Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
16635/2019 n. R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Luca Perilli Presidente relatore dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice
ha pronunciato il seguente decreto
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,
promosso da nato ad Agbor, in [...] il giorno 21.04.1991, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 29 maggio 2023, dall'avv. Vincenzo Sforza, del Foro di Bari, presso il cui studio in
Capurso, via San Pietro n. 33, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
di;
Controparte_2 CP_3
- resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 13 novembre 2019, il ricorrente, ha proposto opposizione al provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione
al ricorrente il 29 ottobre 2019.
Risulta, dunque, rispettato il termine di legge di quindici giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lgs.
25/2008.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica ad Controparte_1
opera della cancelleria.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Con provvedimento del 19 maggio 2025, il giudice ha fissato udienza di comparizione al 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La difesa, in data 1 giugno 2025, ha depositato note conclusive, con le quali, insistendo su istanze e conclusioni già rassegnate negli atti, ha prodotto documentazione relativa alla posizione lavorativa del ricorrente.
La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania con delibera assunta il 3 dicembre 2024. Il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi con istanza depositata l'1 giugno 2025.
§ I fatti di causa
Risulta dal provvedimento di inammissibilità qui impugnato che:
• con decreto del 30 giugno 2016 la ha rigettato, per manifesta Controparte_2 infondatezza, la prima domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierno ricorrente in data 18.05.2016 presso la Questura di Catania;
• il ricorso avverso la decisione della Commissione è stato rigettato dal Tribunale di
Catania con decisione del 19 gennaio 2017 (RG. 15253/2016);
• il ricorrente ha reiterato la domanda di protezione internazionale presso la
Questura/Ufficio Immigrazione di Bari in data 26/06/2019, allegando “una dichiarazione inerente alle proprie condizioni personali e familiari”;
Con il decreto qui contestato del 28 dicembre 2019, la , rilevando che Controparte_2
le condizioni personali di cui alla suddetta dichiarazione preesistevano già alla data della prima audizione personale senza che il richiedente ne facesse menzione in violazione dell'obbligo di cooperazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 25/2008, ha dichiarato l'istanza inammissibile.
2 § I motivi del ricorso.
Nel ricorso, la difesa ha ricostruito la vicenda personale del ricorrente nei seguenti termini: “Il ricorrente, cittadino nigeriano, fuggiva dal suo Paese poiché la sua vita era in pericolo in quanto soffriva di emorroidi e per le quali non poteva curarsi poiché la sanità in ERia non funziona e per poter effettuare le cure dovute si era rivolto in ospedale dove gli avevano chiesto molti soldi”; ha aggiunto che il ricorrente inoltre “stante il suo stato di estrema povertà avendo avuto una figlia in ERia non veniva nemmeno considerato dalla famiglia della sua fidanzata, con la quale entrava in contrasto allorché si opponeva vivamente alla mutilazione genitale che veniva imposta alla figlia di lui sin dalla tenera età. A causa di detto comportamento veniva perseguitato poiché ritenuto indegno di poter fare il padre non proteggendo a loro dire l'onore della figlia impedendone la mutilazione genitale. Il ricorrente si rivolgeva alla polizia per denunciare l'accaduto, ma la stessa nulla faceva poiché il sistema di Polizia risulta corrotto.
Alla luce di tanto lo stesso fuggiva in Libia tramite un trafficante di esseri umani che in seguito lo vendeva come schiavo in Liba al fine di recuperare i soldi del viaggio del ricorrente,
soddisfacendo il debito che il ricorrente aveva contratto con lo stesso".
Ha rappresentato che il ricorrente, quindi, giungeva in Italia “perché la sua vita era in pericolo” ma le sue ragioni erano respinte dalla Commissione Territoriale. La difesa si è poi lamentata che, dopo che il ricorrente ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale, la
Commissione di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'istanza senza aver preventivamente udito il ricorrente che “non ha potuto dimostrare il suo fondato timore di ritornare in ERia”; né la commissione “ha preso in considerazione lo stato di salute del ricorrente ove necessita di cure ed intervento chirurgico” per “ipovedenza”..
Ha, inoltre, rappresentato che in Italia l'istante si è da subito inserito lavorativamente, nonostante le sue cattive condizioni di salute.
Ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento di tutte le forme di protezione, internazionale e nazionale.
§ La comparsa di costituzione del nuovo difensore.
