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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di Parte_1 C.F._1
(P.iva: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Rosaria Mola, Sabino Fabio De Meo e Pietro
Giorgio Savino, e digitalmente domiciliato presso i loro indirizzi PEC, giusta procura allegata all'atto d'appello;
[...]
[...]
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito delle memorie difensive da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.02.2023, l' in persona del l.r.p.t., proponeva Controparte_1
opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 266/2022 del
29.12.2022, con la quale la ingiungeva il pagamento di euro 6.000,00, quale Controparte_2
sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 152/06,
sanzionata dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto (scarico non autorizzato di acque reflue
Contr domestiche su terreni adiacenti all'impianto di depurazione di Soleto, gestito da .
In particolare, con verbale n. 5 del 25.02.2021, i Carabinieri della Forestale della Stazione di Maglie,
intervenuti in seguito a segnalazione del Sig. , riscontravano il ruscellamento di Parte_2
acque reflue che, provenienti dal depuratore, invadevano il suolo demaniale appartenente al CP_4
(fg 17 p.lle 234 e 247), fino a raggiungere il terreno del denunciante (fg 17 p.lla 246).
La società ricorrente – instando per l'annullamento del provvedimento impugnato, e aderendo alle deduzioni di cui alla memoria difensiva del 26 febbraio 2021, redatta ex L.681/1981 – contestava l'origine fognaria delle acque che avevano invaso i terreni ubicati in prossimità dello scarico del depuratore e sosteneva, sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi batteriologiche eseguite sui campioni raccolti, che si trattasse di acque di falda.
Eccepiva la violazione dell'art. 18, co 2, L.n.689/1981, per non avere la motivato, Controparte_2
nell'ordinanza impugnata, il rigetto delle eccezioni e contestazioni riportate nella summenzionata memoria difensiva nonché, in sede di audizione, nel verbale del 23 aprile 2021.
Rilevava, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato: a) per carenza istruttoria e,
conseguente errore di fatto, per avere i CC erroneamente qualificato le acque di cui ai ruscellamenti e lagunaggi -registrati nel corso del sopralluogo del 16.12.2020- come provenienti dal depuratore,
benché le stesse non presentassero caratteristiche batteriologiche analoghe a quelle delle acque reflue domestiche, b) per mancanza dei presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui all'art.124 del D.Lgs. 152/06, risultando lo scarico in trincea del depuratore di Galatina e Soleto
autorizzato, fino al rilascio di nuovo provvedimento, dalla determina provinciale n. 56/08.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la confermando la legittimità Controparte_2
dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
In particolare, la resistente evidenziava come il provvedimento de quo risultasse adeguatamente motivato mediante il richiamo, preciso ed inequivoco, agli atti del procedimento sanzionatorio,
incluso il verbale di contestazione (motivazione per relationem).
Escludeva, sia l'asserito errore di qualificazione delle acque prelevate, risultando acclarato dal verbale di accertamento redatto dai CC intervenuti, come anche dai rilievi fotografici, la loro provenienza dalle trincee drenanti poste a servizio del depuratore, sia l'errata classificazione delle stesse come “acquee reflue da sversamento da impianto di depurazione”, non risultando l'origine fognaria smentita dal basso livello di carica batterica rilevato nei campioni prelevati ed analizzati,
trattandosi di liquidi in uscita dal depuratore e, quindi, già depurati.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 2532/2023 del
21.09.2023, con la quale il Tribunale di Lecce, rigettando il ricorso, confermava l'ordinanza impugnata e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
In particolare, il Tribunale - ritenuto il provvedimento de quo motivato per relationem, essendo in esso contenuto rinvio al verbale unico di accertamento - rilevava come lo sversamento non autorizzato di acque reflue domestiche, sui terreni adiacenti all'impianto di depurazione, fosse stato dimostrato dalla Provincia di Lecce mediante il suddetto verbale depositato in atti, facente piena prova dei fatti attestati, fino a querela di falso, e non risultasse smentito né dai risultati delle analisi eseguite dall' sui campioni dalla stessa prelevati, né dagli esiti di quelle fatte eseguire personalmente Pt_3
dalla società ricorrente. Evidenziava come la circostanza per cui non si trattasse di acque di falda, veniva confermata dai bollettini aeronautici METAR, emessi dalla stazione meteorologica dell'aeronautica militare dell'aeroporto di Galatina, depositati in atti dalla resistente, non essendosi verificate precipitazioni né
il giorno in cui si verificavano i fatti per cui è causa, né i giorni precedenti.
Rigettava, altresì, le contestazioni della ricorrente in ordine alla mancanza dei presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui all'art.124 del D.Lgs. 152/06, non risultando contestata -
nell'impugnata ordinanza - la mancata autorizzazione allo scarico nelle trincee drenanti al servizio del depuratore, bensì la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque nei terreni individuati nel verbale di accertamento.
Avverso detta pronuncia, con ricorso ritualmente notificato, interponeva appello Controparte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la , in persona del Presidente p.t.,
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, che questo Collegio ritiene di esaminare in via preliminare, per ragioni di priorità logica e giuridica, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il provvedimento impugnato adeguatamente motivato mediante rinvio alle contestazioni di cui al richiamato verbale di accertamento, benché nell'ordinanza de quo,
l'autorità amministrativa abbia omesso di giustificare l'infondatezza degli ulteriori elementi di prova
- introdotti dalla società appellante mediante la memoria difensiva del 26.03.2021, redatta ai sensi dell'art 18 della L 689/1981, e la relazione tecnica a firma del dott. - asseritamente Persona_1
idonei ad attribuire il registrato ruscellamento a fattori diversi dallo scarico del depuratore.
L si duole, altresì, che il Tribunale abbia erroneamente attribuito valore di pubblica fede CP_5
alle valutazioni soggettive dei CC intervenuti, con riferimento alla provenienza dei ruscellamenti dal depuratore di Soleto-Galatina, senza dare rilievo alcuno all'ampia documentazione tecnica prodotta dall'appellante - ovvero alla relazione del dott. , alle analisi chimiche e batteriologiche delle Per_1
acque presenti nei terreni privati raggiunti dal ruscellamento, nonché ai rilievi fotografici allegati,
relativi allo stato dei luoghi - idonea a dimostrare come la condotta contestata non sia inquadrabile nella definizione legislativa di “scarico” di cui all'art. 74, lett. ff), del D.Lgs. 152/06, non essendosi verificato uno sversamento di acque reflue non autorizzato operato dall'uomo, quanto piuttosto un naturale deflusso o scolo delle acque, provocato da fenomeni naturali.
Contesta, inoltre, l'illogicità e la contraddittorietà della impugnata sentenza, per non avere il primo giudice valutato adeguatamente le prove a disposizione, ed avere conseguentemente ritenuto che non si trattasse di acque di falda o di pioggia, benché le analisi batteriologiche ed i bollettini pluviometrici prodotti dalla appellante dimostrassero il contrario, e per essere giunto alla conclusione che la verbalizzata brusca interruzione del flusso dell'acqua, all'arrivo dei tecnici della prevenzione del dipartimento dell' dimostrasse la provenienza della stessa dal depuratore, ritenendo che la Pt_3
cessazione del registrato ruscellamento fosse imputabile ad intervento umano.
2. Dette censure non sono degne di trovare accoglimento.
Ed invero, l'appellante, insistendo nell'eccepire la nullità dell'impugnata ordinanza per difetto assoluto di motivazione, evidenzia come nella stessa non sia stata fatta menzione e non sia stata attribuita rilevanza alcuna alle ulteriori prove dalla stessa prodotte, attestanti la riconducibilità delle pozze d'acqua presenti sui terreni demaniali adiacenti al depuratore ad un fenomeno di risalita della falda, dovuta alle copiose precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti all'accaduto.
Si duole, altresì, che la documentazione tecnica, già presentata alla Provincia con la memoria difensiva del 26.03.2021, non sia stata oggetto di adeguata valutazione neanche in sede giudiziale.
Tanto premesso, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale è legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi sanzionatori,
non dovendo “l'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa…avere una
motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione,
ragioni che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” e che “il
provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui
l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione” (Cass. 35025/2023, Cass. n. 21924/2021,
Cass n.3128/2018), questo Collegio rileva come l'impugnata ordinanza non sia inficiata da alcun difetto motivazionale in quanto, oltre ad essere in essa evidenziate sia la condotta sanzionata, che la normativa violata, la stessa - per ulteriormente esplicare le ragioni della decisione - fa rinvio,
indicandone gli estremi, al richiamato verbale di accertamento, in cui risultano indicate in modo puntuale le modalità attraverso le quali la contestata violazione si è consumata.
Sicché, a nulla rileva la contestazione mossa dall'AQP in ordine alla mancata valutazione, da parte della , delle ulteriori prospettazioni difensive dalla stessa prodotte in seguito alla notifica CP_2
del verbale di accertamento, atteso che, da una lettura attenta del provvedimento de quo, non solo emerge come l'Autorità amministrativa non abbia omesso di esaminare quanto riportato nelle memorie difensive presentate il 26.03.2021 e nella allegata documentazione (relazione tecnica del dott. , analisi chimiche e batteriologiche, e foto rappresentative dello stato dei luoghi), Per_1
nonché nel verbale di audizione personale il 23.04.2021, ma risulta – altresì – evidente come il materiale probatorio prodotto, non sia stato espressamente ritenuto idoneo a smentire le violazioni registrate, stente l'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza opposta alla motivazione di cui agli atti presupposti.
In ragione di quanto sopra, rilevata l'insussistenza di un vizio di motivazione dell'ordinanza-
Contr ingiunzione, occorre verificare se la documentazione prodotta in atti dall' anche in sede giudiziale, consenta di ascrivere - così come asserito dalla società appellante - le cause del ruscellamento -verbalizzato dai CC di Maglie in seguito al sopralluogo del 16.12.2020- al deflusso superficiale delle acque piovane provocate dalle precipitazioni verificatesi nei giorni antecedenti all'accaduto. Ed invero, in disparte la circostanza che, la registrata immissione diretta di liquidi sul suolo, da parte dell'impianto di depurazione gestito dalla appellante, non può essere considerata frutto di mere congetture, atteso che il verbale unico di accertamento, rappresentando fatti e circostanze direttamente rilevate ed acclarate nella contestualità della redazione dello stesso, dalle autorità
intervenute, non contiene valutazioni soggettive e giudizi opinabili dei verbalizzanti e che, in quanto atto pubblico, fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700, fino a querela di falso, questo Collegio rileva come il contestato sversamento di acque reflue da parte del depuratore sul suolo demaniale e sui terreni di proprietà privata circostanti, non risulti smentito dalla prove documentali versate in atti dalla appellante.
Contr Ed infatti, l' - richiamando le valutazioni espresse dal Dott. , nella relazione versata in Per_1
atti, nonché i risultati della analisi eseguite nel proprio laboratorio sui campioni prelevati, dalle quali emerge la presenza di una carica batterica maggiore nelle acque attinte a monte dalla trincea drenante dell'impianto depurativo, rispetto a quella rilevata nelle acque di lagunaggio - sostiene che, se di acque reflue stagnanti si fosse trattato, in esse per effetto della prolungata interazione col terreno non sterile e con la fauna ivi presente, avrebbe dovuto essere rilevato - di converso - un numero di batteri di gran lunga più elevato di quello riscontrato nelle acque prelevate dal depuratore, ed esclude la provenienza dei suddetti liquidi dall'impianto de quo, risultando dai rilievi fotografici versati in atti come alcuno straripamento avrebbe potuto verificarsi dalle vasche di accumulo, non essendo le stesse piene.
Tuttavia, occorre rilevare come le prove prodotte dall'appellante si “scontrino” non solo con i fatti registrati nel verbale di accertamento, non essendo stata rilevata dai CC alcuna tracimazione di liquami dalle vasche summenzionate, ma anche con i risultati delle analisi eseguite, in contraddittorio con le parti, dai tecnici dell' alle quali - essendo state effettuate da pubblici ufficiali – Parte_4
deve riconoscersi efficacia probatoria privilegiata.
Orbene, l'esame effettuato sui campioni di acqua prelevati, l'uno dalla trincea drenante dell'impianto depurativo (rapporto di prova n. 21441-2020) e l'altro presso i terreni sui quali insistevano i registrati lagunaggi (rapporto di prova n. 21444-2020), consente di dimostrare come le acque stagnanti nelle pozze rinvenute dai Carabinieri forestali, sul terreno di proprietà privata del denunciante siano, in ragione della analoga carica batterica rilevata, assimilabili a quelle contenute nelle trincee drenanti,
risultando il numero di colonie di escherichia coli rilevato in entrambi i campioni inferiore ad 1.
Né può attribuirsi rilevanza alle osservazioni dell'appellante, in ordine ai livelli batteriologici elevati che l'acqua prelevata dai ristagni avrebbe dovuto avere affinché potesse dirsi proveniente dal depuratore anziché dalla falda, in quanto non può ritenersi che il prelievo eseguito dall' abbia Pt_3
riguardato acqua stagnante, essendo l'ente de quo intervenuto – come risulta dal verbale di contestazione – tempestivamente, al fine di “scongiurare una qualche contaminazione della falda idrica e l'inquinamento del suolo”.
Vieppiù, la circostanza che le acque di cui ai lagunaggi de quibus fossero quelle drenate dalle trincee collegate al depuratore e che, quindi, non provenissero dal suolo sottostante risulta, altresì, confermata dalla eseguita comparazione dei bollettini aeronautici METAR, emessi dalla stazione dell'aeronautica militare dell'aeroporto di Galatina, con i bollettini meteo versati i atti dall'AQP, da cui emerge in modo evidente la non riconducibilità dei verbalizzati ruscellamenti a fenomeni piovosi talmente intensi da provocare risalite di acqua dalla falda in superficie.
