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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Vincenza Bennici Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
Decreto nella causa civile iscritta al n. 2691 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promossa da
Codice Fiscale - Partita Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. (Avv. Davide Beatrice)
OPPONENTE contro in persona del Controparte_1
Curatore, Dott. Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione allo stato passivo.
*****
Letti gli atti;
rilevato che la Curatela, sebbene la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita nel presente procedimento, e che deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia;
rilevato che l'opponente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento n. 2/2019;
ritenuto che
l'opposizione è fondata e deve essere accolta in quanto l'opponente ha, in questa sede, provato il credito di euro 36.600,00, portato dalla fattura n. 12 del 30.04.2018 (relativo al rifacimento di un piazzale) non riconosciuto in sede di formazione dello stato passivo;
che infatti, il teste ha dichiarato che, all'epoca in cui vennero realizzati i lavori di Testimone_1 rifacimento del piazzale era dipendente di e di essere stato lui ad avere avuto un primo Parte_1 contatto con (titolare della società fallita), di avere assistito alla conclusione del contratto e Parte_2 di avere eseguito il lavoro (“a quei tempi noi stavamo lavorando sulla strada statale a Polizzi Generosa;
in quella 1 occasione mi disse che aveva la necessità di asfaltare il piazzale antistante il suo deposito di carburante;
io Parte_2 chiamai il Geom. che è il legale rappresentante di e questo, giunto sui luoghi, concordò con CP_3 CP_4
l'esecuzione dei lavori e il corrispettivo;
io ho assistito all'incontro; non ricordo quale prezzo è stato concordato e Parte_2 ne sto avendo contezza solo ora che mi è stata mostrata la fattura;
i lavori sono stati iniziati e ultimati il giorno stesso e sono stato io a seguirli); ritenuto che, da tale deposizione, emerge chiaramente la prova che il contratto di appalto è stato stipulato verbalmente dalla fallita e da e che lo stesso è stato eseguito;
Parte_1 che, quanto all'entità del corrispettivo, non essendo tale elemento emerso dalla deposizione, può farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, secondo quanto prescritto dall'art 1657 c.c.; che, in applicazione di detto criterio, il ctu nominato, IN. , ha accertato, applicando il Persona_1 prezzario regionale vigente al momento dei lavori, che gli stessi ammontano ad euro 30.000,00 oltre iva, dunque complessivamente ad euro 36.600,00; che quindi, deve essere riconosciuto a parte opponente il credito nella misura richiesta, pari a euro
36.600; che, quanto agli interessi, va ricordato che questi (che, ai sensi del comma 4 del citato decreto legislativo decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento) secondo i più recenti arresti anche della giurisprudenza di legit- timità (Cass. civ. Sez VI, ordinanza 5.5.2016 n. 8979) vanno riconosciuti anche per l'ipotesi di procedura fallimentare se maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore mentre “…il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato… de-corre dal momento della dichiarazione di fallimento”; che, infine, le spese di lite sostenute da parte opponente devono essere dichiarate irripetibili tenuto conto che la prova del credito è mersa in questa fase;
infatti, secondo il giudice di legittimità, quando l'opponente è ammesso al passivo sulla base della documentazione prodotta solo in sede di opposizione le spese di lite non possono gravare sulla Curatela ma devono quantomeno essere compensate, dovendo essere valutata anche la condotta dell'opponente e la sua eventuale responsabilità nell'avere dato causa al giudizio in questione (Cassazione civile, sez. I, 10/07/2003, n. 10854).
P.Q.M.
visto l'art. 99 L.F., dichiara la contumacia della;
Controparte_1
accoglie l'opposizione avverso lo stato passivo del predetto fallimento, ammettendo l'opponente al passivo per il credito di € 36.600,00 in chirografo , oltre interessi moratori ex art 4 d. lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale dalla scadenza dei termini di pagamento delle singole fatture fino alla dichiarazione di fallimento, mandando al Curatore di provvedere alla variazione dello stato passivo;
dichiara irripetibili le spese di lite;
2 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 99 ultimo comma L.F.
