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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1324 2025 RG
FRA
DEL Avv. FERRARI MORANDI ESTER Parte_1
E
Avv. PELLEGRINO SALVATORE CP_1
1. Con ricorso ex art. 442 Cpc ha convenuto in giudizio l' per Parte_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale:
1) DICHIARARE che a causa e per effetto del lavoro prestato il ricorrente ha contratto la malattia professionale denunciata per cui merita una valutazione del danno biologico nella misura minima del 10% o anche di quella maggiore che sarà determinata nella disponenda CTU medico-legale che sin d'ora si richiede;
2) CONDANNARE di conseguenza l' alla erogazione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge (D. L.vo n. 38/2000)”.
Ha allegato di prestare attività lavorativa come operaio edile presso varie aziende, in particolare prevalentemente presso S.p.A. ON (come da estratto contributivo) sin dall'anno 2001 fino al 2021 senza soluzione di continuità; che detta attività comportava posture scorrette, movimentazione manuale continuativa di carichi pesanti, con conseguente assunzione prolungata di posizioni innaturali e nocive a carico della colonna vertebrale, degli arti e delle relative articolazioni;
che aveva osservato un orario di lavoro quotidiano dalle 07.00 alle 16.00; che avendo la qualifica effettiva di pompista
(addetto alla pompa del cemento durante la lavorazione delle gallerie), si era trovato spesso a lavorare contemporaneamente in più cantieri diversi;
che quotidianamente lo vedevano prendere i furgoni nonché, assieme alla squadra, i macchinari necessari
(betoniera, tubi in PVC, pale, demolitore, ballerina per asfalto, frullini, etc…), montare le recinzioni per la messa in sicurezza del cantiere, fino all'arrivo dell'escavatore.
In particolare, ha precisato come la sua attività lavorativa comportava la frequentissima necessità di sollevare blocchi di cemento del peso di 20-25 kg e che tutte le mansioni, erano aggravate anche dalla continuativa esposizione alle condizioni metereologiche
(intemperie, caldo estivo, etc.).
Ha quindi rappresentato che, in data 08.03.2023, aveva presentato denuncia di malattia professionale (n. 519792495) insorta a causa e per effetto del lavoro prestato, chiedendo l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge e che, con nota del 07.04.2023, l' CP_1 gli aveva comunicato: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata […]”
Aveva quindi proposto opposizione, sottolineando che “[…] il quadro clinico del
[...]
risulta caratterizzato da artrosi bilaterale delle ginocchia con associata lesione Pt_2 legamentosa. Si evidenzia inoltre come il quadro clinico sia compatibile con l'attività lavorativa svolta di operaio edile. In considerazione del quadro evidenziato si richiede il riconoscimento di una percentuale di invalidità totale pari al 10% con riferimento ai codici 275 e 277 (come da Certificato redatto dal dott. del 10/05/2023 Persona_1 che si deposita, doc. 1) […]” e chiedendosi, pertanto, di sottoporre l'assicurato a visita superiore (opposizione respinta con nota del 21.06.2023, incomprensibilmente CP_1 motivata nei seguenti termini, nonostante l'opposizione presentata fosse completa di tutti i dati necessari: “In relazione al caso in oggetto si comunica di aver ricevuto
l'opposizione, mancante di nuova certificazione medica con relativa richiesta percentuale del danno, per cui così presentato il ricorso non può trovare accoglienza.
Distinti saluti”).
Ha quindi lamentato la scorrettezza delle determinazioni dell' che avevano CP_2 determinato l'archiviazione della pratica, ampiamente argomentando in fatto e diritto.
2. L' si è costituito eccependo la prescrizione triennale ai sensi dell'art. 135 del CP_1
DPR 1124/65 decorrente, per le malattie professionali, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore ha avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile. Alla luce dei giudizi già introdotti dal ricorrente – ricorso in appello RG 418/19, sentenza CdA Sez lavoro n 1742/2020 e sentenza Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n.
4383/2021, le condizioni per il decorso del termine prescrizionale apparivano ben soddisfatte.
