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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 848/2023 R.G., con oggetto: Separazione giudiziale tra
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1
Anselmo del foro di Asti per procura in atti ( precedente difensore avv. Giovanna
Zorgniotti con studio in Bra) (mandato rinunciato il 5 marzo 2024)
Parte appellante nei confronti di residente in [...] ( ultima residenza CP_1
nota)
Parte appellata contumace in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott. Carlo Maria Pellicano che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “ In riforma parziale della sentenza n.948/2022 del 14.12.2022 emessa dal Tribunale di
Asti e depositata in cancelleria il 29.12.2022 , accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi è addebitabile al marito sig. , per grave violazione dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in causa hanno contratto matrimonio all'estero, celebrato dall'Ufficio del Registro di Banjul (Gambia) il 1° luglio 2014, trascritto in Italia nel registro dello Stato Civile del
Comune di Bra (CN) in data 23 ottobre 2014.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15 aprile 2021 la sig.ra chiedeva la separazione Pt_1
giudiziale con addebito in capo al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile a causa dei maltrattamenti cui il convenuto l'aveva sottoposta nel corso della convivenza matrimoniale.
In sede presidenziale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. il Presidente, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti il Giudice istruttore la ricorrente integrava le sue difese formulando anche domanda risarcitoria;
la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Veniva poi ammesso l'interpello del convenuto sui capitoli indicati nella memoria integrativa e, all'udienza del 28 giugno 2022, nonostante la rituale notifica del verbale ammissivo dell'interpello, il signor non si presentava e la ricorrente CP_1 chiedeva applicarsi l'art. 232 c.p.c..
La parte ricorrente, pertanto, precisava le conclusioni definitive il 29 settembre 2022.
Il Tribunale di Asti, con sentenza 14 ottobre 2022 qui impugnata, in contumacia della parte convenuta, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava le ulteriori domande della ricorrente e dichiarava irripetibili le spese del giudizio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione al marito, il Primo Giudice dava atto che, seppure fosse intervenuta sentenza penale di condanna in capo al signor per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della moglie CP_1
(sentenza n. 58/2021 emessa dal Tribunale di Asti il 13 febbraio 2021 e divenuta irrevocabile), ciò non risultava comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla signora . Pt_1
2 In particolare, la ricorrente aveva posto a fondamento della sua domanda di addebito la condotta maltrattante posta in essere dal marito nel corso della convivenza matrimoniale, dopo che lo stesso, nel 2014, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
In effetti, la citata sentenza penale aveva accertato che il marito, fin dal 2014, il CP_1
aveva posto in essere, con continuità, condotte fisicamente e verbalmente
[...]
aggressive ai danni della moglie, cagionandole lesioni ed altresì proferendo reiterate ingiurie e minacce al suo indirizzo.
Tuttavia, osservava il Primo Giudice che, dalla disamina della sentenza penale in atti, emergeva che la moglie, rimettendo le querele sporte, aveva perdonato più volte il marito, perfino riaccogliendolo in casa (da ultimo, dopo il marzo 2018 quando il resistente era stato scarcerato).
Pertanto, secondo il Giudicante, le intervenute riappacificazioni tra le parti, privavano di efficacia causale le precedenti condotte maltrattanti poste in essere dal marito rispetto alla rottura del vincolo coniugale.
Il Primo Giudice rilevava peraltro che, a carico del signor , successivamente CP_1 al marzo 2018, risultavano due richieste di intervento delle Forze dell'Ordine provenienti da entrambe le parti a seguito di meri dissidi verbali.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello la signora Pt_1
impugnando il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la domanda di addebito della separazione al marito.
Contestava in particolare la contraddittorietà della sentenza impugnata che, da un lato riconosceva le condotte maltrattanti del marito in danno alla moglie, e, dall'altro, ne escludeva il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza, stante le intervenute
“riappacificazioni tra le parti”.
Evidenziava al contrario che tale argomentazione utilizzata per respingere la domanda di addebito costituiva una violazione dell'art. 151, c. 2, c.c., traducendosi, piuttosto, in una
“vittimizzazione secondaria” della donna vittima di violenza domestica che l'art. 18 della
Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne mirava ad arginare.
La signora infatti, secondo l'argomentazione sviluppata dal Tribunale, risultava Pt_1
“colpevole” di aver perdonato il marito, riaccogliendolo in casa in più occasioni.
Inoltre, secondo l'appellante, il Primo Giudice aveva al contempo minimizzato le condotte poste in essere dall'odierno appellato, condotte che erano gravemente lesive non solo dei
3 doveri nascenti dal matrimonio, ma, più in generale, del diritto dell'appellante alla sua integrità psicofisica ed alla sua dignità.
Concludeva quindi chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare che la separazione personale dei coniugi fosse addebitata al marito sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 10.11.2023 la Corte, rilevato che la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art.143 cpc e che non era stato rispettato il termine per la notifica fissato del
31.07.2023, essendosi la notifica perfezionata successivamente a tale termine, disponeva la rinotifica alla controparte entro il 19 gennaio 2024 con termine per la costituzione in giudizio fino al 1.03.24 e rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024.
