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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2024, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.686/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
(C.F.: ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: elettivamente domiciliata in Catania via Caronda, 136 presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Antonella Scardavilla che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti notaio del 14.12.2010 rep. n. 68087 in atti;
Per_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania via A. Mario, 32 presso lo studio degli avv. Patrizia Pirrone e Gianluca
Mineo che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 09/02/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 12/26.7.2023 n.1452/2023, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza n.3818/2019 del Tribunale di Catania, pubblicata il 25.9.2019, dichiarava in
1 parte inammissibili ed in parte rigettava le eccezioni di inefficacia delle prestate fideiussioni avanzate da ed accertava che sia il rapporto di conto corrente di corrispondenza Controparte_1
anticipi su fatture n. 10045918 che quello di conto corrente ordinario n. 10045915, intercorsi tra la debitrice erano cessati a seguito di recesso Parte_3 Controparte_2
della banca del 18.11.2011, con chiusura contabile alla data del 5.1.2012, con la conseguenza che, avendo la prodotto gli estratti conto fino al 5.1.2012, data in cui i due rapporti erano stati CP_3
chiusi contabilmente, riformava la sentenza del tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato integralmente la domanda della opposta per mancanza degli estratti conto integrali per gli anni 2012 e 2013 che invece non erano stati emessi una volta chiuso il rapporto contabilmente alla data sopra indicata.
Considerato che l'appellante aveva contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado che, sull'eccezione dell'opponente di avere la applicato tassi CP_3
superiori a quelli soglia, eccezione reiterata in appello, aveva accertato in alcuni trimestri il superamento del tasso soglia, oltre che per non essersi avveduta che i mutamenti dei tassi erano avvenuti nel legittimo esercizio dello ius variandi da parte della ai sensi dell'art.118 t.u.b., CP_3
come previsto in contratto e reiterata dall'appellata anche l'eccezione di nullità della c.m.s. per indeterminatezza della clausola, il collegio disponeva con separata ordinanza la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Precisamente al C.T.U. veniva conferito il seguente mandato: “Tenuto conto dei contratti di conto corrente ordinario e di conto anticipi su fatture n.n. 10045915 e 10045918, nonché dei separati contratti di affidamento del 1.9.2010, considerato che l'appellante ha prodotto integralmente gli estratti conto dalla data di apertura dei rapporti alla chiusura, avvenuta a seguito di recesso della banca del 18.11.2011 e chiusura contabile alla data del 5.1.2012, determinare i rapporti di dare e avere per ciascuno dei suddetti conti applicando i tassi convenzionali pattuiti o quelli legittimamente modificati se riscontrati nei documenti di sintesi allegati agli estratti conto o quelli effettivi se più favorevoli alla correntista, previa verifica del rispetto della disciplina in materia di tassi usura di cui alla legge 108/1996, considerata legittima la capitalizzazione reciproca degli interessi pattuita, così come le altre voci per spese e competenze se concordate per iscritto;
riguardo le c.m.s., ove computate, andranno espunte dal calcolo qualora nei contratti oltre alla misura, non sia prevista la periodicità e le modalità di computo;
determinati i saldi alla data del 5.1.2012, calcolare solo gli ulteriori interessi debitori pattuiti”.
Depositata la relazione tecnica in data 24.1.2024, all'udienza del 9.2.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
2 1) Il nominato consulente tecnico, avuto riguardo al conto corrente ordinario n.10045915, ha accertato che, con lettera contratto, datata 2.4.2003, è stato pattuito un tasso creditore dello 0,01% e un tasso debitore del 13,25%, senza previsione di affidamento.
Ha tuttavia evidenziato che a partire dallo scalare al 30 giugno dello stesso anno risulterebbe un affidamento di fatto senza previsione contrattuale scritta.
Riguardo al conto anticipi n.10045918, il tecnico ha verificato che il conto è stato acceso con la lettera contratto del 2.4.2003 con cui è stato pattuito il tasso debitore del 9%, oltre spese di tenuta e chiusura conto e commissioni di invio estratto conto e scalare, senza previsione di affidamento.
