TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA MACINA 3 43121 PARMA presso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERINI ANDREA e dell'avv. VITELLI ANDREA ( ) LARGO S. C.F._2
ILARIO 12 29100 PIACENZA;
, elettivamente domiciliato in LARGO S. ILARIO, 12 29121 PIACENZA presso il difensore avv. PERINI ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Controparte_2 C.F._3
ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.LE DELLA MACINA, 3 PARMA presso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
INTERVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la pagina 1 di 9 sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante. **
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in Parte_1 giudizio , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_3
Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accertata la responsabilità della nella determinazione Controparte_1 dell'evento per cui è causa, a titolo di responsabilità contrattuale, per le causali di cui premessa, ed in particolare per la mancata adozione di tutte le cautele funzionali idonee a preservare l'incolumità del cliente, e/o a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 c.c., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 27.969,00,
o di quell'altra diversa risultante dovuta in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici i.s.ta.t. e ad interessi al tasso legale, dal dì dell'evento al saldo effettivo, il tutto in ogni caso nei limiti di valore dello scaglione per cui è stato pagato il contributo unificato. Con il favore delle spese e compensi di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e con condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. co., per avere ingiustificatamente rifiutato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, omettendo l'adozione di quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi ante causam dell'infondatezza della valutazione di assoluta esclusione di propria responsabilità e di temerarietà dell'avversa pretesa”.
Asseriva l'attrice
- Di essersi recata unitamente ai propri famigliari a pranzo nel bar convenuto, di essere stata fatta accomodare ad un tavolino sito su una pedana all'interno di un dehors: ella si era seduta sulla sedia che dava le spalle, dando in sostanza le spalle al margine della stessa;
- Terminato il pasto, mentre si accingeva ad alzarsi, cadeva improvvisamente all'indietro, a causa del pochissimo spazio di manovra tra la sedia e il margine della suddetta pedana: difatti, la pagina 2 di 9 gamba della seggiola posta al limite perimetrale estremo della pedana, fuoriusciva dalla stessa, con inevitabile ribaltamento e caduta al suolo della sua occupante;
- Ella era stata trasportata in ambulanza in Ospedale ove le veniva diagnosticata: “Frattura scomposta con completo distacco e diastasi del tronchite omerale”: alla paziente veniva a posizionato un tutore da sostituire con tutore d'abduzione per 25 gg”; CP_4
- Conclusa la malattia, era iniziata la trattativa diretta al risarcimento del danno, compresa la procedura di negoziazione assistita, il tutto senza esito positivo.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, contestando in fatto e in diritto l'infondatezza della pretesa attrice e in particolare eccependo che:
- la pretesa della danneggiata traeva fondamento in un asserita responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto, assumendo che la pericolosità del luogo doveva costringere il convenuto ad adottare le cautele necessarie ad evitare simili incidenti: per vero, il dehors di cui trattasi era posizionato da anni in quel luogo, dietro apposita concessione comunale, di talché era onere della attrice provare che tale collocazione fosse oggettivamente pericolosa ed idonea a determinare, di per sé sola, la causazione del fatto.
- la condotta dell' attrice assumeva rilevanza sia ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1227 Cod.
Civ., sia sotto l'aspetto del caso fortuito, apparendo evidente che lo stato dei luoghi al momento del fatto era valutabile dalla donna, essendo l'infortunio avvenuto nel primo pomeriggio di una giornata di piena estate e per di più, per espressa ammissione di controparte, dopo che ella era rimasta seduta nel dehors già da tempo, avendovi costumato un pasto;
Ciò premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda attorea siccome infondata e non provata”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Depositate le memorie ex art. 171 cpc, assunti i testi ammessi, depositata relazione peritale da parte del Consulente dell'Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
In limite, è intervenuto volontariamente nel giudizio quale cessionario Controparte_2 del credito vantato dall'attrice.
***
Osserva chi scrive che la domanda risarcitoria in esame debba inquadrarsi nell'alveo dell'art. 20251 cc( responsabilità da cose in custodia), essendo pacifico che il dehors di cui si discute è pertinenziale al bar convenuto, che lo utilizza per la somministrazione di pasti e pagina 3 di 9 bevande: ne segue che compete alla danneggiata la prova dell'evento, del nesso causale e del conseguente danno, mentre al danneggiante quella che l'evento si è verificato per caso fortuito al fine dir essere esente mandato esente da responsabilità.
Si ritiene del tutto irrilevante il fatto che la pedana in questione fosse oggetto di regolare concessione, posto che ciò non impedisce certamente che il concessionario ne possa fare un uso improprio o che non vengano rispettate le prescrizione in essa indicate riguardo la collocazione degli arredi (tra l'altro la relazione tecnica allegata alla concessione non fa menzione all'ingombro volumetrico di tavolini e sedie effettivamente in dotazione al bar e collocate sulla pedana, né vi è prova alcuna che il dehors – così come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione – fosse “arredato” in maniera conforme alla concessione: da respingersi è anche la richiesta ex art 210 cpc avanzata dal convenuto, poiché quanto oggetto d'ordine è reperibile mediante un accesso agli atti, essendo il soggetto interessato titolare della concessione comunale prodotta).
Orbene, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n.
6767/2001 e n. 2331/2001). Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione - potenzialmente lesiva - originariamente posseduta, o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n.7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n. 11227/2008).
Va anche osservato che, nell'evoluzione giurisprudenziale più recente, in un numero sempre maggiore di casi, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le richieste risarcitorie del danneggiato, sulla base del dovere di “autoresponsabilità” che l'ordinamento porrebbe in capo ad ogni vittima potenziale.
pagina 4 di 9 In base al principio di autoresponsabilità del danneggiato, ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante, deve adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso, poiché in caso contrario, dovrà sopportare le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente
(Trib. Pescara 2 maggio 2012): pertanto, quando il danneggiato è nella posizione migliore per evitare il danno, di norma la Cassazione ritiene che non possano ricadere sul gestore della cosa le conseguenze economiche del danno stesso, ma gravino sul medesimo danneggiato quei costi che siano il risultato immediato della sua imprudenza.
Altresì, residua in capo allo stesso danneggiato un'ulteriore e più delicata prova quale l'esistenza di intrinseca pericolosità in capo alla cosa in custodia.
Difatti, sempre secondo la Corte di Cassazione, è necessaria la prova da parte del danneggiato che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, tuttavia, lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno.
In altre parole, il danneggiato essere ristorato del suo danno ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo diversamente, lo stato dei luoghi o le circostanze dei luoghi, attesa la loro obiettiva situazione di pericolo, abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, i testi escussi all'udienza del 27.10.23 hanno confermato che l'attrice in data 17.07.2021, si recava insieme ai proprie famigliari presso il Bar convenuto: essi furono condotti al tavolo da un cameriere (ove già li attendeva uno dei figli del danneggiato) e la danneggiata si posizionava in una sedia esterna sull'estremo ciglio della stessa;
terminato il pasto, all'atto dell'alzarsi, la gamba della seduta fuoriusciva dal perimetro del rialzo, con conseguente sbilanciamento e caduta al suolo della donna;
in particolare, uno dei testi precisa anche che la donna non avrebbe fatto neppure in tempo ad alzarsi, che cadeva a terra ancora seduta (cfr. dichiarazioni di , Controparte_2 Testimone_1 [...]
). Tutti i testi hanno confermato che la posizione dei tavoli e delle sedie nel dehors Tes_2 era quella raffigurata nella fotografia allegata al doc. 13 dell'atto di citazione (peraltro scattata poco dopo l'evento – cfr. dichiarazione teste ), la quale mostra – Testimone_3
come in effetti riferito da detti testi – un tavolo di poco più piccolo del limite perimetrale della pedana, con una sedia posta sul margine estremo della stessa.
Oltre che essere confermata dai testi escussi, la dinamica dell'evento – secondo chi – scrive pare essere assolutamente plausibile ex art. 115 II cpc, vista la posizione della sedia: va da pagina 5 di 9 sé che la gamba di una sedia posta al limite perimetrale di una pedana rialzata dal suolo possa fuoriuscire nel vuoto al minimo movimento di chi la occupa, provocandone la caduta a terra.