Dopo aver eccepito anche la nullità per genericità della domanda, la carenza di prova anche relativamente alla etiologia professionale, trattandosi di malattia comune, ha concluso come sopra precisato.
Alla odierna udienza quindi, disposta acquisizione di documentazione, la causa è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'azione per conseguire le prestazioni per gli infortuni e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
A differenze delle ipotesi che afferiscono agli infortuni (eventi che avvengono e si esauriscono in un determinato giorno) nel caso di malattie professionali (caratterizzate dalla causa lenta, ossia da una continuativa e graduale azione lesiva sulla persona)
l'individuazione del dies a quo del periodo prescrizionale può essere più complessa.
Secondo la S. Corte “la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile” (v. già Cass. n. 10441/2007) e pertanto, secondo quanto precisato dall' e confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di CP_2 legittimità, il dies a quo va individuato nel momento in cui la malattia sia oggettivamente percepibile e riconoscibile, considerando anche che non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di stare male, bensì occorre che l'assicurato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive della sua salute (ex multis Sez. L, Sentenza n. 14281/2011; Sent. n. 598/2016; Ordinanza n. 2842/2018;
Ordi. n. 1661/2020).
Ebbene, scendendo all'esame della odierna fattispecie, rileva che il , per Parte_2 come eccepito dall' resistente, ha già agito nei confronti dello stesso per CP_2 CP_1 ottenere il riconoscimento del danno da malattia professionale del 32% (v. sent. di appello n. 1742/20). Nella parte motiva di tale pronuncia si dà atto di una prima denuncia di m.p. - del
14.4.2014 - e di una seconda – del 5.8.2015 – per patologie che, a quanto costa, non riguardano quella in questa sede lamentata. Tuttavia, dopo aver ricordato il valore e gli effetti della domanda amministrativa (il giudizio di primo grado si era concluso con la declaratoria di inammissibilità del ricorso), il Giudice del gravame riferisce che il
[...]
non aveva “mai proposto domanda amministrativa per il riconoscimento di Pt_2 malattia professionale riconducibile all'artrosi delle grandi articolazioni delle gambe…” (v. CdA sent. n. 1742/20 pag.3, secondo periodo) così comprovando che alla data del ricorso di primo grado ben possedeva la consapevolezza della propria situazione patologica nonché della possibile indennizzabilità minima della stessa.
A conferma di ciò, si rileva anche che, alla stregua dei verbali relativi alla inabilità civile, depositati da ultimo su sollecitazione di questo Giudice, risulta che, già all'atto della domanda amministrativa del 22 maggio 2020, viene lamentata la patologia consistente nella coxartrosi in artrosi polidistrettuale, il che evidenzia una manifestazione specifica dell'artrosi, che viene considerata “polidistrettuale” se sono coinvolte sia l'anca che altre articolazioni.
In altri termini se l'artrosi colpisce solo l'anca, si parla di coxartrosi semplice;
se coinvolge, ad esempio, anche il ginocchio, allora si tratta di artrosi polidistrettuale con coxartrosi.
La malattia denunciata nel marzo 2023, inoltre, quale artrosi bilaterale delle ginocchia con associata lesione legamentosa, con riferimento ai codici 275 e 277 (come da certificazione medica dott. del 10.5.2023) era già verosimilmente nota al Per_1 ricorrente nei sensi qui rilevanti, anche in quanto, per come sottolinea l' nelle note CP_1 mediche, sebbene non fosse stata oggetto di specifica denuncia, il riconoscimento della malattia professionale era stato disatteso con riferimento al medesimo codice identificativo (275) già in costanza del ricorso di primo grado (avente n. RG
18926/2018) e tale pronuncia era stata confermata in appello con la già cit. sentenza (n.
1742/20).
Anche dalle certificazioni mediche depositate dallo stesso ricorrente, del resto, si evince come lo stesso riportasse le lamentate patologie alle ginocchia ed ai legamenti (v. certificazioni dott. del 29.7.2015, dott. del 7.11.2015, dott. ON, Per_2 Per_3
del 6.4.2018) CP_3
La domanda va quindi respinta, mentre le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Roma lì, 7.11.2025 Il Giudice