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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9270/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina BERNARDI, presso il cui studio in Modena via Emilia Est n. 50 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ME EA, preso il cui studio, sito in Bologna, via Saragozza n. 41, è elettivamente domiciliato RESISTENTE Avv. (C.F. ), in qualità di curatrice speciale CP_2 C.F._3 dei minori e elettivamente domiciliata presso il Persona_1 Persona_2 proprio studio sito in Bologna via Marsili n. 7. P.M. INTERVENUTI
**** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
**** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 24 settembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle argomentazioni svolte e in modifica delle condizioni della sentenza di separazione giudiziale di coniugi n. 3182/2022 emessa dall'Intestato Tribunale, accogliere le seguenti conclusioni: STABILIRE l'affidamento dei due figli minori, e in via super Persona_1 Persona_2 esclusiva (affidamento esclusivo rafforzato) alla madre confermato il Parte_1 collocamento dei figli presso di lei, attribuendole il potere di prendere autonomamente, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, pagina 1 di 9 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si renderanno necessari nel loro interesse. LIMITARE E/O SOSPENDERE la responsabilità genitoriale del padre, Sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 333 c.c. stante la sua condotta pregiudizievole per i figli, subordinando la revoca di tale provvedimento all'effettivo e documentato completamento, con esito positivo, di un percorso di monitoraggio e cura presso il Ser.D., di un percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso psicologico specifico per uomini autori di comportamenti disfunzionali. INCARICARE il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e vigilare gli incontri tra il padre e i figli minori, disponendo che gli stessi avvengano con modalità protetta e con la frequenza ritenuta più idonea all'interesse dei minori (e inizialmente con cadenza non superiore a quella mensile), con facoltà per il Servizio di modificare la durata e la cadenza degli incontri in base al loro andamento e di sospenderli qualora risultino turbativi o pregiudizievoli per i figli, riferendo periodicamente all'Autorità Giudiziaria. PORRE a carico del Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1 e l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra somma mensile di € 400,00 (€ Per_2 Parte_1 200,00 per ciascun figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dall'avente diritto, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. PORRE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sportive) da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo le previsioni e le categorie indicate nel protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale, con espressa distinzione tra le spese che richiedono il preventivo accordo e quelle che possono essere sostenute senza, purché debitamente documentate. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 13 ottobre 2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: - rigettare tutte le richieste di parte ricorrente in ordine alla modifica delle condizioni di separazione con mantenimento delle attuali condizioni sia per l'affido che per il mantenimento dei figli, con prosecuzione del monitoraggio della situazione familiare da parte dei servizi sociali.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari”
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 08.09.2025
“che il Tribunale adito Voglia: 1) confermare l'affido esclusivo rafforzato di e alla madre, sig.ra Per_1 Persona_2 [...]
come già disposto con ordinanza del 24.9.2024; Parte_1
2) disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare e vigilare sul nucleo familiare, attribuendo agli stessi i seguenti compiti: - organizzare gli incontri protetti tra il padre e i figli tendenzialmente con cadenza mensile, ma con facoltà di modificarne la frequenza, la durata e anche di sospenderli se disturbanti per i minori o comunque contrari al loro interesse;
segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni);
3) disporre che il padre, con decorrenza dalla proposizione della domanda, contribuisca al mantenimento dei figli e con la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni minore) Per_1 Per_2 da versare con bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente debitamente
pagina 2 di 9 documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 ed al quale ci si riporta;
