso, prima dell'intervento degli assistenti sociali avevamo una relazione altalenante. Fino ad aprile vedevo tre volte la settimana, senza ER pernottamento, adesso da un paio di mesi la tengo a dormire dal venerdì alla domenica sera e il martedì o la settimana successiva dal martedì al giovedì mattina. Mia mamma è una pensiona normalissima, ha avuto problemi 30 anni fa, un percorso di sostegno psicologico perché era in una famiglia di 8 figli e si è sentita poco vista;
mia mamma è attaccatissima a mia figlia. non ha mai preso calmanti, mi spaventa che lei pensi che io do dei sonniferi a mia figlia. ER
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Ritenuto che:
pagina 9 di 10 -gli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria e del verbale dell'udienza del 17.7.2025 inducono a ritenere non conforme agli interessi della minore la regolamentazione consensuale proposta dalle parti: La e Pt_2 hanno un rapporto caratterizzato da ambiguità e alternanza tra riavvicinamenti e spiccata Pt_1 conflittualità, nell'ambito della quale si accusano reciprocamente (ed accusano la altrui famiglia di origine) di agiti molto gravi e – se veri – indubbiamente pregiudizievoli per la minore.
Anche alla udienza del 17.7.2025 è emersa tale conflittualità: La ha accusato di essere uno CP_1 Pt_1 stalker, con comportamenti violenti, e addirittura che la nonna paterna accuserebbe la nipote per la morte del marito e le somministrerebbe tranquillanti.
Ai servizi sociali, ha esposto che La RA non reggerebbe l'alcool, avrebbe ricorrenti sbalzi di Pt_1 umore e verrebbe da una famiglia con gravissimi precedenti penali (addirittura per omicidio).
È indubbio che abbia assistito a frequenti discussioni tra i genitori. ER
Gli operatori ritengono necessario l'affido all'Ente della minore, la regolamentazione da parte degli operatori stessi dei tempi di permanenza presso i genitori, e l'effettuazione di ADM e valutazioni psicodiagnostiche per le parti: trattasi all'evidenza di interventi molto più ampi di quelli prospettati dalle parti nelle loro conclusioni (esse hanno aderito all'ipotesi di percorsi di sostegno individuale ed alla genitorialità condivisa), che postulano un'istruttoria articolata, incompatibile con tempistiche e modalità proprie di un ricorso congiunto.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate non appaiono conformi all'interesse della minore;
il ricorso deve essere dunque rigettato e copia del presente provvedimento deve essere inviata ai servizi sociali competenti per territorio ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i NO al fine dell'esercizio delle rispettive competenze nel procedimento già prendente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 11/06/2025 , così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso;
2. Dispone che la presente sentenza sia inviata a cura del Cancelliere ai servizi sociali competenti per i territori di e Seveso ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Parte_3
NO (procedimento 4027/2023, c.a. dott.ssa Sabrina Di Taranto);
3. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente
AU AG
Il Giudice
AU BO pagina 10 di 10