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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con l'Avv. LANFRANCHI GRAZIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Voghera (PV) Via De Pretis 37; nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. MALQUORI MICHELE e con domicilio eletto Controparte_1 C.F._2
presso il suo studio in Empoli via Verdi 62;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cura Carpignano, in data 14/02/2015, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
conclusioni sulla richiesta sentenza di separazione:
“Confermata la statuizione sulla separazione personale già assunta , disporre
1) Non luogo a provvedere in merito alle domande a carattere economico
avanzate in sede di separazione personale dalla sig.ra d alla Pt_1
domanda di addebito di colpa avanzata dal per essere CP_1
state le stesse abbandonate e rinunciate dalle parti
2) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto il
14.02.2015 in Comune di Cura Carpignano (Pv), ( atto n. 1 parte I anno 2015 ) tra il Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F.: ) e la Sig.ra nata a [...]F._2 Parte_1
Pavia il 06.11.1978, ( C.F.: ) - ordinando C.F._1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla
annotazione della emananda sentenza – .
3) Rigettare ogni ulteriore domanda delle parti per difetto dei requisiti
4) Spese legali dei giudizi riuniti integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 03/01/2024, ha chiesto di ottenere Parte_1
la pronuncia di separazione dal marito . Controparte_1
Preliminarmente si da atto che in data 30/01/24 veniva iscritto tra le medesime parti procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale e contestuale pronuncia di divorzio, che veniva pertanto riunito al procedimento in oggetto.
In via ancora preliminare si da atto che in data 12/06/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale n.
1069/24 in punto status e che pertanto nulla deve essere disposto a riguardo.
Il Collegio da atto che le parti, con note scritte dell'08/05/2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di confermare le statuizioni di separazione già assunte, rinunciando alle ulteriori domande.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Giacché, vista la riunione con il procedimento iscritto al n r.g. 376/24 avente ad oggetto separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1069/24 di separazione dei coniugi, così dispone:
1) prende atto della rinuncia delle parti ad ogni ulteriore domanda avanzata in sede di separazione personale;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 27/08/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con l'Avv. LANFRANCHI GRAZIA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Voghera (PV) Via De Pretis 37; nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. MALQUORI MICHELE e con domicilio eletto Controparte_1 C.F._2
presso il suo studio in Empoli via Verdi 62;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cura Carpignano, in data 14/02/2015, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
conclusioni sulla richiesta sentenza di separazione:
“Confermata la statuizione sulla separazione personale già assunta , disporre
1) Non luogo a provvedere in merito alle domande a carattere economico
avanzate in sede di separazione personale dalla sig.ra d alla Pt_1
domanda di addebito di colpa avanzata dal per essere CP_1
state le stesse abbandonate e rinunciate dalle parti
2) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto il
14.02.2015 in Comune di Cura Carpignano (Pv), ( atto n. 1 parte I anno 2015 ) tra il Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
( C.F.: ) e la Sig.ra nata a [...]F._2 Parte_1
Pavia il 06.11.1978, ( C.F.: ) - ordinando C.F._1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla
annotazione della emananda sentenza – .
3) Rigettare ogni ulteriore domanda delle parti per difetto dei requisiti
4) Spese legali dei giudizi riuniti integralmente compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra , con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 03/01/2024, ha chiesto di ottenere Parte_1
la pronuncia di separazione dal marito . Controparte_1
Preliminarmente si da atto che in data 30/01/24 veniva iscritto tra le medesime parti procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale e contestuale pronuncia di divorzio, che veniva pertanto riunito al procedimento in oggetto.
In via ancora preliminare si da atto che in data 12/06/2024 è già stata pronunciata sentenza parziale n.
1069/24 in punto status e che pertanto nulla deve essere disposto a riguardo.
Il Collegio da atto che le parti, con note scritte dell'08/05/2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di confermare le statuizioni di separazione già assunte, rinunciando alle ulteriori domande.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Giacché, vista la riunione con il procedimento iscritto al n r.g. 376/24 avente ad oggetto separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1069/24 di separazione dei coniugi, così dispone:
1) prende atto della rinuncia delle parti ad ogni ulteriore domanda avanzata in sede di separazione personale;
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 27/08/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi