Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1960, n. 164
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1 aprile 1960
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093 , e' modificato come segue:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire un milione;
per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio puo' possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potra' superare il milione di lire".

Entrata in vigore il 1 aprile 1960