Ha però rilevato che dallo scalare al 31.12.2003 vi è un affidamento di fatto senza previsione contrattuale.
1.1) Ritiene il collegio che entrambi i conti vanno considerati non affidati fino al 1.9.2010, data in cui vengono stipulati i due contratti di affidamento.
Invero, l'affidamento deve risultare per iscritto a pena di nullità, né è sufficiente l'indicazione del solo limite dell'affidamento senza le condizioni da applicarsi, in particolare la determinazione dei tassi entro ed extra fido.
Inoltre nulla è stato rilevato sul punto con l'atto di opposizione sebbene l'Istituto di credito abbia indicato che i contratti di affidamento siano stati stipulati il 1.9.2010 per entrambi i conti, ne consegue che entrambi i conti vanno considerati non affidati fino alla stipula dei contratti di affidamento sopra indicati con il limite rispettivamente di euro 50 mila e di euro 40 mila e con le condizioni ivi pattuite.
D'altra parte, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, solo il correntista -quale contraente debole- ha la possibilità di fornire la prova dell'affidamento anche attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali “gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Nella specie nessuna domanda in tal senso è stata prospettata dal fideiussore, sicchè i contratti del 2.4.2003 fino alla data del 1.9.2010 vanno considerati privi di affidamento.
3 2) E' invece fondata l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto, già avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo e riproposta nel grado dall'appellata, poiché non esaminata con la sentenza di prime cure in quanto l'eccezione è rimasta assorbita dal rigetto della domanda della banca per mancanza degli estratti conto.
Infatti il contratto di conto corrente riporta sola la misura percentuale del 1,50 senza prevedere nulla riguardo la periodicità di applicazione, né l'importo sul quale computare la c.m.s.
Come statuito dalla Suprema Corte, con motivazione che il collegio condivide, “in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cassazione civile sez. I,
20/06/2022, n.19825).
La clausola è quindi nulla per indeterminatezza, sicchè nell'eseguire il ricalcolo del saldo il consulente nominato dall'ufficio ha azzerato gli addebiti riportati con la voce commissioni di massimo scoperto.
3) L'appellante ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado che, sebbene avesse escluso l'usura originaria dei tassi di interesse, ne aveva evidenziato l'avvenuto sforamento in alcuni trimestri, mentre per altri lo stesso consulente aveva rilevato l'applicazione di tassi solo superiori a quelli concordati ma entro la soglia dell'usura fissata dalla legge, assumendo che fosse irrilevante l'usura sopravvenuta mentre aveva errato il tecnico dell'ufficio a non tenere conto del legittimo esercizio dello ius variandi.
L'appellata di contro ha insistito nella eccepita nullità degli interessi debitori poiché superiori alla soglia di usura prevista ex lege.
3.1) Con la consulenza tecnica disposta in appello il nominato c.t.u. ha verificato che alla data di stipula dei contratti del 2.4.2003 e del 1.9.2010 relativamente ad entrambi i rapporti i tassi debitori pattuiti erano al di sotto della soglia di legge.
Tuttavia lo steso tecnico ha accertato che vi è stato il superamento del tasso soglia durante l'esecuzione di entrambi i rapporti.
Precisamente, riguardo il conto corrente n.10045915, tale superamento è stato accertato nei trimestri
4° del 2010 e 1° del 2011, mentre per il conto anticipi n.10045918, il superamento della soglia ha riguardato i trimestri dal 1° del 2005 al 2° del 2006.
3.2) Ora è accaduto che, nel corso dei rapporti in esame la banca, esercitando lo ius variandi previsto nei contratti, ha modificato più volte le condizioni contrattuali dando comunicazione di tali
4 variazioni alla società correntista per iscritto unitamente agli estratti conto, in conformità alla disposizione dell'art.118 t.u.b. sicchè l'eccepita nullità di modifica unilaterale dei tassi nel corso del rapporto è infondata.
3.3) Proprio in relazione alle modifiche apportate nell'esercizio dello ius variandi, come emerge in dettaglio dalle tabelle A e B allegate alla perizia d'ufficio, riguardo al rapporto di conto corrente n.10045915, il consulente ha accertato lo sforamento del tasso soglia, precisamente nel 4° trimestre
2010 e nel 1° trimestre 2011 per effetto delle variazioni al tasso apportate dalla banca in ragione dello ius variandi contrattualmente previsto, sicchè correttamente il c.t.u., considerandola come usura originaria in quanto il tasso variato dalla Banca costituisce una nuova pattuizione, appunto originaria, del t.e.g., ha espunto ogni interesse ai sensi dell'art.1815 c.c.
Infatti il detto superamento non è avvenuto in ragione della variazione del tasso soglia - ferma restando la misura dell'interesse applicato dalla uniformemente a quello pattuito -, ma è CP_3
avvenuta, come ha verificato il consulente, a causa della variazione del tasso da parte della CP_3
in esercizio dello ius variandi, rispetto a quello originariamente pattuito in contratto, configurando ipotesi di usura originaria.
3.4) Di contro, avuto riguardo alle variazioni del t.e.g. comunicate ed applicate per i trimestri dal 2° al 4° del 2011, il CTU ha ritenuto che, poiché il tasso nominale rientrava nei limiti del tasso soglia nonostante il t.e.g. superasse la soglia usura fissata dalla legge nei periodi in esame, ha ritenuto che si tratti di usura sopravvenuta per cui occorrerebbe solo un adeguamento al tasso soglia anziché escludere gli interessi.
3.5) L'appellata, con il proprio consulente di parte, ha correttamente rilevato di non condividere quanto affermato dal c.t.u. per i trimestri in esame poiché, una volta accertato che il superamento del tasso soglia riguarda anche i trimestri dal 2° al 4° del 2011 considerato che il t.e.g., per effetto della applicata commissione utilizzi fondi oltre la disponibilità, supera il tasso soglia, non rileva che il tasso nominale venga riportato entro la soglia di legge posto che ciò che va comparato per il rispetto della legge sull'usura è il t.e.g. e non il solo tasso nominale.
Il collegio condividendo siffatta conclusione ritiene che anche per i tre trimestri in esame non sono dovuti interessi in quanto il t.e.g. supera il tasso soglia del periodo per effetto della variazione comunicata dalla per tali trimestri. CP_3
4) Relativamente al conto anticipi n.10045918, il c.t.u. ha accertato che “gli interessi e le spese maturate (calcolate con cadenza trimestrale) sul conto anticipi n.10045918 venivano trasferiti
(addebitati) e quindi capitalizzati sul conto corrente ordinario n. 10045915” pertanto il predetto “ha provveduto a ricalcolare le competenze del predetto conto “addebitandole trimestralmente con
5 operazione di giroconto sul conto ordinario, modificando in tal modo l'importo conteggiato dalla banca”.
Il tecnico ha quindi rilevato che, a fronte di sforamenti dalle comunicazioni delle variazioni contrattuali nei trimestri dal I 2005 al II 2006, tuttavia i tassi effettivi globali concretamente applicati non superano la soglia trimestralmente stabilita.
Tale accertamento è rimasto privo di censure.
5) Prima di individuare l'effettivo saldo debitore alla luce delle rilevate nullità, occorre statuire sulla completezza della documentazione prodotta dalla banca, come dalla stessa sostenuto e contestato dalla controparte, necessaria per eseguire il ricalcolo del saldo.
Posto che sono stati prodotti dalla banca tutti gli estratti conto per entrambi i rapporti dalla loro apertura e fino alla cessazione, la mancanza di alcuni degli estratti conto scalari e precisamente per entrambi i conti quelli relativi al 4 trimestre 2008; tutti i trimestri del 2009 e i primi tre trimestri del
2010, non ha impedito l'esatto ricalcolo dei rapporti di dare e avere per tutta la durata dei rapporti.
