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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 347/2024
All'udienza del 17.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
(C.F.: ) con l'avv. Andrea Pongiluppi e l'avv. Parte_1 C.F._1
Nunzia Zeida Vitale
RICORRENTE contro
C.F. e P.I. ) con l'avv. Lidia Vecchi. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e conseguentemente della delibera di esclusione da socio che ne è derivata, per le motivazioni di cui al ricorso NEL MERITO In via principale A) Accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 ed accertato che i fatti materiali contestati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento sono insussistenti, ex art. 3 comma secondo D.
Lvo 23/2015, annullare il licenziamento inflitto e condannare la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Condannare altresì la resistente al versamento CP_2 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condannare inoltre la datrice di lavoro alla reintegra nella compagine sociale del lavoratore. In subordine B) Accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L.
n. 300/1970 ed accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, ex art. 3 comma primo D. Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. In estremo subordine: C) Accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 9 D. Lvo 23/2015, condannare la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una o più mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura pari sei mensilità, anche, in estremo subordine, secondo le modalità contemplate dall'art 8 I. 604/'66. In ogni caso: D) Condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, con riserva di quantificazione. E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorati del 30% per links ipertestuali con distrazione ai procuratori ex art.
93 c.p.c. che si dichiarano antistatari.
Per parte resistente: il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, IN
VIA PRELIMINARE -Dichiarare l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento intimato, e per
l'effetto dichiarare il ricorrente decaduto dal potere di impugnare il licenziamento di cui è causa e, quindi, di avanzare qualunque pretesa ad esso connessa, per non avere impugnato il provvedimento espulsivo de quo nei termini di legge. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO - Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, non provate ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atto. IN OGNI CASO - Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, con i relativi accessori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.4.2025, esponeva: che il Parte_1 ricorrente era stato assunto a far tempo dal 1.07.2015 con contratto a tempo indeterminato da Pt_2 con sede di lavoro presso l'azienda Ghinzelli in Viadana e con mansioni di macellatore;
che
[...]
è un'importante azienda del territorio mantovano che si occupa della Controparte_1 lavorazione di prodotti di macellazione non trasformati e che conta un fatturato di € 8.837.082,00
(2022) e 231 Dipendenti (2024); che, nella serata del 22.07.2023, il ricorrente aveva subito un'aggressione da parte di due persone che si trovavano assieme a lui a casa di un comune conoscente;
che, al fine di difendersi, il ricorrente aveva colpito con un bastone uno dei due aggressori, ponendo termine all'aggressione; che, in seguito alla rissa, il ricorrente era stato portato al P.S. di Mantova dove gli era stata riscontrata una ferita lacerocontusa in sede cranica parietale sinistra, poi suturata con sei punti, e la rottura delle scafoide carpale, che gli veniva ingessato;
che, quindi, il sig. Pt_1 era stato dimesso domenica 23.07.2023 dall'ospedale con prognosi di 30 giorni;
che uno dei soggetti coinvolti nella rissa, rimasto anch'egli ferito, si era recato dai Carabinieri di Viadana per sporgere denuncia nei confronti del ricorrente e questi, nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2023, era stato ingiustamente arrestato dai Carabinieri di Marcaria con l'accusa di tentato omicidio e detenuto nelle carceri di Mantova;
che, per l'effetto, il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di comunicare alla datrice di lavoro non solo la carcerazione, ma lo stesso periodo di malattia di 30 giorni prescritto dal pronto soccorso;
che, una volta portato in carcere, il ricorrente era impossibilitato a comunicare col mondo esterno per i seguenti motivi: l'avvocato nominato d'ufficio avv. Francesco Graffigna, sconosciuto al ricorrente, si era occupato delle questioni di natura strettamente penalistica per poi partire per le ferie;
la sorella del ricorrente, Sig. , era stata costretta a nominare ex Parte_3 art. 96 c. 3 cpp un difensore di fiducia nella persona dell'avv. Andrea Pongiluppi, determinando la revoca del precedente difensore d'ufficio; l'avv. Pongiluppi era in ferie e pertanto la sorella del ricorrente aveva nominato altresì l'avv. Aldo Pisani in data 1.08.2023; solo in data 10.08.2023, a causa di una lungaggine burocratica legata alla difformità dei cognomi sui documenti legalizzati, era stato possibile inoltrare richiesta per l'autorizzazione al colloquio in carcere con l'unica parente in
Italia, ovverosia la sorella del ricorrente e l'istanza era stata accolta nella data dell'11.08.2023; in data 14.08.2023, la sig.ra non aveva ancora potuto parlare col fratello e aveva Parte_3 scritto all'avvocato Pongiluppi il seguente messaggio Whatsapp: “Buongiorno avvocato. Sono la sorella di Non riesco a fare un colloquio con mio fratello perché manca qualche documento. Pt_1
Come possiamo risolvere. Grazie”; l'avvocato aveva inoltrato l'autorizzazione scrivendo:
“Buonasera, finalmente è arrivata l'autorizzazione”; la signora non aveva parlato col fratello Pt_3 in carcere, perché il giorno seguente era ferragosto, il 16 era fissata l'udienza di riesame ed il 17 il ricorrente era stato scarcerato;
che neppure il ricorrente era stato in grado di scrivere una lettera al datore di lavoro per comunicare la tempistica della detenzione in quanto, per spedire un lettera all'esterno del carcere, è necessaria l'autorizzazione del Giudice;
inoltre, né il sig. né i suoi Pt_1 avvocati, erano a conoscenza, fino all'udienza di riesame, di quanto sarebbe durata la detenzione;
in aggiunta, essendo di nazionalità Moldava, il lavoratore aveva estrema difficoltà a scrivere in modo comprensibile in italiano;
che, in data 14.08.20232 il sig. aveva ricevuto in carcere la Pt_1 contestazione disciplinare che gli attribuiva l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal giorno
01/08/2023 al 10/08/2023; che, in data 16.08.2023, si era tenuta l'udienza dinnanzi al Tribunale del
Riesame di Brescia il quale, con ordinanza depositata il 17.09.2023, aveva sostituito la misura cautelare della detenzione con gli arresti domiciliari;
che, pertanto, in data 17.08.2023, il ricorrente era uscito dal carcere per essere condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Viadana;
che, lo stesso giorno del 17.08.2023 (quindi entro i 5 giorni previsti per le giustificazioni), il ricorrente aveva comunicato senza indugio a mezzo Whatsapp al capo turno, Sig. , Persona_1 che era appena uscito dal carcere, ma aveva ancora il polso ingessato e che il gesso gli sarebbe stato tolto il giorno 24 agosto;
che, in data 21.08.2023, il lavoratore aveva ricevuto intimazione di licenziamento, sorretta dalla motivazione dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'1.08.2023 al 10.08.2023 e dal fatto di non aver dato le giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla contestazione disciplinare;
che la comunicazione di licenziamento era stata indirizzata ancora una volta presso la Casa Circondariale di Mantova;
che, con missive inoltrate a mezzo PEC il 28.10.2023, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento e l'esclusione dalla compagine sociale, cui non era seguito riscontro alcuno da parte del datore di lavoro e il ricorrente si era visto costretto a far valere l'illegittimità del licenziamento e dell'esclusione dalla compagine sociale. Parte ricorrente rilevava la nullità del licenziamento per assenza di giusta causa, il sig. essendo stato costretto ad Pt_1 assentarsi dal lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, imposte dalla condizione di carcerazione preventiva dovuta a circostanze totalmente estranee al rapporto di lavoro, laddove le dimensioni dell'impresa dove il lavoratore era occupato, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, la natura delle mansioni del lavoratore ed il limitato periodo di assenza, non erano tali da supportare un giudizio di intollerabilità dell'assenza e a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo, secondo richiamata giurisprudenza di legittimità; il ricorrente deduceva, inoltre: la nullità del licenziamento per violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. da parte del datore di lavoro dal momento che, nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva avuto piena contezza della circostanza che il socio lavoratore si trovava detenuto presso il carcere di Mantova e che il lavoratore aveva giustificato l'assenza al suo responsabile Sig. , tramite messaggio vocale Persona_1
Whatsapp del 17.8.2023 e le giustificazioni erano state ignorate dalla società; che il lavoratore si era trovato nell'oggettiva impossibilità di comunicare alla datrice di lavoro addirittura lo stato di malattia, ciò che sarebbe stato sufficiente a giustificare l'assenza, stante la prognosi di 30 giorni del pronto soccorso;
che il ricorrente non poteva detenere in carcere i certificati medici del pronto soccorso ed il suo avvocato li aveva recuperati soltanto il giorno 14.08.2023; che, inoltre, il sig. non aveva Pt_1 potuto scrivere al datore di lavoro sulle tempistiche della carcerazione, perché né lui né i suoi avvocati avevano potuto conoscerle fino alla data dell'udienza di riesame del 16.08.2023; che, ancora, il ricorrente non aveva avuto autorizzazione dal magistrato a scrivere ed inoltrare lettere ed essendo egli di nazionalità moldava, scriveva con estrema difficoltà in italiano, avendo studiato il cirillico;
il ricorrente eccepiva, in ogni caso la carenza del requisito della proporzione della misura del licenziamento irrogato rispetto alla gravità del fatto di causa, rilevando come fosse onere del datore di lavoro provare la proporzione del licenziamento;
concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la , contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, in data Controparte_1
24.07.2023, il ricorrente era risultato essere assente dal lavoro senza che fosse giunta all'azienda alcuna comunicazione e/o avviso e tale assenza era perdurata fino al 21.08.2023 (giorno in cui la società resistente aveva comminato il provvedimento di licenziamento); che, per il periodo dal 24 al
31 luglio 2023, la società datrice di lavoro aveva posto il Sig. in ferie/permessi Parte_1 nell'attesa di ricevere qualche notizia in ordine alla prolungata assenza;
che, durante il periodo di assenza dal lavoro decorrente dal 24.07.2023, la società era rimasta ignara del motivo per il quale il
Sig. non si presentasse al lavoro;
che, visto il perdurare dell'assenza anche Parte_1 durante la prima settimana di agosto 2023, in data 10.08.2023, aveva predisposto Controparte_1
a carico del Sig. , la contestazione disciplinare “per assenza ingiustificata oltre Parte_1 tre giorni consecutivi” per il periodo dal 1 al 10 agosto 2023; che la resistente, in data 10.08.2023, aveva spedito, mediante lettera raccomandata A.R., la suddetta lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 1 al 10 agosto 2023, presso la Casa Circondariale di Mantova – con consegna avvenuta il 14.08.2023; che, infatti, durante la seconda settimana di agosto 2023, dopo più di due settimane di assenza dal lavoro del ricorrente (dal 24.07.2023), al Presidente della Cooperativa
Suilla, Sig. era giunta voce – tramite passaparola nel paese di Viadana - che il Sig. Persona_2 si trovava recluso in carcere a Mantova;
che, per tale ragione, la società Parte_1 resistente, in data 10.08.2023, aveva deciso di trasmettere al ricorrente la contestazione disciplinare relativa all'assenza dal 1 al 10 agosto 2023 a mezzo posta raccomandata all'indirizzo della Casa
Circondariale di Mantova;
che, successivamente, in data 21.08.2023, la datrice di lavoro aveva inviato al ricorrente a mezzo posta raccomandata all'indirizzo della Casa Circondariale di Mantova, la lettera di licenziamento per giusta causa ed esclusione dalla compagine sociale per “assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi” ai sensi del Regolamento Interno e dell'art. 56 del CCNL Alimentari PMI, con decorrenza immediata. Rilevava la resistente: che il difensore del soggetto sottoposto a misura restrittiva, può tempestivamente incontrare in carcere il proprio assistito, così come può farlo in qualsiasi momento ne sorga la necessità, senza attendere una specifica autorizzazione del Giudice e il detenuto, all'interno della struttura, è assistito da alcune figure professionali ivi operanti, dedicate a far fronte alle esigenze quotidiane dei carcerati, anche in ordine a urgenti incombenti da gestire all'esterno, come ad esempio i rapporti con il datore di lavoro;
che la lettera di licenziamento ed esclusione dalla compagine societaria era stata ricevuta dal ricorrente in data 23.08.2023; che, con
PEC del 28.10.2023, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva impugnato il licenziamento intimato e la delibera di esclusione, per poi depositare il ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi il Tribunale Mantova in data 25 aprile 2024. La società eccepiva la decadenza del termine previsto dall'art. 6 L.
604/1966 e, visto che il licenziamento era stato intimato per iscritto con lettera del 21/08/2023, ricevuta dal ricorrente il successivo 23/08/2023, il termine decadenziale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento era scaduto il 23.10.2023 (considerato che il giorno 22.10.2023 cadeva in domenica) e il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva impugnato il provvedimento espulsivo con PEC del 28.10.2023, decisamente oltre il termine di legge;
che, in ordine all'assunto di parte ricorrente secondo cui la lettera di licenziamento, pervenuta in carcere il
23.08.2023 quando il ricorrente era già uscito, era stata reindirizzata, su indicazione dell'amministrazione carceraria, al domicilio del ricorrente ove era giunta in data 30.08.2023, nessuna prova era stata fornita, neppure l'avvenuto ricevimento del licenziamento da parte del ricorrente in data 30.08.2023; che non si era vista recapitare un ulteriore “avviso Controparte_1 di ricevimento” recante la sottoscrizione del ricevente la lettera di licenziamento, con indicata la data del 30.08.2023 essendo stato depositato in atti l'unico documento volto ad attestare la regolare consegna della raccomandata di licenziamento de quo in data 23.08.2023; che, quanto al merito della domanda, aveva ritenuto di applicare al ricorrente il provvedimento del Controparte_1 licenziamento ai sensi dell'art. 56 CCNL Alimentari PMI, Parte Quarta, “Provvedimenti disciplinari” per “assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi”, dal momento che il Sig. Parte_1 era rimasto assente ingiustificato dal lavoro per i giorni dal 1.08.2023 al 10.08.2023; che il ricorrente, dal 24.07.2023, non si era più presentato al lavoro, tanto che in data 21.08.2023, giorno dell'intimazione del licenziamento, il Sig. era ancora assente ingiustificato in Parte_1 quanto non aveva fatto pervenire alcuna documentazione attestante il motivo della sua assenza;
che, durante il periodo dal 24 al 31 luglio 2023, aveva comunque posto il Sig. Controparte_1 [...]
in ferie/permessi, nell'attesa di ricevere qualche notizia in ordine alla prolungata Parte_1 assenza e, dato il perdurare della stessa anche durante la prima settimana di agosto 2023, CP_1 in data 10.08.2023, aveva quindi ritenuto di contestare formalmente al Sig.
[...] [...]
, l'assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi per il periodo dal 1 al 10 agosto Parte_1
2023; che, dunque, il motivo del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente era esclusivamente fondato sull'assenza ingiustificata dal 1 al 10 agosto 2023 ed a nulla rilevava la circostanza della carcerazione ai fini disciplinari;
che il lavoratore, per il tramite dei propri legali, avrebbe potuto comunicare in modo tempestivo al datore la causa dell'assenza, anche in considerazione del fatto che aveva atteso invano il rientro del Sig. Controparte_1 [...]
o quantomeno una sua comunicazione per ben 17 giorni (dal 24.07.2023 al Parte_1
10.08.2023); che, a fronte della contestazione disciplinare, il ricorrente non aveva prodotto giustificazioni idonee a motivare l'assenza prolungata dal 1 al 10 agosto 2023. Parte ricorrente richiamava il disposto dell' art. 56 del C.C.N.L Alimentari PMI, rilevando come la disposizione contrattuale collettiva non richiedesse ulteriori elementi di valutazione, avendo, le parti sociali, convenzionalmente ed esplicitamente individuato, a titolo esemplificativo, le fattispecie che possono dare luogo a provvedimenti disciplinari e, in particolare, al licenziamento per giusta causa;
che, pertanto, a fronte della precisa indicazione contenuta nel C.C.N.L., non poteva essere espresso un giudizio di proporzionalità essendo già stata valutata quest'ultima dalle parti contraenti;
che, a fronte di quanto dedotto dal ricorrente circa l'impossibilità di comunicare con l'esterno una volta in carcere, andava considerato che l'avvocato d'ufficio avrebbe potuto contattare, anche solo via mail, l'azienda, quantomeno per fornire una prima informazione riguardo al fatto accaduto, senza attendere una specifica autorizzazione del Giudice e a nulla rilevava la circostanza secondo cui la sorella non era mai riuscita ad avere il colloquio con il ricorrente durante il periodo detentivo, dal momento che il
Sig. era stato assistito dapprima dall'avvocato d'ufficio e poi da ben due legali Parte_1 di fiducia che avrebbero potuto contattare l'azienda in tempi consoni;
che, pertanto, anche l'asserita difficoltà del ricorrente a scrivere in italiano così come la necessità di un'autorizzazione del Giudice per trasmettere una lettera al datore, risultano del tutto infondati ed inconferenti;
che anche la documentazione medica in atti prodotta solo in questa sede come allegato al ricorso introduttivo, non era idonea a giustificare l'assenza del ricorrente, dalla stessa emergendo che non si era trattato di un ricovero ospedaliero tale da aver impedito al lavoratore di prendere contatti per lungo tempo con l'azienda e con i propri legali;
che il contenuto del messaggio vocale whatsapp del 17.8.2023 rivolto dal ricorrente al Sig. , non era idoneo ad essere considerato una giustificazione alla prolungata Per_1 assenza, in quanto l'informazione ivi contenuta era del tutto decontestualizzata;
che la giustificazione alla contestazione disciplinare ricevuta non poteva comunque essere accolta, dal momento che il motivo addotto dal ricorrente riguardava solo la circostanza di essersi rotto il polso e di avere la mano ingessata, ma nei giorni successivi non era stato trasmesso all'azienda alcun certificato di malattia attestante lo stato di convalescenza. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La società resistente, in data 10.08.2023, ha inviato al Sig. la contestazione Parte_1 disciplinare per assenza ingiustificata di oltre tre giorni consecutivi. Segnatamente, la datrice di lavoro ha contestato al lavoratore l'assenza ingiustificata dal 1.8.2023 al 10.8.2023 rilevando che, solo in data 9.8.2023, la società era venuta a conoscenza del fatto che il sig. si trovava detenuto presso Pt_1 la Casa Circondariale di Mantova. E' riconosciuto il fatto che In data 14.08.2023 il sig. ha Pt_1 ricevuto in carcere la detta contestazione disciplinare per l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal giorno 01/08/2023 al 10/08/2023. Non è contestata la circostanza che il ricorrente, ha ricevuto l'intimazione scritta di licenziamento, sorretta dalla motivazione dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'1.08.2023 al 10.08.2023 e dal fatto di non aver dato le giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla contestazione disciplinare.
Rileva il ricorrente che, diversamente da quanto scritto nella lettera di licenziamento, egli aveva presentato osservazioni nel termine di 5 giorni (in data 17.8.2023) e che le stesse erano da individuarsi nel seguente messaggio vocale inviato a mezzo Whatsapp al capo turno Sig. : “Ciao Persona_1
Buonasera, sono arrivato a casa, adesso sono a casa, però ho la mano gessata, adesso ero Per_3 chiuso li. Comunque alla fine adesso sono a casa Comunque il 24 devo andare a tirare via il gesso per mano, mi hanno rotto il polso. Dopo ci sentiamo, quanto hai tempo chiamami e ci parliamo. Va bene? Buonasera ciao.”: messaggio cui il sig. aveva risposto nei seguenti termini: “”Ciao Per_1
Dai meno male sono contento. Domani rientro dalle ferie poi ti chiamo perché non ho seguito Per_4 la tua questione.”
Non è contestato, pertanto, che il ricorrente è stato assente dal lavoro dal 24.07.2023 e che, solo in data 17.08.2023 - dopo 24 giorni - ha contattato il suo responsabile Sig. - che era in Persona_1 ferie e non conosceva la vicenda -, comunicandogli di avere la mano ingessata.
Risulta in atti che l'assenza ingiustificata dal 24.07.2023 al 31.07.2023 è stata gestita dal datore di lavoro come ferie/permessi, ma non avendo il ricorrente comunicato nulla al datore di lavoro circa le ragioni della sua assenza, la società ha contestato le assenze dal 01.08.2023 al 10.8.2023 con la missiva ricevuta dal lavoratore in carcere in data 14.8.2023.
E' dunque circostanza pacifica ed incontestata che il Sig. sia rimasto assente Parte_1 dal lavoro per il periodo dal 01/08/2023 al 10/08/2023 senza far pervenire giustificazioni dell'assenza.
Rileva il ricorrente che egli si è trovato nell'impossibilità di comunicare le ragioni per cui non si recava al lavoro. In realtà il ricorrente si avvaleva di difensore d'ufficio e di difensore di fiducia all'epoca dei fatti, sicché avrebbe potuto agevolmente comunicare con il datore di lavoro senza lasciare trascorrere l'ampio lasso temporale che va dal 24.7.2023 al 17.8.2023. Deve pertanto escludersi la condotta incolpevole del lavoratore. Non risulta alcuna richiesta del lavoratore di
“essere sentito oralmente a sua difesa” per rendere le giustificazioni rispetto alla specifica contestazione disciplinare allo stesso recapitata. Né il solo messaggio vocale del 17.8.2023 poteva valere come giustificazione dell'assenza, dal momento che la comunicazione non era supportata da certificato medico;
tantomeno poteva esser considerata ragione di difesa rispetto alla contestazione disciplinare. Neppure risulta che il ricorrente abbia inviato certificato medico alcuno, non essendo contestata la circostanza che la prognosi di 30 giorni sia stata prodotta solo con il ricorso introduttivo, dovendosi pertanto dedurre che, quando il datore di lavoro è receduto dal rapporto di lavoro, le assenze contestate erano prive di giustificazione alcuna.
Reputa pertanto questo giudice che il licenziamento non meriti censura in quanto appare integrata la fattispecie prevista dall'art. 56 del C.C.N.L Alimentari PMI, ai sensi del quale l'assenza ingiustificata per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi costituisce, di per sé sola, fatto la cui gravità non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'assenza ingiustificata dal lavoro per più giorni, infatti, integra un inadempimento del lavoratore giuridicamente rilevante e sanzionabile, costituendo un comportamento che, in quanto lesivo di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, ha un intrinseco disvalore. La Suprema Corte, in più occasioni, valorizzando l'obbligo di collaborazione che incombe sul lavoratore, ha precisato che "Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa" (Cass. n.10352/2014; in senso analogo Cass. n,10552/2013). L'obbligo di comunicare (e giustificare) tempestivamente al datore di lavoro il proprio impedimento, dunque, costituisce, di per sé, un autonomo dovere del lavoratore, a prescindere dalla reale sussistenza della ragione che impedisce l'espletamento della prestazione lavorativa. La Suprema Corte ha altresì affermato che la giustificazione dell'assenza non può che essere per sua natura prossima all'evento perché l'accertamento da parte del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo senza che ne siano presenti ragionevoli giustificazioni connesse ad accertamenti necessari e che, quindi, ove l'arco temporale si dilati oltremodo, viene meno la possibilità stessa di ritenere l'assenza, seppur tardivamente, giustificata, imponendo una valutazione della condotta nei più rigorosi termini. Come già precisato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, "gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che
l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa" (Cass. n. 11437/1995). In conclusione, deve affermarsi la legittimità del licenziamento impugnato con conseguente rigetto di tutte le domande svolte dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, mentre la novità delle questioni giuridiche che si sono poste in relazione ad un contesto e a circostanze eccezionali, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Mantova, 17.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 347/2024
All'udienza del 17.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2024 promossa da:
(C.F.: ) con l'avv. Andrea Pongiluppi e l'avv. Parte_1 C.F._1
Nunzia Zeida Vitale
RICORRENTE contro
C.F. e P.I. ) con l'avv. Lidia Vecchi. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Accertata e dichiarata l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente e conseguentemente della delibera di esclusione da socio che ne è derivata, per le motivazioni di cui al ricorso NEL MERITO In via principale A) Accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 ed accertato che i fatti materiali contestati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento sono insussistenti, ex art. 3 comma secondo D.
Lvo 23/2015, annullare il licenziamento inflitto e condannare la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Condannare altresì la resistente al versamento CP_2 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condannare inoltre la datrice di lavoro alla reintegra nella compagine sociale del lavoratore. In subordine B) Accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 L.
n. 300/1970 ed accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, ex art. 3 comma primo D. Lvo 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. In estremo subordine: C) Accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 9 D. Lvo 23/2015, condannare la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una o più mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura pari sei mensilità, anche, in estremo subordine, secondo le modalità contemplate dall'art 8 I. 604/'66. In ogni caso: D) Condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, con riserva di quantificazione. E) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorati del 30% per links ipertestuali con distrazione ai procuratori ex art.
93 c.p.c. che si dichiarano antistatari.
Per parte resistente: il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, IN
VIA PRELIMINARE -Dichiarare l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento intimato, e per
l'effetto dichiarare il ricorrente decaduto dal potere di impugnare il licenziamento di cui è causa e, quindi, di avanzare qualunque pretesa ad esso connessa, per non avere impugnato il provvedimento espulsivo de quo nei termini di legge. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO - Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, non provate ed infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atto. IN OGNI CASO - Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, con i relativi accessori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 25.4.2025, esponeva: che il Parte_1 ricorrente era stato assunto a far tempo dal 1.07.2015 con contratto a tempo indeterminato da Pt_2 con sede di lavoro presso l'azienda Ghinzelli in Viadana e con mansioni di macellatore;
che
[...]
è un'importante azienda del territorio mantovano che si occupa della Controparte_1 lavorazione di prodotti di macellazione non trasformati e che conta un fatturato di € 8.837.082,00
(2022) e 231 Dipendenti (2024); che, nella serata del 22.07.2023, il ricorrente aveva subito un'aggressione da parte di due persone che si trovavano assieme a lui a casa di un comune conoscente;
che, al fine di difendersi, il ricorrente aveva colpito con un bastone uno dei due aggressori, ponendo termine all'aggressione; che, in seguito alla rissa, il ricorrente era stato portato al P.S. di Mantova dove gli era stata riscontrata una ferita lacerocontusa in sede cranica parietale sinistra, poi suturata con sei punti, e la rottura delle scafoide carpale, che gli veniva ingessato;
che, quindi, il sig. Pt_1 era stato dimesso domenica 23.07.2023 dall'ospedale con prognosi di 30 giorni;
che uno dei soggetti coinvolti nella rissa, rimasto anch'egli ferito, si era recato dai Carabinieri di Viadana per sporgere denuncia nei confronti del ricorrente e questi, nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2023, era stato ingiustamente arrestato dai Carabinieri di Marcaria con l'accusa di tentato omicidio e detenuto nelle carceri di Mantova;
che, per l'effetto, il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di comunicare alla datrice di lavoro non solo la carcerazione, ma lo stesso periodo di malattia di 30 giorni prescritto dal pronto soccorso;
che, una volta portato in carcere, il ricorrente era impossibilitato a comunicare col mondo esterno per i seguenti motivi: l'avvocato nominato d'ufficio avv. Francesco Graffigna, sconosciuto al ricorrente, si era occupato delle questioni di natura strettamente penalistica per poi partire per le ferie;
la sorella del ricorrente, Sig. , era stata costretta a nominare ex Parte_3 art. 96 c. 3 cpp un difensore di fiducia nella persona dell'avv. Andrea Pongiluppi, determinando la revoca del precedente difensore d'ufficio; l'avv. Pongiluppi era in ferie e pertanto la sorella del ricorrente aveva nominato altresì l'avv. Aldo Pisani in data 1.08.2023; solo in data 10.08.2023, a causa di una lungaggine burocratica legata alla difformità dei cognomi sui documenti legalizzati, era stato possibile inoltrare richiesta per l'autorizzazione al colloquio in carcere con l'unica parente in
Italia, ovverosia la sorella del ricorrente e l'istanza era stata accolta nella data dell'11.08.2023; in data 14.08.2023, la sig.ra non aveva ancora potuto parlare col fratello e aveva Parte_3 scritto all'avvocato Pongiluppi il seguente messaggio Whatsapp: “Buongiorno avvocato. Sono la sorella di Non riesco a fare un colloquio con mio fratello perché manca qualche documento. Pt_1
Come possiamo risolvere. Grazie”; l'avvocato aveva inoltrato l'autorizzazione scrivendo:
“Buonasera, finalmente è arrivata l'autorizzazione”; la signora non aveva parlato col fratello Pt_3 in carcere, perché il giorno seguente era ferragosto, il 16 era fissata l'udienza di riesame ed il 17 il ricorrente era stato scarcerato;
che neppure il ricorrente era stato in grado di scrivere una lettera al datore di lavoro per comunicare la tempistica della detenzione in quanto, per spedire un lettera all'esterno del carcere, è necessaria l'autorizzazione del Giudice;
inoltre, né il sig. né i suoi Pt_1 avvocati, erano a conoscenza, fino all'udienza di riesame, di quanto sarebbe durata la detenzione;
in aggiunta, essendo di nazionalità Moldava, il lavoratore aveva estrema difficoltà a scrivere in modo comprensibile in italiano;
che, in data 14.08.20232 il sig. aveva ricevuto in carcere la Pt_1 contestazione disciplinare che gli attribuiva l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal giorno
01/08/2023 al 10/08/2023; che, in data 16.08.2023, si era tenuta l'udienza dinnanzi al Tribunale del
Riesame di Brescia il quale, con ordinanza depositata il 17.09.2023, aveva sostituito la misura cautelare della detenzione con gli arresti domiciliari;
che, pertanto, in data 17.08.2023, il ricorrente era uscito dal carcere per essere condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Viadana;
che, lo stesso giorno del 17.08.2023 (quindi entro i 5 giorni previsti per le giustificazioni), il ricorrente aveva comunicato senza indugio a mezzo Whatsapp al capo turno, Sig. , Persona_1 che era appena uscito dal carcere, ma aveva ancora il polso ingessato e che il gesso gli sarebbe stato tolto il giorno 24 agosto;
che, in data 21.08.2023, il lavoratore aveva ricevuto intimazione di licenziamento, sorretta dalla motivazione dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'1.08.2023 al 10.08.2023 e dal fatto di non aver dato le giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla contestazione disciplinare;
che la comunicazione di licenziamento era stata indirizzata ancora una volta presso la Casa Circondariale di Mantova;
che, con missive inoltrate a mezzo PEC il 28.10.2023, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento e l'esclusione dalla compagine sociale, cui non era seguito riscontro alcuno da parte del datore di lavoro e il ricorrente si era visto costretto a far valere l'illegittimità del licenziamento e dell'esclusione dalla compagine sociale. Parte ricorrente rilevava la nullità del licenziamento per assenza di giusta causa, il sig. essendo stato costretto ad Pt_1 assentarsi dal lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, imposte dalla condizione di carcerazione preventiva dovuta a circostanze totalmente estranee al rapporto di lavoro, laddove le dimensioni dell'impresa dove il lavoratore era occupato, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, la natura delle mansioni del lavoratore ed il limitato periodo di assenza, non erano tali da supportare un giudizio di intollerabilità dell'assenza e a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo, secondo richiamata giurisprudenza di legittimità; il ricorrente deduceva, inoltre: la nullità del licenziamento per violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. da parte del datore di lavoro dal momento che, nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva avuto piena contezza della circostanza che il socio lavoratore si trovava detenuto presso il carcere di Mantova e che il lavoratore aveva giustificato l'assenza al suo responsabile Sig. , tramite messaggio vocale Persona_1
Whatsapp del 17.8.2023 e le giustificazioni erano state ignorate dalla società; che il lavoratore si era trovato nell'oggettiva impossibilità di comunicare alla datrice di lavoro addirittura lo stato di malattia, ciò che sarebbe stato sufficiente a giustificare l'assenza, stante la prognosi di 30 giorni del pronto soccorso;
che il ricorrente non poteva detenere in carcere i certificati medici del pronto soccorso ed il suo avvocato li aveva recuperati soltanto il giorno 14.08.2023; che, inoltre, il sig. non aveva Pt_1 potuto scrivere al datore di lavoro sulle tempistiche della carcerazione, perché né lui né i suoi avvocati avevano potuto conoscerle fino alla data dell'udienza di riesame del 16.08.2023; che, ancora, il ricorrente non aveva avuto autorizzazione dal magistrato a scrivere ed inoltrare lettere ed essendo egli di nazionalità moldava, scriveva con estrema difficoltà in italiano, avendo studiato il cirillico;
il ricorrente eccepiva, in ogni caso la carenza del requisito della proporzione della misura del licenziamento irrogato rispetto alla gravità del fatto di causa, rilevando come fosse onere del datore di lavoro provare la proporzione del licenziamento;
concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la , contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, in data Controparte_1
24.07.2023, il ricorrente era risultato essere assente dal lavoro senza che fosse giunta all'azienda alcuna comunicazione e/o avviso e tale assenza era perdurata fino al 21.08.2023 (giorno in cui la società resistente aveva comminato il provvedimento di licenziamento); che, per il periodo dal 24 al
31 luglio 2023, la società datrice di lavoro aveva posto il Sig. in ferie/permessi Parte_1 nell'attesa di ricevere qualche notizia in ordine alla prolungata assenza;
che, durante il periodo di assenza dal lavoro decorrente dal 24.07.2023, la società era rimasta ignara del motivo per il quale il
Sig. non si presentasse al lavoro;
che, visto il perdurare dell'assenza anche Parte_1 durante la prima settimana di agosto 2023, in data 10.08.2023, aveva predisposto Controparte_1
a carico del Sig. , la contestazione disciplinare “per assenza ingiustificata oltre Parte_1 tre giorni consecutivi” per il periodo dal 1 al 10 agosto 2023; che la resistente, in data 10.08.2023, aveva spedito, mediante lettera raccomandata A.R., la suddetta lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 1 al 10 agosto 2023, presso la Casa Circondariale di Mantova – con consegna avvenuta il 14.08.2023; che, infatti, durante la seconda settimana di agosto 2023, dopo più di due settimane di assenza dal lavoro del ricorrente (dal 24.07.2023), al Presidente della Cooperativa
Suilla, Sig. era giunta voce – tramite passaparola nel paese di Viadana - che il Sig. Persona_2 si trovava recluso in carcere a Mantova;
che, per tale ragione, la società Parte_1 resistente, in data 10.08.2023, aveva deciso di trasmettere al ricorrente la contestazione disciplinare relativa all'assenza dal 1 al 10 agosto 2023 a mezzo posta raccomandata all'indirizzo della Casa
Circondariale di Mantova;
che, successivamente, in data 21.08.2023, la datrice di lavoro aveva inviato al ricorrente a mezzo posta raccomandata all'indirizzo della Casa Circondariale di Mantova, la lettera di licenziamento per giusta causa ed esclusione dalla compagine sociale per “assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi” ai sensi del Regolamento Interno e dell'art. 56 del CCNL Alimentari PMI, con decorrenza immediata. Rilevava la resistente: che il difensore del soggetto sottoposto a misura restrittiva, può tempestivamente incontrare in carcere il proprio assistito, così come può farlo in qualsiasi momento ne sorga la necessità, senza attendere una specifica autorizzazione del Giudice e il detenuto, all'interno della struttura, è assistito da alcune figure professionali ivi operanti, dedicate a far fronte alle esigenze quotidiane dei carcerati, anche in ordine a urgenti incombenti da gestire all'esterno, come ad esempio i rapporti con il datore di lavoro;
che la lettera di licenziamento ed esclusione dalla compagine societaria era stata ricevuta dal ricorrente in data 23.08.2023; che, con
PEC del 28.10.2023, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva impugnato il licenziamento intimato e la delibera di esclusione, per poi depositare il ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi il Tribunale Mantova in data 25 aprile 2024. La società eccepiva la decadenza del termine previsto dall'art. 6 L.
604/1966 e, visto che il licenziamento era stato intimato per iscritto con lettera del 21/08/2023, ricevuta dal ricorrente il successivo 23/08/2023, il termine decadenziale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento era scaduto il 23.10.2023 (considerato che il giorno 22.10.2023 cadeva in domenica) e il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva impugnato il provvedimento espulsivo con PEC del 28.10.2023, decisamente oltre il termine di legge;
che, in ordine all'assunto di parte ricorrente secondo cui la lettera di licenziamento, pervenuta in carcere il
23.08.2023 quando il ricorrente era già uscito, era stata reindirizzata, su indicazione dell'amministrazione carceraria, al domicilio del ricorrente ove era giunta in data 30.08.2023, nessuna prova era stata fornita, neppure l'avvenuto ricevimento del licenziamento da parte del ricorrente in data 30.08.2023; che non si era vista recapitare un ulteriore “avviso Controparte_1 di ricevimento” recante la sottoscrizione del ricevente la lettera di licenziamento, con indicata la data del 30.08.2023 essendo stato depositato in atti l'unico documento volto ad attestare la regolare consegna della raccomandata di licenziamento de quo in data 23.08.2023; che, quanto al merito della domanda, aveva ritenuto di applicare al ricorrente il provvedimento del Controparte_1 licenziamento ai sensi dell'art. 56 CCNL Alimentari PMI, Parte Quarta, “Provvedimenti disciplinari” per “assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi”, dal momento che il Sig. Parte_1 era rimasto assente ingiustificato dal lavoro per i giorni dal 1.08.2023 al 10.08.2023; che il ricorrente, dal 24.07.2023, non si era più presentato al lavoro, tanto che in data 21.08.2023, giorno dell'intimazione del licenziamento, il Sig. era ancora assente ingiustificato in Parte_1 quanto non aveva fatto pervenire alcuna documentazione attestante il motivo della sua assenza;
che, durante il periodo dal 24 al 31 luglio 2023, aveva comunque posto il Sig. Controparte_1 [...]
in ferie/permessi, nell'attesa di ricevere qualche notizia in ordine alla prolungata Parte_1 assenza e, dato il perdurare della stessa anche durante la prima settimana di agosto 2023, CP_1 in data 10.08.2023, aveva quindi ritenuto di contestare formalmente al Sig.
[...] [...]
, l'assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi per il periodo dal 1 al 10 agosto Parte_1
2023; che, dunque, il motivo del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente era esclusivamente fondato sull'assenza ingiustificata dal 1 al 10 agosto 2023 ed a nulla rilevava la circostanza della carcerazione ai fini disciplinari;
che il lavoratore, per il tramite dei propri legali, avrebbe potuto comunicare in modo tempestivo al datore la causa dell'assenza, anche in considerazione del fatto che aveva atteso invano il rientro del Sig. Controparte_1 [...]
o quantomeno una sua comunicazione per ben 17 giorni (dal 24.07.2023 al Parte_1
10.08.2023); che, a fronte della contestazione disciplinare, il ricorrente non aveva prodotto giustificazioni idonee a motivare l'assenza prolungata dal 1 al 10 agosto 2023. Parte ricorrente richiamava il disposto dell' art. 56 del C.C.N.L Alimentari PMI, rilevando come la disposizione contrattuale collettiva non richiedesse ulteriori elementi di valutazione, avendo, le parti sociali, convenzionalmente ed esplicitamente individuato, a titolo esemplificativo, le fattispecie che possono dare luogo a provvedimenti disciplinari e, in particolare, al licenziamento per giusta causa;
che, pertanto, a fronte della precisa indicazione contenuta nel C.C.N.L., non poteva essere espresso un giudizio di proporzionalità essendo già stata valutata quest'ultima dalle parti contraenti;
che, a fronte di quanto dedotto dal ricorrente circa l'impossibilità di comunicare con l'esterno una volta in carcere, andava considerato che l'avvocato d'ufficio avrebbe potuto contattare, anche solo via mail, l'azienda, quantomeno per fornire una prima informazione riguardo al fatto accaduto, senza attendere una specifica autorizzazione del Giudice e a nulla rilevava la circostanza secondo cui la sorella non era mai riuscita ad avere il colloquio con il ricorrente durante il periodo detentivo, dal momento che il
Sig. era stato assistito dapprima dall'avvocato d'ufficio e poi da ben due legali Parte_1 di fiducia che avrebbero potuto contattare l'azienda in tempi consoni;
che, pertanto, anche l'asserita difficoltà del ricorrente a scrivere in italiano così come la necessità di un'autorizzazione del Giudice per trasmettere una lettera al datore, risultano del tutto infondati ed inconferenti;
che anche la documentazione medica in atti prodotta solo in questa sede come allegato al ricorso introduttivo, non era idonea a giustificare l'assenza del ricorrente, dalla stessa emergendo che non si era trattato di un ricovero ospedaliero tale da aver impedito al lavoratore di prendere contatti per lungo tempo con l'azienda e con i propri legali;
che il contenuto del messaggio vocale whatsapp del 17.8.2023 rivolto dal ricorrente al Sig. , non era idoneo ad essere considerato una giustificazione alla prolungata Per_1 assenza, in quanto l'informazione ivi contenuta era del tutto decontestualizzata;
che la giustificazione alla contestazione disciplinare ricevuta non poteva comunque essere accolta, dal momento che il motivo addotto dal ricorrente riguardava solo la circostanza di essersi rotto il polso e di avere la mano ingessata, ma nei giorni successivi non era stato trasmesso all'azienda alcun certificato di malattia attestante lo stato di convalescenza. Parte resistente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La società resistente, in data 10.08.2023, ha inviato al Sig. la contestazione Parte_1 disciplinare per assenza ingiustificata di oltre tre giorni consecutivi. Segnatamente, la datrice di lavoro ha contestato al lavoratore l'assenza ingiustificata dal 1.8.2023 al 10.8.2023 rilevando che, solo in data 9.8.2023, la società era venuta a conoscenza del fatto che il sig. si trovava detenuto presso Pt_1 la Casa Circondariale di Mantova. E' riconosciuto il fatto che In data 14.08.2023 il sig. ha Pt_1 ricevuto in carcere la detta contestazione disciplinare per l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal giorno 01/08/2023 al 10/08/2023. Non è contestata la circostanza che il ricorrente, ha ricevuto l'intimazione scritta di licenziamento, sorretta dalla motivazione dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'1.08.2023 al 10.08.2023 e dal fatto di non aver dato le giustificazioni nel termine di 5 giorni dalla contestazione disciplinare.
Rileva il ricorrente che, diversamente da quanto scritto nella lettera di licenziamento, egli aveva presentato osservazioni nel termine di 5 giorni (in data 17.8.2023) e che le stesse erano da individuarsi nel seguente messaggio vocale inviato a mezzo Whatsapp al capo turno Sig. : “Ciao Persona_1
Buonasera, sono arrivato a casa, adesso sono a casa, però ho la mano gessata, adesso ero Per_3 chiuso li. Comunque alla fine adesso sono a casa Comunque il 24 devo andare a tirare via il gesso per mano, mi hanno rotto il polso. Dopo ci sentiamo, quanto hai tempo chiamami e ci parliamo. Va bene? Buonasera ciao.”: messaggio cui il sig. aveva risposto nei seguenti termini: “”Ciao Per_1
Dai meno male sono contento. Domani rientro dalle ferie poi ti chiamo perché non ho seguito Per_4 la tua questione.”
Non è contestato, pertanto, che il ricorrente è stato assente dal lavoro dal 24.07.2023 e che, solo in data 17.08.2023 - dopo 24 giorni - ha contattato il suo responsabile Sig. - che era in Persona_1 ferie e non conosceva la vicenda -, comunicandogli di avere la mano ingessata.
Risulta in atti che l'assenza ingiustificata dal 24.07.2023 al 31.07.2023 è stata gestita dal datore di lavoro come ferie/permessi, ma non avendo il ricorrente comunicato nulla al datore di lavoro circa le ragioni della sua assenza, la società ha contestato le assenze dal 01.08.2023 al 10.8.2023 con la missiva ricevuta dal lavoratore in carcere in data 14.8.2023.
E' dunque circostanza pacifica ed incontestata che il Sig. sia rimasto assente Parte_1 dal lavoro per il periodo dal 01/08/2023 al 10/08/2023 senza far pervenire giustificazioni dell'assenza.
Rileva il ricorrente che egli si è trovato nell'impossibilità di comunicare le ragioni per cui non si recava al lavoro. In realtà il ricorrente si avvaleva di difensore d'ufficio e di difensore di fiducia all'epoca dei fatti, sicché avrebbe potuto agevolmente comunicare con il datore di lavoro senza lasciare trascorrere l'ampio lasso temporale che va dal 24.7.2023 al 17.8.2023. Deve pertanto escludersi la condotta incolpevole del lavoratore. Non risulta alcuna richiesta del lavoratore di
“essere sentito oralmente a sua difesa” per rendere le giustificazioni rispetto alla specifica contestazione disciplinare allo stesso recapitata. Né il solo messaggio vocale del 17.8.2023 poteva valere come giustificazione dell'assenza, dal momento che la comunicazione non era supportata da certificato medico;
tantomeno poteva esser considerata ragione di difesa rispetto alla contestazione disciplinare. Neppure risulta che il ricorrente abbia inviato certificato medico alcuno, non essendo contestata la circostanza che la prognosi di 30 giorni sia stata prodotta solo con il ricorso introduttivo, dovendosi pertanto dedurre che, quando il datore di lavoro è receduto dal rapporto di lavoro, le assenze contestate erano prive di giustificazione alcuna.
Reputa pertanto questo giudice che il licenziamento non meriti censura in quanto appare integrata la fattispecie prevista dall'art. 56 del C.C.N.L Alimentari PMI, ai sensi del quale l'assenza ingiustificata per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi costituisce, di per sé sola, fatto la cui gravità non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'assenza ingiustificata dal lavoro per più giorni, infatti, integra un inadempimento del lavoratore giuridicamente rilevante e sanzionabile, costituendo un comportamento che, in quanto lesivo di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, ha un intrinseco disvalore. La Suprema Corte, in più occasioni, valorizzando l'obbligo di collaborazione che incombe sul lavoratore, ha precisato che "Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa" (Cass. n.10352/2014; in senso analogo Cass. n,10552/2013). L'obbligo di comunicare (e giustificare) tempestivamente al datore di lavoro il proprio impedimento, dunque, costituisce, di per sé, un autonomo dovere del lavoratore, a prescindere dalla reale sussistenza della ragione che impedisce l'espletamento della prestazione lavorativa. La Suprema Corte ha altresì affermato che la giustificazione dell'assenza non può che essere per sua natura prossima all'evento perché l'accertamento da parte del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo senza che ne siano presenti ragionevoli giustificazioni connesse ad accertamenti necessari e che, quindi, ove l'arco temporale si dilati oltremodo, viene meno la possibilità stessa di ritenere l'assenza, seppur tardivamente, giustificata, imponendo una valutazione della condotta nei più rigorosi termini. Come già precisato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, "gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che
l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa" (Cass. n. 11437/1995). In conclusione, deve affermarsi la legittimità del licenziamento impugnato con conseguente rigetto di tutte le domande svolte dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, mentre la novità delle questioni giuridiche che si sono poste in relazione ad un contesto e a circostanze eccezionali, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Mantova, 17.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni