Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.10.1946, elettivamente domiciliato in Polistena (RC) alla Via A. Capitini n. 17, presso lo studio dell'Avv. Giulio Varone (p.e.c.: – fax: Email_1
0966/940805), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, nonché, ai fini del presente appello, in Reggio Calabria, in Via Aspromonte, 31, presso lo Studio dell'Avv.
Biagio Divece;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
d'Aspromonte (RC) il 13.1.1939, elettivamente domiciliata in Locri (RC), Corso
Matteotti n. 51, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Mollica (p.e.c.:
– fax: 0964/20487), che la rappresenta e Email_2 difende unitamente all'Avv. Vincenzo Luly (p.e.c.:
– fax: 0964/20487), giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
d'Aspromonte (RC) il 01.01.1940, elettivamente domiciliato in Locri (RC) al Corso
Matteotti n. 51, presso lo studio dell'Avv. Ida Luly (p.e.c.:
APPELLATO/TERZO CHIAMATO
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._4
d'Aspromonte (RC) il 16.09.1941, elettivamente domiciliata in Siderno (RC) alla via
Caimato n. 32, presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Tropiano (p.e.c.:
– fax: 0964/383799), che lo rappresenta e Email_5 difende, giusta procura in atti;
APPELLATA/TERZA CHIAMATA
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1096/2018 resa dal Tribunale di Locri il
06.08.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1676/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti costituite (tranne hanno precisato le conclusioni, Controparte_2 mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivam ente, il
17.07.2023, il 28.11.2023 ed il 27.11.2023, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “Voglia l'On. le Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 1096/2018 emessa il 6.8.2018 dal Tribunale di Locri, previo accoglimento della domanda di sospensione cautelare più avanti esposta, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
A) dichiarare che tra le parti non è mai intercorso alcun contratto di comodato e che non sussiste nessuna occupazione senza titolo in capo al sig;
Parte_1
B) in via riconvenzionale, dichiarare che l'appellante ha esercitato sul bene in contestazione il possesso pacifico, pubblico ed incontestato per oltre un ventennio in conseguenza dell'acquisto della particella 440 sul quale l'immobile si trova e, conseguentemente, dichiarare il sig. Parte_1 proprietario anche della costruzione, per accessione e/o per intervenuta usucapione, revocando l'ordine di rilascio del predetto immobile ovvero ordinando la restituzione del bene all'avente diritto.
Con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.”; per come segue: “…con le presenti note s'insiste Controparte_1 nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto è da intendersi, in questa sede, integralmente, riportato e trascritto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favori dei costituiti procuratori.
Si
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”; per come appresso: “…con le presenti note s'insiste Controparte_3 nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto è da intendersi, in questa sede, integralmente, riportato e trascritto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favori dei costituiti procuratori.
Si
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<- la domanda principale dispiegata da parte attrice nei confronti del Controparte_1 convenuto volta alla dichiarazione della cessazione a far data dal 2005, per scadenza del Parte_1 termine, del contratto di comodato d'uso verbale stipulato nel 2003 tra le anzidette parti, ordinando al convenuto il rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto ed il risarcimento del danno patito da occupazione senza titolo pari ad € 12.000,00, oltre al pagamento di € 1.200,00 per ogni anno di indebita occupazione dalla notifica dell'atto all'effettivo rilascio;
- in particolare, l'anzidetta parte attrice ha addotto di essere comproprietaria, per successione materna, unitamente ai suoi germani e , di un Controparte_2 Controparte_3 immobile adibito a deposito/garage nel comune di S.Ilario dello Ionio, non censito, realizzato sulla corte comune di proprietà con ingresso da vico Parrocchia, confinante con Vico Parrocchia, Pt_2
p.lla 442 in ditta Attisano/Varacalli, e vico di via Cesare Battisti;
di avere sempre avuto nel corso degli anni la disponibilità di detto manufatto;
che nell'anno 2003 , fratello Controparte_2 dell'attrice, rimuoveva con l'aiuto di , odierno convenuto, il materiale presente in detto Parte_1 deposito e collocato a suo tempo da un cugino ex matre, nel frattempo deceduto, , Persona_1 il quale aveva detenuto per diversi anni il locale/deposito fino alla morte avvenuta nell'anno 2000; che, sempre nel 2003, chiedeva di poter utilizzare il garage/deposito e l'attrice ed il Parte_1 fratello vi acconsentivano, purché si fosse trattato di un utilizzo limitato nel tempo ed il avesse Pt_1 provveduto, a semplice richiesta, a liberare l'immobile; sennonché nell'anno 2004, a fronte della richiesta esplicita da parte dell'attrice, il non ottemperava, occupando di fatto e sine titulo Pt_1