Ed infatti, nelle giornate dal 11.12.2020 al 16.12.2020 venivano registrate esclusivamente precipitazioni deboli o di modesta entità ma discontinue, ed – in quanto tali -inidonee a provocare fuoriuscite di acque dal sottosuolo.
Inoltre, nella relazione dell'8.06.2021, redatta dai Carabinieri intervenuti e prodotta dalla Provincia,
i pubblici ufficiali verbalizzanti, oltre a ribadire che il ruscellamento delle acque proveniva dall'area in cui erano dislocate le trincee del depuratore, davano, altresì, atto che i fatti denunciati si verificavano in una giornata soleggiata, evidenziando come il terreno circostante alle aree allagate risultasse asciutto, non essendosi nei giorni precedenti all'accaduto verificate piogge intense.
A ciò si aggiunga che la registrata brusca interruzione del ruscellamento al sopraggiungere dei tecnici dell' sul luogo dell'accaduto non può non confermare l'esistenza di un collegamento funzionale Pt_3 tra depuratore ed acque scaricate nel corpo recettore, dal momento che ad essere stato interrotto non
è stato il processo depurativo della pubblica fognatura posta a monte dell'impianto, ma l'immissione e, quindi, lo scarico di acque dalle trincee drenanti poste a valle del depuratore pubblico nei terreni circostanti, che ben poteva essere sospeso mediante un intervento umano posto in essere ad hoc.
3. Con il primo motivo di appello, l' censura la decisione del giudice di Controparte_1
prime cure nella parte in cui quest'ultimo - disapplicando il principio di legalità di cui all'art. 1 L.
689/81, sotteso alla disciplina delle sanzioni amministrative - ha ritenuto legittima l'ordinanza impugnata, ritenendo violato l'art. 124 del D.lgs. 152/06, malgrado l'esistenza di autorizzazione allo scarico nelle trincee drenanti al servizio del depuratore di cui alla determina dirigenziale della n. 56/2008. Controparte_2
4. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero - in disparte la circostanza che, nella impugnata ordinanza-ingiunzione risulta contestata,
non la mancanza di autorizzazione allo scarico in sé nelle trincee drenanti a servizio del depuratore,
ma l'assenza di autorizzazione allo scarico di acque nei terreni individuati nel verbale di accertamento, ovvero quelli di cui alle p.lle 234, 247 e 246 del fg. 17 del oleto – occorre, CP_6
preliminarmente, evidenziare come la determina provinciale n. 53/2008, richiamata e depositata in atti dalla società de qua, pur consentendo espressamente all' in qualità di Gestore del CP_5
Servizio Idrico Integrato, di riversare le acque reflue urbane effluenti dal depuratore consortile a servizio degli abitati di Galatina e Soleto, mediante trincee di dispersione, sul suolo demaniale in prossimità dell'impianto, impone, allo stesso tempo, per esigenze di controllo di carattere generale e preventivo, che tali operazioni di scarico vengano eseguite all'interno di un'area ben delimitata e non indistintamente su tutti i terreni adiacenti a quest'ultimo.
Ne deriva che, avendo la determina in esame, dettagliatamente specificato le particelle di terreno -
ovvero quelle di cui ai nn. 166-191 del fg.n. 17 del NCT del Comune di Soleto - su cui è lecito che avvenga lo scarico di liquidi provenienti dal depuratore, e risultando accertato che il ruscellamento di acque reflue invadeva i fondi di cui al fg 17, p.lle 246 (di proprietà del Sig. , 234 e 247, Pt_2 diversi da quelli oggetto di autorizzazione, deve ritenersi non autorizzata la registrata immissione delle suddette acque sui terreni de quibus e deve, pertanto, escludersi che vi sia stata errata applicazione dell'art. 124 del Testo Unico Ambientale, sussistendo i presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui alla suddetta norma e che, conseguentemente, vi sia stata violazione del principio di legalità sotteso all'azione amministrativa.
5. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/2014, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art.1, co. 17, Lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 Lg. n.228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del l.r.p.t., con atto depositato in data Controparte_1
02.02.2023, nei confronti della , in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Lecce sentenza n. 2532/2023 del 21.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13
comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Annachiara Piccinno, addetta all'Ufficio del Processo
presso la Corte d'Appello di Lecce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di Parte_1 C.F._1
(P.iva: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Rosaria Mola, Sabino Fabio De Meo e Pietro
Giorgio Savino, e digitalmente domiciliato presso i loro indirizzi PEC, giusta procura allegata all'atto d'appello;
[...]
[...]
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura provinciale, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito delle memorie difensive da parte dei difensori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.02.2023, l' in persona del l.r.p.t., proponeva Controparte_1
opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 266/2022 del
29.12.2022, con la quale la ingiungeva il pagamento di euro 6.000,00, quale Controparte_2
sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 152/06,
sanzionata dall'art. 133, comma 2, del medesimo decreto (scarico non autorizzato di acque reflue
Contr domestiche su terreni adiacenti all'impianto di depurazione di Soleto, gestito da .
In particolare, con verbale n. 5 del 25.02.2021, i Carabinieri della Forestale della Stazione di Maglie,
intervenuti in seguito a segnalazione del Sig. , riscontravano il ruscellamento di Parte_2
acque reflue che, provenienti dal depuratore, invadevano il suolo demaniale appartenente al CP_4
(fg 17 p.lle 234 e 247), fino a raggiungere il terreno del denunciante (fg 17 p.lla 246).
La società ricorrente – instando per l'annullamento del provvedimento impugnato, e aderendo alle deduzioni di cui alla memoria difensiva del 26 febbraio 2021, redatta ex L.681/1981 – contestava l'origine fognaria delle acque che avevano invaso i terreni ubicati in prossimità dello scarico del depuratore e sosteneva, sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi batteriologiche eseguite sui campioni raccolti, che si trattasse di acque di falda.
Eccepiva la violazione dell'art. 18, co 2, L.n.689/1981, per non avere la motivato, Controparte_2
nell'ordinanza impugnata, il rigetto delle eccezioni e contestazioni riportate nella summenzionata memoria difensiva nonché, in sede di audizione, nel verbale del 23 aprile 2021.
Rilevava, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato: a) per carenza istruttoria e,
conseguente errore di fatto, per avere i CC erroneamente qualificato le acque di cui ai ruscellamenti e lagunaggi -registrati nel corso del sopralluogo del 16.12.2020- come provenienti dal depuratore,
benché le stesse non presentassero caratteristiche batteriologiche analoghe a quelle delle acque reflue domestiche, b) per mancanza dei presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui all'art.124 del D.Lgs. 152/06, risultando lo scarico in trincea del depuratore di Galatina e Soleto
autorizzato, fino al rilascio di nuovo provvedimento, dalla determina provinciale n. 56/08.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la confermando la legittimità Controparte_2
dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
In particolare, la resistente evidenziava come il provvedimento de quo risultasse adeguatamente motivato mediante il richiamo, preciso ed inequivoco, agli atti del procedimento sanzionatorio,
incluso il verbale di contestazione (motivazione per relationem).
Escludeva, sia l'asserito errore di qualificazione delle acque prelevate, risultando acclarato dal verbale di accertamento redatto dai CC intervenuti, come anche dai rilievi fotografici, la loro provenienza dalle trincee drenanti poste a servizio del depuratore, sia l'errata classificazione delle stesse come “acquee reflue da sversamento da impianto di depurazione”, non risultando l'origine fognaria smentita dal basso livello di carica batterica rilevato nei campioni prelevati ed analizzati,
trattandosi di liquidi in uscita dal depuratore e, quindi, già depurati.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 2532/2023 del
21.09.2023, con la quale il Tribunale di Lecce, rigettando il ricorso, confermava l'ordinanza impugnata e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
In particolare, il Tribunale - ritenuto il provvedimento de quo motivato per relationem, essendo in esso contenuto rinvio al verbale unico di accertamento - rilevava come lo sversamento non autorizzato di acque reflue domestiche, sui terreni adiacenti all'impianto di depurazione, fosse stato dimostrato dalla Provincia di Lecce mediante il suddetto verbale depositato in atti, facente piena prova dei fatti attestati, fino a querela di falso, e non risultasse smentito né dai risultati delle analisi eseguite dall' sui campioni dalla stessa prelevati, né dagli esiti di quelle fatte eseguire personalmente Pt_3
dalla società ricorrente. Evidenziava come la circostanza per cui non si trattasse di acque di falda, veniva confermata dai bollettini aeronautici METAR, emessi dalla stazione meteorologica dell'aeronautica militare dell'aeroporto di Galatina, depositati in atti dalla resistente, non essendosi verificate precipitazioni né
il giorno in cui si verificavano i fatti per cui è causa, né i giorni precedenti.
Rigettava, altresì, le contestazioni della ricorrente in ordine alla mancanza dei presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui all'art.124 del D.Lgs. 152/06, non risultando contestata -
nell'impugnata ordinanza - la mancata autorizzazione allo scarico nelle trincee drenanti al servizio del depuratore, bensì la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque nei terreni individuati nel verbale di accertamento.
Avverso detta pronuncia, con ricorso ritualmente notificato, interponeva appello Controparte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la , in persona del Presidente p.t.,
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 14.11.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, che questo Collegio ritiene di esaminare in via preliminare, per ragioni di priorità logica e giuridica, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il provvedimento impugnato adeguatamente motivato mediante rinvio alle contestazioni di cui al richiamato verbale di accertamento, benché nell'ordinanza de quo,
l'autorità amministrativa abbia omesso di giustificare l'infondatezza degli ulteriori elementi di prova
- introdotti dalla società appellante mediante la memoria difensiva del 26.03.2021, redatta ai sensi dell'art 18 della L 689/1981, e la relazione tecnica a firma del dott. - asseritamente Persona_1
idonei ad attribuire il registrato ruscellamento a fattori diversi dallo scarico del depuratore.
L si duole, altresì, che il Tribunale abbia erroneamente attribuito valore di pubblica fede CP_5
alle valutazioni soggettive dei CC intervenuti, con riferimento alla provenienza dei ruscellamenti dal depuratore di Soleto-Galatina, senza dare rilievo alcuno all'ampia documentazione tecnica prodotta dall'appellante - ovvero alla relazione del dott. , alle analisi chimiche e batteriologiche delle Per_1
acque presenti nei terreni privati raggiunti dal ruscellamento, nonché ai rilievi fotografici allegati,
relativi allo stato dei luoghi - idonea a dimostrare come la condotta contestata non sia inquadrabile nella definizione legislativa di “scarico” di cui all'art. 74, lett. ff), del D.Lgs. 152/06, non essendosi verificato uno sversamento di acque reflue non autorizzato operato dall'uomo, quanto piuttosto un naturale deflusso o scolo delle acque, provocato da fenomeni naturali.
Contesta, inoltre, l'illogicità e la contraddittorietà della impugnata sentenza, per non avere il primo giudice valutato adeguatamente le prove a disposizione, ed avere conseguentemente ritenuto che non si trattasse di acque di falda o di pioggia, benché le analisi batteriologiche ed i bollettini pluviometrici prodotti dalla appellante dimostrassero il contrario, e per essere giunto alla conclusione che la verbalizzata brusca interruzione del flusso dell'acqua, all'arrivo dei tecnici della prevenzione del dipartimento dell' dimostrasse la provenienza della stessa dal depuratore, ritenendo che la Pt_3
cessazione del registrato ruscellamento fosse imputabile ad intervento umano.
2. Dette censure non sono degne di trovare accoglimento.
Ed invero, l'appellante, insistendo nell'eccepire la nullità dell'impugnata ordinanza per difetto assoluto di motivazione, evidenzia come nella stessa non sia stata fatta menzione e non sia stata attribuita rilevanza alcuna alle ulteriori prove dalla stessa prodotte, attestanti la riconducibilità delle pozze d'acqua presenti sui terreni demaniali adiacenti al depuratore ad un fenomeno di risalita della falda, dovuta alle copiose precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti all'accaduto.
Si duole, altresì, che la documentazione tecnica, già presentata alla Provincia con la memoria difensiva del 26.03.2021, non sia stata oggetto di adeguata valutazione neanche in sede giudiziale.
Tanto premesso, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale è legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi sanzionatori,
non dovendo “l'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa…avere una
motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione,
ragioni che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” e che “il
provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui
l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione” (Cass. 35025/2023, Cass. n. 21924/2021,
Cass n.3128/2018), questo Collegio rileva come l'impugnata ordinanza non sia inficiata da alcun difetto motivazionale in quanto, oltre ad essere in essa evidenziate sia la condotta sanzionata, che la normativa violata, la stessa - per ulteriormente esplicare le ragioni della decisione - fa rinvio,
indicandone gli estremi, al richiamato verbale di accertamento, in cui risultano indicate in modo puntuale le modalità attraverso le quali la contestata violazione si è consumata.
Sicché, a nulla rileva la contestazione mossa dall'AQP in ordine alla mancata valutazione, da parte della , delle ulteriori prospettazioni difensive dalla stessa prodotte in seguito alla notifica CP_2
del verbale di accertamento, atteso che, da una lettura attenta del provvedimento de quo, non solo emerge come l'Autorità amministrativa non abbia omesso di esaminare quanto riportato nelle memorie difensive presentate il 26.03.2021 e nella allegata documentazione (relazione tecnica del dott. , analisi chimiche e batteriologiche, e foto rappresentative dello stato dei luoghi), Per_1
nonché nel verbale di audizione personale il 23.04.2021, ma risulta – altresì – evidente come il materiale probatorio prodotto, non sia stato espressamente ritenuto idoneo a smentire le violazioni registrate, stente l'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza opposta alla motivazione di cui agli atti presupposti.