In data 5 marzo 2024, l'appellante ha depositato la prova della rinotifica alla controparte ex art. 143 c.p.c. avvenuta in data 4 dicembre 2023. Il difensore dell'appellante avv.
Giovanna Zorgniotti rinunciava al mandato professionale in data 5 marzo 2024 e , in sua sostituzione, si costituiva l'avv. Elisa Anselmo del Foro di Asti.
La parte appellante veniva autorizzata a precisare con atto scritto le conclusioni definitive e, decorso il termine per conclusionale , la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Costituisce infatti un principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare , per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse.
Nel caso di specie le violenze perpetrate continuativamente da nei CP_1 confronti della moglie sono comprovate dalla sentenza penale di Parte_1
condanna di per il reato di maltrattamenti e lesioni, sentenza passata in CP_1
giudicato.
Il fatto che la signora nel 2018 abbia nuovamente accolto il marito in casa propria Pt_1
non significa che vi sia stata una riappacificazione tale da escludere ogni rilevanza ai comportamenti violenti in precedenza tenuti. Inoltre tali comportamenti litigiosi si sono ripetuti dopo la ripresa della convivenza tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per ben due volte.
4 Ciò lascia presumere che il quadro improntato a violenza, minacce e ingiurie da parte di si sia ripetuto con analoghe modalità rispetto a quelle descritte nella CP_1
sentenza penale di condanna.
Inoltre, la mancata presentazione del marito a rendere l'interrogatorio formale, fa sì che le circostanze dedotte e capitolate dalla parte attrice in primo grado nel presente giudizio di separazione debbano ritenersi provate ai sensi dell'art. 232 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico di tanto per il CP_1
primo quanto per il presente grado di giudizio.
Esse si liquidano in dispositivo in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 2022 con applicazione dei parametri minimi ( scaglione da 26.000 a 52.000 euro , fase di studio, introduttiva, istruttoria -solo per il primo grado- decisionale) .
P.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, in contumacia di parte appellata,
accoglie l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Tribunale di Asti in data 14 dicembre 2022 e, in parziale riforma, dichiara che la separazione è addebitabile al marito signor . CP_1
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
euro 4.000 oltre rimborso forfettario spese generali , iva e cpa per il primo grado e in euro
3.473 per il presente grado oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
Torino 20 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 848/2023 R.G., con oggetto: Separazione giudiziale tra
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1
Anselmo del foro di Asti per procura in atti ( precedente difensore avv. Giovanna
Zorgniotti con studio in Bra) (mandato rinunciato il 5 marzo 2024)
Parte appellante nei confronti di residente in [...] ( ultima residenza CP_1
nota)
Parte appellata contumace in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott. Carlo Maria Pellicano che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “ In riforma parziale della sentenza n.948/2022 del 14.12.2022 emessa dal Tribunale di
Asti e depositata in cancelleria il 29.12.2022 , accertare e dichiarare che la separazione personale dei coniugi è addebitabile al marito sig. , per grave violazione dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in causa hanno contratto matrimonio all'estero, celebrato dall'Ufficio del Registro di Banjul (Gambia) il 1° luglio 2014, trascritto in Italia nel registro dello Stato Civile del
Comune di Bra (CN) in data 23 ottobre 2014.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 15 aprile 2021 la sig.ra chiedeva la separazione Pt_1
giudiziale con addebito in capo al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile a causa dei maltrattamenti cui il convenuto l'aveva sottoposta nel corso della convivenza matrimoniale.
In sede presidenziale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. il Presidente, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti il Giudice istruttore la ricorrente integrava le sue difese formulando anche domanda risarcitoria;
la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Veniva poi ammesso l'interpello del convenuto sui capitoli indicati nella memoria integrativa e, all'udienza del 28 giugno 2022, nonostante la rituale notifica del verbale ammissivo dell'interpello, il signor non si presentava e la ricorrente CP_1 chiedeva applicarsi l'art. 232 c.p.c..
La parte ricorrente, pertanto, precisava le conclusioni definitive il 29 settembre 2022.
Il Tribunale di Asti, con sentenza 14 ottobre 2022 qui impugnata, in contumacia della parte convenuta, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava le ulteriori domande della ricorrente e dichiarava irripetibili le spese del giudizio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione al marito, il Primo Giudice dava atto che, seppure fosse intervenuta sentenza penale di condanna in capo al signor per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della moglie CP_1
(sentenza n. 58/2021 emessa dal Tribunale di Asti il 13 febbraio 2021 e divenuta irrevocabile), ciò non risultava comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla signora . Pt_1
2 In particolare, la ricorrente aveva posto a fondamento della sua domanda di addebito la condotta maltrattante posta in essere dal marito nel corso della convivenza matrimoniale, dopo che lo stesso, nel 2014, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
In effetti, la citata sentenza penale aveva accertato che il marito, fin dal 2014, il CP_1
aveva posto in essere, con continuità, condotte fisicamente e verbalmente
[...]
aggressive ai danni della moglie, cagionandole lesioni ed altresì proferendo reiterate ingiurie e minacce al suo indirizzo.
