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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. CA AL Presidente
Dr. OR CC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, da
(CF Parte_1 Pt_2
), con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RI MELOGRANI per mandato generale alle liti a rogito del dott. di Roma n. 38785/7313 del 22.03.2024 Persona_1
E (p.e.c.: ), Email_1
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 giusta procura telematica allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv.
RI NR De VO, (pec: Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 477/2024 d.d. 27.06.2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova, non notificata.-
1 In punto: gestione artigiani/commercianti; adempimento debito contributo nel corso del procedimento amministrativo;
decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità anticipata.-
CONCLUSIONI
: Pt_2
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello proposti dall' Pt_2
in via principale: riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso di primo grado con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata: condannare l'odierna parte appellata alla restituzione in favore dell' di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado al Pt_2 lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori, spese e competenze legali”.
: Controparte_1
“Respingersi il ricorso in appello proposto da confermandosi integralmente la Pt_2 sentenza impugnata;
b) Competenze di avvocato rifuse oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accoglieva il ricorso proposto da , riconoscendo il diritto alla pensione di Controparte_1 anzianità anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
In parte dispositiva il giudice euganeo così provvedeva:
1) dichiara il diritto di di percepire la pensione di anzianità Controparte_1 anticipata dal 1.1.23 e condanna l' al pagamento dei ratei non corrisposti, oltre Pt_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1800,00 di compensi, Pt_2 oltre spese generali, cp e iva;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In parte motiva così argomentava:
2 a) il ricorrente ha esposto di avere presentato in data 27.11.22 domanda di pensione di anzianità anticipata, avendo compiuto 60 anni e disponendo di oltre 42 anni di contribuzione in parte nella Gestione lavoratori dipendenti e in parte in quella degli artigiani, con decorrenza dal 1.1.23;
b) in data 16.3.23 inviava gli attestati di versamento degli ultimi contributi, relativi agli anni 2020 e 2021;
c) l' provvedeva alla liquidazione della pensione con decorrenza dal 1.3.23, Pt_2 avendo ricevuto il pagamento dei contributi a percentuale relativi agli anni 2020/21 in data 28.2.23;
d) ad avviso del ricorrente la pensione doveva decorrere dal raggiungimento
(astratto) dei requisiti, in particolare, per quanto interessa, di quello contributivo, non da quello di pagamento effettivo dei contributi;
e) la domanda va accolta, perché la pensione è dovuta dal raggiungimento dei requisiti sia di età che contributivi, a fronte di un versamento che qui l' Pt_2 riconosce essere avvenuto a saldo;
f) l' non ha quantificato, né alla data della domanda, né oggi in giudizio, Pt_2
l'ammontare degli interessi moratori da corrispondere;
g) trattandosi dunque allo stato di un credito residuo dell' , non liquido ed Pt_1 esigibile per fatto omissivo dell' , esso non può costituire ostacolo, per Pt_1 intanto, al riconoscimento della pensione.
2. Impugna la sentenza l' formulando un unico articolato motivo di gravame. Pt_2
L' denuncia la fallacità del ragionamento svolto dal giudice di prime cure, Pt_1 laddove la decorrenza della pensione non può essere anteriore al perfezionamento del requisito contributivo, avvenuto solo in data 28 febbraio 2023, con il pagamento dei contributi a percentuale per gli anni 2020 e 2021.
Pertanto, insiste sulla correttezza del proprio operato che ha accolto la domanda con decorrenza marzo 2023, laddove la presenza del necessario requisito contributivo (2227 settimane pari a 42 anni e 10 mesi) si è perfezionato nel marzo
2023, essendo irrilevante per il perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata di anzianità il possesso del requisito anagrafico (60 anni).
Richiama, a sostegno delle proprie tesi, giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
14132/2004, Cass. n. 21189/2018 nonché Cass. n. 17511/2014) per la quale,
3 addirittura, se manca al momento della domanda il requisito contributivo la medesima deve essere rigettata.
Specifica che l' - anche alla luce dalla previsione dell'art. 18 comma 2° del Pt_1
d.pr. n. 488/1968 risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 355/1989, che prevede per tutte le pensioni (vecchiaia e invalidità nonché anche quella in esame anticipata prima di anzianità) il requisito contributivo può perfezionarsi prima della definizione del contezioso amministrativo o giudiziario – ha correttamente accolto l'originaria domanda sebbene “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
3. Nel costituirsi tardivamente difende la sentenza concludendo Controparte_2 per la sua conferma.
Richiama, a sostegno delle proprie tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n.
355/1989 nonché Cass. n. 4221/1990 nella parte in cui è stato stabilito che “il pagamento anche tardivo dei contributi sana "ab initio" la posizione contributiva carente
e l'assicurato può percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge”.
Evidenzia che se pacificamente (Cass. n. 21362/2021) “è consentita la ricostituzione della pensione con liquidazione del maggior importo di pensione spettante con decorrenza dal momento di liquidazione del trattamento pensionistico indipendentemente dal momento in cui i contributi vengono effettivamente accreditati, non si comprende perché il pagamento da parte del lavoratore autonomo dei contributi riferiti a periodi precedenti la decorrenza della pensione debba comportare uno spostamento della decorrenza della prestazione;
la disparità di trattamento è del tutto ingiustificata e irragionevole”
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato.
6. L'assicurato risulta iscritto al fondo pensioni lavorati dipendenti dal 1983 al 1997 e successivamente alla gestione artigiani dal 2011.
7. Dalla documentazione in atti risulta che i contributi a percentuale relativi agli anni
2020 e 2021 - necessari al perfezionamento del requisito contributivo per l'accesso
4 alla pensione anticipata di cui alla domanda amministrativa d.d. 27.11.2022 - sono stati versati solo in data 28 febbraio 2023.
8. L'art. 22 comma 5° della l. n. 153/1969 (revisione degli ordinamenti pensionistici in materia di sicurezza sociale) stabilisce che la pensione di anzianità anticipata
“decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti” per tutte le categorie di lavoratori di cui al 1° comma (“iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”).
9. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 488/1968 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'AGO), come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 355/1989 – che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario“ - anche la decorrenza della pensione di invalidità (oltre a quella di vecchiaia) deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti i requisiti.
Dunque, se prima dell'intervento del giudice della legge in mancanza di uno dei requisiti la domanda amministrativa andava respinta, successivamente è stato consentita la regolarizzazione anche nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, del requisito contributivo.
10. Un tanto, però, osserva il Collegio - a confutazione delle tesi del ricorrente - non comporta l'effetto ulteriore invocato dall'assicurato dell'efficacia retroattiva del requisito contributivo integrato nel corso del procedimento con effetto dalla data della domanda.
Va infatti anche tenuto conto come nel rapporto previdenziale dei lavoratori autonomi, a differenza di quello dei lavoratori dipendenti, non opera il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi, siccome il lavoratore autonomo iscritto è personalmente titolare del rapporto assicurativo.
5 11. Invero anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato che anche la decorrenza della pensione di anzianità (ora pensione anticipata) deve essere fissata al mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, quello contributivo compreso.
Infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15399/2006 che pur pronunciandosi sull'assegno di invalidità ha individuato i tratti comuni del sistema assicurativo pensionistico per i lavoratori autonomi):
“nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti, ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha precisato che, in tema di assegno ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo maturato il requisito contributivo cosiddetto relativo (il numero minimo di versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito cosiddetto assoluto (il numero di contributi complessivi), a nulla rilevando che, rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un periodo anteriore all'ultimo quinquennio (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12880, e altre successive). Questa interpretazione, evidentemente, si limita ad escludere che per ultimo quinquennio debba intendersi quello anteriore all'insorgenza del diritto con il perfezionamento del requisito contributivo assoluto, dovendo invece restare riferito, conformemente alla lettera della legge, alla data della domanda, ma certamente non tocca il principio della decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti di legge (sanitari e contributivi). Tale principio, a seguito della sentenza costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, nella parte in cui
6 escludeva che, ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso non solo del successivo procedimento amministrativo, ma anche di quello giudiziario, è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. E in effetti, proprio nel caso deciso dal precedente richiamato (Cass. 1997/ 12880, cit.) il diritto era stato riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi (eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo
a decorrere dal mese successivo al pagamento.».
12. Del tutto inconferente è poi il caso, richiamato dall'appellato, di cui all'arresto Cass.
n. 4221/1990 ove è stato condivisibilmente esclusa - anche alla luce dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 348/1988 che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3°, del d.p.r. n.. 488/1968 per violazione dell'art. 38 comma 2° Cost. (sollevata dalla Corte di Cassazione proprio nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 4221/1990)
- l'estensione ai lavoratori autonomi del principio di automaticità delle prestazioni previsto per i lavoratori dipendenti.
12.1. La sentenza ha solo evidenziato come i lavoratori autonomi fruiscono - ai sensi appunto dell'art. 18, comma 3° del d.p.r. n.. 488/1968 - della possibilità (estesa ai lavoratori dipendenti per effetto della parziale illegittimità di detta norma dichiarata da Corte Cost. s. n. 355/1989 cit.) di versare i contributi previdenziali (compresi quelli relativi a periodi anteriori alla domanda di pensione) anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, confermando il rigetto della domanda dell'assicurata che invece non aveva sanato nel corso del procedimento gli inadempimenti contributivi.
12.2. Il ricorrente trae da un passaggio delle difese sostenute dall' nella citata Pt_2 sentenza Corte Cort. n. 348/1988 - (“che l' costituitosi nel giudizio, ha Pt_2 eccepito la irrilevanza della questione in quanto l'omesso versamento dei contributi era imputabile solo ed esclusivamente allo stesso assicurato;
nel merito la sua infondatezza in quanto, in base alla legge n. 1397 del 1980 (n.d.r. rectius l. n. 1397/1960), il 7 pagamento anche tardivo dei contributi sana ab initio la posizione contributiva carente
e l'assicurato può percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge”), richiamate a sua volta dalla sentenza Cass. n. 4221/1990 cit. - conclusioni che smentiscono che la Suprema Corte abbia voluto attribuire, anche in questo ambito assicurativo (gestione lavoratori autonomi), effetto retroattivo al pagamento tardivo del debito contributivo.
13. Nel caso di specie, il requisito contributivo è stato perfezionato solo in data
28.02.2023 per volontà dell'assicurato – imputet sibi - di versare tardivamente la contribuzione mancante, pertanto la decorrenza (che è appunto quella di legge cfr. punti 8 e 9) della pensione è stata posta correttamente dall'Istituto alla data del 1° marzo 2023.
14. Nessuna disparità di trattamento è poi configurabile rispetto alla (diversa) ipotesi della ricostituzione della pensione, ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del d.p.r. n.
488/1968 nell'ipotesi di accredito di contributi riferiti a periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.
In questo caso (Cass. s. n. 21362/2021 richiamata da parte appellata), a differenza di quello in esame, il requisito contributivo era sussistente al momento del riconoscimento della pensione, il che giustifica la sua riliquidazione con effetto dalla data di decorrenza originaria.
15. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la decorrenza dal 1° gennaio 2023, deve essere allora riformata.
16. La domanda restitutoria svolta dall' in relazione alle sole somme corrisposte Pt_1 al ricorrente a titolo di ratei di pensione non dovuti (escluse le spese legali corrisposte al difensore antistatario) va accolta al netto delle ritenute fiscali siccome indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e comunque ex art. 150 del d.l. n. 77/2020.
17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore di causa (€ 2.317,22) senza fase istruttoria, in prossimità ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
8 1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) condanna il ricorrente alla restituzione della somma di € 2.317,22 al netto delle ritenute fiscali con gli interessi legali dal pagamento dei singoli ratei al saldo;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 1.701,01 e quanto al grado di appello in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC OR AL CA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. CA AL Presidente
Dr. OR CC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, da
(CF Parte_1 Pt_2
), con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. RI MELOGRANI per mandato generale alle liti a rogito del dott. di Roma n. 38785/7313 del 22.03.2024 Persona_1
E (p.e.c.: ), Email_1
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 giusta procura telematica allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv.