In ragione di quanto sopra, rilevata l'insussistenza di un vizio di motivazione dell'ordinanza-
Contr ingiunzione, occorre verificare se la documentazione prodotta in atti dall' anche in sede giudiziale, consenta di ascrivere - così come asserito dalla società appellante - le cause del ruscellamento -verbalizzato dai CC di Maglie in seguito al sopralluogo del 16.12.2020- al deflusso superficiale delle acque piovane provocate dalle precipitazioni verificatesi nei giorni antecedenti all'accaduto. Ed invero, in disparte la circostanza che, la registrata immissione diretta di liquidi sul suolo, da parte dell'impianto di depurazione gestito dalla appellante, non può essere considerata frutto di mere congetture, atteso che il verbale unico di accertamento, rappresentando fatti e circostanze direttamente rilevate ed acclarate nella contestualità della redazione dello stesso, dalle autorità
intervenute, non contiene valutazioni soggettive e giudizi opinabili dei verbalizzanti e che, in quanto atto pubblico, fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700, fino a querela di falso, questo Collegio rileva come il contestato sversamento di acque reflue da parte del depuratore sul suolo demaniale e sui terreni di proprietà privata circostanti, non risulti smentito dalla prove documentali versate in atti dalla appellante.
Contr Ed infatti, l' - richiamando le valutazioni espresse dal Dott. , nella relazione versata in Per_1
atti, nonché i risultati della analisi eseguite nel proprio laboratorio sui campioni prelevati, dalle quali emerge la presenza di una carica batterica maggiore nelle acque attinte a monte dalla trincea drenante dell'impianto depurativo, rispetto a quella rilevata nelle acque di lagunaggio - sostiene che, se di acque reflue stagnanti si fosse trattato, in esse per effetto della prolungata interazione col terreno non sterile e con la fauna ivi presente, avrebbe dovuto essere rilevato - di converso - un numero di batteri di gran lunga più elevato di quello riscontrato nelle acque prelevate dal depuratore, ed esclude la provenienza dei suddetti liquidi dall'impianto de quo, risultando dai rilievi fotografici versati in atti come alcuno straripamento avrebbe potuto verificarsi dalle vasche di accumulo, non essendo le stesse piene.
Tuttavia, occorre rilevare come le prove prodotte dall'appellante si “scontrino” non solo con i fatti registrati nel verbale di accertamento, non essendo stata rilevata dai CC alcuna tracimazione di liquami dalle vasche summenzionate, ma anche con i risultati delle analisi eseguite, in contraddittorio con le parti, dai tecnici dell' alle quali - essendo state effettuate da pubblici ufficiali – Parte_4
deve riconoscersi efficacia probatoria privilegiata.
Orbene, l'esame effettuato sui campioni di acqua prelevati, l'uno dalla trincea drenante dell'impianto depurativo (rapporto di prova n. 21441-2020) e l'altro presso i terreni sui quali insistevano i registrati lagunaggi (rapporto di prova n. 21444-2020), consente di dimostrare come le acque stagnanti nelle pozze rinvenute dai Carabinieri forestali, sul terreno di proprietà privata del denunciante siano, in ragione della analoga carica batterica rilevata, assimilabili a quelle contenute nelle trincee drenanti,
risultando il numero di colonie di escherichia coli rilevato in entrambi i campioni inferiore ad 1.
Né può attribuirsi rilevanza alle osservazioni dell'appellante, in ordine ai livelli batteriologici elevati che l'acqua prelevata dai ristagni avrebbe dovuto avere affinché potesse dirsi proveniente dal depuratore anziché dalla falda, in quanto non può ritenersi che il prelievo eseguito dall' abbia Pt_3
riguardato acqua stagnante, essendo l'ente de quo intervenuto – come risulta dal verbale di contestazione – tempestivamente, al fine di “scongiurare una qualche contaminazione della falda idrica e l'inquinamento del suolo”.
Vieppiù, la circostanza che le acque di cui ai lagunaggi de quibus fossero quelle drenate dalle trincee collegate al depuratore e che, quindi, non provenissero dal suolo sottostante risulta, altresì, confermata dalla eseguita comparazione dei bollettini aeronautici METAR, emessi dalla stazione dell'aeronautica militare dell'aeroporto di Galatina, con i bollettini meteo versati i atti dall'AQP, da cui emerge in modo evidente la non riconducibilità dei verbalizzati ruscellamenti a fenomeni piovosi talmente intensi da provocare risalite di acqua dalla falda in superficie.
