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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG n.5046 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Francesco Mannino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5046/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. URZI' ORAZIO, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. URZI' ORAZIO, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
19/07/1997, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Si rileva che in seno al ricorso, tra le condizioni della separazione consensuale, le parti hanno previsto la cessione di quote di unità immobiliari dal marito alla moglie, senza tuttavia produrre la documentazione idonea e necessaria alla validità di tale cessione di beni immobili.
Ritenuto, pertanto, che, non potendosi disporre il “trasferimento” delle unità immobiliare in questione, manchi una delle condizioni essenziali concordate tra le parti per la loro separazione consensuale di cui è richiesta la omologa, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate non può essere omologata Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
RIGETTA la domanda e NON OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
TA (CT) il 03/07/1971, e , nato a Parte_2
OS (CT) il 11/09/1969.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Francesco Mannino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5046/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. URZI' ORAZIO, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. URZI' ORAZIO, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data
19/07/1997, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Si rileva che in seno al ricorso, tra le condizioni della separazione consensuale, le parti hanno previsto la cessione di quote di unità immobiliari dal marito alla moglie, senza tuttavia produrre la documentazione idonea e necessaria alla validità di tale cessione di beni immobili.
Ritenuto, pertanto, che, non potendosi disporre il “trasferimento” delle unità immobiliare in questione, manchi una delle condizioni essenziali concordate tra le parti per la loro separazione consensuale di cui è richiesta la omologa, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate non può essere omologata Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
RIGETTA la domanda e NON OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
TA (CT) il 03/07/1971, e , nato a Parte_2
OS (CT) il 11/09/1969.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino