Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1172 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to MUSCARI TOMANIOLI FRANCESCO Pt_1
Ricorrente in riassunzione – appellante incidentale
E
con l'avv.to CONTE SALVATORE VIRGILIO Controparte_1
con l'avv.to CONTE SALVATORE VIRGILIO Controparte_2
Resistenti in riassunzione- Appellati
Nonché
Controparte_3
Appellata contumace
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione, n. 26378/23 depositata in data 12.09.2023.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
e impugnavano dinnanzi al Tribunale di Catanzaro n. 8 Controparte_1 Controparte_2 cartelle di pagamento emesse nei loro confronti dall' a seguito di attività ispettive, svolte Pt_1
nei confronti della Ci.Fra. Sas di cui gli stessi erano soci Controparte_4 accomandatari, che accertavano l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi ai soci e (per il periodo dal luglio 1996 al febbraio 1997) e Controparte_1 Controparte_2
mesi di luglio e agosto degli anni dal 1996 al 2000). Le predette cartelle1 venivano impugnate con diversi giudizi di opposizione che il Tribunale di Catanzaro riuniva e definiva con la sentenza n. 1816/2010. Avverso tale sentenza, che accoglieva parzialmente le predette opposizioni2, proponevano appello in via principale e e, Controparte_1 Controparte_5
incidentalmente l' variamente argomentando. rimaneva Controparte_6 CP_7
contumace.
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 30/2017 accoglieva parzialmente l'appello principale, dichiarando non dovuti i contributi relativi alle posizioni di e Parte_2 per gli anni dal 2001 al 2006, rigettava l'appello incidentale promosso AR dall' , confermava per il resto e compensava le spese di lite. Pt_1
Più in particolare, l'adita Corte d'Appello dichiarava la contribuzione relativa alle coadiutrici e non dovuta per gli anni dal 2001 al 2006, non Parte_2 AR avendo fornito l' prova della sussistenza dei presupposti di tale pretesa contributiva. E ciò Pt_1
perchè, essendosi le operazioni ispettive arrestate a gennaio 2001 (il verbale di accertamento 1 In particolare, sei di tali cartelle erano emesse a carico del per i contributi dovuti dallo stesso e per quelli riferiti alle posizioni CP_1 Controparte_ delle due socie accomandanti dal 1996 al 2005, le restanti due cartelle erano riferite a e solo per la sua posizione. Controparte_ 2 Dichiarando non dovuti: a) i contributi relativi a per gli anni 2001 e 2003, i ratei 2° e 3° del 2004, i ratei 1°, 2° e 3° del
2005 e i ratei 1° e 2° del 2006; b) i contributi relativi a per il periodo di tempo dal 28 maggio al 28 ottobre 1999; c) i ARControparte_ contributi relativi a per l'anno 2001. 3 Per i seguenti motivi: 1) errata sarebbe stata la decisione gravata nella parte in cui riteneva dovuti i contributi dal luglio 1996 al febbraio
1997 per i due appellanti. Ciò in quanto la iscrizione al Rec (registro esercenti commercio) era avvenuto solo nel marzo 1997 e prima di tale data la società aveva svolto solo produzione di beni e somministrazioni degli stessi. Inoltre dal registro dei corrispettivi, non registri Iva per come detto dal giudice, versati in atti sarebbe emerso come nel periodo 96-97 in contestazione la società aveva applicato la aliquota Iva del
10%, appunto relativa alla attività di somministrazione dei soli propri prodotti dolciari e simili. Sul punto, del resto, gli stessi ispettori avevano dichiarato in giudizio di avere ritenuto la sussistenza di un'attività commerciale sulla base delle dichiarazioni di Parte_2 e di non avere mai visionato i registri dei corrispettivi. Nel senso della insussistenza di un'attività commerciale fino alla iscrizione al
[...] Controparte_ Rec deponeva altresì il contenuto del libero interrogatorio reso da il 21.4.06; 2) il giudice avrebbe mal valutato la deposizione testimoniale di in merito alla posizione di questa e di Sul punto, la aveva Parte_2 AR CP_1 chiarito in giudizio di non aver mai lavorato per la Ci.Fra. Sas se non dal 2003, allorquando era stata assunta come lavoratrice dipendente;
3) altrettanto errata la sentenza nella parte in cui faceva riferimento ad un accertamento ispettivo che aveva condotto al recupero di sgravi Pt_ contributivi in relazione alla assunzione di e Ciò in quanto l'accertamento ispettivo dell poi Parte_2 AR riversato nei ruoli, non era per nulla riferito al recupero di presunti sgravi contributivi di cui alla Legge n° 407/90; 4) la sentenza aveva ingiustamente ritenuto dovuti i contributi relativi alle due socie accomandanti anche per gli anni 2005 e 2006, avendo lo stesso istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio nella causa 715/08 relativa a tali due annualità e alle due accomandanti, esplicitamente ammesso che l'iscrizione era avvenuta per errore tanto da aver provveduto allo sgravio parziale della relativa cartella. Inoltre per le predette due annualità la contribuzione non si riteneva dovuta in quanto la era stata assunta quale dipendente nel 2001 e la nel 2003; 5) AR CP_1 nessuna somma portata nelle cartelle impugnate si riteneva dovuta sulla base dell'avvenuto pagamento comprovao dai modelli F24 e dalle Controparte_ ricevute di versamento versate in atti;
6) la sentenza era erronea anche perchè dichiarava la contumacia di , nonostante l'avvenuta costituzione in giudizio. 4 Per i seguenti motivi:il giudice avrebbe errato nel momento in cui aveva statuito non dovuti i contributi previdenziali relativi a AR
, da ritenersi in astensione obbligatoria alla luce del parto del 28.7.99, per il periodo 28.5.99 – 28.10.99. Ciò in quanto per i lavoratori
[...] autonomi l'astensione dal lavoro per maternità non comporta il venir meno dell'obbligo contributivo ai fini della erogazione della relativa indennità, che presuppone il versamento dei contributi per tutto il periodo di astensione;
2) errata era anche la statuizione con la quale il Controparte_ Pt_ giudice aveva ritenuto non dovuti i contributi anno 2001 di . Ciò in quanto l premesso che le 2 cartelle riferite al erano relative agli omessi versamenti per il periodo luglio 96 – febbraio 97 e per l'anno 2001, aveva imputato i versamenti da AR questi effettuati a copertura di tutto quanto dovuto per il primo periodo, sicché risultavano parziali i pagamenti effettuati per il 2001. Su tali basi aveva errato il giudice a ritenere non dovuti tutti i contributi per tale ultima annualità; 3) similmente è a dirsi per quanto concerne Controparte_ Pt_
, i cui pagamenti per l'anno 2001 erano stati dall'istituto imputati a periodi pregressi. Ad avviso dell poi, i pagamenti da prodotti erano riferiti alla contribuzione anni 2003 – 2006, non oggetto di iscrizione a ruolo, mentre il predetto non risultava CP_1 avere versato i contributi richiesti con le cartelle di pagamento che erano riferite al periodo luglio 96 – febbraio 97, sanzioni civili da tardivo pagamento per gli anni successivi e contribuzione relativa alle due coadiutrici e per due mesi per Parte_2 AR ogni anno dal 1996 al 2005. L'istituto precisava, così come fatto nel primo grado di giudizio, che la cartella di pagamento n° 030 2007 0022261512000, oggetto della cusa di primo grado 715/08, era riferita alle sole due collaboratrici per la quarta rata 2005 e le prime tre rate del 2006 e che la stessa era stata oggetto di sgravio parziale poiché erroneamente l'istituto aveva iscritto a ruolo la contribuzione come se fosse dovuta per un'intera annualità e non per soli due mesi come da verbale di accertamento ispettivo.
Pag. 2 di 8 ispettivo era stato redatto dai funzionari il 5.01.2001) ed avendo gli appellanti in via Pt_1 principale “documentalmente dimostrato che le predette socie accomandanti erano state assunte quali lavoratrici subordinate della Ci. Fra. Sas negli anni 2001 ( ) AR
e 2003 ( )5”, non sarebbe emerso dagli atti “alcun elemento per sostenere Parte_2
che e abbiano svolto anche [ndr. successivamente,] Parte_2 AR
nei due mesi estivi degli anni dal 2001 al 2006 attività di coadiutrici per la ditta Ci.fra. Sas di
FR IE & C” .
Invece, valutando contraddittorie le dichiarazioni rese da la Corte Controparte_9
riteneva fondata la pretesa contributiva relativa ai periodi luglio 1996 – febbraio 1997, per gli appellanti, e luglio 1996 – anno 2000, per le socie accomandanti. In particolare, riteneva provato che le socie accomandanti svolgessero attività di lavoro per la Cifra Sas con carattere di abitualità e prevalenza, quanto meno per i due mesi estivi degli anni 1996-00 per i quali i contributi erano stati richiesti (e sulla base di ciò sorgeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti tenuta dall' sulla base del combinato disposto di cui all'art. 1, 1° comma, e Pt_1
2, 1° comma, Legge n° 613/66), mentre quanto alla pretesa contributiva nei confronti degli appellanti, per il predetto periodo luglio 1996 – febbraio 1997, la Corte riteneva infondate le censure mosse alla sentenza di primo grado dagli stessi, secondo cui l'omessa iscrizione al
Rec sarebbe ostativa all'esercizio del commercio e, di conseguenza, anche all'iscrizione del singolo esercente alla Gestione commercianti tenuta presso l' affermando piuttosto che Pt_1
“l'accertamento dell'obbligo contributivo da parte dell' è insensibile alla avvenuta o Pt_1
meno iscrizione al registro esercenti commercio (Rec), ma si fonda esclusivamente sui presupposti previsti dalla normativa previdenziale in materia (Legge n° 1397/60, Legge n°
613/66, Legge n° 160/75 e, da ultimo, art. 1, commi 203 ss. Legge n° 662/96)” 7.
Pag. 3 di 8 Quanto all'attività concretamente esercitata nel periodo in contestazione, la natura commerciale dell'attività veniva desunta dalle stesse allegazioni degli appellanti che ammettevano di avere svolto attività di produzione di beni e somministrazione degli stessi, nonchè dalla visura camerale datata 25.11.96, prodotta in primo grado dall' da cui Pt_1
risultava che la società, costituita il 09.05.96, aveva come oggetto sociale, in primo luogo,
l'attività di produzione e commercio sia all'ingrosso, sia al dettaglio di prodotti alimentari e dolciari, bevande, prodotti di panetteria ed altro. Nello stesso senso venivano considerate le dichiarazioni rese da agli organi di vigilanza nel 2000, da cui risultava Parte_2 che sin dall'apertura dell'attività, avvenuta nel periodo estivo del 1996, la stessa CP_1
e la svolgevano attività di commessa e di addetta al banco vendita: la presenza di AR due persone per lo svolgimento di tali specifiche mansioni secondo la Corte d'Appello era indicativa della sussistenza di un'attività commerciale sin dall'apertura dell'attività.
Conseguentemente veniva ritenuto irrilevante il dato di natura fiscale, addotto dai soci appellanti, relativo alla regolare applicazione dell'aliquota Iva al 10% prevista per l'attività di somministrazione, a fronte della chiara circostanza dell'espletamento di un'attività commerciale a fini previdenziali.
Infine, dichiarava assorbito il motivo di appello relativo alla statuizione sulla dovutezza dei contributi delle due coadiutrici per gli anni 2005 e 2006 ed inammissibile l'eccezione di pagamento formulata dagli appellanti in via principale perchè la censura non era stata sufficientemente specifica nell'indicare in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione e di calcolo in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso.
Rigettava, infine, l'appello incidentale di – nella parte che d'interesse – affermando Pt_1 quanto alla contribuzione relativa a per i mesi estivi dell'anno 1999, che AR
il giudice ha ritenuto non dovuti alla luce del parto avvenuto il 28.7.99, per come documentato con l'allegato 6) fascicolo parte opponente nella causa 956/03, l' sostiene Pt_1 che vi era comunque l'obbligo contributivo ai fini del diritto alla indennità per astensione obbligatoria. Ora, nel premettere che ciò di cui si discorre è l'obbligo contributivo relativo ai soli due mesi estivi del 1999, e non per i 5 mesi previsti per l'astensione obbligatoria,
l'istituto fonda l'obbligazione ponendola in relazione al diritto a percepire la relativa indennità. Indennità che però non è mai stata oggetto del presente procedimento, non risultando che in relazione all'avvenuto parto abbia chiesto ed ottenuto AR
l'indennità su cui l'istituto fonda la sua censura. E del resto, nel costituirsi nella causa
somministrazione di alimenti e bevande, al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, dimostra che la mancata iscrizione al Rec è ininfluente ai fini degli obblighi previdenziali accertati dall Pt_1
Pag. 4 di 8 956/03, cui tutte le rimanenti vennero riunite, l'istituto nulla allegò in merito alla deduzione avversaria relativa alla non dovutezza delle somme riferite a per il AR
periodo estivo del 1999.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l' con riferimento al solo Pt_1 capo di sentenza che, nel rigettare l'appello incidentale proposto dall'ente con riguardo alla contribuzione dovuta in riferimento alla coadiuvante per i mesi di AR
astensione obbligatoria, aveva confermato, sul punto, la sentenza di primo grado.
L' ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli art. l, l. 613/1966, l, 2 e 3, l. CP_6
233/1990, 1, commi 202 -206, l. 662/1996 e degli artt. 66- 69, T.U. 151/2001, per essere stata ritenuta non dovuta la contribuzione della in astensione obbligatoria per AR
maternità, nonostante fosse stato accertato il diritto della stessa all'iscrizione presso la gestione commercianti.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 26378/23 ha accolto il ricorso, affermando che
“erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la mancata prova dell'erogazione dell'indennità alla coadiuvante potesse incidere sul diritto dell ai contributi dovuti per Pt_1 effetto dell'obbligo d'iscrizione della stessa alla gestione commercianti, obbligo d'iscrizione nella specie, per quanto dianzi detto, già accertato sussistere per quell'anno”; è irrilevante la circostanza della percezione o meno dell'indennità di maternità “ai fini dell'esclusione del diritto ai contributi fissi vantato dall diritto connesso esclusivamente all'iscrizione Pt_1 nella gestione commercianti”.
Ha cassato la sentenza in parte qua e rinviato per nuovo esame alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In data 04.12.2025 ha depositato ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc chiedendo Pt_1 all'adita Corte d'Appello la riforma della sentenza cassata alla luce dei principi sanciti dalla
Cassazione e per l'effetto di dichiarare dovuti i contributi riferiti alla coadiuvante
[...]
per i mesi di astensione obbligatoria dal lavoro di luglio e agosto 1999, ribadendo AR che l'obbligo di iscrizione della stessa alla gestione commercianti per i mesi estivi di tutti gli anni dal 1996 al 2000 era stato accertato solo a seguito di verbale ispettivo del 5.01.2001, avendo i titolari omesso di denunciare all' la detta attività lavorativa. CP_6
e hanno chiesto il rigetto delle avverse domande Controparte_2 Controparte_1 adducendo, in generale, la non dovutezza dei contributi per le due lavoratrici, che l' Pt_1
avrebbe erroneamente considerato, per gli anni 2005 e 2006, mere collaboratrici familiari8,
Pag. 5 di 8 mentre le stesse risultavano essere alle dipendenze della società CI.Fra. s.a.s.,che, per tale posizione previdenziale, aveva regolarmente assolto l'obbligo contributivo. Hanno ribadito tutte le altre difese già svolte ed in particolare che le stesse erano state assunte dalla CI.
[...]
in qualità di dipendenti, rispettivamente sin dal 7.3.2001 e dal 19.2.2003 e che in Pt_4
relazione alle stesse mancavano i requisiti previsti, sia dalla legge sia da circolari interne dell' , per l'iscrizione nella gestione Speciale Commercianti. Pt_1
Più in generale, hanno ribadito che la società aveva iniziato a svolgere l'attività di pasticceria dal 13.07.1996 con carattere non commerciale, ovvero non finalizzata allo scambio di beni e servizi ma alla produzione e somministrazione dei soli propri prodotti dolciari e similari e che solo in data 14.3.1997 aveva ottenuto l'iscrizione REC, il registro esercenti il commercio, per cui, solo a decorrere da quella data l'attività era stata svolta con caratteristiche di natura commerciale, poiché l'art.2 della l. 426/71 (che sarebbe applicabile all'epoca dei fatti e che ha disciplinato il commercio prima della riforma attuata con la legge 114/98), aveva subordinato l'esercizio dell'attività commerciale all'iscrizione REC. Da ciò conseguendo che l'attività svolta dalla società dal 13.7.1996 al 14.3.1997 (ovvero prima dell'iscrizione REC) non poteva definirsi commerciale perché difettava il requisito legale della iscrizione al Registro esercenti il commercio. In particolare, in merito all'annualità 2006, hanno ribadito che avendo la società cessato l'attività in data 24/05/2006, (per come comunicato dai soci accomandatari con appositi due moduli inviati all'Ente previdenziale di competenza con due raccomandate) la somma richiesta non era comunque dovuta in quanto sarebbe maturata in epoca in cui la società non era attiva.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti costituite, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. Occorre premettere che si è formato giudicato sulla statuizione con cui questa Corte con sentenza n. 30/2017 ha accolto l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro n. 1816/2010, ha dichiarato non dovuti i contributi relativi alle posizioni di e per gli anni dal 2001 al Parte_2 AR
2006.
2.Ciò posto, la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall' ha affermato: 1) che, passato in Pt_1
giudicato il capo della sentenza che aveva accertato la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione della in qualità di coadiuvante alla gestione commercianti, non poteva essere AR
escluso il diritto dell' alla contribuzione fissa, della quale qui si discute, la quale è dovuta Pt_1
se sussiste l'obbligo d'iscrizione nella detta gestione (cfr. art. 1, comma 1, L. n. 233/1990), sia con riferimento all'imprenditore sia ai coadiuvanti, essendo del tutto irrilevante l'eventuale
Pag. 6 di 8 preclusione all'esercizio di attività lavorativa della coadiuvante, perché in astensione obbligatoria;
2) che del pari è irrilevante la circostanza che abbia percepito o meno l'indennità di maternità, e la relativa prova, circostanza pur valorizzata dalla Corte di merito per negare fondamento alla pretesa dell' ; 3) che la percezione dell'indennità di maternità non può Pt_1
costituire un elemento rilevante ai fini dell'esclusione del diritto ai contributi fissi vantato dall' , diritto connesso esclusivamente all'iscrizione nella gestione commercianti;
4) che Pt_1
in particolare, l'art. 1, L.n. 233/1990, prevede, al comma 1, che l'ammontare del contributo annuo dovuto dagli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti, e coadiutori, è dato dal
12 % del reddito annuo derivante dall'attività d'impresa (che dà luogo all'iscrizione alla gestione), dichiarato ai fini IRPEF, e al comma 3 che il livello minimo imponibile deve essere garantito, essendo fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito;
5) che da ciò deriva sia che il livello di reddito da considerare a detti fini è solo quello dichiarato, dall'imprenditore che esercita l'impresa e non dal familiare e/o dall'affine che in ciò lo coadiuva, e quindi che l'indennità di maternità rileva solo se percepita dall'imprenditore ai fini dell'individuazione del livello di reddito raggiunto (per accertare se è stato superato o meno il c.d. livello minimale), sia che l'importo della contribuzione da versare è sempre parametrato al minimale contributivo.