Come detto, il proprietario/custode della cosa risponde dei danni dalla stessa provocati, salva la prova del caso fortuito: non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, potendo avere anche una sua pericolosità intrinseca da considerarsi nella sua globalità, che si sprigiona nonostante il suo normale uso;
tanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più la responsabilità della danno è imputabile al comportamento imprudente del danneggiato.
Nel caso in esame, il sinistro si è verificato all'esterno del locale, in un dehors ove vengono posizionati tavoli e sedie, collocati su una pedana rialzata da terra e che costituisce – come appare dalle stesse foto prodotte – un luogo il cui uso comporta per l'utente un maggior grado di diligenza e di attenzione nel sedersi e spostarsi tra i tavoli rispetto al transito all'interno di un locale, tanto più se le sedie sono poste al limite perimetrale del rialzo in legno: essendo visibile il posizionamento della seduta in prossimità del perimetro del pavimento, diventa quindi prevedibile che quella sedia possa fuoriuscire dalla sede rialzata del dehors.
Detta diligenza va parametrata sia alla visibilità e prevedibilità del pericolo, ma anche rispetto alla situazione soggettiva del danneggiato: nel caso di specie trattasi di soggetto anziano, il cui grado di attenzione da esigersi e di valutare il pericolo non può essere il medesimo di quello dell'uomo comune, sebbene, per quanto rappresentato nel doc. 13, la posizione di potenziale pericolosità fosse sufficientemente evidente. Né può totalmente invocarsi il principio di “autoresponsabilità” del danneggiato in maniera tale da elidere il nesso causale, essendo altrettanto prevedibile il pericolo di caduta da parte dell'esercente, il quale nel posizionare l'arredo, nella maniera come quella mostrata in foto, accetta la possibilità di verificarsi di eventi come quello di specie, essendo sufficiente un semplice movimentazione della seduta per provocare uno sbilanciamento.
In sostanza, ritiene chi scrive che quanto occorso è da imputarsi alla responsabilità concorsuale sia del convenute che non ha dotate il dehors e la pedana di opportuni accorgimenti, così da eliminare possibili situazioni di pericolo per gli utenti e dall'atro dell'attrice, la quale non ha utilizzato sufficiente cautela nella gestione del bene, che pagina 6 di 9 appariva fonte di potenziale caduta per la stessa, colpe che si reputano quantificabili nella misura del 50% ciascuno.
Ai fini della quantificazione monetaria delle lesioni, occorre far riferimento alla relazione peritale depositata dal Consulente dell'Ufficio.
Orbene, nell'evento di cui si discute, la signora “ha riportato una frattura Pt_1 dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro con diastasi del trochite, per cui veniva trattata con immobilizzazione in tutore reggibraccio con fascione. Il reggibraccio veniva rimosso a distanza di un mese, dopodiché iniziavano mobilizzazioni di spalla. Venivano effettuate visite fisiatriche e 20 sedute di fisiokinesiterapia presso Centro fisioterapico..” (cfr. pag. 1 elaborato peritale);
In conclusione, in risposta ai quesiti, il Tecnico dell'Ufficio riferisce: “In seguito all'infortunio per cui è causa, la signora accusa tuttora algie e limitazione Pt_1 funzionale della spalla sinistra 2) In seguito all'infortunio per cui è causa la signora riportò frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero Pt_1
sinistro che ha comportato un danno biologico configurante invalidità permanente di 9 punti percentuali 3) Il danno biologico temporaneo risulta così ripartito: .vi furono giorni
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75 % .seguirono 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 % .infine sono da registrarsi 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25 % 4) Il trattamento terapeutico è consistito in immobilizzazione in tutore reggibraccio per un mese e successive sedute di kinesiterapia 5) La kinesiterapia è stata svolta con l'obiettivo del recupero dell'articolarità della spalla e della forza muscolare;
non vi è necessità di future terapie continuative né di presidi protesici né di ausilio da parte di terzi 6) Le menomazioni post-traumatiche configurano limitazione delle attività quotidiane, con difficoltà per esempio nella vestizione e nell'igiene personaleCongrue le spese mediche”.
Di conseguenza il danno patito della signora di compendia come segue: Pt_1
IP 9% (anni 81)i al momento dell'evento euro 13.166,00:
*Personalizzazione per incidenza sul fare quotidiano 25% euro 3.291,50
ITT: invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30 euro 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% gg 20 euro 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg. 20 euro 575,00
Totale euro 20.195
pagina 7 di 9 Spese mediche riconosciute euro 300,00
Vista l'incidenza della malattia nelle attività quotidiane, in assenza di prove di un eventuale ulteriore danno economico per un aiuto domestico si ritiene adeguata l'aumento del 25%, del danno permanente, come da Tabelle di Milano per il periodo 2024/25 (euro .3.291,50).
Sul danno così calcolato, va applicato un abbattimento del 50% a titolo di concorso ex art. 1227 cc della danneggiata, come sopra motivato e che si determina dunque in euro
10.241,25, oltre alle spese mediche sostenute.
Infondata e non provata è la richiesta di condanna ex art. 96, III° comma cpc. E' noto infatti che la norma citata “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9912 del 20.4.2018), tanto più che la domanda è risultata fondata in maniera parziale.
La situazione di parziale soccombenza, come motivata, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di - e con l'intervento Controparte_1
di (quale cessionario del credito per quale è causa), ogni Controparte_2
diversa azione o eccezione disattesa, accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto,
Condanna al pagamento in Controparte_1
favore di al pagamento della somma di euro 10.241,25 (oltre la spese Controparte_2 mediche di euro 300,00), oltre a interessi da dì dell'evento a quello di effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite e pone in via definitiva le spese di Consulenza Tecnica di Ufficio in capo a chi le ha anticipate.
pagina 8 di 9 Così deciso in Piacenza 28.01.25
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Parte_1 C.F._1
ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA MACINA 3 43121 PARMA presso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERINI ANDREA e dell'avv. VITELLI ANDREA ( ) LARGO S. C.F._2
ILARIO 12 29100 PIACENZA;
, elettivamente domiciliato in LARGO S. ILARIO, 12 29121 PIACENZA presso il difensore avv. PERINI ANDREA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI Controparte_2 C.F._3
ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.LE DELLA MACINA, 3 PARMA presso il difensore avv. CARNEVALI ROBERTO
INTERVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la pagina 1 di 9 sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante. **
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in Parte_1 giudizio , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_3
Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accertata la responsabilità della nella determinazione Controparte_1 dell'evento per cui è causa, a titolo di responsabilità contrattuale, per le causali di cui premessa, ed in particolare per la mancata adozione di tutte le cautele funzionali idonee a preservare l'incolumità del cliente, e/o a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.
2051 c.c., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 27.969,00,
o di quell'altra diversa risultante dovuta in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici i.s.ta.t. e ad interessi al tasso legale, dal dì dell'evento al saldo effettivo, il tutto in ogni caso nei limiti di valore dello scaglione per cui è stato pagato il contributo unificato. Con il favore delle spese e compensi di causa, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e con condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. co., per avere ingiustificatamente rifiutato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, omettendo l'adozione di quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi ante causam dell'infondatezza della valutazione di assoluta esclusione di propria responsabilità e di temerarietà dell'avversa pretesa”.
Asseriva l'attrice
- Di essersi recata unitamente ai propri famigliari a pranzo nel bar convenuto, di essere stata fatta accomodare ad un tavolino sito su una pedana all'interno di un dehors: ella si era seduta sulla sedia che dava le spalle, dando in sostanza le spalle al margine della stessa;
- Terminato il pasto, mentre si accingeva ad alzarsi, cadeva improvvisamente all'indietro, a causa del pochissimo spazio di manovra tra la sedia e il margine della suddetta pedana: difatti, la pagina 2 di 9 gamba della seggiola posta al limite perimetrale estremo della pedana, fuoriusciva dalla stessa, con inevitabile ribaltamento e caduta al suolo della sua occupante;
- Ella era stata trasportata in ambulanza in Ospedale ove le veniva diagnosticata: “Frattura scomposta con completo distacco e diastasi del tronchite omerale”: alla paziente veniva a posizionato un tutore da sostituire con tutore d'abduzione per 25 gg”; CP_4
- Conclusa la malattia, era iniziata la trattativa diretta al risarcimento del danno, compresa la procedura di negoziazione assistita, il tutto senza esito positivo.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, contestando in fatto e in diritto l'infondatezza della pretesa attrice e in particolare eccependo che:
- la pretesa della danneggiata traeva fondamento in un asserita responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto, assumendo che la pericolosità del luogo doveva costringere il convenuto ad adottare le cautele necessarie ad evitare simili incidenti: per vero, il dehors di cui trattasi era posizionato da anni in quel luogo, dietro apposita concessione comunale, di talché era onere della attrice provare che tale collocazione fosse oggettivamente pericolosa ed idonea a determinare, di per sé sola, la causazione del fatto.
- la condotta dell' attrice assumeva rilevanza sia ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1227 Cod.
Civ., sia sotto l'aspetto del caso fortuito, apparendo evidente che lo stato dei luoghi al momento del fatto era valutabile dalla donna, essendo l'infortunio avvenuto nel primo pomeriggio di una giornata di piena estate e per di più, per espressa ammissione di controparte, dopo che ella era rimasta seduta nel dehors già da tempo, avendovi costumato un pasto;
Ciò premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda attorea siccome infondata e non provata”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Depositate le memorie ex art. 171 cpc, assunti i testi ammessi, depositata relazione peritale da parte del Consulente dell'Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
In limite, è intervenuto volontariamente nel giudizio quale cessionario Controparte_2 del credito vantato dall'attrice.
***
Osserva chi scrive che la domanda risarcitoria in esame debba inquadrarsi nell'alveo dell'art. 20251 cc( responsabilità da cose in custodia), essendo pacifico che il dehors di cui si discute è pertinenziale al bar convenuto, che lo utilizza per la somministrazione di pasti e pagina 3 di 9 bevande: ne segue che compete alla danneggiata la prova dell'evento, del nesso causale e del conseguente danno, mentre al danneggiante quella che l'evento si è verificato per caso fortuito al fine dir essere esente mandato esente da responsabilità.
Si ritiene del tutto irrilevante il fatto che la pedana in questione fosse oggetto di regolare concessione, posto che ciò non impedisce certamente che il concessionario ne possa fare un uso improprio o che non vengano rispettate le prescrizione in essa indicate riguardo la collocazione degli arredi (tra l'altro la relazione tecnica allegata alla concessione non fa menzione all'ingombro volumetrico di tavolini e sedie effettivamente in dotazione al bar e collocate sulla pedana, né vi è prova alcuna che il dehors – così come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione – fosse “arredato” in maniera conforme alla concessione: da respingersi è anche la richiesta ex art 210 cpc avanzata dal convenuto, poiché quanto oggetto d'ordine è reperibile mediante un accesso agli atti, essendo il soggetto interessato titolare della concessione comunale prodotta).
Orbene, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n.
6767/2001 e n. 2331/2001). Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione - potenzialmente lesiva - originariamente posseduta, o successivamente assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n.7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n. 11227/2008).
Va anche osservato che, nell'evoluzione giurisprudenziale più recente, in un numero sempre maggiore di casi, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le richieste risarcitorie del danneggiato, sulla base del dovere di “autoresponsabilità” che l'ordinamento porrebbe in capo ad ogni vittima potenziale.
pagina 4 di 9 In base al principio di autoresponsabilità del danneggiato, ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante, deve adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso, poiché in caso contrario, dovrà sopportare le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente
(Trib. Pescara 2 maggio 2012): pertanto, quando il danneggiato è nella posizione migliore per evitare il danno, di norma la Cassazione ritiene che non possano ricadere sul gestore della cosa le conseguenze economiche del danno stesso, ma gravino sul medesimo danneggiato quei costi che siano il risultato immediato della sua imprudenza.
Altresì, residua in capo allo stesso danneggiato un'ulteriore e più delicata prova quale l'esistenza di intrinseca pericolosità in capo alla cosa in custodia.
Difatti, sempre secondo la Corte di Cassazione, è necessaria la prova da parte del danneggiato che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, tuttavia, lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno.
In altre parole, il danneggiato essere ristorato del suo danno ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo diversamente, lo stato dei luoghi o le circostanze dei luoghi, attesa la loro obiettiva situazione di pericolo, abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, i testi escussi all'udienza del 27.10.23 hanno confermato che l'attrice in data 17.07.2021, si recava insieme ai proprie famigliari presso il Bar convenuto: essi furono condotti al tavolo da un cameriere (ove già li attendeva uno dei figli del danneggiato) e la danneggiata si posizionava in una sedia esterna sull'estremo ciglio della stessa;
terminato il pasto, all'atto dell'alzarsi, la gamba della seduta fuoriusciva dal perimetro del rialzo, con conseguente sbilanciamento e caduta al suolo della donna;
in particolare, uno dei testi precisa anche che la donna non avrebbe fatto neppure in tempo ad alzarsi, che cadeva a terra ancora seduta (cfr. dichiarazioni di , Controparte_2 Testimone_1 [...]
). Tutti i testi hanno confermato che la posizione dei tavoli e delle sedie nel dehors Tes_2 era quella raffigurata nella fotografia allegata al doc. 13 dell'atto di citazione (peraltro scattata poco dopo l'evento – cfr. dichiarazione teste ), la quale mostra – Testimone_3
come in effetti riferito da detti testi – un tavolo di poco più piccolo del limite perimetrale della pedana, con una sedia posta sul margine estremo della stessa.
Oltre che essere confermata dai testi escussi, la dinamica dell'evento – secondo chi – scrive pare essere assolutamente plausibile ex art. 115 II cpc, vista la posizione della sedia: va da pagina 5 di 9 sé che la gamba di una sedia posta al limite perimetrale di una pedana rialzata dal suolo possa fuoriuscire nel vuoto al minimo movimento di chi la occupa, provocandone la caduta a terra.
Come detto, il proprietario/custode della cosa risponde dei danni dalla stessa provocati, salva la prova del caso fortuito: non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, potendo avere anche una sua pericolosità intrinseca da considerarsi nella sua globalità, che si sprigiona nonostante il suo normale uso;
tanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più la responsabilità della danno è imputabile al comportamento imprudente del danneggiato.
Nel caso in esame, il sinistro si è verificato all'esterno del locale, in un dehors ove vengono posizionati tavoli e sedie, collocati su una pedana rialzata da terra e che costituisce – come appare dalle stesse foto prodotte – un luogo il cui uso comporta per l'utente un maggior grado di diligenza e di attenzione nel sedersi e spostarsi tra i tavoli rispetto al transito all'interno di un locale, tanto più se le sedie sono poste al limite perimetrale del rialzo in legno: essendo visibile il posizionamento della seduta in prossimità del perimetro del pavimento, diventa quindi prevedibile che quella sedia possa fuoriuscire dalla sede rialzata del dehors.
Detta diligenza va parametrata sia alla visibilità e prevedibilità del pericolo, ma anche rispetto alla situazione soggettiva del danneggiato: nel caso di specie trattasi di soggetto anziano, il cui grado di attenzione da esigersi e di valutare il pericolo non può essere il medesimo di quello dell'uomo comune, sebbene, per quanto rappresentato nel doc. 13, la posizione di potenziale pericolosità fosse sufficientemente evidente. Né può totalmente invocarsi il principio di “autoresponsabilità” del danneggiato in maniera tale da elidere il nesso causale, essendo altrettanto prevedibile il pericolo di caduta da parte dell'esercente, il quale nel posizionare l'arredo, nella maniera come quella mostrata in foto, accetta la possibilità di verificarsi di eventi come quello di specie, essendo sufficiente un semplice movimentazione della seduta per provocare uno sbilanciamento.
