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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2296/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede consortile in Trebisacce, Via XXXV Aprile SS 106, rappresentato e difeso dall'Avv.
Olga Arcuri - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario/procuratore speciale della elettivamente Controparte_2
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Carmela Filice
- resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra, via Logge n. 46/D, presso lo studio dell'Avv. Marilena Randazzo che la rappresenta e difende - resistente
1 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che gli
avvisi di addebito indicati al punto 1 del presente ricorso ed elencati dalle pag. 52 alla pag. 81
dell'Avviso d'intimazione oggi opposto, sono già stati annullati tramite sentenza CTR Cz n.
190/2021 allegata agli atti di causa;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare,
revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di intimazione e sottesi avvisi di addebito
e pretese contributive per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta
decadenza e prescrizione, giusta omessa notifica nei termini di legge;
5. condannare la controparte
alla restituzione delle somme percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, giusta
richiesta giudiziale promossa innanzi a codesto On.le Tribunale di Cosenza, R.G. N. 1086/2022
Giudice Rombola, I udienza 04.07.2022; 6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e
competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è Controparte_4
giudizio ed al pagamento degli importi per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese.
Gradatamente, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso, mandare assolto l da CP_1
ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di doglianze imputabili unicamente al
Concessionario di Riscossione, nei confronti del quale si formula ampia riserva di ogni conducente
iniziativa funzionale al recupero e/o, comunque, all'integrale ristoro di eventuali crediti
CP_ contributivi che dovessero risultare prescritti e/o inesigibili in danno dell' per fatto
riconducibile esclusivamente ad …”. Controparte_3
Conclusioni di : “… In via preliminare: - Dichiarare la Controparte_3
carenza di legittimazione passiva dell' nel presente giudizio;
Nel Controparte_3
merito: - Rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato e, conseguentemente, dichiarare la
legittimità dell'atto impugnato e della procedura di riscossione;
- Condannare il ricorrente al
pagamento delle spese processuali. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento
2 della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con
ogni conseguenza anche in ordine alle spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229000668966000 in riferimento ai numerosi avvisi di addebito e cartelle di
CP_ pagamento relativi a crediti riportati nell'intimazione di pagamento, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 4.7.2022, tenuta con modalità telematica, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ L' e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente ha qualificato il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5,
D. Lgs. 46/1999 in senso non condivisibile, atteso che l'opposizione - salvi i rilievi che verranno svolti al punto 2.1. - non può ritenersi formulata per la contestazione del credito nel merito avverso le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati negli anni (in merito, si richiamano anche le argomentazioni svolte dalla stessa parte ricorrente al punto
5 del ricorso).
In tal senso l'azione deve qualificarsi [in applicazione del principio per cui per cui il
Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta
3 qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le altre, in merito, Cass. 14468/2009)] in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva per i crediti oggetto di giudizio con riferimento alla prescrizione eccepita e in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento ai vizi formali contestati.
CP_ L'azione, si precisa ancora, deve considerarsi limitata ai crediti dell' atteso che le altre cartelle di pagamento non sono contestate (non essendo in giudizio l'ente creditore) e comunque, per molte di esse, mancherebbe la giurisdizione del Giudice adito.
Ciò posto, la parte ricorrente ha formulato, a sostegno dell'opposizione formulata, le seguenti contestazioni.
2.1. Gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sarebbero stati oggetto di annullamento a seguito della sentenza n. 190/2021 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro, passata in giudicato.
Tale contestazione deve ritenersi anzitutto inammissibile, atteso che, come eccepito in
CP_ particolare dall' attiene al merito della pretesa, sicché avrebbero dovuto essere proposta nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 con decorrenza dalla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
In mancanza di tale tempestiva opposizione, il credito è incontestabile nel merito (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
La contestazione, si aggiunge, è anche infondata, atteso che la vicenda che ha interessato il
Giudice Tributario era relativa unicamente a piani di rateizzazione, di cui è stata dichiarata l'illegittimità, non riguardando invece l'effettiva debenza delle somme portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito anche sul presupposto, evidenziato
CP_ dall' in particolare, per cui il Giudice Tributario non è munito di giurisdizione per pronunciarsi su debiti previdenziali.
4 CP_ Oltretutto, come eccepito ancora dall' la pronuncia non potrebbe essere opposta all' , che non era parte del processo tributario. CP_1
In merito, si condivide e si richiama la statuizione del Giudice Civile (sentenza n.
310/2024, passata in giudicato), che si è occupato della medesima vicenda, secondo cui il
Giudice Tributario “… si è pronunciato esclusivamente sull'illegittimità dei piani di rateizzazione, senza assumere alcuna statuizione in ordine alla validità ed all'esistenza dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento … In particolare, la sentenza in oggetto non ha comportato la caducazione dei titoli (cfr. cartelle di pagamento, avvisi di addebito, ecc.)
costitutivi dei crediti oggetto dei piani di rateizzazione, con la conseguenza che gli eventuali pagamenti eseguiti dal non possono, sulla scorta della sola pronuncia Parte_1
in questione, ritenersi indebiti …”, trattandosi di interpretazione pienamente corrispondente alla motivazione della sentenza del Giudice Tributario, in cui si affrontano unicamente profili di legittimità dei piani di rateizzazione.
Peraltro, nella motivazione della sentenza del Giudice Tributario, si legge che il contribuente avrebbe potuto contestare i singoli tributi in caso di successivi specifici atti della procedura di riscossione, a conferma della non riferibilità della pronuncia all'esistenza dei crediti.
2.2. La nullità dell'intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 03420110004408886000, 03420110005847356000 e 03420110011013510000,
atteso che la notifica era intervenuta nel 2011.
Tale argomentazione, tuttavia, è generica specie a fronte delle vicende del giudizio tributario indicate dalla stessa parte ricorrente e dell'istanza di rateizzazione che è stata presentata dalla parte ricorrente nel 2015, con riferimento anche alle cartelle di pagamento per le quali viene eccepita la prescrizione, occorrendo ripetere che la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale è relativa unicamente all'illegittimità dei piani di rateizzazione.
5 L'inserimento delle cartelle di pagamento nel piano di rateizzazione configura interruzione della prescrizione (successivamente interrotta ancora con l'intimazione di pagamento n. 03420189004436552000, come affermato e dimostrato da
[...]
), non mancandosi di rilevare che la parte ricorrente ha agito in Controparte_3
giudizio in sede civile per la restituzione di quanto afferma di aver versato in ottemperanza dei piani di rateizzazione, confermando in tal modo ancora la piena conoscenza del debito (in merito, tra le ultime, Cass. 3414/2024: “La richiesta di
rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne
costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di
regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti
impositivi presupposti”).
2.3. La parte ricorrente muove poi argomentazioni incompiute e generiche sulla prescrizione di interessi e sanzioni (per le quali valgono in ogni caso le considerazioni appena esposte) e sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito,
che sono inammissibili per tardività atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve configurarsi come opposizione agli atti esecutivi ed andava proposta nel termine di 20
CP_ giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., come eccepito in particolare dall' (si richiamano, in merito, le argomentazioni della stessa parte ricorrente svolte al punto 5 del ricorso).
Per quanto riguarda la prescrizione che sarebbe conseguente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, la parte ricorrente non contesta in maniera compiuta la notifica dimostrata dagli enti resistenti, anche in riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199005679806000 (che avrebbe comunque effetto interruttivo della prescrizione) indicata e provata da , Controparte_3
dovendosi considerare la genericità delle contestazioni mosse nella memoria del 30.6.2022,
anche sulla base del principio per cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella
esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
6 INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta
provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione
della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in
tale registro” (Cass. 18684/2023).
2.4. La parte ricorrente contesta, ancora, il difetto assoluto di motivazione, la mancanza di certezza, di liquidità di determinabilità del credito con argomentazioni di fatto inammissibili per genericità e, comunque, infondate, non indicandosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre il richiamo a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati (oltretutto la contestazione sarebbe inammissibile poiché tardiva ex art. 617 c.p.c.) e le somme concretamente contestate a titolo di sanzioni o interessi non spettanti.
Ancora, inammissibili ed infondate sono le contestazioni, del tutto incompiute,
CP_ sull'asserita notifica degli avvisi di addebito da parte dell' prima di 60 giorni dall'emissione del verbale di accertamento di omissioni contributive, mancando concreti riferimenti fattuali per la contestazione (la stessa parte ricorrente afferma l'illegittimità di eventuale avviso di addebito emesso prima del termine di 60 giorni).
2.5. In ordine alla affermazione di parte ricorrente per cui l'ente avrebbe corrisposto €.
3.200.000,00 che non sarebbero stati scomputati da Controparte_3
occorre considerare il margine di incertezza nella domanda che, al punto 5 delle conclusioni rassegnate, pare sovrapporre la richiesta avanzata nel presente giudizio con quella formulata nel giudizio civile.
Si rileva poi che il Giudice Civile, con la sentenza n. 310/2024 passata in giudicato (il punto 5 delle conclusioni, si ripete ancora, richiama espressamente il giudizio innanzi al
Giudice Civile, sicché la statuizione resa nel giudizio civile fa stato anche nel presente giudizio, dovendosi qualificare la specifica domanda di parte ricorrente riferita
7 unicamente alla posizione di , come peraltro evincibile Controparte_3
dal punto 8 del ricorso nella parte in cui si afferma che Controparte_3
aveva trascurato completamente di aver ricevuto la somma di €. 3.2000.000,00 circa), ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento di tale somma Controparte_3
asseritamente versata dalla parte ricorrente in maniera indebita e, comunque, la parte ricorrente non ha fornito dimostrazione della riferibilità della somma indicata al credito oggetto di giudizio.
3. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata per le ragioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore della controversia, in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 35.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in €. 35.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 13.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2296/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede consortile in Trebisacce, Via XXXV Aprile SS 106, rappresentato e difeso dall'Avv.
Olga Arcuri - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario/procuratore speciale della elettivamente Controparte_2
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale e Carmela Filice
- resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra, via Logge n. 46/D, presso lo studio dell'Avv. Marilena Randazzo che la rappresenta e difende - resistente
1 Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che gli
avvisi di addebito indicati al punto 1 del presente ricorso ed elencati dalle pag. 52 alla pag. 81
dell'Avviso d'intimazione oggi opposto, sono già stati annullati tramite sentenza CTR Cz n.
190/2021 allegata agli atti di causa;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare,
revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di intimazione e sottesi avvisi di addebito
e pretese contributive per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta
decadenza e prescrizione, giusta omessa notifica nei termini di legge;
5. condannare la controparte
alla restituzione delle somme percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, giusta
richiesta giudiziale promossa innanzi a codesto On.le Tribunale di Cosenza, R.G. N. 1086/2022
Giudice Rombola, I udienza 04.07.2022; 6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e
competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è Controparte_4
giudizio ed al pagamento degli importi per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese.
Gradatamente, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso, mandare assolto l da CP_1
ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di doglianze imputabili unicamente al
Concessionario di Riscossione, nei confronti del quale si formula ampia riserva di ogni conducente
iniziativa funzionale al recupero e/o, comunque, all'integrale ristoro di eventuali crediti
CP_ contributivi che dovessero risultare prescritti e/o inesigibili in danno dell' per fatto
riconducibile esclusivamente ad …”. Controparte_3
Conclusioni di : “… In via preliminare: - Dichiarare la Controparte_3
carenza di legittimazione passiva dell' nel presente giudizio;
Nel Controparte_3
merito: - Rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato e, conseguentemente, dichiarare la
legittimità dell'atto impugnato e della procedura di riscossione;
- Condannare il ricorrente al
pagamento delle spese processuali. In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di accoglimento
2 della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con
ogni conseguenza anche in ordine alle spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229000668966000 in riferimento ai numerosi avvisi di addebito e cartelle di
CP_ pagamento relativi a crediti riportati nell'intimazione di pagamento, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 4.7.2022, tenuta con modalità telematica, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ L' e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente ha qualificato il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5,
D. Lgs. 46/1999 in senso non condivisibile, atteso che l'opposizione - salvi i rilievi che verranno svolti al punto 2.1. - non può ritenersi formulata per la contestazione del credito nel merito avverso le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati negli anni (in merito, si richiamano anche le argomentazioni svolte dalla stessa parte ricorrente al punto
5 del ricorso).