4) disporre che, alla luce dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla sig.ra .” Parte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto esprime parere favorevole”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Persona_3 Controparte_1
Castiglion dei Pepoli (BO) il 2 aprile 2017. Dall'unione sono nati il 19 gennaio 2016, e il 14 ottobre 2017. Per_1 Per_2
Con decreto provvisorio n.1964/19 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia- Romagna ha affidato i due bambini ai servizi sociali, li ha collocati presso la madre e ha previsto che le visite del padre avvenissero in forma protetta con regolamentazione a cura dei servizi. Con la sentenza n. 428/21 pubblicata il 3 febbraio 2021 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e con quella n.3182/22 pubblicata il 22 dicembre 2022 ha statuito sulle questioni accessorie. In particolare:
- ha affidato i minori ai servizi sociali;
- li ha collocati presso la madre;
- ha previsto che gli incontri con il signor avvenissero in forma protetta Per_2 indicativamente con cadenza settimanale;
- ha posto a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili (150,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- e le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
Per_1 Per_2
- sia pronunciata la sospensione/decadenza del signor dalla Per_2 responsabilità genitoriale;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 400,00 euro per il mantenimento dei figli (200,00 euro per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio tardivamente il 16 settembre 2024 Controparte_1 domandando il rigetto del ricorso di controparte. Nell'udienza del 17 settembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero delle parti, le quali hanno confermato il contenuto del ricorso e precisato le proprie condizioni abitative, lavorative e reddituali. Con ordinanza del 23 settembre 2024 la Giudice, in via provvisoria e urgente, ha disposto:
- l'affidamento di e in via esclusiva rafforzata alla madre, con potere Per_1 Per_2 per quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori;
pagina 3 di 9 - il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo con i compiti specifici di fungere da mediatori nei rapporti tra i genitori e organizzare gli incontri tra il padre e i figli, inizialmente con cadenza mensile e modalità protetta, ma con facoltà di modificarne la frequenza, la modalità e anche di sospenderli a seconda del loro esito;
- l'aumento a 400,00 euro del contributo paterno per il mantenimento della prole. Con decreto del 16 ottobre 2024 la Giudice, in ragione della richiesta della ricorrente di sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , ha nominato Per_2
l'avv. quale curatrice speciale dei minori dei minori e ai CP_2 Per_1 Per_2 sensi dell'art 473bis.8 c.p.c.. Nel suo atto di costituzione la curatrice speciale, dopo aver ricostruito il quadro familiare anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali, ha domandato di:
- confermare i provvedimenti provvisori assunti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con l'ordinanza pubblicata il 24 settembre 2024;
- integrare l'incarico di monitoraggio affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti con i seguenti compiti specifici: valutare le competenze genitoriali, nonché le capacità affettive ed educative della signora e del signor , Pt_1 Per_2 eventualmente supportandoli, se ritenuto necessario, in un progetto di sostegno alla genitorialità;
- convocare i Servizi Sociali in udienza innanzi a sé;
- ordinare al resistente di condividere i risultati del precorso presso il SerDP che egli dovrebbe aver intrapreso ormai da anni. All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio che attengono:
- all'affido dei figli, che la madre ha richiesto che sia disposto esclusivo rafforzato a suo favore;
- alla decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del padre:
- alla determinazione del contributo al mantenimento di quest'ultimo in favore della prole. 3a. Quanto alla richiesta di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre ex art. 333 c.c. occorre rilevare che essa rappresenta una misura eccezionale, applicabile solo in caso di gravi violazioni o abusi da parte del genitore che danneggiano il minore. Tuttavia, se esiste una possibilità concreta di recupero delle capacità genitoriali e di mantenere un legame positivo con i figli, vanno adottate misure meno drastiche, purché tutelino l'interesse del minore (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 8 aprile 2019, n. 9763). Nel caso di specie dalle risultanze delle relazioni dei servizi sociali emerge che il signor -che pur ha tuttora criticità comportamentali e vede i figli solo in Per_2 modalità protetta da anni- ha mantenuto con i due minori un legame significativo.