In sostanza, ritiene chi scrive che quanto occorso è da imputarsi alla responsabilità concorsuale sia del convenute che non ha dotate il dehors e la pedana di opportuni accorgimenti, così da eliminare possibili situazioni di pericolo per gli utenti e dall'atro dell'attrice, la quale non ha utilizzato sufficiente cautela nella gestione del bene, che pagina 6 di 9 appariva fonte di potenziale caduta per la stessa, colpe che si reputano quantificabili nella misura del 50% ciascuno.
Ai fini della quantificazione monetaria delle lesioni, occorre far riferimento alla relazione peritale depositata dal Consulente dell'Ufficio.
Orbene, nell'evento di cui si discute, la signora “ha riportato una frattura Pt_1 dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro con diastasi del trochite, per cui veniva trattata con immobilizzazione in tutore reggibraccio con fascione. Il reggibraccio veniva rimosso a distanza di un mese, dopodiché iniziavano mobilizzazioni di spalla. Venivano effettuate visite fisiatriche e 20 sedute di fisiokinesiterapia presso Centro fisioterapico..” (cfr. pag. 1 elaborato peritale);
In conclusione, in risposta ai quesiti, il Tecnico dell'Ufficio riferisce: “In seguito all'infortunio per cui è causa, la signora accusa tuttora algie e limitazione Pt_1 funzionale della spalla sinistra 2) In seguito all'infortunio per cui è causa la signora riportò frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero Pt_1
sinistro che ha comportato un danno biologico configurante invalidità permanente di 9 punti percentuali 3) Il danno biologico temporaneo risulta così ripartito: .vi furono giorni
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75 % .seguirono 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 % .infine sono da registrarsi 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25 % 4) Il trattamento terapeutico è consistito in immobilizzazione in tutore reggibraccio per un mese e successive sedute di kinesiterapia 5) La kinesiterapia è stata svolta con l'obiettivo del recupero dell'articolarità della spalla e della forza muscolare;
non vi è necessità di future terapie continuative né di presidi protesici né di ausilio da parte di terzi 6) Le menomazioni post-traumatiche configurano limitazione delle attività quotidiane, con difficoltà per esempio nella vestizione e nell'igiene personaleCongrue le spese mediche”.
Di conseguenza il danno patito della signora di compendia come segue: Pt_1
IP 9% (anni 81)i al momento dell'evento euro 13.166,00:
*Personalizzazione per incidenza sul fare quotidiano 25% euro 3.291,50
ITT: invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30 euro 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% gg 20 euro 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg. 20 euro 575,00
Totale euro 20.195
pagina 7 di 9 Spese mediche riconosciute euro 300,00
Vista l'incidenza della malattia nelle attività quotidiane, in assenza di prove di un eventuale ulteriore danno economico per un aiuto domestico si ritiene adeguata l'aumento del 25%, del danno permanente, come da Tabelle di Milano per il periodo 2024/25 (euro .3.291,50).
Sul danno così calcolato, va applicato un abbattimento del 50% a titolo di concorso ex art. 1227 cc della danneggiata, come sopra motivato e che si determina dunque in euro
10.241,25, oltre alle spese mediche sostenute.
Infondata e non provata è la richiesta di condanna ex art. 96, III° comma cpc. E' noto infatti che la norma citata “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9912 del 20.4.2018), tanto più che la domanda è risultata fondata in maniera parziale.
La situazione di parziale soccombenza, come motivata, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di - e con l'intervento Controparte_1
di (quale cessionario del credito per quale è causa), ogni Controparte_2
diversa azione o eccezione disattesa, accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto,
Condanna al pagamento in Controparte_1
favore di al pagamento della somma di euro 10.241,25 (oltre la spese Controparte_2 mediche di euro 300,00), oltre a interessi da dì dell'evento a quello di effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite e pone in via definitiva le spese di Consulenza Tecnica di Ufficio in capo a chi le ha anticipate.
pagina 8 di 9 Così deciso in Piacenza 28.01.25
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
pagina 9 di 9