Così deciso nella camera di consiglio il giorno 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Vincenza Bennici Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
Decreto nella causa civile iscritta al n. 2691 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promossa da
Codice Fiscale - Partita Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. (Avv. Davide Beatrice)
OPPONENTE contro in persona del Controparte_1
Curatore, Dott. Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione allo stato passivo.
*****
Letti gli atti;
rilevato che la Curatela, sebbene la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita nel presente procedimento, e che deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia;
rilevato che l'opponente ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento n. 2/2019;
ritenuto che
l'opposizione è fondata e deve essere accolta in quanto l'opponente ha, in questa sede, provato il credito di euro 36.600,00, portato dalla fattura n. 12 del 30.04.2018 (relativo al rifacimento di un piazzale) non riconosciuto in sede di formazione dello stato passivo;
che infatti, il teste ha dichiarato che, all'epoca in cui vennero realizzati i lavori di Testimone_1 rifacimento del piazzale era dipendente di e di essere stato lui ad avere avuto un primo Parte_1 contatto con (titolare della società fallita), di avere assistito alla conclusione del contratto e Parte_2 di avere eseguito il lavoro (“a quei tempi noi stavamo lavorando sulla strada statale a Polizzi Generosa;
in quella 1 occasione mi disse che aveva la necessità di asfaltare il piazzale antistante il suo deposito di carburante;
io Parte_2 chiamai il Geom. che è il legale rappresentante di e questo, giunto sui luoghi, concordò con CP_3 CP_4
l'esecuzione dei lavori e il corrispettivo;
io ho assistito all'incontro; non ricordo quale prezzo è stato concordato e Parte_2 ne sto avendo contezza solo ora che mi è stata mostrata la fattura;
i lavori sono stati iniziati e ultimati il giorno stesso e sono stato io a seguirli); ritenuto che, da tale deposizione, emerge chiaramente la prova che il contratto di appalto è stato stipulato verbalmente dalla fallita e da e che lo stesso è stato eseguito;
Parte_1 che, quanto all'entità del corrispettivo, non essendo tale elemento emerso dalla deposizione, può farsi riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, secondo quanto prescritto dall'art 1657 c.c.; che, in applicazione di detto criterio, il ctu nominato, IN. , ha accertato, applicando il Persona_1 prezzario regionale vigente al momento dei lavori, che gli stessi ammontano ad euro 30.000,00 oltre iva, dunque complessivamente ad euro 36.600,00; che quindi, deve essere riconosciuto a parte opponente il credito nella misura richiesta, pari a euro
36.600; che, quanto agli interessi, va ricordato che questi (che, ai sensi del comma 4 del citato decreto legislativo decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento) secondo i più recenti arresti anche della giurisprudenza di legit- timità (Cass. civ. Sez VI, ordinanza 5.5.2016 n. 8979) vanno riconosciuti anche per l'ipotesi di procedura fallimentare se maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore mentre “…il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato… de-corre dal momento della dichiarazione di fallimento”; che, infine, le spese di lite sostenute da parte opponente devono essere dichiarate irripetibili tenuto conto che la prova del credito è mersa in questa fase;
infatti, secondo il giudice di legittimità, quando l'opponente è ammesso al passivo sulla base della documentazione prodotta solo in sede di opposizione le spese di lite non possono gravare sulla Curatela ma devono quantomeno essere compensate, dovendo essere valutata anche la condotta dell'opponente e la sua eventuale responsabilità nell'avere dato causa al giudizio in questione (Cassazione civile, sez. I, 10/07/2003, n. 10854).
P.Q.M.
visto l'art. 99 L.F., dichiara la contumacia della;
Controparte_1
accoglie l'opposizione avverso lo stato passivo del predetto fallimento, ammettendo l'opponente al passivo per il credito di € 36.600,00 in chirografo , oltre interessi moratori ex art 4 d. lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale dalla scadenza dei termini di pagamento delle singole fatture fino alla dichiarazione di fallimento, mandando al Curatore di provvedere alla variazione dello stato passivo;
dichiara irripetibili le spese di lite;
2 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 99 ultimo comma L.F.
Così deciso nella camera di consiglio il giorno 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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