pagina 4 di 9 Tra genitore e la prole si è venuto a creare un rapporto affettivo rilevante, e Per_1 si dimostrano entusiasti di poter incontrare il padre e di trascorrere del tempo con Per_2 lui. Anche la signora ha confermato che i minori, e soprattutto vivono Pt_1 Per_2 con serenità gli incontri protetti e ha riferito di un episodio in cui i bambini, avendo incontrato causalmente il padre, le hanno fatto espressa richiesta di poter trascorrere alcuni minuti con lui e ciò è avvenuto in modo spontaneo e sereno. Gli assistenti sociali, inoltre, hanno riferito che il signor potrebbe Per_2 sviluppare competenze genitoriali adeguate, a condizione che stabilizzi la propria vita e inizi i percorsi di sostegno richiesti dalla Giudice, finora non avviati. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene opportuno disporre decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto non rientrerebbe nell'interesse dei figli e Per_1
Per_2
3b. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Per_2 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, se nella dinamica relazionale con i minori ha mostrato dei miglioramenti, al contrario dal punto di vista burocratico si è rivelato ancora oggi del tutto negligente, dando dinieghi ingiustificati in ordine a questioni relative ai minori e rendendosi sovente irreperibile. A ciò si deve aggiungere un'assenza strutturale di dialogo tra le parti, che ha generato ostacoli significativi nella gestione condivisa della responsabilità genitoriale: emblematico, a questo proposito, è il caso del trasferimento della residenza dei minori nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), avvenuto nel settembre 2024, che ha richiesto un lungo e faticoso processo di mediazione. Da una attenta disamina del quadro familiare emerge, infatti, che le dinamiche e i rapporti tra i genitori appaiono tutt'ora compromessi, la distanza tra le parti in causa non solo geografica, ma soprattutto relazionale, impedisce qualsiasi forma di collaborazione educativa. Il signor è attualmente domiciliato in altra regione e, come già Per_2
pagina 5 di 9 detto, incontra i figli esclusivamente in modalità protetta, circostanza che evidenzia una relazione genitoriale non autonoma e ancora fragile. Pertanto, al fine di tutelare il superiore interesse dei minori e garantire loro stabilità, continuità educativa e protezione affettiva, appare necessario per prevenire situazioni di pregiudizio nella vita quotidiana dei bambini disporre che gli stessi siano affidati in forma esclusiva alla madre. Invero, come emerge dalle relazioni dei servizi, quest'ultima ha espletato con successo il suo percorso ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati in merito alla gestione della prole e all'autonomia lavorativa ed abitativa. La stessa ha dato prova di un significativo miglioramento rispetto alle sue capacità genitoriali e ha superato i profili di vulnerabilità precedentemente rilevati, che avevano determinato in sede di separazione la necessità di un intervento da parte dei Servizi Sociali. Pertanto, si è dimostrata adatta a svolgere il ruolo di madre con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo i figli e facendosi carico di tutti i loro bisogni. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse dei minori sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche. Peraltro, data la situazione tuttora complessa del nucleo va disposta la vigilanza dei servizi sociali con il mandato indicato in dispositivo. 3c. Deve essere confermato il collocamento di e presso la madre, Per_1 Per_2 atteso che nulla è stato richiesto in merito e una tale sistemazione si è rivelata adeguata alle esigenze dei bambini. 3d. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 147, 315-bis e 337-bis c.c., il padre deve mantenere il diritto e il dovere di coltivare un rapporto significativo con i figli. Va disposto che tale frequentazione avvenga mediante incontri protetti con le modalità indicate in dispositivo, in modo da preservare il più possibile i rapporti tra il padre e i figli. 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, quanto al signor : Per_2
- allo stato non è noto se sostenga spese abitative e di quale ammontare;
- nel corso degli ultimi anni è stato impiegato a tempo determinato presso vari datori di lavoro ma con sostanziale continuità, cosicché si deve concludere che, sebbene la sua situazione occupazionale risulti precaria, egli ha una buona capacità lavorativa;
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha prodotto le Certificazioni Uniche da cui risultano redditi netti pari rispettivamente a 7.092,00 euro e a 5.125,00 euro
- per il 2024 ha invece allegato il Modello 730, da cui emerge un reddito netto annuo di 9.660,00 euro;
pagina 6 di 9 - percepisce inoltre una pensione che è stata pari a complessivi 2.347,00 euro nel 2022, a 2.412,00 nel 2023 e a 2.151,00 euro nel 2024. Dal canto suo la signora Pt_1
- dal 1° giugno 2024 abita in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
- ha dichiarato in udienza che dal settembre 2023 circa non ha impieghi regolari e che nel settembre 2024 era impiegata in nero come assistente domestica presso una donna anziana e di guadagnare circa € 800,00 mensili.
