Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 no- vembre 2024, iscritta al n. 2871 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a Calarasi, in [...], l'[...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Antonio Pacinotti C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Michela Palumbo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a Piatra Neamt, in [...], il [...], Controparte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Torricelli C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Luisa Biscetti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 13 e 14 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Controparte_1
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° luglio 2023 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte I, n. 10); che dalla loro unione sono nati, a Viterbo, i figli , in data 6 gennaio Persona_1
2012, , in data 19 ottobre 2015, , in Persona_2 Persona_3
data 7 aprile 2019, , in data 26 gennaio 2021, Per_4 CP_2 Persona_5
, in data 30 dicembre 2022; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali si impegnano al reciproco rispetto, nel superiore interesse dei figli.
3. I figli minori saranno collocati presso la madre, nell'abitazione sita in Viterbo, alla via Monte Bianco, n. 39.
4. Il padr , quale genitore non collocatario, conserverà il Controparte_1
diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, secondo gli accordi intercorsi con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori. I figli potranno per- nottare presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni, dal venerdì alla dome- nica;
durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) anche non consecutivi con il padre;
quanto alle vacanze natali- zie, quelle pasquali e per tutti i giorni festivi, le visite e i pernotti saranno concordati di volta in volta tra i coniugi e saranno di regola alternati, salvo diverso accordo. Il
potrà, allo scopo, farsi coadiuvare dai nonni paterni anche per tutte le in- CP_1
combenze connesse al pernottamento della prole.
5. La casa coniugale, attualmente in locazione con contratto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.r e la stessa si impegna, in via esclu- Parte_1
siva, al versamento dei canoni di locazione, delle rate di condominio e di tutte pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
le spese che si rendessero necessarie, per i consumi di acqua, luce e riscaldamento.
6. I coniugi, di comune accordo, si danno atto di avere provveduto alla divisione dei beni mobili;
quanto ai beni mobili presenti nella casa coniugale, tutti acquistati in costanza di matrimonio, il si impegna a non prelevare alcunché, dando CP_1
atto che gli stessi restano in uso in pianta stabile a corredo della casa coniugale per le esigenze della stessa ed in particolare della prole, salvo diverso accordo che do- vesse intervenire tra le parti.
7. I coniugi si danno atto reciprocamente di essere indipendenti da un punto di vista economico e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
8. Il Sig verserà mensilmente ai figli la somma di € 500,00 Controparte_1
(euro cinquecento/00), a partire dal mese di maggio 2025, quale contributo al loro mantenimento, ad integrazione delle somme già erogate dall'INPS quali Assegni per il Nucleo Familiare, pari a circa euro 1500 al mese, percepiti in via diretta dalla
Sig.ra tramite accredito sul proprio conte corrente. La somma corrisposta Pt_1
dal quale contributo per il mantenimento della prole subirà gli aumenti CP_1
esclusivamente in ragione delle variazioni Istat e sarà corrisposta con accredito di- retto alla Sig.r entro il 5° giorno di ogni mese. Pt_1
9. Quanto alle somme corrisposte dall'Inps ai minori e Persona_2
a titolo di pensione di invalidità ai sensi della Legge n. 104/92 Persona_6
le stesse saranno depositate su libretti di risparmio loro intestati e potranno essere prelevate per tutte le esigenze della prole, quale integrazione del mantenimento di cui al punto che precede, ma solo in presenza di un accordo fra le parti, dovendosi intendere che la provvista ivi depositata costituisca, in via principale, un accumulo a titolo di risparmio per i minori e per le loro esigenze future di studio e di crescita.
10. Il Sig. si impegna ad integrare la somma di cui sopra al modificarsi in CP_1
senso migliorativo delle proprie condizioni economiche ed alla ripresa in pianta stabile dell'attività lavorativa di officina meccanica.
11. La Sig.r nei limiti delle sue possibilità e compatibilmente con la cura Pt_1
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ed accudimento della prole, si impegna a reperire un'attività lavorativa che le con- senta con il proprio lavoro di contribuire, anche in parte, ad integrare quanto ne- cessario per le esigenze della prole stessa.
12. I coniugi convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, dovendosi osservare, allo scopo, il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Viterbo.
13. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impe- gnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
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b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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