RI NR De VO, (pec: Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 477/2024 d.d. 27.06.2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova, non notificata.-
1 In punto: gestione artigiani/commercianti; adempimento debito contributo nel corso del procedimento amministrativo;
decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità anticipata.-
CONCLUSIONI
: Pt_2
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dei motivi di appello proposti dall' Pt_2
in via principale: riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso di primo grado con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata: condannare l'odierna parte appellata alla restituzione in favore dell' di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado al Pt_2 lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori, spese e competenze legali”.
: Controparte_1
“Respingersi il ricorso in appello proposto da confermandosi integralmente la Pt_2 sentenza impugnata;
b) Competenze di avvocato rifuse oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accoglieva il ricorso proposto da , riconoscendo il diritto alla pensione di Controparte_1 anzianità anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
In parte dispositiva il giudice euganeo così provvedeva:
1) dichiara il diritto di di percepire la pensione di anzianità Controparte_1 anticipata dal 1.1.23 e condanna l' al pagamento dei ratei non corrisposti, oltre Pt_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1800,00 di compensi, Pt_2 oltre spese generali, cp e iva;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In parte motiva così argomentava:
2 a) il ricorrente ha esposto di avere presentato in data 27.11.22 domanda di pensione di anzianità anticipata, avendo compiuto 60 anni e disponendo di oltre 42 anni di contribuzione in parte nella Gestione lavoratori dipendenti e in parte in quella degli artigiani, con decorrenza dal 1.1.23;
b) in data 16.3.23 inviava gli attestati di versamento degli ultimi contributi, relativi agli anni 2020 e 2021;
c) l' provvedeva alla liquidazione della pensione con decorrenza dal 1.3.23, Pt_2 avendo ricevuto il pagamento dei contributi a percentuale relativi agli anni 2020/21 in data 28.2.23;
d) ad avviso del ricorrente la pensione doveva decorrere dal raggiungimento
(astratto) dei requisiti, in particolare, per quanto interessa, di quello contributivo, non da quello di pagamento effettivo dei contributi;
e) la domanda va accolta, perché la pensione è dovuta dal raggiungimento dei requisiti sia di età che contributivi, a fronte di un versamento che qui l' Pt_2 riconosce essere avvenuto a saldo;
f) l' non ha quantificato, né alla data della domanda, né oggi in giudizio, Pt_2
l'ammontare degli interessi moratori da corrispondere;
g) trattandosi dunque allo stato di un credito residuo dell' , non liquido ed Pt_1 esigibile per fatto omissivo dell' , esso non può costituire ostacolo, per Pt_1 intanto, al riconoscimento della pensione.
2. Impugna la sentenza l' formulando un unico articolato motivo di gravame. Pt_2
L' denuncia la fallacità del ragionamento svolto dal giudice di prime cure, Pt_1 laddove la decorrenza della pensione non può essere anteriore al perfezionamento del requisito contributivo, avvenuto solo in data 28 febbraio 2023, con il pagamento dei contributi a percentuale per gli anni 2020 e 2021.
Pertanto, insiste sulla correttezza del proprio operato che ha accolto la domanda con decorrenza marzo 2023, laddove la presenza del necessario requisito contributivo (2227 settimane pari a 42 anni e 10 mesi) si è perfezionato nel marzo
2023, essendo irrilevante per il perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata di anzianità il possesso del requisito anagrafico (60 anni).
Richiama, a sostegno delle proprie tesi, giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
14132/2004, Cass. n. 21189/2018 nonché Cass. n. 17511/2014) per la quale,
3 addirittura, se manca al momento della domanda il requisito contributivo la medesima deve essere rigettata.
Specifica che l' - anche alla luce dalla previsione dell'art. 18 comma 2° del Pt_1
d.pr. n. 488/1968 risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 355/1989, che prevede per tutte le pensioni (vecchiaia e invalidità nonché anche quella in esame anticipata prima di anzianità) il requisito contributivo può perfezionarsi prima della definizione del contezioso amministrativo o giudiziario – ha correttamente accolto l'originaria domanda sebbene “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.
3. Nel costituirsi tardivamente difende la sentenza concludendo Controparte_2 per la sua conferma.
Richiama, a sostegno delle proprie tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n.
355/1989 nonché Cass. n. 4221/1990 nella parte in cui è stato stabilito che “il pagamento anche tardivo dei contributi sana "ab initio" la posizione contributiva carente
e l'assicurato può percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge”.
Evidenzia che se pacificamente (Cass. n. 21362/2021) “è consentita la ricostituzione della pensione con liquidazione del maggior importo di pensione spettante con decorrenza dal momento di liquidazione del trattamento pensionistico indipendentemente dal momento in cui i contributi vengono effettivamente accreditati, non si comprende perché il pagamento da parte del lavoratore autonomo dei contributi riferiti a periodi precedenti la decorrenza della pensione debba comportare uno spostamento della decorrenza della prestazione;
la disparità di trattamento è del tutto ingiustificata e irragionevole”
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato.
6. L'assicurato risulta iscritto al fondo pensioni lavorati dipendenti dal 1983 al 1997 e successivamente alla gestione artigiani dal 2011.
7. Dalla documentazione in atti risulta che i contributi a percentuale relativi agli anni
2020 e 2021 - necessari al perfezionamento del requisito contributivo per l'accesso
4 alla pensione anticipata di cui alla domanda amministrativa d.d. 27.11.2022 - sono stati versati solo in data 28 febbraio 2023.
8. L'art. 22 comma 5° della l. n. 153/1969 (revisione degli ordinamenti pensionistici in materia di sicurezza sociale) stabilisce che la pensione di anzianità anticipata
“decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti” per tutte le categorie di lavoratori di cui al 1° comma (“iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”).
9. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 488/1968 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'AGO), come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 355/1989 – che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario“ - anche la decorrenza della pensione di invalidità (oltre a quella di vecchiaia) deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti i requisiti.
Dunque, se prima dell'intervento del giudice della legge in mancanza di uno dei requisiti la domanda amministrativa andava respinta, successivamente è stato consentita la regolarizzazione anche nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, del requisito contributivo.
10. Un tanto, però, osserva il Collegio - a confutazione delle tesi del ricorrente - non comporta l'effetto ulteriore invocato dall'assicurato dell'efficacia retroattiva del requisito contributivo integrato nel corso del procedimento con effetto dalla data della domanda.
Va infatti anche tenuto conto come nel rapporto previdenziale dei lavoratori autonomi, a differenza di quello dei lavoratori dipendenti, non opera il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi, siccome il lavoratore autonomo iscritto è personalmente titolare del rapporto assicurativo.
5 11. Invero anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato che anche la decorrenza della pensione di anzianità (ora pensione anticipata) deve essere fissata al mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, quello contributivo compreso.
Infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15399/2006 che pur pronunciandosi sull'assegno di invalidità ha individuato i tratti comuni del sistema assicurativo pensionistico per i lavoratori autonomi):
“nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti, ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha precisato che, in tema di assegno ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo maturato il requisito contributivo cosiddetto relativo (il numero minimo di versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito cosiddetto assoluto (il numero di contributi complessivi), a nulla rilevando che, rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un periodo anteriore all'ultimo quinquennio (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12880, e altre successive). Questa interpretazione, evidentemente, si limita ad escludere che per ultimo quinquennio debba intendersi quello anteriore all'insorgenza del diritto con il perfezionamento del requisito contributivo assoluto, dovendo invece restare riferito, conformemente alla lettera della legge, alla data della domanda, ma certamente non tocca il principio della decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti di legge (sanitari e contributivi). Tale principio, a seguito della sentenza costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, nella parte in cui
6 escludeva che, ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso non solo del successivo procedimento amministrativo, ma anche di quello giudiziario, è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. E in effetti, proprio nel caso deciso dal precedente richiamato (Cass. 1997/ 12880, cit.) il diritto era stato riconosciuto a decorrere dal completamento dei versamenti contributivi (eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire soltanto alla domanda amministrativa - ma solo
a decorrere dal mese successivo al pagamento.».
12. Del tutto inconferente è poi il caso, richiamato dall'appellato, di cui all'arresto Cass.
n. 4221/1990 ove è stato condivisibilmente esclusa - anche alla luce dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 348/1988 che aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 3°, del d.p.r. n.. 488/1968 per violazione dell'art. 38 comma 2° Cost. (sollevata dalla Corte di Cassazione proprio nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 4221/1990)
- l'estensione ai lavoratori autonomi del principio di automaticità delle prestazioni previsto per i lavoratori dipendenti.
12.1. La sentenza ha solo evidenziato come i lavoratori autonomi fruiscono - ai sensi appunto dell'art. 18, comma 3° del d.p.r. n.. 488/1968 - della possibilità (estesa ai lavoratori dipendenti per effetto della parziale illegittimità di detta norma dichiarata da Corte Cost. s. n. 355/1989 cit.) di versare i contributi previdenziali (compresi quelli relativi a periodi anteriori alla domanda di pensione) anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, confermando il rigetto della domanda dell'assicurata che invece non aveva sanato nel corso del procedimento gli inadempimenti contributivi.
12.2. Il ricorrente trae da un passaggio delle difese sostenute dall' nella citata Pt_2 sentenza Corte Cort. n. 348/1988 - (“che l' costituitosi nel giudizio, ha Pt_2 eccepito la irrilevanza della questione in quanto l'omesso versamento dei contributi era imputabile solo ed esclusivamente allo stesso assicurato;
nel merito la sua infondatezza in quanto, in base alla legge n. 1397 del 1980 (n.d.r. rectius l. n. 1397/1960), il 7 pagamento anche tardivo dei contributi sana ab initio la posizione contributiva carente
e l'assicurato può percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge”), richiamate a sua volta dalla sentenza Cass. n. 4221/1990 cit. - conclusioni che smentiscono che la Suprema Corte abbia voluto attribuire, anche in questo ambito assicurativo (gestione lavoratori autonomi), effetto retroattivo al pagamento tardivo del debito contributivo.
13. Nel caso di specie, il requisito contributivo è stato perfezionato solo in data
28.02.2023 per volontà dell'assicurato – imputet sibi - di versare tardivamente la contribuzione mancante, pertanto la decorrenza (che è appunto quella di legge cfr. punti 8 e 9) della pensione è stata posta correttamente dall'Istituto alla data del 1° marzo 2023.
14. Nessuna disparità di trattamento è poi configurabile rispetto alla (diversa) ipotesi della ricostituzione della pensione, ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del d.p.r. n.
488/1968 nell'ipotesi di accredito di contributi riferiti a periodi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico.
In questo caso (Cass. s. n. 21362/2021 richiamata da parte appellata), a differenza di quello in esame, il requisito contributivo era sussistente al momento del riconoscimento della pensione, il che giustifica la sua riliquidazione con effetto dalla data di decorrenza originaria.
15. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la decorrenza dal 1° gennaio 2023, deve essere allora riformata.
16. La domanda restitutoria svolta dall' in relazione alle sole somme corrisposte Pt_1 al ricorrente a titolo di ratei di pensione non dovuti (escluse le spese legali corrisposte al difensore antistatario) va accolta al netto delle ritenute fiscali siccome indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e comunque ex art. 150 del d.l. n. 77/2020.
17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore di causa (€ 2.317,22) senza fase istruttoria, in prossimità ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
8 1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) condanna il ricorrente alla restituzione della somma di € 2.317,22 al netto delle ritenute fiscali con gli interessi legali dal pagamento dei singoli ratei al saldo;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 1.701,01 e quanto al grado di appello in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC OR AL CA
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