- percepisce per intero l'assegno unico per un importo di € 432,00.
- ha prodotto inoltre rispettivamente il Modello 730 e la CU per gli esercizi 2022 e 2023 da cui emerge che:
• per il 2022 ha guadagnato 828,00 euro;
• per il 2023 ha percepito un reddito netto di 6.010,00 euro;
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico, pari, nel 2024, a 432,00 euro mensili. Alla luce di quanto esposto, in ragione delle modeste risorse economiche del signor deve stimarsi equo e congruo confermare il contributo di mantenimento di Per_2
300,00 euro complessivi (150,00 per ciascun figlio) previsto dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa e respinta, a parziale modifica delle condizioni di separazione,
1) rigetta la richiesta di sospensione/decadenza del signor dalla Per_2 responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.;
2) affida e in via esclusiva rafforzata alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nel loro interesse (ad esempio rilascio o rinnovo di documenti, anche validi per l'espatrio);
3) dispone la vigilanza dei servizi sociali territorialmente competente sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato di:
- fungere da mediatori nei rapporti tra i signori e;
Pt_1 Per_2
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica situazioni di pregiudizio per i minori di cui vengano a conoscenza;
4) colloca e presso la signora Per_1 Per_2 Pt_1
pagina 7 di 9 5) dispone che il padre veda i figli con modalità protette e con cadenza inizialmente quindicinale, con la facoltà per i servizi di modificare le forme attuative delle visite, di ampiarne o diminuirne la frequenza e la durata e anche di sospenderle, se disturbanti per i minori;
6) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di Per_2 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 8 di 9 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi ai servizi sociali Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 15 ottobre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina BERNARDI, presso il cui studio in Modena via Emilia Est n. 50 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ME EA, preso il cui studio, sito in Bologna, via Saragozza n. 41, è elettivamente domiciliato RESISTENTE Avv. (C.F. ), in qualità di curatrice speciale CP_2 C.F._3 dei minori e elettivamente domiciliata presso il Persona_1 Persona_2 proprio studio sito in Bologna via Marsili n. 7. P.M. INTERVENUTI
**** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
**** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 24 settembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle argomentazioni svolte e in modifica delle condizioni della sentenza di separazione giudiziale di coniugi n. 3182/2022 emessa dall'Intestato Tribunale, accogliere le seguenti conclusioni: STABILIRE l'affidamento dei due figli minori, e in via super Persona_1 Persona_2 esclusiva (affidamento esclusivo rafforzato) alla madre confermato il Parte_1 collocamento dei figli presso di lei, attribuendole il potere di prendere autonomamente, oltre a quelle di ordinaria amministrazione, anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, pagina 1 di 9 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si renderanno necessari nel loro interesse. LIMITARE E/O SOSPENDERE la responsabilità genitoriale del padre, Sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 333 c.c. stante la sua condotta pregiudizievole per i figli, subordinando la revoca di tale provvedimento all'effettivo e documentato completamento, con esito positivo, di un percorso di monitoraggio e cura presso il Ser.D., di un percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso psicologico specifico per uomini autori di comportamenti disfunzionali. INCARICARE il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare e vigilare gli incontri tra il padre e i figli minori, disponendo che gli stessi avvengano con modalità protetta e con la frequenza ritenuta più idonea all'interesse dei minori (e inizialmente con cadenza non superiore a quella mensile), con facoltà per il Servizio di modificare la durata e la cadenza degli incontri in base al loro andamento e di sospenderli qualora risultino turbativi o pregiudizievoli per i figli, riferendo periodicamente all'Autorità Giudiziaria. PORRE a carico del Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1 e l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra somma mensile di € 400,00 (€ Per_2 Parte_1 200,00 per ciascun figlio), o la diversa somma che risulterà di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dall'avente diritto, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. PORRE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sportive) da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo le previsioni e le categorie indicate nel protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale, con espressa distinzione tra le spese che richiedono il preventivo accordo e quelle che possono essere sostenute senza, purché debitamente documentate. IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi e spese di lite.”
