Accoglimento
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05557/2025REG.PROV.COLL.
N. 02203/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2022, proposto da
PA UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo De Cataldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito, in collegamento da remoto, per le parti, l’avvocato De Cataldo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. PA UC proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, riferendo di aver ottenuto dal Comune di Lizzano il permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010, per la realizzazione di un immobile da adibire a studio professionale, nonché di avere effettuato, in data 14 gennaio 2010, il versamento di euro 1.993,52 per oneri di urbanizzazione e di euro 2.677,47 per costo di costruzione, così come determinato dalla stessa Amministrazione al momento del rilascio del titolo edilizio.
In data 23 aprile 2020, con il provvedimento prot. n. 5151, avente ad oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 3 del 05.02.2010 - P.E. 3802/2009 ”, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano chiedeva alla ricorrente il versamento dell’ulteriore importo di euro 10.723,00, a titolo di rettifica del costo di costruzione per il rilascio del suddetto permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010, ai sensi della L.R. n. 1/2007 e delle pertinenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 449/2006 e n. 2268/2008.
PA UC impugnava i suddetti atti, assumendo l’infondatezza della pretesa dell’Amministrazione per intervenuta prescrizione, la violazione dell’art. 16 del T.U.E., difetto di motivazione e eccesso di potere.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 1 del 2022, respingeva il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente. Ciò in quanto il Comune di Lizzano aveva depositato in giudizio la precedente nota comunale prot. n. 453 del 10 gennaio 2020, recante la costituzione in mora dell’interessata, contenente l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione/richiesta di adempimento, avente parimenti a oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 3 del 5.2.2010 - P.E. 3802/2009 ”, per lo stesso importo di euro 10.723,00, che risultava inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata in data 21 gennaio 2020.
Secondo il giudicante, tale nota era idonea a determinare l’interruzione del termine di prescrizione (ordinaria) per la riscossione dell’ulteriore importo del costo di costruzione, relativo al rilascio del permesso di costruire del 5 febbraio 2010, ex art. 2943, comma 3, c.c.
Il Giudice di prime cure riteneva, altresì, il ricorso infondato nel merito, non ravvisando la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, e assumendo come la determinazione del costo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire dovesse avvenire sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, senza possibilità di applicazione postuma di nuove tariffe e modalità di calcolo sopravvenute.
Il Collegio evidenziava come la “rideterminazione” del costo di costruzione, con applicazione diretta e automatica del costo-base determinato dalla Regione Puglia, immediatamente vigente e operativo, fosse assimilabile alla correzione dell’errore di calcolo, pertanto non vi era alcuna attività di adeguamento/integrazione (nell’esercizio della “facoltà” di cui all’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 1/2007) del costo di costruzione ma solo una rettifica della misura di tale costo, secondo quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, PA UC ha impugnato la suddetta pronuncia chiedendone la riforma sulla base del seguente motivo: “ Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 2935 c.c. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà in relazione all’applicazione dell’art. 27 delle Condizioni generali di espletamento del servizio postale universale – Allegato A alla delibera n. 385/13/Cons.”.
4. Il Comune di Lizzano si è costituito resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. All’udienza straordinaria del 2 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con l’unico mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha sostenuto che la nota comunale prot. n. 453 del 10 gennaio 2020 è idonea a determinare l’interruzione del termine di prescrizione ordinaria per la riscossione dell’ulteriore importo del costo di costruzione, relativo al rilascio del permesso di costruire del 5 febbraio 2010, ex art. 2943, comma 3, del codice civile.
Secondo la ricorrente, sarebbe errata anche la statuizione secondo cui ‘ la nota del 10 gennaio 2020 è stata inoltrata direttamente dal civico Ente al destinatario (la odierna ricorrente appunto), a mezzo posta raccomandata, sia pure a un indirizzo (in Sava, alla via IV novembre, 119, coincidente con quello indicato nel permesso di costruire n. 3 del 2010) non più corrispondente a quello attuale residenza della stessa, ma (e questa circostanza è dirimente) regolarmente consegnata/ritirata in data 21 gennaio 2020 senza alcun contestuale rilievo o contestazione da parte del ‘ricevente’, come risulta dal relativo avviso di recapito recante la data del 21 gennaio 2020, la sottoscrizione ‘del ricevente’ e la firma dell’incaricato della distribuzione, attestante l’avvenuta consegna/ritiro ’.
