Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2025, proposto da
IO US OS, AN NA, LO CO AS e AN SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ove occorra, dei rispettivi prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l’accertamento
del loro diritto al ricalcolo del suddetto Trattamento di Fine Servizio, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, con rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. I sig.ri IO US OS, AN NA, LO CO AS e AN SC, odierni ricorrenti, sono ex appartenenti della Polizia di Stato, collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Lamentando che in sede di determina del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) abbia operato un calcolo che non ha tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, i ricorrenti hanno richiesto singolarmente al predetto Istituto, ciascuno mediante separata istanza, di procedere alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di T.F.S.
Le suddette istanze non sono state riscontrate dall’Istituto previdenziale.
2. Con ricorso notificato in data 11.04.2025 e in pari data depositato i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, ove occorra, di annullare i rispettivi prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, e di accertare il loro diritto al ricalcolo del suddetto T.F.S., mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione, con rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal momento della maturazione del diritti fino all’effettivo soddisfo.
I ricorrenti hanno agito per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti; violazione dell'art. 36 della Costituzione.
2.1. Chi ricorre in giudizio rileva, nello specifico, di aver diritto alla rideterminazione del proprio T.F.S. secondo quanto previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387/1987, in quanto il relativo collocamento a riposo a domanda è avvenuto dopo il conseguimento del cinquantacinquesimo anno di età nonché dopo oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
2.2. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, in via istruttoria, ove ritenuto utile, di disporre una consulenza tecnica o una verificazione giudiziale ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per stabilire la quantificazione della somma dovuta.
3. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 5.05.2025 e, con successiva memoria del 16.03.2026 ha rilevato che:
- Il T.F.S. del ricorrente AS è stato riliquidato con applicazione degli scatti stipendiali richiesti in data 4.08.2025 per un importo pari a € 8.984,19, con data di decorrenza del pagamento dell’1.07.2025, come da documentazione versata in atti;
- il T.F.S. del ricorrente OS è stato riliquidato con applicazione dei predetti scatti in data 27.01.2026 per un importo pari a € 11.176,21, il cui relativo pagamento avverrà in due rate (la prima non appena verrà validato il mandato centrale e la seconda entro trenta giorni dal 30.09.2026), come da documentazione versata in atti;
- Il T.F.S. del ricorrente NA, con l’applicazione dei sei scatti stipendiali, è liquidabile dall’1.02.2026 e sarà pagato entro i successivi novanta giorni;
- il T.F.S. del ricorrente SC è in fase di riliquidazione da parte della competente sede di Siracusa.
4. All’udienza pubblica del 21.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente nulla ha osservato in ordine a quanto riportato dall’I.N.P.S. nella propria memoria del 16.03.2026 e nella correlata documentazione versata in atti in pari data; la causa è stata posta in decisione.
5. Quanto alla domanda processuale proposta dai ricorrenti AS e OS, si osserva quanto segue.
5.1. Il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 16.03.2026 – tenuto altresì conto che il ricorrente non ha contestato i calcoli eseguiti dall’I.N.P.S. mediante i prospetti di riliquidazione dei due ex dipendenti – debba evincersi che l’Ente abbia accolto la pretesa dei due ricorrenti, volta ad ottenere, in particolare, l’accertamento del loro diritto “ ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo ”.
In assenza di una specifica contestazione in ordine agli importi riportati nei due prospetti di riliquidazione del 4.08.2025 e del 27.01.2026, comprensivi dei sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987, depositati dall’Istituto previdenziale, invero, deve ritenersi che i due ricorrenti abbiano conseguito il bene della vita aspirato – ossia l’accertamento del proprio diritto – a nulla rilevando che le somme dovute dall’Ente non risultino ancora corrisposte (eventualmente anche parzialmente) ai due ex dipendenti.
Il presente giudizio, infatti, costituisce un giudizio di “accertamento” e l’I.N.P.S., provvedendo al ricalcolo dei relativi importi del T.F.S. dei due ricorrenti (non contestato da quest’ultimi), ha assunto una condotta amministrativa che assicura la piena soddisfazione della pretesa fatta valere in questa sede dai sig.ri AS e OS.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”).
Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’accoglimento spontaneo delle loro istanze di riliquidazione debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa processuale. L’accoglimento delle istanze, avvenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso di cui in epigrafe, e, quindi, in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
6. Quanto, invece, alla posizione dei ricorrenti NA e SC, il ricorso è da ritenersi fondato.
6.1. Deve preliminarmente osservarsi che dalla documentazione versata in atti dall’I.N.P.S. non si evince che l’Ente abbia soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio dai due ricorrenti.
L’Amministrazione, invero, osserva che il T.F.S. del ricorrente NA, con l’applicazione dei sei scatti stipendiali, risulti liquidabile dall’1.02.2026 ma non fornisce alcun riscontro documentale dal quale possa evincersi l’avvenuta riliquidazione.
In merito al T.F.S. del ricorrente SC, invece, viene rilevato che lo stesso risulti in fase di riliquidazione da parte della competente sede di Siracusa, paventandosi la presenza di un procedimento amministrativo in corso che non consente di ritenere soddisfatta la pretesa del ricorrente.
6.2. Ciò posto, il ricorso, da scrutinarsi nel merito, va accolto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ( ex plurimis Consiglio di Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10523; 23 marzo 2023, n. 2982; 20 marzo 2023, n. 2826; CGA, sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; 29 dicembre 2022, n. 1328 e n. 1330; 27 luglio 2022, n. 864; 29 giugno 2022, n. 776).
Invero, con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia ”.
Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9- bis , della l. n. 224 del 19 maggio 1986 (legge abrogata dall'art. 2268, comma 1, numero 831, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione n. 468 del 14 novembre 1987, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della l. n. 231 dell’8 agosto 1990, l’attribuzione di sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso.
Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
L’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore, perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare); tuttavia, il C.O.M. ha espressamente abrogato l’art. 11 della l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987.
Si deve, però, escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria e, per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
Piuttosto, si deve ritenere che il C.O.M., nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda; tale norma non è, pertanto, più in vigore.
Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è, infatti, fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica (in tal senso Corte di cassazione, 11 aprile 1951 n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, CGARS 16 ottobre 2012, n. 937, Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899).
Nel caso di specie non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione; l’art. 11 della legge n. 231/1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del C.O.M.
Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, C.O.M. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis d.l. n. 387/1987 che, come modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, ha esteso l’istituto dell’attribuzione di sei scatti, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’“ indennità di buonuscita ” al personale delle forze di polizia.
L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna, infatti, all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto.
Invero, l’art. 13 della legge n. 804 del 1973, l’art. 32 comma 9- bis della legge n. 224/1986 e l’art. 1 comma 15- bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.
Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis .
Del resto il D.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987) si applica “ al personale dei ruoli della Polizia di Stato ” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“ del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto ”) al personale che “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del C.O.M.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “ continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 C.O.M. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Va, infine, aggiunto che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6- bis , comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale in considerazione della mancata previsione espressa del termine del 30 giugno in tal senso e della lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987.
Con esso si dispone che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (...) ”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette).
Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
7. Si ritiene, in ultimo, di non dover dar seguito alla richiesta istruttoria presentata dai ricorrenti, in quanto non utile ai fini del decidere.
8. Concludendo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. quanto alla domanda processuale dei ricorrenti OS e AS, per le ragioni sopra esposte.
Il ricorso deve invece essere accolto quanto ai ricorrenti NA e SC e, per l’effetto, deve disporsi che l’I.N.P.S. corrisponda ai ricorrenti quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6- bis , oltre accessori, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (virtuale riguardo alla domanda dei ricorrenti OS e AS), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. quanto alla domanda dei ricorrenti OS e AS, come da motivazione;
- lo accoglie come da motivazione quanto alla domanda dei ricorrenti NA e SC;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese nei confronti dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori così come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | RA TO |
IL SEGRETARIO