In tal senso l'azione deve qualificarsi [in applicazione del principio per cui per cui il
Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta
3 qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le altre, in merito, Cass. 14468/2009)] in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva per i crediti oggetto di giudizio con riferimento alla prescrizione eccepita e in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento ai vizi formali contestati.
CP_ L'azione, si precisa ancora, deve considerarsi limitata ai crediti dell' atteso che le altre cartelle di pagamento non sono contestate (non essendo in giudizio l'ente creditore) e comunque, per molte di esse, mancherebbe la giurisdizione del Giudice adito.
Ciò posto, la parte ricorrente ha formulato, a sostegno dell'opposizione formulata, le seguenti contestazioni.
2.1. Gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sarebbero stati oggetto di annullamento a seguito della sentenza n. 190/2021 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro, passata in giudicato.
Tale contestazione deve ritenersi anzitutto inammissibile, atteso che, come eccepito in
CP_ particolare dall' attiene al merito della pretesa, sicché avrebbero dovuto essere proposta nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 con decorrenza dalla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
In mancanza di tale tempestiva opposizione, il credito è incontestabile nel merito (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
La contestazione, si aggiunge, è anche infondata, atteso che la vicenda che ha interessato il
Giudice Tributario era relativa unicamente a piani di rateizzazione, di cui è stata dichiarata l'illegittimità, non riguardando invece l'effettiva debenza delle somme portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito anche sul presupposto, evidenziato
CP_ dall' in particolare, per cui il Giudice Tributario non è munito di giurisdizione per pronunciarsi su debiti previdenziali.
4 CP_ Oltretutto, come eccepito ancora dall' la pronuncia non potrebbe essere opposta all' , che non era parte del processo tributario. CP_1
In merito, si condivide e si richiama la statuizione del Giudice Civile (sentenza n.
310/2024, passata in giudicato), che si è occupato della medesima vicenda, secondo cui il
Giudice Tributario “… si è pronunciato esclusivamente sull'illegittimità dei piani di rateizzazione, senza assumere alcuna statuizione in ordine alla validità ed all'esistenza dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento … In particolare, la sentenza in oggetto non ha comportato la caducazione dei titoli (cfr. cartelle di pagamento, avvisi di addebito, ecc.)
costitutivi dei crediti oggetto dei piani di rateizzazione, con la conseguenza che gli eventuali pagamenti eseguiti dal non possono, sulla scorta della sola pronuncia Parte_1
in questione, ritenersi indebiti …”, trattandosi di interpretazione pienamente corrispondente alla motivazione della sentenza del Giudice Tributario, in cui si affrontano unicamente profili di legittimità dei piani di rateizzazione.
Peraltro, nella motivazione della sentenza del Giudice Tributario, si legge che il contribuente avrebbe potuto contestare i singoli tributi in caso di successivi specifici atti della procedura di riscossione, a conferma della non riferibilità della pronuncia all'esistenza dei crediti.
2.2. La nullità dell'intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 03420110004408886000, 03420110005847356000 e 03420110011013510000,
atteso che la notifica era intervenuta nel 2011.
Tale argomentazione, tuttavia, è generica specie a fronte delle vicende del giudizio tributario indicate dalla stessa parte ricorrente e dell'istanza di rateizzazione che è stata presentata dalla parte ricorrente nel 2015, con riferimento anche alle cartelle di pagamento per le quali viene eccepita la prescrizione, occorrendo ripetere che la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale è relativa unicamente all'illegittimità dei piani di rateizzazione.