Il nuovo difensore, nel costituirsi in giudizio, non ha allegato o evidenziato elementi nuovi.
§ Le memorie successive del ricorrente e l'udienza.
Con note scritte depositate telematicamente il 30 maggio 2023, la difesa ha rappresentato il percorso di integrazione del ricorrente e ha depositato: buste paga relative all'anno 2022 (mesi di aprile e maggio); modello Unilav relativo a contratto di lavoro a tempo determinato (dal
3 14/04/2022 al 31/08/2022) con l'azienda agricola di ALBANO MICHELE, con qualifica di bracciante agricolo;
copia del contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale (dal
17/05/2022 al 31/05/2022) con la società ARDITO SRL, con qualifica di conduttore di macchinari per la cernita di prodotti ortofrutticoli e relativo modello Unilav;
certificato di residenza del comune di Corato.
La difesa ha quindi insistito nell'accoglimento della richiesta di protezione nazionale, chiedendo un breve rinvio al fine di poter depositare ulteriore documentazione lavorativa del ricorrente.
Infine, con note scritte, depositate telematicamente l'01.06.2025, la difesa, insistendo nell'accoglimento della richiesta di protezione speciale, ha depositato: comunicazione di assunzione del 05.07.2024 con contratto di lavoro a tempo determinato (dall'08.07.2024 al
30.09.2024) come bracciante agricolo a tempo pieno, con la ditta di RD SC e relativo modello Unilav;
comunicazione del 30.09.2024 relativa a proroga del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 23.12.2024, con la ditta di RD SC e relativo modello Unilav;
comunicazione di assunzione del 29.12.2024, con contratto di lavoro a tempo determinato (dal 02.01.2025 al 23.12.2025) come bracciante agricolo a tempo pieno con la ditta
RD IO e relativo modello unilav;
buste paga relative agli anni 2024 (mensilità da luglio a dicembre) e 2025 (mensilità da gennaio ad aprile); certificazioni uniche 2025 relative ai redditi percepiti nel 2024 (€ 6123,55- Delizie dell'Orto e € 5205,48 RD IO). Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Nel merito e in punto di diritto va premesso il caso è regolato dall'art. 29 comma 1 lettera b del D. Lgs. 25 del 2008, in base al quale la domanda reiterata, ossia una nuova domanda di protezione che consegue ad una “decisione da parte della , è inammissibile se il CP_2 richiedente non abbia addotto “nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale”.
Nel caso in esame, il richiedente non ha posto a fondamento della domanda né nuovi elementi né nuove prove in merito ai motivi dell'espatrio e alle condizioni nel proprio Paese di origine;
egli, come si evince dal provvedimento di inammissibilità della , ha Controparte_2 allegato alla domanda reiterata, quale nuovo elemento, una “dichiarazione inerente alle proprie condizioni personali e familiari” che la difesa non ha prodotto.
4 Il nuovo difensore ha invece basato la nuova domanda sulla condizione personale , stato di
“ipovedenza” e di vita privata del ricorrente in Italia, ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Sulla questione relativa all'ammissibilità di una domanda di protezione speciale, proposta in sede di domanda reiterata, si è pronunciata la Corte di cassazione che ha affermato che “in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale” e che, pertanto, le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella l. n. 173/2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998” (S.C., Sez. 1, Ordinanza n. 11390/2023, dep. 02/05/2023).
§ Sulla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale in
sede di domanda reiterata.
A seguito della presentazione della domanda reiterata, il ricorrente, come detto, non ha introdotto alcun nuovo elemento rilevante ai fini della valutazione dei presupposti della protezione internazionale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 o della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.
La “dichiarazione inerente alle proprie condizioni personali e familiari” che egli avrebbe allegato alla domanda reiterata non è stata prodotta in giudizio. I fatti rispetto ai quali si dovrebbe valutare la novità dell'elemento sono dunque rimasti oscuri.
D'altro canto, la stessa difesa non ha neppure messo in condizione il Tribunale di verificare se si tratti di fatti nuovi rilevanti non avendo neppure chiarito perché questi “nuovi” elementi relativi alla condizione personale del ricorrente potrebbero rendere significativamente più probabile l'accoglimento della protezione.
Elementi nuovi di rilievo per la protezione internazionale non sono stati introdotti neppure nel corso giudizio.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
§ La protezione sussidiaria della lettera C dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007.
