Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10272/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Contrini Simona, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Sarezzo (BS)
e
(c.f. ), con l'avv. Contrini Simona, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Sarezzo (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 19.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La ex casa coniugale ove la figlia da sempre ha vissuto ed è cresciuta con i genitori, sita in Collio
V.T. (BS), via Bagozzi n. 16, di proprietà della madre del coniuge resterà al sig. Parte_1
compresa ogni pertinenza, mobilio ed arredo che la compongono, anche a suo tempo Parte_1
acquistati con spese interamente comuni della coppia provenienti dal medesimo conto corrente cointestato;
pagina 1 di 6
residenza, portando via con sé i propri effetti personali, presso l'immobile, di proprietà del sig.
[...]
padre del coniuge in Collio V.T. (BS), alla via Regina Margherita n. 28, CP_1 Parte_1 ove vi resterà in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato. Per_
4) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità, mantenendo con essa entrambi un rapporto significativo. Per_
5) , resterà residente presso il padre, e verrà mantenuta dal padre con l'aiuto dei nonni paterni;
mentre la madre non verserà alcun assegno di mantenimento provvedendo direttamente al mantenimento della figlia nelle giornate in cui quest'ultima rimarrà con lei, secondo il piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori e qui allegato (all. 6) e di seguito riassunto:
Per_ i. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla minore , tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
ii. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale ed al collocamento della minore dovranno essere assunte di comune accordo.
iii. In particolare, si segnalano allo stato le seguenti condizioni di istruzione, formazione, salute ed abitudini di vita della minore, che le parti si impegnano a mantenere salvo giustificate ragioni da discutere e concordare tra le stesse:
Per_ a. frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado in Collio V.T. (BS); dal lunedì al venerdì sino alle ore 13,20 mentre il sabato alle ore 12,20.
b. Tutti i giorni la minore viene accompagnata a scuola dalla madre ed accolta all'uscita dal padre (o dai nonni paterni) che la terrà con sé tutti i giorni per il pranzo, salvo esigenze particolari da preconcordare.
c. La minore resterà a cena dalla madre, due sere in settimana, in connessione con i fine settimana in cui in alternanza con il padre resteranno poi da lei e, tre sere a settimana in connessione con i fine settimana in cui in alternanza le minori saranno invece con il padre.
d. Il padre, dunque, a seconda della cadenza settimanale, in settimana provvederà a riprendere le figlie o prima, o dopo cena, secondo le turnazioni stabilite.
e. La minore, nei giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, resterà dunque con la madre nella nuova residenza della madre, salvo per esigenze particolari da pre concordare, anche per necessità legate ai turni lavorativi del padre che presta attività di coadiuvante presso il detto bar;
i fine settimana dal pagina 2 di 6 venerdì pomeriggio ore 16,00 alla domenica sera dopo cena, ore 21,00, sempre salvo esigenze particolari da pre concordare, saranno alternati tra i genitori.
f. Allo stato la minore non frequentano attività extrascolastiche.
Per_ g. Per tutte le eventuali ragioni di salute che dovessero manifestarsi nel corso della crescita di , entrambi i genitori esplicitamente si impegnano a tempestivamente segnalare all'altro, quando la figlia
è con sé, ogni mutamento nelle sue condizioni di salute ed ogni eventuale necessitata determinazione da assumersi di comune accordo per la tutela del suo benessere.
h. La figlia è assistita ed accudita nella quotidianità principalmente dai genitori in collocamento come descritto;
in assenza dei genitori ed a fronte di esigenze logistiche contingenti o malesseri temporanei, Per_
allo stato e considerate le attuali favorevoli condizioni, viene di norma affidata ai nonni paterni;
pur favorendo naturalmente i legami ed i rapporti con entrambi i rami della famiglia e con i parenti e le amicizie tutte, le parti allo stato si impegnano a mantenere tale assetto di accudimento in loro assenza e, in caso di impossibilità, a ricercare comunemente e previamente una alternativa soluzione quale baby sitter o altro.
i. Qualunque diverso assetto rispetto al presente dovrà essere previamente concordato tra le parti.