Infatti, avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura di entrambi i rapporti, i contratti con le condizioni pattuite e le comunicazioni di esercizio dello ius variandi, la mancanza di alcuni scalari non ha impedito al c.t.u. di rideterminare i corretti saldi eliminando le c.m.s. in quanto nulle per le ragioni esposte, applicando le competenze e le spese pattuite nei contratti, computando gli interessi nella misura fissata nei contratti o mutata per effetto dell'esercizio dello ius variandi, eliminando ogni interesse quando ha superato la soglia usuraria, trattandosi di usura originaria, così rideterminando l'esatto debito della società correntista per il quale è tenuto a rispondere il fideiussore.
5) Va poi rilevato che, in ordine al conto anticipi, essendo state tutte le competenze maturate, ovvero interessi, commissioni e spese, girocontate nel conto corrente ordinario, correttamente il consulente dell'ufficio -senza che nemmeno vi siano rilievi delle parti - eseguiti i ricalcoli, ha modificato le somme conteggiate dalla banca nel conto corrente ordinario ove erano state girocontate.
6) Venendo alla determinazione dei saldi ne è derivato che le anticipazioni del conto anticipi ammontano a debito ad euro 42.976,82 a fronte di una domanda della banca di euro 43.061,09 ed il saldo come ricalcolato è rimasto privo di censure posto che nessuna contestazione le parti hanno avanzato.
6.1) Per il saldo del c/c ordinario10045915, rilevata la correttezza dei conteggi del ricalcolo eseguito dal c.t.p. che ha escluso gli interessi anche per i trimestri dal 2° al 4° del 2011, mentre per il resto sono del tutto conformi a quelli elaborati dal c.t.u., il saldo relativamente al conto corrente
6 n.10045915 va ricalcolato in euro 30.570,24 anziché in euro 32.791,66 come indicato dal c.t.u., a fronte di un maggior credito richiesto dall'appellante di euro 66.203,21.
Né il ricalcolo del consulente della parte appellata, nei termini sopra indicati, è stato oggetto di censura dalla controparte che si è limitata ad insistere nella non applicazione della disciplina sulla usura originaria una volta che le modifiche sono state apportate nel corso del rapporto, onde si tratterebbe di usura sopravvenuta, giuridicamente irrilevante.
Sulla questione e sulla sua infondatezza, si richiama quanto già sopra motivato.
In conclusione, il credito vantato dalla banca nei riguardi del fideiussore , Controparte_1
avuto riguardo ai rapporti intrattenuti con la correntista e dalla predetta appellata garantiti, ammonta ad euro73.367,06 in luogo di euro 109.731,69 richiesti.
Di conseguenza va condannata a corrispondere in favore dell'appellante euro Controparte_1
73.367,06 oltre gli interessi maturati dalla chiusura del rapporto e fino al soddisfo, nei limiti dell'importo massimo garantito con la prestata fideiussione.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Considerato il limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi vanno poste per 2/3 a carico dell'appellata applicando le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia da determinarsi nella misura dell'accertato debito e compensate per la restante parte.
Le spese della consulenza d'ufficio, espletata in entrambi i gradi, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna, essendo necessario procedere ad un ricalcolo del saldo debitore, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2020
R.G. ad integrale modifica della sentenza del Tribunale di Catania n.3818/2019 del 25.9.2019, condanna a corrispondere in favore di euro 73.367,06 Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi maturati fino al soddisfo e nei limiti dell'importo massimo garantito con la prestata fideiussione;
7 condanna al rimborso di 2/3 delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida Controparte_1 per l'intero quali compensi quanto al giudizio di 1° grado in €.10.000,00 e quanto al grado d'appello in €.12.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese delle consulenze tecniche d'ufficio come già separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/07/2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.686/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. promosso da
(C.F.: ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: elettivamente domiciliata in Catania via Caronda, 136 presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Antonella Scardavilla che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti notaio del 14.12.2010 rep. n. 68087 in atti;
Per_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania via A. Mario, 32 presso lo studio degli avv. Patrizia Pirrone e Gianluca
Mineo che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 09/02/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 12/26.7.2023 n.1452/2023, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza n.3818/2019 del Tribunale di Catania, pubblicata il 25.9.2019, dichiarava in
1 parte inammissibili ed in parte rigettava le eccezioni di inefficacia delle prestate fideiussioni avanzate da ed accertava che sia il rapporto di conto corrente di corrispondenza Controparte_1
anticipi su fatture n. 10045918 che quello di conto corrente ordinario n. 10045915, intercorsi tra la debitrice erano cessati a seguito di recesso Parte_3 Controparte_2
della banca del 18.11.2011, con chiusura contabile alla data del 5.1.2012, con la conseguenza che, avendo la prodotto gli estratti conto fino al 5.1.2012, data in cui i due rapporti erano stati CP_3
chiusi contabilmente, riformava la sentenza del tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato integralmente la domanda della opposta per mancanza degli estratti conto integrali per gli anni 2012 e 2013 che invece non erano stati emessi una volta chiuso il rapporto contabilmente alla data sopra indicata.
Considerato che l'appellante aveva contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado che, sull'eccezione dell'opponente di avere la applicato tassi CP_3
superiori a quelli soglia, eccezione reiterata in appello, aveva accertato in alcuni trimestri il superamento del tasso soglia, oltre che per non essersi avveduta che i mutamenti dei tassi erano avvenuti nel legittimo esercizio dello ius variandi da parte della ai sensi dell'art.118 t.u.b., CP_3
come previsto in contratto e reiterata dall'appellata anche l'eccezione di nullità della c.m.s. per indeterminatezza della clausola, il collegio disponeva con separata ordinanza la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Precisamente al C.T.U. veniva conferito il seguente mandato: “Tenuto conto dei contratti di conto corrente ordinario e di conto anticipi su fatture n.n. 10045915 e 10045918, nonché dei separati contratti di affidamento del 1.9.2010, considerato che l'appellante ha prodotto integralmente gli estratti conto dalla data di apertura dei rapporti alla chiusura, avvenuta a seguito di recesso della banca del 18.11.2011 e chiusura contabile alla data del 5.1.2012, determinare i rapporti di dare e avere per ciascuno dei suddetti conti applicando i tassi convenzionali pattuiti o quelli legittimamente modificati se riscontrati nei documenti di sintesi allegati agli estratti conto o quelli effettivi se più favorevoli alla correntista, previa verifica del rispetto della disciplina in materia di tassi usura di cui alla legge 108/1996, considerata legittima la capitalizzazione reciproca degli interessi pattuita, così come le altre voci per spese e competenze se concordate per iscritto;
riguardo le c.m.s., ove computate, andranno espunte dal calcolo qualora nei contratti oltre alla misura, non sia prevista la periodicità e le modalità di computo;
determinati i saldi alla data del 5.1.2012, calcolare solo gli ulteriori interessi debitori pattuiti”.
Depositata la relazione tecnica in data 24.1.2024, all'udienza del 9.2.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
2 1) Il nominato consulente tecnico, avuto riguardo al conto corrente ordinario n.10045915, ha accertato che, con lettera contratto, datata 2.4.2003, è stato pattuito un tasso creditore dello 0,01% e un tasso debitore del 13,25%, senza previsione di affidamento.
Ha tuttavia evidenziato che a partire dallo scalare al 30 giugno dello stesso anno risulterebbe un affidamento di fatto senza previsione contrattuale scritta.
Riguardo al conto anticipi n.10045918, il tecnico ha verificato che il conto è stato acceso con la lettera contratto del 2.4.2003 con cui è stato pattuito il tasso debitore del 9%, oltre spese di tenuta e chiusura conto e commissioni di invio estratto conto e scalare, senza previsione di affidamento.