Ed infatti, nelle giornate dal 11.12.2020 al 16.12.2020 venivano registrate esclusivamente precipitazioni deboli o di modesta entità ma discontinue, ed – in quanto tali -inidonee a provocare fuoriuscite di acque dal sottosuolo.
Inoltre, nella relazione dell'8.06.2021, redatta dai Carabinieri intervenuti e prodotta dalla Provincia,
i pubblici ufficiali verbalizzanti, oltre a ribadire che il ruscellamento delle acque proveniva dall'area in cui erano dislocate le trincee del depuratore, davano, altresì, atto che i fatti denunciati si verificavano in una giornata soleggiata, evidenziando come il terreno circostante alle aree allagate risultasse asciutto, non essendosi nei giorni precedenti all'accaduto verificate piogge intense.
A ciò si aggiunga che la registrata brusca interruzione del ruscellamento al sopraggiungere dei tecnici dell' sul luogo dell'accaduto non può non confermare l'esistenza di un collegamento funzionale Pt_3 tra depuratore ed acque scaricate nel corpo recettore, dal momento che ad essere stato interrotto non
è stato il processo depurativo della pubblica fognatura posta a monte dell'impianto, ma l'immissione e, quindi, lo scarico di acque dalle trincee drenanti poste a valle del depuratore pubblico nei terreni circostanti, che ben poteva essere sospeso mediante un intervento umano posto in essere ad hoc.
3. Con il primo motivo di appello, l' censura la decisione del giudice di Controparte_1
prime cure nella parte in cui quest'ultimo - disapplicando il principio di legalità di cui all'art. 1 L.
689/81, sotteso alla disciplina delle sanzioni amministrative - ha ritenuto legittima l'ordinanza impugnata, ritenendo violato l'art. 124 del D.lgs. 152/06, malgrado l'esistenza di autorizzazione allo scarico nelle trincee drenanti al servizio del depuratore di cui alla determina dirigenziale della n. 56/2008. Controparte_2
4. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero - in disparte la circostanza che, nella impugnata ordinanza-ingiunzione risulta contestata,
non la mancanza di autorizzazione allo scarico in sé nelle trincee drenanti a servizio del depuratore,
ma l'assenza di autorizzazione allo scarico di acque nei terreni individuati nel verbale di accertamento, ovvero quelli di cui alle p.lle 234, 247 e 246 del fg. 17 del oleto – occorre, CP_6
preliminarmente, evidenziare come la determina provinciale n. 53/2008, richiamata e depositata in atti dalla società de qua, pur consentendo espressamente all' in qualità di Gestore del CP_5
Servizio Idrico Integrato, di riversare le acque reflue urbane effluenti dal depuratore consortile a servizio degli abitati di Galatina e Soleto, mediante trincee di dispersione, sul suolo demaniale in prossimità dell'impianto, impone, allo stesso tempo, per esigenze di controllo di carattere generale e preventivo, che tali operazioni di scarico vengano eseguite all'interno di un'area ben delimitata e non indistintamente su tutti i terreni adiacenti a quest'ultimo.
Ne deriva che, avendo la determina in esame, dettagliatamente specificato le particelle di terreno -
ovvero quelle di cui ai nn. 166-191 del fg.n. 17 del NCT del Comune di Soleto - su cui è lecito che avvenga lo scarico di liquidi provenienti dal depuratore, e risultando accertato che il ruscellamento di acque reflue invadeva i fondi di cui al fg 17, p.lle 246 (di proprietà del Sig. , 234 e 247, Pt_2 diversi da quelli oggetto di autorizzazione, deve ritenersi non autorizzata la registrata immissione delle suddette acque sui terreni de quibus e deve, pertanto, escludersi che vi sia stata errata applicazione dell'art. 124 del Testo Unico Ambientale, sussistendo i presupposti di fatto necessari ad integrare la fattispecie di cui alla suddetta norma e che, conseguentemente, vi sia stata violazione del principio di legalità sotteso all'azione amministrativa.
5. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza, nonché la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/2014, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art.1, co. 17, Lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 Lg. n.228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' in persona del l.r.p.t., con atto depositato in data Controparte_1
02.02.2023, nei confronti della , in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Lecce sentenza n. 2532/2023 del 21.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13
comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Annachiara Piccinno, addetta all'Ufficio del Processo
presso la Corte d'Appello di Lecce.