Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12796/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MANNINO STEFANIA); Parte_1
E nato a [...] il [...] (Avv. LEONARDI MARIA GRAZIA); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
Conclusioni del P.M.: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Giudice delegato, avvenuta in data 08/03/2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5330/2024 dei 05-06/11/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte resistente con la comparsa di costituzione del presente giudizio e alla quale parte ricorrente ha aderito;
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- la sentenza di separazione consensuale è passata in autorità di cosa giudicata (come da certificazione di passaggio in giudicato in atti del 10/01/2025);
- i coniugi inoltre nelle note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno confermato di volere divorziare alle stesse condizioni di cui all'accordo di separazione depositato in data 16/10/2024 - già omologate con la sentenza di separazione - che in questa sede integralmente si riportano:
1. “I signori e vivranno separati con l'obbligo di CP_1 Parte_1 mutuo rispetto;
2. Il minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita senza limitazione di giorni e/o di orario, secondo la volontà del figlio e Per_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. dandone idonea CP_1 comunicazione alla sig.ra Il minore potrà trascorrere i fine settimana con il Pt_1 padre tutte le volte che lo richiederà, sempredandone idonea comunicazione alla madre. Durante le festività natalizie il minore starà con il padre per almeno sette giorni consecutivi comprendendo o il Natale o il Capodanno ad anni alternati.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo non Per_1 inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
il Sig dovrà provvedere a CP_1 comunicare alla Si entro il mese di giugno di ogni anno le date Parte_2 in cui eserciterà il superiorediritto. Per le altre festività principali, i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza.
3. II Sig. provvederà a versare alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli , maggiorenne ma non Per_2 ancora autonoma economicamente, , minore di età, la somma complessiva di Per_1
€ 1.200,00 mensili (€ 600,00 per ciascun figlio), importo che verrà corrisposto entro il 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. II Sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra CP_1
corrisponderà la somma mensile di € 500,00 e ciò sino a quando Parte_1 la stessa non godrà di redditi personali maggiori di quelli attualmente percepiti. Anche il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente come per legge.
4. Le spese straordinarie necessarie per i figl saranno a carico del sig. Per_2 Per_1 in misura pari al 75% e della sig.ra in misura pari al 25%. Per CP_1 Pt_1
l'individuazione di dette spese le parti si rifaranno all'accordo in uso al Tribunale di
Palermo.
5. L'assegno unico universale per i figli a carico erogato dal sarà riscosso per CP_2
l'intero dalla sig.r . Parte_1
6. Le spese del presente giudizio rimangono compensate fra le parti”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PALERMO, in data 04/01/2003, da , nata Parte_1
a PALERMO il 06/11/1970 e da nato a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno
2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.