Facendo applicazione di tali principi, sono dovuti i contributi in misura fissa alla gestione commercianti per la coadiuvante familiare per i mesi di luglio e agosto AR
1999, per come già quantificati nel verbale ispettivo del 5.1.2001, parametrati sul minimale
(cfr verbale ispettivo con allegati doc. 3 e ss. del fasc. dell' relativo al proc.iscritto al Pt_1
956/2003); sono altresì dovute le sanzioni civili ex art. 116 c. 8, lett. b) L.n. 388/00, venendo in considerazione una ipotesi di evasione contributiva.
Per i motivi suesposti, si provvede come da dispositivo.
3.Le spese di tutti i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
4.Si dà atto che per mero errore materiale al capo 2 del dispositivo è stato indicato il nome di
” invece che il nome corretto di “ ”. Controparte_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n. 26378/23 depositata in data 12.09.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro n. 1816/2010, dichiara non dovuti i contributi relativi alle posizioni di e per gli anni dal 2001 al 2006; Parte_2 AR
Pag. 7 di 8 2. accoglie l'appello incidentale proposto dall' e in parziale riforma della sentenza del Pt_1
tribunale di Catanzaro n. 1816/2010, accerta e dichiara che e Controparte_1 CP_2
sono tenuti a versare all' i contributi in misura fissa dovuti alla gestione
[...] Pt_1
commercianti per la coadiuvante familiare per i mesi di luglio e agosto AR
1999 con condanna degli stessi al versamento di detti contributi e delle sanzioni civili nella misura dell'evasione ex art. 116 c. 8, lett. b) L.n. 388/00;
3. conferma nel resto;
4. compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Ciò risultando dall'allegato 7) fascicolo di parte opponente causa 680/05 e in particolare dalla copia del libro matricola aziendale e delle comunicazioni di assunzione a suo tempo inviate al Centro per l'Impiego competente. 6 Così testualmente: “In data 28.7.00 […] dichiarò agli organi di vigilanza di lavorare all'interno della pasticceria Parte_2 come commessa sin dall'apertura dell'attività avvenuta nell'estate del 1996 e principalmente nei mesi estivi. Aggiunse la che CP_1 anche la cognata lavorava nella pasticceria, alternandosi con lei al banco vendita nei soli mesi estivi di luglio e agosto AR in modo abituale. A fronte di tali precise dichiarazioni, , sentita in giudizio il 21.4.06, negò le circostanze riferite a sé Parte_2 stessa e alla cognata , ma allorquando ha fatto riferimento alla contrastante dichiarazione resa in fase ispettiva, ha AR fornito spiegazioni francamente non convincenti ed implausibili, sostenendo dapprima che non le fu riletto il verbale, per poi ammettere che le fu riletto sia pure parzialmente e aggiungendo la circostanza, anch'essa del tutto inverosimile, secondo cui gli ispettori dovevano per prassi scrivere che lei aveva lavorato nel bar e che gli ispettori stessi la indussero a sottoscrivere il verbale perché non era nulla di importante. Le spiegazioni fornite dalla non risultano per nulla idonee ad inficiare le opposte e precise dichiarazioni dell'anno CP_1 2000, da ritenere più genuine anche perché rese allorquando i fatti di causa erano più vicini nel tempo, né a spiegare in modo convincente il motivo di tale evidente discrasia. Il tutto senza contare che il verbale di dichiarazioni rese fa piena prova del fatto che la riferì CP_1 agli ispettori le circostanze emergenti dal verbale e che in ordine a tale verbale non risulta sia stata proposta querela di falso, nel caso di specie necessaria per superarne la fede privilegiata”. 7 Così testualmente sul punto: Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal disposto di cui all'art. 1, comma 1, Legge n° 426/71, in vigore alla data di Pt_ iscrizione disposta dall (luglio 1996), secondo cui “Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”. Il riferimento alla tenuta del registro presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, sia pure per la sola 8 Si contestava la qualifica di “collaboratrici familiari” fatta dagli ispettori nel verbale di accertamento, ritenendo che tale figura per come disciplinata dall'art. 230 bis del c.c. non sarebbe configurabile in seno ad una s.a.s..