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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4368/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015396147000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.2024, depositata il 31.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sez. 9^, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per IRPEF di varie annualità fra il 2007 ed il 2018 in epigrafe. Il primo giudice ha ritenuto la regolarità della notifica di tutti gli atti rilevanti e non perfezionatasi alcuna prescrizione.
Ricorre in appello il contribuente, rilevando la mancata pronunzia sull'eccepita nullità parziale per irregolarità di alcune notifiche e chiedendo dichiararsi prescritti i tributi, o almeno sanzioni e interessi.
Resistono in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata, sia pure in maniera concisa, ha dato atto della ritenuta rituale notifica di cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, come da specifica elencazione che si intende qui recepita e trascritta.
Si richiama qui il consolidato orientamento[1] sulla non necessità di invio di CAD in caso di spedizione diretta a mezzo del servizio postale senza ricorso ad ufficiale giudiziario, nonché quello circa l'onere della prova a carico del destinatario circa l'asserita non corrispondenza del piego ricevuto con l'atto indicato[2].
Conseguentemente, tale parte della decisione va confermata e, dunque, tutte le cartelle e gli avvisi in esame vanno considerati ben notificati.
Tuttavia, proprio ravvisando la correttezza di quanto esposto nella sentenza impugnata su atti impositivi, tributi e date di notifica, questa Corte ritiene che alcune delle pretese siano infondate. Invero, la cartella n. 07120150036733350000, di cui al n. 4 dell'elenco in sentenza, ha ad oggetto “bollo auto anno 2010” ed è stata notificata il 10/04/2015; la cartella n. 07120160106220105000, di cui al n. 7, ha ad oggetto “bollo auto anno 2011” ed è stata notificata il 31/05/2017. Tale tributo è soggetto a prescrizione triennale ex art. 5 d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, nella specie indubbiamente perfezionatasi, stante anche la mancanza di atti interruttivi anteriori all'anno 2024.
Gli altri tributi in contestazione sono erariali e perciò soggetti ad ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nella specie non perfezionatasi avendo riguardo alla notifica di atti interruttivi ed alla sospensione per emergenza Covid.
Ma altrettanto non vale per sanzioni ed interessi. Infatti, si rammenta che < la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508, più recente espressione di indirizzo consolidato). La prescrizione di interessi e sanzioni correlate a debiti tributari è decennale soltanto se accessori a titoli riconosciuti con sentenza passata in giudicato: < passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4,
c.c.>> (Cass. civ. sez. VI-V, ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
Nella concreta fattispecie, dunque, sanzioni e interessi relativi ad IRPEF ed imposta di registro per le annualità oggetto di intimazione fino al 2013 sono prescritti.
L'imposta di registro per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stata richiesta con cartelle (nn. 9, 10 e 11 dell'elenco) notificate il 25.1.2023: pertanto, l'applicazione della sospensione di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) ai sensi dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 e del richiamo in esso contenuto dell'art. 15 d. lgs. n. 159/2015 comporta il mancato verificarsi dell'estinzione per prescrizione di sanzioni ed interessi conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni tributarie da ultimo citate.
Dunque, il gravame – limitatamente alla parte in cui concerne sanzioni ed interessi per tributi erariali diversi dall'imposta di registro anni 2016-2017-2018, nonché tasse automobilistiche - è fondato. Va invece rigettato per quanto attiene a tutti i tributi diversi dalle tasse automobilistiche e ad interessi e sanzioni per le imposte di registro delle annualità suddette.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.
[1] cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21847 del 29/07/2025, Rv. 676073 – 01, in materia di contributi previdenziali ma con espresso richiamo e recepimento della disciplina in materia di notifica di atti tributari
[2] < domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9/3/2025, Rv. 674356 - 01). Nulla ha provato in contrario l'appellante. Si rammenta ancora che < in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima>> (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17841 del 21/6/2023, Rv. 668472 - 01)
P.Q.M.
Accoglie appello come in motivazione. Compensa spese doppio grado
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4368/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015396147000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.2024, depositata il 31.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sez. 9^, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per IRPEF di varie annualità fra il 2007 ed il 2018 in epigrafe. Il primo giudice ha ritenuto la regolarità della notifica di tutti gli atti rilevanti e non perfezionatasi alcuna prescrizione.
Ricorre in appello il contribuente, rilevando la mancata pronunzia sull'eccepita nullità parziale per irregolarità di alcune notifiche e chiedendo dichiararsi prescritti i tributi, o almeno sanzioni e interessi.
Resistono in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata, sia pure in maniera concisa, ha dato atto della ritenuta rituale notifica di cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, come da specifica elencazione che si intende qui recepita e trascritta.
Si richiama qui il consolidato orientamento[1] sulla non necessità di invio di CAD in caso di spedizione diretta a mezzo del servizio postale senza ricorso ad ufficiale giudiziario, nonché quello circa l'onere della prova a carico del destinatario circa l'asserita non corrispondenza del piego ricevuto con l'atto indicato[2].
Conseguentemente, tale parte della decisione va confermata e, dunque, tutte le cartelle e gli avvisi in esame vanno considerati ben notificati.
Tuttavia, proprio ravvisando la correttezza di quanto esposto nella sentenza impugnata su atti impositivi, tributi e date di notifica, questa Corte ritiene che alcune delle pretese siano infondate. Invero, la cartella n. 07120150036733350000, di cui al n. 4 dell'elenco in sentenza, ha ad oggetto “bollo auto anno 2010” ed è stata notificata il 10/04/2015; la cartella n. 07120160106220105000, di cui al n. 7, ha ad oggetto “bollo auto anno 2011” ed è stata notificata il 31/05/2017. Tale tributo è soggetto a prescrizione triennale ex art. 5 d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, nella specie indubbiamente perfezionatasi, stante anche la mancanza di atti interruttivi anteriori all'anno 2024.
Gli altri tributi in contestazione sono erariali e perciò soggetti ad ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nella specie non perfezionatasi avendo riguardo alla notifica di atti interruttivi ed alla sospensione per emergenza Covid.
Ma altrettanto non vale per sanzioni ed interessi. Infatti, si rammenta che < la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508, più recente espressione di indirizzo consolidato). La prescrizione di interessi e sanzioni correlate a debiti tributari è decennale soltanto se accessori a titoli riconosciuti con sentenza passata in giudicato: < passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4,
c.c.>> (Cass. civ. sez. VI-V, ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
Nella concreta fattispecie, dunque, sanzioni e interessi relativi ad IRPEF ed imposta di registro per le annualità oggetto di intimazione fino al 2013 sono prescritti.
L'imposta di registro per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stata richiesta con cartelle (nn. 9, 10 e 11 dell'elenco) notificate il 25.1.2023: pertanto, l'applicazione della sospensione di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) ai sensi dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 e del richiamo in esso contenuto dell'art. 15 d. lgs. n. 159/2015 comporta il mancato verificarsi dell'estinzione per prescrizione di sanzioni ed interessi conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni tributarie da ultimo citate.
Dunque, il gravame – limitatamente alla parte in cui concerne sanzioni ed interessi per tributi erariali diversi dall'imposta di registro anni 2016-2017-2018, nonché tasse automobilistiche - è fondato. Va invece rigettato per quanto attiene a tutti i tributi diversi dalle tasse automobilistiche e ad interessi e sanzioni per le imposte di registro delle annualità suddette.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.
[1] cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21847 del 29/07/2025, Rv. 676073 – 01, in materia di contributi previdenziali ma con espresso richiamo e recepimento della disciplina in materia di notifica di atti tributari
[2] < domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9/3/2025, Rv. 674356 - 01). Nulla ha provato in contrario l'appellante. Si rammenta ancora che < in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima>> (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17841 del 21/6/2023, Rv. 668472 - 01)
P.Q.M.
Accoglie appello come in motivazione. Compensa spese doppio grado