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 13 ottobre 2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: - rigettare tutte le richieste di parte ricorrente in ordine alla modifica delle condizioni di separazione con mantenimento delle attuali condizioni sia per l'affido che per il mantenimento dei figli, con prosecuzione del monitoraggio della situazione familiare da parte dei servizi sociali.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari”
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 08.09.2025
“che il Tribunale adito Voglia: 1) confermare l'affido esclusivo rafforzato di e alla madre, sig.ra Per_1 Persona_2 [...]
come già disposto con ordinanza del 24.9.2024; Parte_1
2) disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuino a monitorare e vigilare sul nucleo familiare, attribuendo agli stessi i seguenti compiti: - organizzare gli incontri protetti tra il padre e i figli tendenzialmente con cadenza mensile, ma con facoltà di modificarne la frequenza, la durata e anche di sospenderli se disturbanti per i minori o comunque contrari al loro interesse;
segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni);
3) disporre che il padre, con decorrenza dalla proposizione della domanda, contribuisca al mantenimento dei figli e con la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni minore) Per_1 Per_2 da versare con bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente debitamente
pagina 2 di 9 documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 ed al quale ci si riporta;
4) disporre che, alla luce dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla sig.ra .” Parte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto esprime parere favorevole”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Persona_3 Controparte_1
Castiglion dei Pepoli (BO) il 2 aprile 2017. Dall'unione sono nati il 19 gennaio 2016, e il 14 ottobre 2017. Per_1 Per_2
Con decreto provvisorio n.1964/19 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia- Romagna ha affidato i due bambini ai servizi sociali, li ha collocati presso la madre e ha previsto che le visite del padre avvenissero in forma protetta con regolamentazione a cura dei servizi. Con la sentenza n. 428/21 pubblicata il 3 febbraio 2021 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e con quella n.3182/22 pubblicata il 22 dicembre 2022 ha statuito sulle questioni accessorie. In particolare:
- ha affidato i minori ai servizi sociali;
- li ha collocati presso la madre;
- ha previsto che gli incontri con il signor avvenissero in forma protetta Per_2 indicativamente con cadenza settimanale;
- ha posto a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili (150,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- e le siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
Per_1 Per_2
- sia pronunciata la sospensione/decadenza del signor dalla Per_2 responsabilità genitoriale;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 400,00 euro per il mantenimento dei figli (200,00 euro per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio tardivamente il 16 settembre 2024 Controparte_1 domandando il rigetto del ricorso di controparte. Nell'udienza del 17 settembre 2024 si è svolto l'interrogatorio libero delle parti, le quali hanno confermato il contenuto del ricorso e precisato le proprie condizioni abitative, lavorative e reddituali. Con ordinanza del 23 settembre 2024 la Giudice, in via provvisoria e urgente, ha disposto:
- l'affidamento di e in via esclusiva rafforzata alla madre, con potere Per_1 Per_2 per quest'ultima di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori;
pagina 3 di 9 - il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo con i compiti specifici di fungere da mediatori nei rapporti tra i genitori e organizzare gli incontri tra il padre e i figli, inizialmente con cadenza mensile e modalità protetta, ma con facoltà di modificarne la frequenza, la modalità e anche di sospenderli a seconda del loro esito;
- l'aumento a 400,00 euro del contributo paterno per il mantenimento della prole. Con decreto del 16 ottobre 2024 la Giudice, in ragione della richiesta della ricorrente di sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , ha nominato Per_2
l'avv. quale curatrice speciale dei minori dei minori e ai CP_2 Per_1 Per_2 sensi dell'art 473bis.8 c.p.c.. Nel suo atto di costituzione la curatrice speciale, dopo aver ricostruito il quadro familiare anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali, ha domandato di:
- confermare i provvedimenti provvisori assunti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con l'ordinanza pubblicata il 24 settembre 2024;
- integrare l'incarico di monitoraggio affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti con i seguenti compiti specifici: valutare le competenze genitoriali, nonché le capacità affettive ed educative della signora e del signor , Pt_1 Per_2 eventualmente supportandoli, se ritenuto necessario, in un progetto di sostegno alla genitorialità;
- convocare i Servizi Sociali in udienza innanzi a sé;
- ordinare al resistente di condividere i risultati del precorso presso il SerDP che egli dovrebbe aver intrapreso ormai da anni. All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio che attengono:
- all'affido dei figli, che la madre ha richiesto che sia disposto esclusivo rafforzato a suo favore;
- alla decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del padre:
- alla determinazione del contributo al mantenimento di quest'ultimo in favore della prole. 3a. Quanto alla richiesta di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre ex art. 333 c.c. occorre rilevare che essa rappresenta una misura eccezionale, applicabile solo in caso di gravi violazioni o abusi da parte del genitore che danneggiano il minore. Tuttavia, se esiste una possibilità concreta di recupero delle capacità genitoriali e di mantenere un legame positivo con i figli, vanno adottate misure meno drastiche, purché tutelino l'interesse del minore (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 8 aprile 2019, n. 9763). Nel caso di specie dalle risultanze delle relazioni dei servizi sociali emerge che il signor -che pur ha tuttora criticità comportamentali e vede i figli solo in Per_2 modalità protetta da anni- ha mantenuto con i due minori un legame significativo.
pagina 4 di 9 Tra genitore e la prole si è venuto a creare un rapporto affettivo rilevante, e Per_1 si dimostrano entusiasti di poter incontrare il padre e di trascorrere del tempo con Per_2 lui. Anche la signora ha confermato che i minori, e soprattutto vivono Pt_1 Per_2 con serenità gli incontri protetti e ha riferito di un episodio in cui i bambini, avendo incontrato causalmente il padre, le hanno fatto espressa richiesta di poter trascorrere alcuni minuti con lui e ciò è avvenuto in modo spontaneo e sereno. Gli assistenti sociali, inoltre, hanno riferito che il signor potrebbe Per_2 sviluppare competenze genitoriali adeguate, a condizione che stabilizzi la propria vita e inizi i percorsi di sostegno richiesti dalla Giudice, finora non avviati. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene opportuno disporre decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto non rientrerebbe nell'interesse dei figli e Per_1
Per_2
3b. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Per_2 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, se nella dinamica relazionale con i minori ha mostrato dei miglioramenti, al contrario dal punto di vista burocratico si è rivelato ancora oggi del tutto negligente, dando dinieghi ingiustificati in ordine a questioni relative ai minori e rendendosi sovente irreperibile. A ciò si deve aggiungere un'assenza strutturale di dialogo tra le parti, che ha generato ostacoli significativi nella gestione condivisa della responsabilità genitoriale: emblematico, a questo proposito, è il caso del trasferimento della residenza dei minori nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), avvenuto nel settembre 2024, che ha richiesto un lungo e faticoso processo di mediazione. Da una attenta disamina del quadro familiare emerge, infatti, che le dinamiche e i rapporti tra i genitori appaiono tutt'ora compromessi, la distanza tra le parti in causa non solo geografica, ma soprattutto relazionale, impedisce qualsiasi forma di collaborazione educativa. Il signor è attualmente domiciliato in altra regione e, come già Per_2
pagina 5 di 9 detto, incontra i figli esclusivamente in modalità protetta, circostanza che evidenzia una relazione genitoriale non autonoma e ancora fragile. Pertanto, al fine di tutelare il superiore interesse dei minori e garantire loro stabilità, continuità educativa e protezione affettiva, appare necessario per prevenire situazioni di pregiudizio nella vita quotidiana dei bambini disporre che gli stessi siano affidati in forma esclusiva alla madre. Invero, come emerge dalle relazioni dei servizi, quest'ultima ha espletato con successo il suo percorso ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati in merito alla gestione della prole e all'autonomia lavorativa ed abitativa. La stessa ha dato prova di un significativo miglioramento rispetto alle sue capacità genitoriali e ha superato i profili di vulnerabilità precedentemente rilevati, che avevano determinato in sede di separazione la necessità di un intervento da parte dei Servizi Sociali. Pertanto, si è dimostrata adatta a svolgere il ruolo di madre con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo i figli e facendosi carico di tutti i loro bisogni. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse dei minori sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche. Peraltro, data la situazione tuttora complessa del nucleo va disposta la vigilanza dei servizi sociali con il mandato indicato in dispositivo. 3c. Deve essere confermato il collocamento di e presso la madre, Per_1 Per_2 atteso che nulla è stato richiesto in merito e una tale sistemazione si è rivelata adeguata alle esigenze dei bambini. 3d. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 147, 315-bis e 337-bis c.c., il padre deve mantenere il diritto e il dovere di coltivare un rapporto significativo con i figli. Va disposto che tale frequentazione avvenga mediante incontri protetti con le modalità indicate in dispositivo, in modo da preservare il più possibile i rapporti tra il padre e i figli. 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò posto, quanto al signor : Per_2
- allo stato non è noto se sostenga spese abitative e di quale ammontare;
- nel corso degli ultimi anni è stato impiegato a tempo determinato presso vari datori di lavoro ma con sostanziale continuità, cosicché si deve concludere che, sebbene la sua situazione occupazionale risulti precaria, egli ha una buona capacità lavorativa;
- per gli esercizi 2022 e 2023 ha prodotto le Certificazioni Uniche da cui risultano redditi netti pari rispettivamente a 7.092,00 euro e a 5.125,00 euro
- per il 2024 ha invece allegato il Modello 730, da cui emerge un reddito netto annuo di 9.660,00 euro;
pagina 6 di 9 - percepisce inoltre una pensione che è stata pari a complessivi 2.347,00 euro nel 2022, a 2.412,00 nel 2023 e a 2.151,00 euro nel 2024. Dal canto suo la signora Pt_1
- dal 1° giugno 2024 abita in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 550,00 euro;
- ha dichiarato in udienza che dal settembre 2023 circa non ha impieghi regolari e che nel settembre 2024 era impiegata in nero come assistente domestica presso una donna anziana e di guadagnare circa € 800,00 mensili.
- percepisce per intero l'assegno unico per un importo di € 432,00.
- ha prodotto inoltre rispettivamente il Modello 730 e la CU per gli esercizi 2022 e 2023 da cui emerge che:
• per il 2022 ha guadagnato 828,00 euro;
• per il 2023 ha percepito un reddito netto di 6.010,00 euro;
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico, pari, nel 2024, a 432,00 euro mensili. Alla luce di quanto esposto, in ragione delle modeste risorse economiche del signor deve stimarsi equo e congruo confermare il contributo di mantenimento di Per_2
300,00 euro complessivi (150,00 per ciascun figlio) previsto dalla sentenza di separazione. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa e respinta, a parziale modifica delle condizioni di separazione,
1) rigetta la richiesta di sospensione/decadenza del signor dalla Per_2 responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.;
2) affida e in via esclusiva rafforzata alla madre , Per_1 Per_2 Parte_1 attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nel loro interesse (ad esempio rilascio o rinnovo di documenti, anche validi per l'espatrio);
3) dispone la vigilanza dei servizi sociali territorialmente competente sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato di:
- fungere da mediatori nei rapporti tra i signori e;
Pt_1 Per_2
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica situazioni di pregiudizio per i minori di cui vengano a conoscenza;
4) colloca e presso la signora Per_1 Per_2 Pt_1
pagina 7 di 9 5) dispone che il padre veda i figli con modalità protette e con cadenza inizialmente quindicinale, con la facoltà per i servizi di modificare le forme attuative delle visite, di ampiarne o diminuirne la frequenza e la durata e anche di sospenderle, se disturbanti per i minori;
6) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del signor l'obbligo di Per_2 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 300,00 euro (150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 8 di 9 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi ai servizi sociali Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 15 ottobre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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