Ha però rilevato che dallo scalare al 31.12.2003 vi è un affidamento di fatto senza previsione contrattuale.
1.1) Ritiene il collegio che entrambi i conti vanno considerati non affidati fino al 1.9.2010, data in cui vengono stipulati i due contratti di affidamento.
Invero, l'affidamento deve risultare per iscritto a pena di nullità, né è sufficiente l'indicazione del solo limite dell'affidamento senza le condizioni da applicarsi, in particolare la determinazione dei tassi entro ed extra fido.
Inoltre nulla è stato rilevato sul punto con l'atto di opposizione sebbene l'Istituto di credito abbia indicato che i contratti di affidamento siano stati stipulati il 1.9.2010 per entrambi i conti, ne consegue che entrambi i conti vanno considerati non affidati fino alla stipula dei contratti di affidamento sopra indicati con il limite rispettivamente di euro 50 mila e di euro 40 mila e con le condizioni ivi pattuite.
D'altra parte, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, solo il correntista -quale contraente debole- ha la possibilità di fornire la prova dell'affidamento anche attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali “gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n.2338).
Nella specie nessuna domanda in tal senso è stata prospettata dal fideiussore, sicchè i contratti del 2.4.2003 fino alla data del 1.9.2010 vanno considerati privi di affidamento.
3 2) E' invece fondata l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto, già avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo e riproposta nel grado dall'appellata, poiché non esaminata con la sentenza di prime cure in quanto l'eccezione è rimasta assorbita dal rigetto della domanda della banca per mancanza degli estratti conto.
Infatti il contratto di conto corrente riporta sola la misura percentuale del 1,50 senza prevedere nulla riguardo la periodicità di applicazione, né l'importo sul quale computare la c.m.s.
Come statuito dalla Suprema Corte, con motivazione che il collegio condivide, “in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cassazione civile sez. I,
20/06/2022, n.19825).
La clausola è quindi nulla per indeterminatezza, sicchè nell'eseguire il ricalcolo del saldo il consulente nominato dall'ufficio ha azzerato gli addebiti riportati con la voce commissioni di massimo scoperto.
3) L'appellante ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado che, sebbene avesse escluso l'usura originaria dei tassi di interesse, ne aveva evidenziato l'avvenuto sforamento in alcuni trimestri, mentre per altri lo stesso consulente aveva rilevato l'applicazione di tassi solo superiori a quelli concordati ma entro la soglia dell'usura fissata dalla legge, assumendo che fosse irrilevante l'usura sopravvenuta mentre aveva errato il tecnico dell'ufficio a non tenere conto del legittimo esercizio dello ius variandi.
L'appellata di contro ha insistito nella eccepita nullità degli interessi debitori poiché superiori alla soglia di usura prevista ex lege.
3.1) Con la consulenza tecnica disposta in appello il nominato c.t.u. ha verificato che alla data di stipula dei contratti del 2.4.2003 e del 1.9.2010 relativamente ad entrambi i rapporti i tassi debitori pattuiti erano al di sotto della soglia di legge.
Tuttavia lo steso tecnico ha accertato che vi è stato il superamento del tasso soglia durante l'esecuzione di entrambi i rapporti.
Precisamente, riguardo il conto corrente n.10045915, tale superamento è stato accertato nei trimestri
4° del 2010 e 1° del 2011, mentre per il conto anticipi n.10045918, il superamento della soglia ha riguardato i trimestri dal 1° del 2005 al 2° del 2006.
3.2) Ora è accaduto che, nel corso dei rapporti in esame la banca, esercitando lo ius variandi previsto nei contratti, ha modificato più volte le condizioni contrattuali dando comunicazione di tali
4 variazioni alla società correntista per iscritto unitamente agli estratti conto, in conformità alla disposizione dell'art.118 t.u.b. sicchè l'eccepita nullità di modifica unilaterale dei tassi nel corso del rapporto è infondata.