l'immobile de quo;
- la domanda – oltre all'invocato rigetto delle domande tutte formulate ex adverso, sostenendo la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, non essendo comproprietaria né ha mai avuto la disponibilità dell'immobile oggetto di causa né, ancora, è mai intercorso tra le parti alcun contratto di comodato di uso dello stesso immobile oggetto di causa, con la conseguente insussistenza di alcuna detenzione sine titulo in capo all'odierno convenuto – proposta in via riconvenzionale dal convenuto con chiamata di terzo nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali altri comproprietari dell'immobile oggetto di causa, volta all'accertamento, qualora si
[...] ritenesse che sia comproprietaria del bene unitamente agli anzidetti germani, Controparte_1 che il ha da oltre 20 anni il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato, valido ad Pt_1 usucapionem, del bene oggetto di causa e, quindi, dichiarare dallo stesso acquisita la proprietà ex art. e ss. 1158 C.C.;
- in particolare, a sostegno di tale pretesa parte convenuta ha evidenziato che il manufatto, seppur non censito, ricade nell'area di proprietà del convenuto, giusta atto di compravendita rep.4888 del 02/12/1991 intercorso tra , avendo quest'ultimo Controparte_4 Controparte_5 trasferito la proprietà, con detto atto, all'odierno convenuto “con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza…” di un fabbricato e della annessa corte, identificata al catasto urbano del Comune di Sant'Ilario con foglio 8 p.lla 442 sub 2, ove appunto sorge il manufatto per cui è causa, con la conseguenza che, quantomeno a far data dal 1991, il convenuto possiede legittimamente, pubblicamente e senza contestazione alcuna detto fabbricato, con l'ulteriore precisazione che
, dopo l'anzidetta compravendita, aveva continuato a detenere nel garage alcuni suoi Persona_1 beni (botti di vino) per concessione del Pt_1
La causa veniva istruita – oltre alla documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti (con la precisazione dell'inammissibilità di quella allegata da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma sesto n. 3, C.P.C., allorquando era già decorso il termine decadenziale per tale produzione di cui al precedente n. 2 dello stesso comma) – con l'interrogatorio formale di le Parte_1 deposizioni testimoniale così come ammesse nell'ordinanza istruttoria del 23.03.2017, nonché, all'udienza del 24.04.2018, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “…il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) in parziale accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice, ordina Parte_1
l'immediato rilascio in favore di libero da persone e cose, dell'immobile Controparte_1 adibito a deposito/garage nel comune di S.Ilario dello Ionio, non censito, realizzato sulla corte comune di proprietà con ingresso da vico Parrocchia, confinante con Vico Parrocchia, p.lla Pt_2
442 in ditta Attisano/Varacalli, e vico di via Cesare Battisti;
3) rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 30.11.2018, , esponendo due articolati motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo si deduceva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'occupazione del bene dedotto in giudizio fosse sine titulo e pertanto aveva condannato l'odierno appellante alla sua restituzione, quando, di contro, parte appellata non avrebbe mai fornito la prova dell'esistenza del contratto di comodato d'uso gratuito sulla base del quale aveva sostenuto la richiesta di rilascio dell'immobile de quo.
Veniva inoltre denunciata l'asserita incongruenza delle dichiarazioni testimonial i, in ordine alle quali la sentenza gravata sarebbe incorsa in un difetto di motivazione, stante la loro contraddittorietà e comunque poiché alcune rilasciate de relato actoris, mentre alcuna considerazione era stata spesa riguardo alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Con la seconda censura veniva stigmatizzata la presunta carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva delibato il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione.
Chiedeva, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, che la Corte adita dichiarasse:
“…che tra le parti non è mai intercorso alcun contratto di comodato e che non sussiste nessuna occupazione senza titolo in capo al sig;
Parte_1
- …in via riconvenzionale, …che l'appellante ha esercitato sul bene in contestazione il possesso pacifico, pubblico ed incontestato per oltre un ventennio in conseguenza dell'acquisto della particella 440 sul quale l'immobile si trova e, conseguentemente, dichiarare il sig proprietario anche della costruzione, per accessione e/o Parte_1 per intervenuta usucapione, revocando l'ordine di rilascio del predetto immobile.
Con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.”