j. Durante le ferie estive tra giugno e settembre, la madre passerà a prendere la figlia dal Parte_2
papà o dai nonni paterni all'uscita dal lavoro;
invariato per il resto l'alternanza dei pomeriggi e dei fine settimana e, dunque, delle cene presso ciascun genitore e dei pernottamenti come sopra;
durante il mese di agosto, i genitori divideranno equamente due settimane ciascuno, con congruo reciproco preavviso ed accordo di anno in anno in ordine sia al periodo che alla località prescelta, indicativamente da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative e degli impegni di entrambi nonché della stessa figlia e facendosi ciascun genitore carico nel periodo di vacanza, di ogni spesa di viaggio, mantenimento, soggiorno, vitto, alloggio, svaghi e quant'altro.
k. Sempre tenendo conto degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori nonché della stessa figlia, ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé la figlia secondo una alternanza annuale, sia per le festività natalizie che per quelle pasquali, con la possibilità di entrambi i genitori di poter godere così della compagnia della figlia minore, in alternanza, per Natale, Capodanno e Pasqua;
durante ulteriori periodi di ferie, ponti, festività e momenti liberi, sempre su previo accordo e congruo preavviso tra i genitori tenuto conto delle esigenze di tutti i coinvolti, anche si attiverà il medesimo meccanismo di alternanza annuale.
pagina 3 di 6 In particolare, i genitori in alternanza potranno tenere con sé la minore su previo accordo anche con la figlia, ciascun anno, uno per la settimana di Pasqua e l'altro per le festività natalizie, oppure, sempre previo accordo, alternando di anno in anno, la settimana di Natale con un genitore e quella di
Capodanno con l'altro fino all'Epifania, ferma in alternanza annuale la Pasqua.
Per_ l. I giorni di Natale, Capodanno e di Pasqua e Pasquetta in particolare, verranno trascorsi da , dunque, alternativamente con un genitore o l'altro, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un previo diverso accordo di anno in anno, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, nonché eventualmente la Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro.
m. In ogni caso, qualora il Sig. o la Sig.ra si trovino anche al di fuori dei casi sopra Parte_1 Pt_2
prospettati, fuori sede per ragioni personali o lavorative o impossibilitati per altre ragioni, nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno o i giorni di collocamento della minore potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni dei genitori stessi, su preavviso e accordo tra le parti.
n. Qualora la figlia fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con l'altro genitore, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa paterna o materna, previo accordo tra le parti nel rispetto del diritto di riservatezza. iv. I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia e le rispettive famiglie, impegnandosi a conservare e lasciar conservare, significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti tutti di ciascun ramo genitoriale, con ogni migliore accortezza meglio descritta al precedente punto h).
v. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. vi. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verrà prese previamente e concordemente dai genitori.
Per_ 6) Il mantenimento di viene stabilito in via diretta di modo che ciascun genitore provvederà a farsi carico delle ordinarie spese e costi necessari ognuno per il tempo in cui la minore sarà con ciascuno di essi.
7) Le spese scolastiche, extrascolastiche e mediche e comunque più in generale tutte le spese straordinarie che riguardano la minore che non rientrano nel mantenimento diretto, saranno a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
pagina 4 di 6 8) In presenza di figlia minore, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
9) Fatti salvi gli impegni di cui sopra, le parti hanno già provveduto a dividere i propri effetti personali, le autovetture, oltre che ogni ulteriore bene mobile, compresi quelli riferibili ai rispettivi conti correnti.
10) L'assegno unico permarrà interamente a favore del sig. che sarà residente con Parte_1
la minore.
11) Le detrazioni per le spese mediche, sportive, nonché ogni spesa straordinaria spetteranno al genitore che le ha effettivamente sostenute o verranno suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
12) I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra e salvo esplicito buon fine di ciascuna condizione di definizione patrimoniale, null'altro avranno più a che pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico l'uno dall'altra e di avere estinto così ogni pendenza o comproprietà.
13) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
14) Spese legali interamente a carico del sig. » Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 30.05.2024, e premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Collio (BS) in data 27.05.2012, dalla cui unione era nata la figlia il 31.01.2013, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Persona_2
intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collio (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2012, parte II, serie A, n. 1;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 2.1.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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