PA UC denuncia l’erroneità delle suddette statuizioni deducendo che, nel caso di specie, il plico contenente la nota U.T.C. n. 453 del 21 gennaio 2020 non è stato consegnato alla ricorrente, né tantomeno inviato presso l’abitazione della medesima, bensì a un indirizzo diverso, coincidente con quello della sig.ra TT NI, madre di PA UC, la quale ha anche provveduto, con nota del 30 gennaio 2020, alla restituzione del suddetto plico integro al Comune di Lizzano.
Tali circostanze sarebbero confermate dai certificati rilasciati dal Comune di Sava e dal Comune di San Giorgio che attestano la residenza della ricorrente dal 26 giugno 2012 in San Giorgio alla via Da Vinci n. 10.
L’appellante deduce che il presupposto, ignorato dal T.A.R., affinché la consegna a un soggetto diverso dal formale destinatario sia ritenuta corretta e regolare è che la consegna a quella persona avvenga “ presso il domicilio del destinatario ”. Solo in tale ipotesi, abilitati alla ricezione dell’invio sono “ i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere ”.
Diversamente, nella vicenda de qua , è pacifico che il plico non sia stato recapitato al domicilio della ricorrente bensì a quello della famiglia d’origine. Indirizzo presso il quale la stessa non risiederebbe più da almeno 10 anni.
7. L’appello va accolto, essendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Risulta dai fatti di causa che il plico contenente la nota U.T.C. del 10 gennaio 2020 non è stato notificato nel luogo di resistenza della ricorrente, ma all’indirizzo dove la stessa non risiedeva da più di dieci anni e, in particolare, nell’abitazione della signora NI TT, madre della ricorrente, la quale, in data 4 febbraio 2020, come risulta da nota prot. n. 1749, lo ha restituito integro al Comune di Lizzano, non essendo la destinataria dell’atto.
La suddetta notifica non è valida, dovendosi rammentare che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha statuito che: “ Va, in primo luogo, osservato come lo sviluppo fisiologico del procedimento notificatorio sia descritto e disciplinato dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. (…). È nulla la notifica eseguita mediante consegna della copia dell’atto nei confronti di un familiare del destinatario, in un luogo in cui quest’ultimo non ha più la propria residenza, sia anagrafica che di fatto ” (Cons. Stato, n. 5984 del 2020)
La Corte di Cassazione, con indirizzo condiviso, da quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha chiarito che: “ Quando la notificazione della cartella di pagamento non avviene in mani proprie, il destinatario va ricercato nel Comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla. La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare. In tale ultima ipotesi - non avendo rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato - tale familiare deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata; se quest’ultimo adempimento viene omesso, ne consegue la nullità della notificazione della cartella di pagamento. ” (Cass., n. 18202 del 2016).
In sostanza, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare ricevente.
Né rileva, come sostiene il Comune di Lizzano, che la madre della ricorrente, ricevente il plico in esame, abbia dichiarato o meno all’agente notificatore di essere ‘convivente’, posto che nel caso in questione la notifica è stata effettuata non nel luogo di residenza della destinataria, ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, in quanto perché possa operare la presunzione di ricezione ex art. 139 c.p.c. è necessario che la notifica, eseguita ad un familiare che si dichiara convivente venga effettuata presso l’abitazione del destinatario (Cass. n. 7830 del 2015).
La qualifica di convivente è, comunque, chiaramente superata dalla prova contraria fornita dalla ricorrente che, dimostrando che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, ha nel contempo fornito la prova certa che non convivesse con la madre che risiedeva in un altro luogo, ossia all’indirizzo di notifica del plico.
Né possono essere condivise le argomentazioni sostenute dal Comune di Lizzano nei propri scritti difensivi, in ordine alla funzione fidefacente, ex art. 2700 c.c., delle attestazioni del pubblico ufficiale nella relata di notifica, atteso che: ‘ la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (quest’ultimo dichiaratosi, nella specie familiare convivente), non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo nelle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un’ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l’assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell’atto’ (cfr. Cass. n. 10543 del 2019; id. n. 4095 del 2014; id. 3906 del 2012).
Quindi, non rileva che la madre della ricorrente si sia dichiarata o meno ‘convivente’, in quanto: ‘ la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza aliunde che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione’ (Cass. n. 25391 del 2017; id. n. 7750 del 2011)
8. In definitiva, l’appello va accolto ed ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario; pertanto, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto da PA UC.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto da PA UC.
Condanna il Comune di Lizzano alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO