Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21300
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Sentenza 30 luglio 2024

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2024, n. 21300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21300
    Data del deposito : 30 luglio 2024

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