In via istruttoria formulava istanza di accertamento tecnico sullo stato dei luoghi per confermare la esatta collocazione dell'immobile e, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28.03.2019, la quale resisteva all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto, unitamente alla condanna dell'appellante alle sp ese di lite del grado.
Si costituiva, altresì, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
28.03.2019, la quale deduceva l'infondatezza Controparte_3 dell'appello in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva, infine, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
28.03.2019, il quale, al pari delle sue germane, Controparte_2 chiedeva il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al ristoro delle spese di giudizio.
Con ordinanza della Corte del 27.05.2019 venivano rigettate sia l'istanza di sospensione dell'esecuzione che quella di ammissione dell'accertamento tecnico dello stato dei luoghi. Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.12.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da premettere che entrambe le doglianze possono essere trattate congiuntamente per mera comodità espositiva, stante anche la loro intima connessione.
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La sentenza impugnata è ineccepibile sotto l'aspetto motivazionale logico -giuridico seguito dal Giudice di prime cure e, pertanto, esente da vizi e da qualsivoglia censura.
Va primariamente condiviso quanto statuito dal primo Giudice in ordine alla circostanza – ritenuta pacifica ed incontrovertibile anche da questa Corte – secondo cui dalla documentazione versata in atti si evince in maniera inequivocabile che i germani siano formalmente comproprietari del locale adibito a CP_1 deposito/garage, non censito catastalmente, realizzato sulla corte comune di proprietà in Sant'Ilario dello Ionio ed oggetto del presente giudizio, in quanto lo hanno Pt_2 ereditato dalla propria madre, dante causa, , deceduta il 13.11.1997 (cfr. Persona_2 atto notorio in atti).
Quest'ultima, a sua volta, aveva ricevuto in eredità dal padre, , in Persona_3 forza di testamento pubblico del 24.10.1948, prodotto in atti, uno degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare della famiglia “con i magazzini Pt_2 sottostanti e le case che circondano il giardino”.
Dal dato documentale sopra riportato ed in base alle foto prodotte in atti è agevole desumere che una di queste case debba coincidere necessariamente con quella oggetto di giudizio che, in effetti, risulta essere un manufatto a se stante posto ai margini della corte del predetto complesso immobiliare nonché adiacente alla pubblica via.
Di contro va parimenti rilevato come l'immobile in questione non sia affatto ricompreso nell'atto di compravendita del 02.12.1991 - prodotto dall'odierno appellante nel proprio fascicolo di parte in primo grado - il quale cita testualmente, quale oggetto del contratto, la cessione, da parte di , di un Persona_1
“…fabbricato con annessa corte della superficie di metri quadrati centottanta (180) circa in Sant'Ilario dello Ionio, via Parrocchia n. 5, posto al pian terreno rispetto alla via Parrocchia ed al terzo piano rispetto a Piazza Garibaldi -------- il tutto confinante con detta via Parrocchia, con vico Parrocchia e con propriet (1) [recte: Familiari, Pt_2 per come corretto dal Notaio in calce all'atto], salvo altri;
il fabbricato è riportato nel
NCEU alla partita 1122, foglio 8, particelle 451 sub 4 e 592 sub 2, mentre la corte è riportata nel NCEU al foglio 8, particella 440 sub 2, via Parrocchia …”. Per come, inoltre, sostenuto dagli appellati, anche i confini sono diversi.
Ed infatti, rispetto ai confini delineati nel succitato atto di compravendita, il locale/ deposito oggetto di giudizio ha l'ingresso da vico Parrocchia e confina con vico
Parrocchia, p.lla 442 in ditta Attisano/Varacalli e vico di via Cesare Battisti, oltre a non essere censito nel N.C.E.U. del Comune di Sant'Ilario dello Ionio.
Anche questo Giudice ritiene, quindi, che l'immobile oggetto di contesa costituisca un corpo a sé stante, anche se attiguo alla corte acquistata dal ma ben distinto Pt_1 dalla corte medesima, essendovi stato costruito sopra ma non successivamente accatastato, ed è facile identificarlo, nel testamento rilasciato in favore di Persona_2 dal proprio defunto genitore, , in una delle “…case che circondano Persona_3 il giardino”.
Di converso, con specifico riferimento all'immobile in questione, il non Parte_1 ha dato dimostrazione (neanche con la perizia di parte allegata alle memorie difensive ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.) di alcun titolo di proprietà in testa a Per_1
che potesse legittimare quest'ultimo a trasferirne la proprietà al
[...] Pt_1 medesimo.