5 L'inserimento delle cartelle di pagamento nel piano di rateizzazione configura interruzione della prescrizione (successivamente interrotta ancora con l'intimazione di pagamento n. 03420189004436552000, come affermato e dimostrato da
[...]
), non mancandosi di rilevare che la parte ricorrente ha agito in Controparte_3
giudizio in sede civile per la restituzione di quanto afferma di aver versato in ottemperanza dei piani di rateizzazione, confermando in tal modo ancora la piena conoscenza del debito (in merito, tra le ultime, Cass. 3414/2024: “La richiesta di
rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne
costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di
regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti
impositivi presupposti”).
2.3. La parte ricorrente muove poi argomentazioni incompiute e generiche sulla prescrizione di interessi e sanzioni (per le quali valgono in ogni caso le considerazioni appena esposte) e sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito,
che sono inammissibili per tardività atteso che, per l'aspetto indicato, l'opposizione deve configurarsi come opposizione agli atti esecutivi ed andava proposta nel termine di 20
CP_ giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., come eccepito in particolare dall' (si richiamano, in merito, le argomentazioni della stessa parte ricorrente svolte al punto 5 del ricorso).
Per quanto riguarda la prescrizione che sarebbe conseguente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, la parte ricorrente non contesta in maniera compiuta la notifica dimostrata dagli enti resistenti, anche in riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199005679806000 (che avrebbe comunque effetto interruttivo della prescrizione) indicata e provata da , Controparte_3
dovendosi considerare la genericità delle contestazioni mosse nella memoria del 30.6.2022,
anche sulla base del principio per cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella
esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
6 INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta
provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione
della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in
tale registro” (Cass. 18684/2023).
2.4. La parte ricorrente contesta, ancora, il difetto assoluto di motivazione, la mancanza di certezza, di liquidità di determinabilità del credito con argomentazioni di fatto inammissibili per genericità e, comunque, infondate, non indicandosi quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre il richiamo a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati (oltretutto la contestazione sarebbe inammissibile poiché tardiva ex art. 617 c.p.c.) e le somme concretamente contestate a titolo di sanzioni o interessi non spettanti.
Ancora, inammissibili ed infondate sono le contestazioni, del tutto incompiute,
CP_ sull'asserita notifica degli avvisi di addebito da parte dell' prima di 60 giorni dall'emissione del verbale di accertamento di omissioni contributive, mancando concreti riferimenti fattuali per la contestazione (la stessa parte ricorrente afferma l'illegittimità di eventuale avviso di addebito emesso prima del termine di 60 giorni).
2.5. In ordine alla affermazione di parte ricorrente per cui l'ente avrebbe corrisposto €.
3.200.000,00 che non sarebbero stati scomputati da Controparte_3
occorre considerare il margine di incertezza nella domanda che, al punto 5 delle conclusioni rassegnate, pare sovrapporre la richiesta avanzata nel presente giudizio con quella formulata nel giudizio civile.
Si rileva poi che il Giudice Civile, con la sentenza n. 310/2024 passata in giudicato (il punto 5 delle conclusioni, si ripete ancora, richiama espressamente il giudizio innanzi al
Giudice Civile, sicché la statuizione resa nel giudizio civile fa stato anche nel presente giudizio, dovendosi qualificare la specifica domanda di parte ricorrente riferita
7 unicamente alla posizione di , come peraltro evincibile Controparte_3
dal punto 8 del ricorso nella parte in cui si afferma che Controparte_3
aveva trascurato completamente di aver ricevuto la somma di €. 3.2000.000,00 circa), ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento di tale somma Controparte_3
asseritamente versata dalla parte ricorrente in maniera indebita e, comunque, la parte ricorrente non ha fornito dimostrazione della riferibilità della somma indicata al credito oggetto di giudizio.
3. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata per le ragioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore della controversia, in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 35.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in €. 35.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 13.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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