5 Nemmeno la situazione generale della sicurezza del Paese di origine giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria (lettera c dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007).
La ricorrente proviene da Agbor, nel EL ST, in ERia.
Nonostante la ricorrente non abbia allegato l'esistenza di conflitti armati o una situazione di violenza generalizzata nella zona di sua provenienza, il Tribunale, adempiendo al suo dovere di cooperazione istruttoria, ha effettuato una verifica di ufficio.
L'art. 14 del D. Lgs. 251/2017, alla lettera c), stabilisce che, ai fini della protezione sussidiaria,
è considerata danno grave “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”
Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui 3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.
Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza Diakité del 30 gennaio 2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati
o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.” Rigettando perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello
Stato e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.
L'elemento di “individualità” del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul
6 territorio, a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia ( Per_1
paragrafo 35).
Resta salva la possibilità che la protezione sia accordata anche in presenza di minore gravità della violenza, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione della principio della cosiddetta
“scala progressiva”, in base al quale «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria» (sentenza Elgafaji, punto 39;
sentenza Diakité, punto 31).
La ERia è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima e i
36 Stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche1.
La situazione relativa alla sicurezza in ERia è generalmente instabile ed altamente volatile, anche se varia considerevolmente da zona a zona. Il Paese sta affrontando diverse sfide, tra cui gli alti livelli di criminalità, dovuti principalmente alle attività di bande armate, la presenza da svariati anni di movimenti insurrezionalisti e secessionisti, crescenti tensioni tra le comunità
legate a controversie etnico-religiose e banditismo, soprattutto nelle aree rurali.
Il EL ST è situato nella regione del South South che comprende anche gli stati di Bayelsa,
Pers
, Rivers, Cross River e EL. Per_2
Gli abitanti della regione del EL del ER, ormai da decenni, lamentano di essere stati esclusi dai benefici, sia in termini economici che di sviluppo, derivanti dall'abbondanza di risorse petrolifere della zona, anche in considerazione del negativo impatto che l'attività di estrazione comporta sull'ambiente. Questo ha scatenato le violenze tra i gruppi armati che si contendevano terre e risorse e le forze di sicurezza intervenute a sedare i conflitti. Il picco del livello di violenza si ebbe dal 2006 al 2009 quando il Movement for the Emancipation of the ER EL
(MEND) perpetrò una serie di attacchi alle stazioni petrolifere attraverso atti di sabotaggio, furti, danneggiamenti e rapimenti. La situazione si placò nel 2009 in seguito all'adozione del programma di amnistia presidenziale (PAP) che prevedeva l'amnistia e compensazioni economiche per coloro che decidevano di deporre le armi. La violenza si riaccese nel 2016, quando il neo-eletto Presidente ridusse le misure previste dal PAP e rallentò i pagamenti Per_4
agli ex-militanti. Dal 2016 il governo ha instaurato una operazione (Operation Crocodile Smile)
7 focalizzata a riportare la zona in sicurezza e nonostante diversi gruppi armati tra cui i
[...] continuino ad operare nell'area, dal gennaio 2017 non si sono registrati attacchi CP_4 significativi all'industria petrolifera.
Secondo le fonti, il cultismo (settarismo) è una delle principali fonti di violenza nel EL del
ER, anche nello Stato del EL2. La violenza dei cults, motivata principalmente dalla battaglia per la supremazia tra bande di culto rivali, tensioni comunitarie e criminalità, è una questione di sicurezza dominante nello Stato del EL3. Durante il 2022 ha causato più di 35
vittime nello Stato4. La violenza dei cults nel 2022 è stata prevalente negli LGA di Per_5
, e .
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
Una seconda causa di insicurezza del EL, secondo le fonti, è legata alle dispute per la terra. Si
sono verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini, su scontri per la leadership, e su scontri tra pastori e agricoltori5.Il conflitto comunale sulla disputa sulla terra e sui confini, la lotta per la leadership e gli scontri tra pastori e agricoltori hanno causato oltre 30 vittime nello Stato durante il 2022.
Anche la violenza criminale organizzata è diffusa nello Stato del EL, in particolare nelle
LGA di , Oshimili North e Uvwie6. La violenza si è Persona_7 Per_9 Per_10
esplicata principalmente in rapimenti a scopo di riscatto e scontri tra forze di sicurezza governative e criminali7.
Il rapimento a scopo di riscatto continua ad essere diffuso nello Stato del EL8. Lo Stato di
EL continua inoltra ad essere interessato da diversi episodi di violenza collettiva: in 2 N. et al., Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected STs in the ER EL Per_11
Region of ERia, 2019, https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in_ Selected_STs_in_the_ER_EL_Region_of_ERia 3 Foundation for Partnership Initiatives in the ER EL (PIND Foundation), ER EL Annual Conflict Report:
January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/# 4 the ER EL ( ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_5 Controparte_6
January – December 2022, 8 marzo 2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2022/# particolare nelle LGA di North e South9. Gli episodi di violenza contro donne e Per_7 Per_8
ragazze nello Stato del EL riguardano principalmente uccisioni per scopi rituali, violenza sessuale e violenza domestica10.
Le fonti segnalano, altresì, la presenza di omicidi politicamente motivati nello Stato del EL11.
Con specifico riferimento alla situazione della sicurezza riferita all'anno 2022, tramite la consultazione della dashboard dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, impostata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 106 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 92 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 51
episodi di violenza contro i civili, 34 battaglie, 21 sommosse/disordini12.
Per lo stesso periodo di tempo, ERia Watch ha registrato 98 eventi, che hanno causato la morte di 181 persone13. Tra gli eventi registrati da ERia Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate;
dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; scontri per la leadership all'interno delle comunità; rapimenti;
uccisioni rituali;
scontri tra membri di cults e vigilantes;
scontri tra cults rivali;
violenza politica;
maltrattamenti su minori;
scontri tra pastori ed agricoltori;
violenza di massa (linciaggi); violenza domestica;
uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili e le forze di sicurezza agita dall'Eastern Security Network/IPOB; violenza politica;
esplosioni/incendi causati dalla malagestione degli impianti petroliferi;
violenza di genere.
Le fonti, infine, evidenziano che, come diversi altri Stati del Paese, lo Stato di EL nel 2022 è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, i trasporti costieri e l'accesso al cibo, oltre a provocare sfollamenti interni e la distruzione o il danneggiamento delle abitazioni e dei terreni agricoli14.
Nella zona meridionale del Paese (South-South), secondo i dati riportati da LE (Armed
Conflict Location & Event Data Project), nel periodo 1° novembre 2021 – 1° giugno 2022, si 9 Foundation for Partnership Initiatives in the ER EL ( ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_6
January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/ 10 Foundation for Partnership Initiatives in the ER EL ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_6
January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/ 11 Foundation for Partnership Initiatives in the ER EL ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_6
January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/ 12 Armed Conflict Location & Event Data Project (LE), Dashboard - ERia, EL dal 01/01/2022 al
31/12/2022, https://acleddata.com/dashboard Co 13 ERia Watch, Database List of Events filtro temporale 1/1/2022-31/12/2022 EL ST, sono registrati 178 eventi che hanno provocato 206 vittime. Nello specifico, i dati riportati nel suddetto periodo nel EL ST sono di 62 incidenti (in particolare proteste non violente e violenze nei confronti dei civili) che hanno causato la morte di 52 persone.
LE ha rilevato i seguenti dati in relazione a eventi relativi alla sicurezza in EL ST dal
1 settembre 2022 al 13 gennaio 2023: 54 episodi violenti che hanno causato 28 vittime, con dati in aumento rispetto ai periodi precedenti, principalmente quello delle vittime. Dicembre ha rappresentato il mese più significativo sotto il profilo degli eventi registrati, con 6 proteste, 6
episodi di violenza contro i civili e 4 scontri15.
Dalla consultazione della dashboard dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, impostando dal 1° gennaio 2023 al 15 settembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono
72 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 67 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 36 episodi di violenza contro i civili, 26 battaglie, 10 sommosse/disordini16.
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione del EL
ST sia contraddistinta principalmente da criminalità comune, dalle attività illecite dei culti, da dispute terriere e dalla presenza di movimenti legati all'attività di estrazione petrolifera z, con un numero di incidenti e di morti significativo;
tuttavia non si registrano conflitti armati interni o internazionali secondo le definizioni sopra riportate;
né violenza generalizzata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva
Qualifiche; né si può affermare che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, risultando oltretutto la zona di sua provenienza particolarmente sicura.
Non ricorre perciò, nel caso in esame, neppure l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 14 D.lgs n.251/2007.
§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal d.l.130/2020.
Sulla questione relativa all'ammissibilità di una domanda di protezione speciale, proposta in sede di domanda reiterata, si è pronunciata la Corte di cassazione che ha affermato che “in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al 15LE, ERia - EL, time period: 01/09/2022 - 13/01/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/EC0AE0448AD7DABB7E1699BE95693C7E
10 tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale” e che, pertanto, le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella l. n. 173/2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per
il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998” (S.C., Sez. 1,
Ordinanza n. 11390/2023, dep. 02/05/2023).
Preliminarmente si deve dare atto che in data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» –convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo
19, comma 1.1 del TU sull'immigrazione.
L'intervento abrogativo, che non va in ogni caso ad incidere sull'articolo 5 comma 6 del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentate al 11 marzo 2023 e dei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente (art.7 del D.l.20/2023). La disciplina applicabile al caso di specie, ratione temporis, resta pertanto, quella dettata dall'art.19.1.1, come introdotta dal D.L.130/2020 che ha modificato l'art. 19 del D. Lgs. 286/1998, estendendo espressamente - al paragrafo 1.1. -
l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al
D.L.130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno
corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n.
113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta
forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1,
11 Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019,
Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19. 1.1. del d.l.130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1.
T.U.I. d.l.130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita privata e familiare va effettuata in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità.
Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “Le Sezioni
Unite ... chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di "vulnerabilità" che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella
disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può
ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU 29459/19, Rv. 656062-02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia,
può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di
vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi
impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto”. (Cass. n. 33228 del 25/05/2021).
12 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si trova in Italia da lunghissimo tempo, da circa 9 anni, avendo egli presentato la prima domanda di protezione internazionale nel maggio 2016.
Egli ha dimostrato di aver avviato e poi consolidato un positivo percorso di integrazione in
Italia; infatti ha svolto regolarmente e con continuità attività lavorativa dal 2024, lavorando, con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell'azienda agricola di RD
SC come bracciante agricolo a tempo pieno e dapprima, nel 2022, per l'azienda agricola di ALBANO MICHELE e per la società ARDITO SRL, con contratti di lavoro a carattere stagionale, svolgendo mansioni per lo più nel settore dell'agricoltura; la difesa ha, inoltre, depositato: buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2022 (deposito del 30 maggio 2023) e buste paga relative ai mesi da luglio a dicembre 2024 e ai mesi da gennaio ad aprile 2025
(deposito dell'01.06.2025) nonché due certificazioni uniche 2025 relative ai redditi percepiti nel
2024 (€ 6123,55- Delizie dell'Orto e € 5205,48 TA RD IO ).
Come dimostrato dalla difesa, egli percepisce redditi idonei ad assicurargli una vita dignitosa e autonoma. Un suo rimpatrio nel Paese di origine reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese dal 2016. Ciò
porrebbe a rischio la sua capacità di condurre una vita in condizioni dignitose, determinando già
di per sé una lesione del suo diritto alla vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs 25 del 2018.
§ Sulle spese
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su di una legge entrata in vigore a processo pendente e su fatti acquisiti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del
19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese.
§ Gratuito patrocinio
Il collegio provvede con separato e contestuale decreto a liquidare i compensi al difensore in relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:
13 in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce a nato in Parte_1
EL ST (ERia) il giorno 21.04.1991, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, nella forma disciplinata dall'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998 e 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 prima delle modifiche apportate dal DL 20/2023, e quindi un permesso di soggiorno rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Catania, 12 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Luca Perilli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EASO – European Asylum Support Office, COI Report: ERia - Security situation v.1.1, giugno 2021, pag. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_ERia_Security_situation.pdf 5 ( ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_7 Controparte_6
January – December 2020, 9 febbraio 2021, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january- december-2020/ 6 Foundation for Partnership Initiatives in the ER EL ( ), ER EL Annual Conflict Report: Controparte_6
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8 14 Un Migration IOM Displacement Tracking Matrix, ERia – Flood Rapid Needs Assessment Dashboard, https://dtm.iom.int/reports/nigeria-flood-rapid-needs-assessment-dashboard-cross-river-state-30-december-2022
9 16Armed Conflict Location & Event Data Project (LE), Dashboard - ERia, EL dal 01/01/2023 al 21/04/2023, https://acleddata.com/dashboard