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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4887/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4887/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in PAVIA, CORSO CAVOUR n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Buccinasco, in data 15/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Buccinasco alla Parte II, Serie A, n. 44, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei Signori e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° co. c.c.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
a. il figlio è affidato in via condivisa ai genitori, con collocazione Persona_1
pag. 1 di 3 prevalente e residenza anagrafica con la madre presso la casa familiare;
b. il figlio incontrerà e resterà con il padre almeno settimanalmente, anche per più giorni consecutivi, accordandosi direttamente con lo stesso e previo avviso alla madre;
c. la casa familiare è assegnata alla signora con quanto l'arreda, perché vi CP_1
risieda con il figlio;
d. il sig. contribuirà al mantenimento di corrispondendo in favore della Pt_1 Per_1 madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT e sostenendo in via esclusiva le spese necessarie per la sua istruzione/formazione;
e. le altre spese di natura extra-ordinaria come indicate ai punti 1 e 3 dell'art. 3 del
Protocollo n. 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia, al quale le parti aderiscono, saranno invece concordate dai genitori e sostenute da entrambi in pari misura;
f. l'assegno unico per il figlio erogato dall' sarà incassato interamente dalla signora CP_2
convivente con il minore”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con conseguenti note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio in Buccinasco, in data 15/09/2002, il cui atto CP_1
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Buccinasco alla Parte
II, Serie A, n. 44, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4887/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4887/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in PAVIA, CORSO CAVOUR n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Buccinasco, in data 15/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Buccinasco alla Parte II, Serie A, n. 44, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei Signori e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, 1° co. c.c.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco (MI) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
a. il figlio è affidato in via condivisa ai genitori, con collocazione Persona_1
pag. 1 di 3 prevalente e residenza anagrafica con la madre presso la casa familiare;
b. il figlio incontrerà e resterà con il padre almeno settimanalmente, anche per più giorni consecutivi, accordandosi direttamente con lo stesso e previo avviso alla madre;
c. la casa familiare è assegnata alla signora con quanto l'arreda, perché vi CP_1
risieda con il figlio;
d. il sig. contribuirà al mantenimento di corrispondendo in favore della Pt_1 Per_1 madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT e sostenendo in via esclusiva le spese necessarie per la sua istruzione/formazione;
e. le altre spese di natura extra-ordinaria come indicate ai punti 1 e 3 dell'art. 3 del
Protocollo n. 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia, al quale le parti aderiscono, saranno invece concordate dai genitori e sostenute da entrambi in pari misura;
f. l'assegno unico per il figlio erogato dall' sarà incassato interamente dalla signora CP_2
convivente con il minore”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con conseguenti note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
he hanno contratto matrimonio in Buccinasco, in data 15/09/2002, il cui atto CP_1
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Buccinasco alla Parte
II, Serie A, n. 44, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3