Tuttavia, osservava il Primo Giudice che, dalla disamina della sentenza penale in atti, emergeva che la moglie, rimettendo le querele sporte, aveva perdonato più volte il marito, perfino riaccogliendolo in casa (da ultimo, dopo il marzo 2018 quando il resistente era stato scarcerato).
Pertanto, secondo il Giudicante, le intervenute riappacificazioni tra le parti, privavano di efficacia causale le precedenti condotte maltrattanti poste in essere dal marito rispetto alla rottura del vincolo coniugale.
Il Primo Giudice rilevava peraltro che, a carico del signor , successivamente CP_1 al marzo 2018, risultavano due richieste di intervento delle Forze dell'Ordine provenienti da entrambe le parti a seguito di meri dissidi verbali.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello la signora Pt_1
impugnando il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la domanda di addebito della separazione al marito.
Contestava in particolare la contraddittorietà della sentenza impugnata che, da un lato riconosceva le condotte maltrattanti del marito in danno alla moglie, e, dall'altro, ne escludeva il nesso causale con l'intollerabilità della convivenza, stante le intervenute
“riappacificazioni tra le parti”.
Evidenziava al contrario che tale argomentazione utilizzata per respingere la domanda di addebito costituiva una violazione dell'art. 151, c. 2, c.c., traducendosi, piuttosto, in una
“vittimizzazione secondaria” della donna vittima di violenza domestica che l'art. 18 della
Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne mirava ad arginare.
La signora infatti, secondo l'argomentazione sviluppata dal Tribunale, risultava Pt_1
“colpevole” di aver perdonato il marito, riaccogliendolo in casa in più occasioni.
Inoltre, secondo l'appellante, il Primo Giudice aveva al contempo minimizzato le condotte poste in essere dall'odierno appellato, condotte che erano gravemente lesive non solo dei
3 doveri nascenti dal matrimonio, ma, più in generale, del diritto dell'appellante alla sua integrità psicofisica ed alla sua dignità.
Concludeva quindi chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di dichiarare che la separazione personale dei coniugi fosse addebitata al marito sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 10.11.2023 la Corte, rilevato che la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art.143 cpc e che non era stato rispettato il termine per la notifica fissato del
31.07.2023, essendosi la notifica perfezionata successivamente a tale termine, disponeva la rinotifica alla controparte entro il 19 gennaio 2024 con termine per la costituzione in giudizio fino al 1.03.24 e rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2024.
In data 5 marzo 2024, l'appellante ha depositato la prova della rinotifica alla controparte ex art. 143 c.p.c. avvenuta in data 4 dicembre 2023. Il difensore dell'appellante avv.
Giovanna Zorgniotti rinunciava al mandato professionale in data 5 marzo 2024 e , in sua sostituzione, si costituiva l'avv. Elisa Anselmo del Foro di Asti.
La parte appellante veniva autorizzata a precisare con atto scritto le conclusioni definitive e, decorso il termine per conclusionale , la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Costituisce infatti un principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare , per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse.
Nel caso di specie le violenze perpetrate continuativamente da nei CP_1 confronti della moglie sono comprovate dalla sentenza penale di Parte_1
condanna di per il reato di maltrattamenti e lesioni, sentenza passata in CP_1
giudicato.
Il fatto che la signora nel 2018 abbia nuovamente accolto il marito in casa propria Pt_1
non significa che vi sia stata una riappacificazione tale da escludere ogni rilevanza ai comportamenti violenti in precedenza tenuti. Inoltre tali comportamenti litigiosi si sono ripetuti dopo la ripresa della convivenza tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per ben due volte.
4 Ciò lascia presumere che il quadro improntato a violenza, minacce e ingiurie da parte di si sia ripetuto con analoghe modalità rispetto a quelle descritte nella CP_1
sentenza penale di condanna.
Inoltre, la mancata presentazione del marito a rendere l'interrogatorio formale, fa sì che le circostanze dedotte e capitolate dalla parte attrice in primo grado nel presente giudizio di separazione debbano ritenersi provate ai sensi dell'art. 232 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico di tanto per il CP_1
primo quanto per il presente grado di giudizio.
Esse si liquidano in dispositivo in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 2022 con applicazione dei parametri minimi ( scaglione da 26.000 a 52.000 euro , fase di studio, introduttiva, istruttoria -solo per il primo grado- decisionale) .
P.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, in contumacia di parte appellata,
accoglie l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Tribunale di Asti in data 14 dicembre 2022 e, in parziale riforma, dichiara che la separazione è addebitabile al marito signor . CP_1
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
euro 4.000 oltre rimborso forfettario spese generali , iva e cpa per il primo grado e in euro
3.473 per il presente grado oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
Torino 20 dicembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente est.
CARMELA MASCARELLO
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