Inoltre l'istruttoria espletata in prime cure mediante l'escussione dei testi - addotti da ambo le parti - ha dimostrato che la detenzione del bene oggetto di causa in capo al era fondata su un accordo di comodato d'uso gratuito non scritto, Parte_1 concluso verbalmente intorno all'anno 2003, in base al quale la CP_1
unitamente al proprio germano concedeva all'odierno
[...] CP_2 appellante di poterlo utilizzare ad uso deposito.
Tale convincimento è derivato, oltreché dalle numerose deposizioni testimoniali, il cui contenuto è stato trasposto analiticamente ed integralmente nel corpo della sentenza impugnata (alla quale si rimanda per ovvie ragioni di economia espositi va), anche dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rilasciate dal nel corso Parte_1 dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 24.10.2017, laddove, sulla circostanza articolata dalla difesa attorea e capitolata al punto m) delle memorie istruttorie redatte ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. “…vero che tra gli stessi era intercorso un accordo verbale in base al quale il avrebbe effettuato dei lavori di muratura e di Pt_1 ristrutturazione e nella casa dell'attrice in S.Ilario Marina e nella Cappella della famiglia in S.Ilario Ionio, compensando, così, per il pregresso, il costo dei lavori con la Pt_2 somma dovuta dal per il periodo di occupazione del locale, provvedendo, Pt_1 successivamente, a stipulare regolare contratto di locaz ione per una somma di € 1.000,00 annue;
” l'odierno appellante ebbe a rispondere: “Non è vera la circostanza di cui al capitolo M. E' vero che ho fatto io dei lavori ed avanzo ancora 4 mila euro”.
Tale inciso non può invero essere inteso - come tende a fare l'appellante - nel senso che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti anche nel locale/deposito oggetto di giudizio, ma piuttosto che il Parte_1 aveva effettuato i lavori di ristrutturazione presso le altre proprietà dei germani quale controprestazione per l'occupazione da parte sua CP_1 dell'immobile di cui trattasi durante il periodo in cui erano state intavolate le trattative stragiudiziali (queste ultime confermate, peraltro, in sede di prova testimoniale da
, e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Tale ammissione implica la consapevolezza, per il , che la detenzione Parte_1 del bene in questione non fosse uti dominus, bensì discendente da un titolo in qualche modo conferitogli dai proprietari del bene medesimo e che da questa semplice detenzione qualificata non potesse discendere un possesso ad usucapionem, a meno di una interversione invero mai verificatasi e comunque rimasta indimostrata.
Quanto alla dedotta nullità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte attrice asseritamente de relato actoris, seppur sia vero che, tra le altre, alcune circostanze
(pochissime, in verità) sono state apprese e riferite solo de relato actoris (sicché, da un punto di vista processuale, non avrebbero alcun valore probatorio, stando alla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte), è tuttavia altrettanto pacifico che la maggior parte sono frutto di conoscenza diretta dei testimoni, di talché la loro genuinità ed attendibilità non può essere messa in discussione.
Queste ultime, pertanto, vagliate in uno con le dichiarazioni di stampo confessorio rilasciate dal , costituiscono una valida prova delle tesi attoree e Parte_1 smentiscono, di converso, le asserzioni sostenute dall'appellante.
In riferimento, poi, alle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta in primo grado
(anch'esse riportate analiticamente ed integralmente nella sentenza impugnata), non risulta vero che il Tribunale non ne abbia tenuto conto nell'esprimere il suo giudizio.
Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto che il ha sì occupato Parte_1
l'immobile dei germani fin dall'anno 1991 nonché effettuato CP_1 alcuni lavori apportandovi delle migliorie (rifacimento de l tetto, messa a livello di strada dell'immobile, realizzazione porta di accesso direttamente dalla corte e portone dalla strada al garage ecc.,) giungendo, tuttavia, alla corretta conclusione che le affermazioni fatte dai testi di parte convenuta non fossero ad ogni modo confermative dell'esistenza di un animus possidendi in capo all'odierno appellante, essendo ciò radicalmente escluso dal contenuto delle affermazioni dallo stesso fatte nel corso dell'interrogatorio formale del 24.10.2017.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per i suddetti motivi l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal succes sivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (individuato dall'appellante nello scagl ione compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), in complessivi €. 2.906,00, in favore di ciascuna delle parti appellate, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva,
€. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei soli procuratori di e per come richiesto. Controparte_1 Controparte_3
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente in data 30.11.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in Parte_1 favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre Controparte_1
IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari richiedenti;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al pr esente giudizio in Parte_1 favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre Controparte_2
IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in Parte_1 favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, Controparte_3 oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario richiedente;
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)