3.3) Proprio in relazione alle modifiche apportate nell'esercizio dello ius variandi, come emerge in dettaglio dalle tabelle A e B allegate alla perizia d'ufficio, riguardo al rapporto di conto corrente n.10045915, il consulente ha accertato lo sforamento del tasso soglia, precisamente nel 4° trimestre
2010 e nel 1° trimestre 2011 per effetto delle variazioni al tasso apportate dalla banca in ragione dello ius variandi contrattualmente previsto, sicchè correttamente il c.t.u., considerandola come usura originaria in quanto il tasso variato dalla Banca costituisce una nuova pattuizione, appunto originaria, del t.e.g., ha espunto ogni interesse ai sensi dell'art.1815 c.c.
Infatti il detto superamento non è avvenuto in ragione della variazione del tasso soglia - ferma restando la misura dell'interesse applicato dalla uniformemente a quello pattuito -, ma è CP_3
avvenuta, come ha verificato il consulente, a causa della variazione del tasso da parte della CP_3
in esercizio dello ius variandi, rispetto a quello originariamente pattuito in contratto, configurando ipotesi di usura originaria.
3.4) Di contro, avuto riguardo alle variazioni del t.e.g. comunicate ed applicate per i trimestri dal 2° al 4° del 2011, il CTU ha ritenuto che, poiché il tasso nominale rientrava nei limiti del tasso soglia nonostante il t.e.g. superasse la soglia usura fissata dalla legge nei periodi in esame, ha ritenuto che si tratti di usura sopravvenuta per cui occorrerebbe solo un adeguamento al tasso soglia anziché escludere gli interessi.
3.5) L'appellata, con il proprio consulente di parte, ha correttamente rilevato di non condividere quanto affermato dal c.t.u. per i trimestri in esame poiché, una volta accertato che il superamento del tasso soglia riguarda anche i trimestri dal 2° al 4° del 2011 considerato che il t.e.g., per effetto della applicata commissione utilizzi fondi oltre la disponibilità, supera il tasso soglia, non rileva che il tasso nominale venga riportato entro la soglia di legge posto che ciò che va comparato per il rispetto della legge sull'usura è il t.e.g. e non il solo tasso nominale.
Il collegio condividendo siffatta conclusione ritiene che anche per i tre trimestri in esame non sono dovuti interessi in quanto il t.e.g. supera il tasso soglia del periodo per effetto della variazione comunicata dalla per tali trimestri. CP_3
4) Relativamente al conto anticipi n.10045918, il c.t.u. ha accertato che “gli interessi e le spese maturate (calcolate con cadenza trimestrale) sul conto anticipi n.10045918 venivano trasferiti
(addebitati) e quindi capitalizzati sul conto corrente ordinario n. 10045915” pertanto il predetto “ha provveduto a ricalcolare le competenze del predetto conto “addebitandole trimestralmente con
5 operazione di giroconto sul conto ordinario, modificando in tal modo l'importo conteggiato dalla banca”.
Il tecnico ha quindi rilevato che, a fronte di sforamenti dalle comunicazioni delle variazioni contrattuali nei trimestri dal I 2005 al II 2006, tuttavia i tassi effettivi globali concretamente applicati non superano la soglia trimestralmente stabilita.
Tale accertamento è rimasto privo di censure.
5) Prima di individuare l'effettivo saldo debitore alla luce delle rilevate nullità, occorre statuire sulla completezza della documentazione prodotta dalla banca, come dalla stessa sostenuto e contestato dalla controparte, necessaria per eseguire il ricalcolo del saldo.
Posto che sono stati prodotti dalla banca tutti gli estratti conto per entrambi i rapporti dalla loro apertura e fino alla cessazione, la mancanza di alcuni degli estratti conto scalari e precisamente per entrambi i conti quelli relativi al 4 trimestre 2008; tutti i trimestri del 2009 e i primi tre trimestri del
2010, non ha impedito l'esatto ricalcolo dei rapporti di dare e avere per tutta la durata dei rapporti.
Infatti, avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura di entrambi i rapporti, i contratti con le condizioni pattuite e le comunicazioni di esercizio dello ius variandi, la mancanza di alcuni scalari non ha impedito al c.t.u. di rideterminare i corretti saldi eliminando le c.m.s. in quanto nulle per le ragioni esposte, applicando le competenze e le spese pattuite nei contratti, computando gli interessi nella misura fissata nei contratti o mutata per effetto dell'esercizio dello ius variandi, eliminando ogni interesse quando ha superato la soglia usuraria, trattandosi di usura originaria, così rideterminando l'esatto debito della società correntista per il quale è tenuto a rispondere il fideiussore.
5) Va poi rilevato che, in ordine al conto anticipi, essendo state tutte le competenze maturate, ovvero interessi, commissioni e spese, girocontate nel conto corrente ordinario, correttamente il consulente dell'ufficio -senza che nemmeno vi siano rilievi delle parti - eseguiti i ricalcoli, ha modificato le somme conteggiate dalla banca nel conto corrente ordinario ove erano state girocontate.
6) Venendo alla determinazione dei saldi ne è derivato che le anticipazioni del conto anticipi ammontano a debito ad euro 42.976,82 a fronte di una domanda della banca di euro 43.061,09 ed il saldo come ricalcolato è rimasto privo di censure posto che nessuna contestazione le parti hanno avanzato.
6.1) Per il saldo del c/c ordinario10045915, rilevata la correttezza dei conteggi del ricalcolo eseguito dal c.t.p. che ha escluso gli interessi anche per i trimestri dal 2° al 4° del 2011, mentre per il resto sono del tutto conformi a quelli elaborati dal c.t.u., il saldo relativamente al conto corrente
6 n.10045915 va ricalcolato in euro 30.570,24 anziché in euro 32.791,66 come indicato dal c.t.u., a fronte di un maggior credito richiesto dall'appellante di euro 66.203,21.
Né il ricalcolo del consulente della parte appellata, nei termini sopra indicati, è stato oggetto di censura dalla controparte che si è limitata ad insistere nella non applicazione della disciplina sulla usura originaria una volta che le modifiche sono state apportate nel corso del rapporto, onde si tratterebbe di usura sopravvenuta, giuridicamente irrilevante.
Sulla questione e sulla sua infondatezza, si richiama quanto già sopra motivato.
In conclusione, il credito vantato dalla banca nei riguardi del fideiussore , Controparte_1
avuto riguardo ai rapporti intrattenuti con la correntista e dalla predetta appellata garantiti, ammonta ad euro73.367,06 in luogo di euro 109.731,69 richiesti.
Di conseguenza va condannata a corrispondere in favore dell'appellante euro Controparte_1
73.367,06 oltre gli interessi maturati dalla chiusura del rapporto e fino al soddisfo, nei limiti dell'importo massimo garantito con la prestata fideiussione.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Considerato il limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi vanno poste per 2/3 a carico dell'appellata applicando le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia da determinarsi nella misura dell'accertato debito e compensate per la restante parte.
Le spese della consulenza d'ufficio, espletata in entrambi i gradi, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna, essendo necessario procedere ad un ricalcolo del saldo debitore, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2020
R.G. ad integrale modifica della sentenza del Tribunale di Catania n.3818/2019 del 25.9.2019, condanna a corrispondere in favore di euro 73.367,06 Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi maturati fino al soddisfo e nei limiti dell'importo massimo garantito con la prestata fideiussione;
7 condanna al rimborso di 2/3 delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida Controparte_1 per l'intero quali compensi quanto al giudizio di 1° grado in €.10.000,00 e quanto al grado d'appello in €.12.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese delle consulenze tecniche d'ufficio come già separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/07/2024.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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