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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 1298/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Giulio D'Ottavio
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Antonio Capasso
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.24, depositate in data 3.11.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori. La potestà genitoriale sarà, dunque, esercitata da entrambi ed in particolare le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo, anche tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, però, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente nei periodi di rispettiva custodia;
- i minori e vivranno prevalentemente con la madre - Per_1 Per_2 2 genitore collocatario - presso l'abitazione della stessa sita in Roma, via di Montoro n. 8, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé quando lo desideri, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludico-sportive dei minori e nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro coniuge;
- in ogni modo, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori nelle settimane in cui la madre deve assentarsi da Roma per motivi di lavoro, dovendo la IG.ra lavorare Parte_1
periodicamente a Genova. Inoltre, fermo restando diverso accordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei seguenti periodi: sette giorni durante il periodo festivo natalizio e, precisamente, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre alternativamente durante le festività pasquali e, precisamente, dall'inizio delle vacanze pasquali sino alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'Angelo sino al termine delle vacanze pasquali;
nonché nel periodo estivo (da intendersi i mesi di giugno-luglio-agosto) quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno, tenendo conto delle reciproche esigenze e quindi compatibilmente con gli impegni e le ferie di entrambi i genitori. Il tutto, sempre salvo miglior accordo;
i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni rapporti e a garantire una opportuna frequentazione tra i figli e e i nonni sia paterni che materni;
- i Per_1 Per_2 coniugi hanno l'obbligo di mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori;
- ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute dei figli verrà presa in accordo tra i due genitori;
- i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento e, sempre autonomamente, al mantenimento dei figli nei periodi in cui li vedranno e terranno con loro. La IG.ra anticiperà tutte le spese di natura Parte_1
straordinaria e il IG. provvederà - nella misura del 50% - al pagamento delle Parte_2
spese straordinarie concordate, da intendersi le spese mediche non mutuabili, le spese scolastiche, le spese di natura ludico parascolastica, le spese sportive e le spese straordinarie cd. obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo l'elenco indicato nel Protocollo
d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014. Il IG. si impegna a pagare la Parte_2
propria quota entro 10 giorni dalla esibizione della suddetta documentazione da parte della IG.ra
; - i coniugi autorizzano la competente Autorità Amministrativa a rilasciare, Parte_1 mantenere, prorogare o rinnovare il passaporto o altro documento equivalente in favore di essi.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.12.2004 in Pré – Saint- Didier, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pré – Saint-
Didier , atto n. 1 parte 2 serie A - anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
3
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 7.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi